Martina Patti è stata ammessa alla giustizia riparativa. La 28enne, già condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l’infanticidio della figlia Elena Del Pozzo, potrebbe affrontare il percorso con una vittima surrogata. Una vicenda in cui il condizionale è ancora d’obbligo. L’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Catania è, infatti, una delle prime in quest’ambito e, […]
Giustizia riparativa per la donna che ha ucciso la figlia: come funziona e chi è la vittima surrogata
Martina Patti è stata ammessa alla giustizia riparativa. La 28enne, già condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l’infanticidio della figlia Elena Del Pozzo, potrebbe affrontare il percorso con una vittima surrogata. Una vicenda in cui il condizionale è ancora d’obbligo. L’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Catania è, infatti, una delle prime in quest’ambito e, come afferma a MeridioNews l’avvocato difensore dell’imputata Tommaso Tamburino, «farà sicuramente giurisprudenza». Intanto è stato compiuto un primo passo verso la procedura prevista dalla riforma Cartabia. Ne restano ancora altri per rendere effettivamente operativo il percorso, non tutti già tracciati e alcuni traballanti a causa di diverse criticità. «Per esempio, se il Centro di giustizia riparativa di Catania è già operativo – dice il legale al nostro giornale – lo sapremo solo nei prossimi giorni. Se non lo fosse, bisognerebbe fare riferimento a quello di Caltanissetta». Stando a quanto verificato da MeridioNews, al momento, il Centro etneo sarebbe ancora in fase di avvio.
L’accesso alla giustizia riparativa per Martina Patti
Nel corso dell’ultima udienza del processo di secondo grado, Martina Patti è stata ammessa dalla Corte al percorso di giustizia riparativa. Innanzitutto perché «non può ignorarsi la giovane età dell’imputata (28 anni), cui si ricollega una concreta prospettiva di reinserimento sociale». Ma non solo. Nel caso specifico, sono rispettati anche gli altri due presupposti necessari per l’accesso alla giustizia riparativa. Sono esclusi, infatti, sia il «pericolo concreto per l’accertamento del fatto-reato», di cui Martina Patti si è anche riconosciuta responsabile e dichiarata colpevole, che il «pericolo concreto di vittimizzazione secondaria» per i familiari della vittima. Che, in questo caso, hanno rifiutato di partecipare. L’avvocata di parte civile Barbara Ronsisvalle, che assiste il padre e i nonni paterni della bambina, ha rappresentato il loro dissenso. Sottolineando la scelta di non partecipare personalmente nemmeno alle udienze per «evitare ogni contatto con l’imputata». La mancata disponibilità delle parti offese, però, non preclude la partecipazione al programma di giustizia riparativa per Martina Patti.
La vittima surrogata o aspecifica
L’accesso alla giustizia riparativa, infatti, è «volontario e facoltativo per tutti gli interessati», anche per le vittime secondarie. Motivo per cui il percorso si può svolgere anche con una vittima cosiddetta «aspecifica o surrogata». Che non è un surrogato della persona offesa, tanto che può essere vittima anche di un reato diverso rispetto a quello per cui si procede. Questo per «scongiurare – si legge nel testo dell’articolo 43 della riforma Cartabia – che il reo venga privato di strumenti utili al reinserimento sociale, solo perché non ha incontrato una vittima pronta al dialogo». Anche perché, i programmi di giustizia riparativa sono «accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità». L’obiettivo del percorso è che «lo strappo determinatosi nelle relazioni a causa del reato venga ricucito. E che dal riconoscimento reciproco tra la vittima e l’autore del reato o dalla responsabilizzazione di quest’ultimo, possano scaturire esiti riparativi (materiali o simbolici). […] Il tutto nella prospettiva di una ricomposizione della frattura sociale prodotta dal fatto illecito. E della ricostituzione dei legami con la comunità».
«L’impatto negativo del reato sulla collettività»
Il percorso di giustizia riparativa che potrebbe intraprendere anche Martina Patti è «un dialogo libero e consensuale tra due persone che, anche quando sono le medesime del processo penale (imputato e vittima), sono liberate dalle etichette che nel processo le qualificano come parti contrapposte». Non sarebbe questo, però, come abbiamo visto, il caso di Martina Patti che farebbe il percorso, all’interno del carcere in cui è detenuta, con una vittima surrogata. La riforma, infatti, prevede, anche «esperienze di dialogo allargato, con la possibilità di includere la vicenda personale del reo in un contesto più ampio, riconoscendo l’impatto negativo del reato sulla collettività. Al fine di ripristinare un fascio di relazioni sociali inevitabilmente interrotto». Fino a questo momento, però, il condizionale è d’obbligo.
La figura del mediatore
La giustizia riparativa sposta l’attenzione dalla punizione del reo alle relazioni tra autore del reato, vittima e comunità. L’obiettivo è favorire un percorso di riconoscimento del danno, di assunzione di responsabilità e di riparazione. L’invio da parte della Corte di Martina Patti al Centro per la giustizia riparativa territorialmente competente è un’autorizzazione che attribuisce «il potere di partecipare al programma, ma non il dovere». In pratica, quello a cui è chiamato il giudice è un giudizio di ammissibilità. Che è diverso rispetto al successivo giudizio di fattibilità che spetta al mediatore. Una figura fondamentale individuata con riferimenti generici: non ha, infatti, caratteristiche professionali ben definite. Può anche provenire da studi non giuridici, ma di psicologia, servizi sociali o scienze dell’educazione. Eppure non è un semplice facilitatore tecnico. Ed è a questa figura che la Corte si rimette per la decisione concreta, anche nel caso di Martina Patti. Data «l’assoluta urgenza, trattandosi di imputata sottoposta a custodia cautelare», è stato fissato il termine del 13 settembre per avere notizie sullo stato e i tempi del programma di giustizia riparativa.