La scelta dell'agenzia che dovrà farsi carico dei lavoratori precari è stata oggetto di un ricorso, in cui ha trovato spazio anche un documento vecchio decenni. Una storia che riporta l'attenzione sulla gestione degli appalti tramite le piattaforme telematiche
Sicilia Digitale, il Tar nella gara per il lavoro interinale Norma sulle candele vergini e regio decreto del 1924
Dalle candele vergini alle buste virtuali. Che l’informatizzazione della pubblica amministrazione sia un percorso ancora abbondantamente da compiere non è una novità. In Sicilia, poi, non sono mancati i casi, anche recenti, in cui la Regione non si è distinta per prontezza nella gestione delle procedure on line: dagli scivoloni nei click day – come il Piano Giovani di crocettiana memoria o il più recente Bonus Sicilia, che in autunno ha creato qualche grattacapo a Nello Musumeci e all’assessore Mimmo Turano – alle difficoltà nello smistare le istanze di cassa integrazione in deroga nel periodo del primo lockdown. A non uscirne indenne è anche il settore degli appalti. Tra piattaforme informatiche che vanno in tilt, password che non funzionano (o vengono perse), inviti che non convincono gli imprenditori per la loro poca trasparenza, l’Isola deve ancora abituarsi a fare i conti con la modernità. L’ultimo caso arriva da una sentenza del Tar che nei mesi scorsi ha sospeso l’esito di una gara indetta, ironia della sorte, da Sicilia Digitale, la partecipata regionale che si occupa di informatizzazione. E ad avere inciso è stata anche una norma che risale al 1924.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della Wintime, agenzia interinale napoletana che aveva preso parte alla procedura, indetta a fine 2020, per selezionare il soggetto che per i prossimi tre anni si occuperà di farsi carico i dipendenti che lavorano con la formula della somministrazione. Ovvero precari di lungo corso che operano perlopiù in Sicilia Digitale, ma in qualche caso anche per conto dell’assessorato regionale alla Salute. Ad aggiudicarsi la procedura era stata a dicembre la Tempor, società uscente che era riuscita a riconfermare l’appalto grazie alla sorte. L’agenzia interinale, guidata da Francesco Gordiani, aveva vinto il sorteggio indetto dalla commissione giudicatrice, dopo che Wintime e Tempor avevano presentato la stessa offerta. Per l’agenzia napoletana, la decisione avrebbe violato il principio di offerta migliorativa che impegna la stazione appaltante a chiedere ai partecipanti di fare una nuova proposta per aggiudicarsi la gara. Una sorta di supplementari calcistici.
Nel ricorso si fa riferimento anche al regio decreto 827/1924 che prevede che «quando nelle aste a offerte segrete due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta si procede nella medesima adunanza a una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o a estinzione di candela vergine». Quest’ultima modalità, ideata quando ancora i computer erano ancora ben lontani dall’entrare nelle nostre vite, prevede che il tempo a disposizione per l’asta migliorativa sia regolato dalla durata di tre candele, con possibilità di accenderne ulteriori qualora i partecipanti procedessero al rialzo. Soltanto invece «se nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l’offerta», il decreto prevede che a decidere l’esito sia la sorte. Fatto questo che, secondo la commissione nominata da Sicilia Digitale, si sarebbe verificato nella disputa tra Wintime e Tempor. Al momento, infatti, dell’apertura delle buste – virtuali perché caricate sulla piattaforma informatica – nessun rappresentante delle imprese era presente. Per il Tar, però, ciò non avrebbe dovuto impedire di chiedere un’offerta migliorativa.
«La commissione avrebbe dovuto invitare le due concorrenti previa pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica indicante le modalità e i tempi della gara suppletiva a loro riservata, essendo del tutto irrilevante la presenza fisica dei società ricorrente», si legge nella sentenza dei giudici amministrativi. E questo perché «anche laddove fosse stata presente alla seduta pubblica di apertura delle offerte, non avrebbe potuto procedere in presenza alla offerta migliorativa proprio perché in ragione della natura esclusivamente telematica della procedura». Insomma, anche senza tirare fuori dai cassetti le candele, nel 2021 modi per riaprire la competizione ce ne sarebbero stati. Alla fine, comunque, i supplementari tra Wintime e Tempor si sono svolti ed è stata la seconda a vincerli, ripresentando la stessa offerta e mettendo in ghiaccio un altro contratto triennale con la Regione Siciliana.