La sezione civile del tribunale di Caltanissetta ha rigettato il ricorso del ministero dell'Istruzione contro l'istituzione dei corsi da parte del fondo Proserpina. Secondo il giudice, mancano i requisiti per chiedere la sospensione dei corsi. Lasciando la possibilità al Miur di considerarli non spendibili in Italia
Enna, l’università rumena di medicina è legittima Crisafulli: «Diritto ha avuto la meglio su opinioni»
I corsi in rumeno di medicina e professioni sanitarie promossi dal fondo Proserpina a Enna sono legittimi. A stabilirlo è la sezione civile del tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il ricorso del ministero dell’Istruzione contro l’istituzione della sede distaccata dell’università romena Dunarea de Jos di Galati. L’iniziativa, sostenuta dall’esponente del Pd Mirello Crisafulli – amministratore unico del fondo -, secondo il giudice Gregorio Balsamo non avrebbe alcun vizio di legittimità.
Il ricorso, infatti, non sarebbe sostenuto dai sufficienti requisiti. Il Miur aveva fatto presente che la nascita dell’università romena a Enna avrebbe messo a rischio «l’autorevolezza normativa del ministero di fronte alla collettività, agli studenti di medicina italiani, all’ordine dei medici e al mondo scientifico estero», aggiungendo una possibile violazione del «sistema delle quote di ingresso annue massime stabilite per gli atenei italiani». Il tutto, senza avere garanzie in merito alla qualità degli insegnamenti impartiti. Tali rilievi, però, non sono stati accolti dal giudice, secondo il quale il pericolo di perdita dell’autorevolezza normativa è generico e non provato, oltre che «di difficile comprensione». Discorso simile anche per le quote, poiché «i corsi in questione sono stati attivati da un ateneo rumeno senza alcuna refluenza sul sistema italiano delle quote».
Da parte del tribunale, poi, un richiamo alla possibilità da parte del ministero – nel caso in cui volesse impedire la possibilità di spendere il titolo di studio rumeno in Italia – di «adottare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, un formale provvedimento di diniego di tale efficacia, non risultando necessaria una preventiva pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria». Di contro, sottolinea il giudice, qualora il Miur ritenesse che i titoli godano di riconoscimento automatico nel nostro Paese «mal si comprenderebbe su quale base giustificare la chiesta interruzione dei corsi».
In attesa di possibili decisioni in merito da parte del ministero dell’Istruzione, l’amministratore del fondo Proserpina commenta l’ordinanza: «Prendo atto della decisione del giudice di Caltanissetta che fa prevalere il diritto sulle opinioni», ha dichiarato laconico Crisafulli.