Il commissario dello stato, carmelo aronica, ha impugnato 33 articoli su 48 della legge finanziaria (legge di stabilità) approvata dall'ars. Un vero e proprio massacro.
Il Commissario dello Stato ‘massacra’ la Finanziaria: cassati 33 articoli su 48. Il testo dell’impugnativa
Il Commissario dello Stato, Carmelo Aronica, ha impugnato 33 articoli su 48 della Legge Finanziaria (Legge di stabilità) approvata dall’Ars. Un vero e proprio massacro.
Ecco il comunicato stampa ufficiale e il testo dell’impugnativa:
“Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato in data odierna dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 3, commi 3, 8 e 9; 5 commi 2, 3, 5, e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12 commi 5 e 6; 13, commi 5, 6, 7 e 8; 14; 17; 19; 22, commi 2 e 4; 23, comma 2; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 della Legge di stabilità per il 2014″.
Il testo dell’impugnativa:
LAssemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 15 gennaio 2014, ha approvato il disegno di legge n. 670 dal titolo Disposizioni programmatiche e correttive per lanno 2014. Legge di stabilità regionale., pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dellart. 28 dello Statuto Speciale, il 18 gennaio 2014.
Prima di indicare le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo comportanti nuovi e/o maggiori oneri che si intendono sottoporre al vaglio di codesta Corte per violazione dellart.81 della Costituzione, si ritiene necessario, per delineare il contesto economico finanziario in cui gli stessi incideranno, esporre quanto rilevato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto Generale della Regione per lesercizio finanziario 2012, tenutosi nelludienza pubblica del 28 giugno 2013, nella precipua considerazione che le criticità dalla stessa segnalate non hanno trovato soluzioni nei documenti finanziari ora approvati dallAssemblea Regionale.
LOrgano di controllo, nella relazione che accompagna il giudizio di parifica, aveva rilevato che i risultati conseguiti dalla Sicilia nel 2012 evidenziano uno scenario particolarmente preoccupante con riguardo sia allandamento economico generale che allevoluzione della finanza pubblica.
Gli esiti della finanza pubblica regionale emergenti dai dati del rendiconto generale per lesercizio 2012, indicavano, infatti, in termini di competenza, che tutti i saldi di bilancio consolidavano i valori negativi contabilizzati nellesercizio precedente e che in particolare il saldo tra entrate e spese correnti (c.d. risparmio pubblico) era pari ad un valore negativo di 1.099 milioni di euro e che lo stesso aveva subito un peggioramento rispetto allanno 2011.
Sul fronte della gestione di cassa la Corte dei Conti rilevava altresì una bassa dinamica degli incassi (13.228 milioni di euro di versamenti
totali a fronte di 15.381 di correlativi accertamenti, talché i residui attivi di nuova formazione avevano subito un incremento di oltre 2 milioni di euro pari al 29% rispetto al 2011).
Le spese correnti inoltre si attestavano allo stesso livello dellesercizio precedente (15.447 milioni) a causa delle rigidità delle stesse non incise dagli interventi strutturali di contenimento disposti con la legge di stabilità.
Inoltre la Corte segnalava come il complesso degli andamenti registrati nel 2012 era stato originato dalla mancata soluzione delle criticità più volte evidenziate dalla stessa, segnatamente riguardo al fenomeno dei residui attivi generati dalle entrate tributarie e delle consequenziali refluenze sulla quantificazione del risultato di amministrazione.
La Corte dei Conti, fin dal giudizio di parifica del rendiconto generale per lanno 2011, aveva infatti analizzato la patologica situazione venutasi a creare nel tempo a causa del continuo e progressivo espandersi del volume dei residui attivi, pari a 15 miliardi di euro di cui una consistente quota formatasi antecedentemente allanno 2001, mettendo in rilievo come poste di assai dubbia esigibilità influivano sul risultato di amministrazione e avessero fornito e tuttora forniscano una copertura non idonea al volume di spesa così alimentato.
Essa aveva dato atto inoltre che in passato il Governo regionale, proprio perché aveva riconosciuto limprobabile realizzabilità di parte dei residui attivi iscritti nel rendiconto del 2000, aveva disposto, in attuazione dellart. 3 L.R. 15/01, laccantonamento con vincolo di indisponibilità, in apposito fondo, di una quota dellavanzo dellesercizio finanziario 2000, pari a 2.065 milioni di euro, in corrispondenza ad entrate tributarie accertate ma non riscosse. La normativa regionale successiva ha però progressivamente prosciugato le relative dotazioni finanziarie fino a toccare nel bilancio di previsione 2012 limporto di 273.685 migliaia di euro a fronte di una massa di residui attivi quantificabili in 3.574 milioni di euro per entrate tributarie relativamente alle quali, secondo la Corte dei Conti persiste concretamente il rischio di inesigibilità.
La Corte dei Conti aveva espresso pertanto una valutazione negativa circa ladeguatezza della quantificazione operata sui fondi appostati
in bilancio per sopperire ai rischi innanzi indicati, il cui impatto in effetti avrebbe potuto seriamente compromettere in futuro i complessivi equilibri di bilancio essendo carenti a tale scopo sia la dotazione di 110 milioni di euro prevista nel bilancio 2013 per il fondo di salvaguardia di cui allart. 7 c.2 della L.R. 9/2013, sia quella di 150 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 del fondo destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti alleliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere.
Orbene, a fronte di tale puntuale analisi operata dalla Corte dei Conti, occorre rilevare come non solo il Cap. 215713 nel Bilancio di previsione per il corrente esercizio viene mantenuto privo di stanziamento e solo per memoria, ma che anche il fondo di cui allart. 7 della L.R. 9/2013 (Cap. 215727) presenta una dotazione di soli 99.500 migliaia di euro, ben inferiore a quella già ritenuta carente nel decorso anno dallOrgano di controllo contabile e di certo determinata con criteri non corrispondenti alle indicazioni fornite da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza nr.138/2013. Criteri questi non
esplicitati peraltro nella relazione tecnica ove del tema della consistente mole di residui attivi e della relativa esigibilità o meno non è fatta alcuna menzione.
LOrgano di controllo inoltre, a fronte del preoccupante divario tra spese correnti ed entrate correnti ormai consueto nellultimo triennio, pari ad oltre 1 miliardo di euro, aveva invitato il Governo ad indagare sullemersione del disavanzo corrente e ad attivare riforme strutturali della spesa pubblica regionale e a tendere ad un rigoroso contenimento della tendenza espansiva della spesa corrente mediante un congruo effettivo e permanente ridimensionamento della stessa anche attraverso il ripensamento e la riperimetrazione dei confini dellazione pubblica regionale.
Il legislatore regionale, proprio per consentire uno stabile miglioramento dei saldi di bilancio, in virtù dellart. 2 della L.R. 9/2013, avrebbe dovuto provvedere allelaborazione, entro il 31.12.2013, di un piano di riordino della normativa regionale, finalizzato al contenimento della spesa corrente e al perseguimento di obiettivi di risparmio per i principali settori di intervento. Questo piano, però, a tuttoggi non
è stato proposto dal Governo regionale, ma soltanto preannunciato nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) approvato dalla Giunta di Governo con delibera 265 del 22 luglio 2013, e che adesso risulterebbe parzialmente concretizzato nelle norme contenute nel provvedimento legislativo testé approvato, i cui effetti tuttavia non sono allo stato degli atti valutabili, anche in assenza di unadeguata relazione tecnica che ne illustri i contenuti specifici ed i risparmi di spesa conseguibili nel corso dellesercizio 2014.
LOrgano di controllo contabile aveva altresì censurato il non corretto ciclo del bilancio ed in particolare, le modalità di redazione del bilancio a legislazione vigente, rilevando come questultimo non fosse costruito sulla scorta dei valori tendenziali della finanza pubblica regionale, ma piuttosto volto a conseguire valori migliorativi rispetto ai saldi programmati recando improprie previsioni di stanziamento con lintento di ripristinare in sede di finanziaria o, addirittura, nel corso della gestione, la dotazione di tali poste nelle misure ritenute adeguate.
In tal modo, così, il disavanzo tendenziale che avrebbe dovuto risultare nel bilancio a legislazione vigente, sarebbe stato coperto nello stesso documento tramite una nuova dotazione di tutte una serie di voci di spese e la previsione di nuove entrate.
Non ortodossa prassi, questa, mantenuta anche nella redazione del bilancio di previsione a legislazione vigente per lanno 2014 presentato dal Governo, dove numerosi capitoli di spesa, attinenti ad oneri incomprimibili per il funzionamento di enti e strutture regionali (ex plurimis ad esempio i capitoli 242523, 242524, 443308, 443305, 373312, 147303, 343301 e 343315) presentavano uno stanziamento particolarmente esiguo, poi rideterminato in sede di approvazione della presente legge finanziaria con incrementi in taluni casi di oltre il 400%, riportando la spesa ai livelli consolidati negli anni precedenti.
Inoltre, nel bilancio ora approvato sono stati mantenuti a livelli ben inferiori rispetto al dato consolidato degli esercizi precedenti, gli stanziamenti di spese obbligatorie quali quelli derivanti dalle cosiddette regolazioni contabili (capitoli 219202 e 219205), nonostante che nella
relazione tecnica redatta dal ragioniere generale sia stata esplicitamente evidenziata linsufficienza della dotazione di circa 200 milioni sia considerando lutilizzo medio dei fondi che lincidenza delle entrate riscosse.
Del pari è stato diminuito di circa il 35% lo stanziamento del capitolo 108009, relativo anchesso ad una spesa obbligatoria quale lindennità di buonuscita da corrispondere ai dipendenti regionali, in base alla laconica giustificazione contenuta nella relazione tecnica secondo cui si sarebbe ricondotta la dotazione del capitolo alle somme impegnate nellanno precedente senza però indicarne limporto.
Incomprensibile appare inoltre il mantenimento per memoria dei capitoli 215501 e 215502 relativi alle somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni mobili ed immobili, che nei precedenti bilanci degli anni 2012 e 2013 presentavano una dotazione, rispettivamente, di 52.580 e 722 migliaia di euro.
La Corte dei Conti aveva inoltre censurato come con la legge di stabilità regionale venissero introdotte nuove spese senza assicurare la
necessaria copertura, destinata ad essere reperita nel saldo da impiegare risultante dal bilancio a legislazione vigente o, in difetto di questultimo, con il ricorso al mercato. La mancata distinzione tra entrate e spese di natura corrente nel riepilogo delle risorse e degli oneri arrecati dalla legge, non consente di verificare leffettiva copertura delle nuove o maggiori spese correnti e conseguentemente escludere che le stesse trovino copertura nellindebitamento o in entrate straordinarie una tantum. Orbene, anche questa ulteriore criticità rilevata dalla Corte dei Conti, non è stata tenuta nella debita considerazione dal legislatore regionale nella redazione del prospetto riepilogativo della manovra finanziaria per il triennio 2014 2016 ove vengono indistintamente riportate maggiori entrate e minori spese destinate a finanziare indistinte minori entrate e maggiori spese finali, omettendo altresì di indicare nel suddetto riepilogo i minori proventi derivanti da talune norme introdotte nellarticolato che si avrà modo di illustrare in prosieguo.
La necessità di assicurare una reale copertura delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate introdotte dalla legge di stabilità
costituisce invero non solo un adempimento richiesto dai principi di sana gestione finanziaria ma anche un puntuale obbligo imposto, oltre che dallart. 81 della Costituzione, anche dalla nuova legge nazionale di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) da ritenersi applicabile anche nella Regione siciliana in virtù del rinvio operato dallart. 21 c. 6 della L.R. 47/1977 e s.m.i.
Lart. 11 c. 6 della L.196/2009 stabilisce infatti che la legge di stabilità può disporre per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzione di entrate e nuove finalizzazioni da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
E pertanto imprescindibile che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge dimostri dettagliatamente e analiticamente che le nuove o maggiori spese correnti nonché le minori entrate trovino preciso e puntuale riscontro in risorse della medesima natura reperite nellambito dei contenuti tipici della stessa finanziaria, quali nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.
Condizioni queste che non appaiono essere soddisfatte dal legislatore, tanto più che lallegato prospetto riepilogativo non solo è redatto, come prima evidenziato, in difformità ai criteri posti dalla legge 196/2009 cogenti, in quanto attuativi dellart.81 della Costituzione anche per la Regione Siciliana, ma anche presenta evidenti incongruenze ed omissioni.
Incomprensibile appare anche il dato riportato nel riquadro B2 maggiori spese finali per quanto attiene allart. 4, accantonamenti tributari c. 1, i cui importi relativi al triennio non appaiono coerenti né con la relazione tecnica, né con il testo dellarticolo.
Il riquadro B1 minori entrate finali non tiene conto della minore entrata derivante dalla riduzione dal 20% al 13% dellaliquota di prodotto che i titolari di concessione di coltivazioni per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi ottenute nel territorio della regione devono corrispondere, ai sensi dellart. 13 della L.R. 9/2013, annualmente allamministrazione regionale e ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. Non comprensibile risulta inoltre la
quantificazione della minore entrata inserita nel riquadro B1 relativa alla previsione di cui allart.47 c.8, in assenza di elementi idonei per la valutazione della congruità della minore entrata, i quali si sarebbero dovuti rinvenire nella relazione tecnica che, invece, non fa alcuna menzione, al riguardo, della previsione legislativa e delle conseguenze dalla stessa prodotte.
Analogamente non appare giustificabile la riduzione di spesa inserita nel riquadro A2 relativa allart. 11, c. 3 in assenza di elementi illustrativi ed esplicativi nella relazione tecnica riguardo alla corresponsione delle somme dovute ai dipendenti regionali a titolo di arretrati in attuazione dellart. 6, c. 9 della L.R. del 26/2012.
Non comprensibile risulta anche linserimento nel riquadro B2 del maggior onere derivante dallart. 12, c. 5 in tema di forestazione, atteso che lo stesso viene quantificato in 123.200 migliaia di euro anziché in 180.000 migliaia di euro così come autorizzato per lesercizio finanziario 2014.
Del pari non risulta comprensibile la ragione dellinserimento dellimporto di 192.830 migliaia di euro, quale maggiore spesa derivante
dallart. 17, c.1, a fronte di una spesa complessiva nel testo del suddetto comma, di 262.931 migliaia di euro e di 53.743 migliaia di euro a legislazione vigente secondo quanto previsto dallart. 72, c.1 della L.R. 9/2013.
Sulla base di quanto esposto lo scrivente è dellavviso che la copertura dei nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione con proprie risorse derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 6 commi 8 e 9, 12 comma 5, 13 commi 5,7 e 8, 14, 17 commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 28, 29, 32 comma 6, art. 34 , 38, 39, 40, 42, 43, 46 e 47 commi 5, 6, 13, 14, 15 e 16 non sia credibile, sufficientemente sicura ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con le spese che si intendono effettuare, così come richiesto da codesta eccellentissima Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze 192/2012 e 18/2013).
Anche le disposizioni contenute negli articoli che di prosieguo si illustrano si ritiene debbano essere sottoposti al vaglio di codesta Ecc.ma Corte per profili di incostituzionalità anche diversi dalla violazione dellart.81 della
Costituzione o per motivi ulteriori rispetto a quelli prima esposti.
XXXXXX
Lart. 3 rubricato Disposizioni in materia di residui attivi passivi e perenti e di equilibrio di bilancio per quanto previsto dai commi 3, 8 e 9, da adito a censura di costituzionalità per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.
Il comma 3 dispone infatti che i residui passivi derivanti da impegni assunti fino allesercizio 2003, eliminati per perenzione amministrativa e non reiscritti in bilancio, entro la chiusura dellesercizio 2013, siano eliminati dalle scritture contabili della Regione del medesimo esercizio.
Leliminazione dei residui perenti dal conto del patrimonio non può tuttavia essere effettuata automaticamente ma deve limitarsi esclusivamente a quelle partite andati in perenzione per le quali non permangono i presupposti giuridici del debito della Pubblica Amministrazione.
Il successivo comma 8 nel prevedere un limite non superiore al 40 per cento per la proposta di conservazione dei residui passivi, assenti nel decorso esercizio, per i quali, essendo venute meno le ragioni dellobbligazione di cui al precedente 7° comma, le amministrazioni interessate devono dimostrare leffettiva esigenza di conservazione, determina un livello dei residui passivi stessi non coerente con la reale posizione debitoria della Regione in evidente contrasto con i principi di chiarezza, veridicità e trasparenza del bilancio e peraltro suscettibile di comportare maggiori oneri futuri non dando al contempo contezza della reale posizione debitoria complessiva della Regione.
Il comma 9 inoltre prevede che gli effetti finanziari derivanti dalla cancellazione dei residui passivi disposta dal precedente 8° comma sia destinato ad incrementare la dotazione del Fondo per la cancellazione dei residui attivi di cui allart. 5 L.R. 11/2010.
Siffatto incremento può essere ritenuto plausibile e consentito soltanto nei limiti delle risorse finanziarie correlate alleliminazione dei residui passivi per i quali sia venuto meno realmente il presupposto giuridico del debito e
non anche, come previsto dalla norma in questione, da un limite determinato dal legislatore sullintero ammontare dei residui a prescindere dalla effettiva esigenza di mantenimento dei residui stessi.
XXXXXX
Lart. 5 c. 2 si ritiene essere in contrasto con lart. 81 della Costituzione.
A sostegno, della cennata censura, si rileva che il legislatore dispone che laliquota di prodotto dovuta dal titolare di concessione di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi sia ridotta dal 20% al 13%, ma non si preoccupa di quantificare le evidenti minori entrate e la conseguente copertura dellonere derivante.
Nella relazione tecnica non è fatto alcun cenno alle ragioni che hanno indotto il legislatore a tale scelta ed alle conseguenze sugli equilibri finanziari dei Comuni nei cui territori ricadono i giacimenti che, in virtù dellart. 13, 4° c. della L.R. 9/2013, hanno diritto ai due terzi dei proventi derivanti dalla suddetta aliquota
Si soggiunge, peraltro, che risulta inspiegabile come, a fronte di detta previsione legislativa, il relativo capitolo di bilancio 2612, presentava inizialmente una dotazione di 8.547 migliaia di euro in diminuzione rispetto al dato rendicontato nel 2012 di 10.232 migliaia di euro, mentre nel testo notificato a questo Commissariato, a seguito della approvazione definitiva, risulta aumentata a 15 milioni.
Il comma 3 del medesimo articolo si ritiene essere in contrasto con lart. 117, 2° c. lett. e) della Costituzione che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di sistema tributario statale.
La nuova disposizione stabilisce infatti che le tasse sulle concessioni regionali cui sono assoggettate le autorizzazioni, licenze, abilitazioni o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tabelle di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, si intendono estese alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), di cui alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.
La norma in esame invero, nellestendere alle segnalazioni certificate di inizio attività
(SCIA), le corrispondenti tasse sulle concessioni regionali, di fatto istituisce un nuovo tributo, in quanto il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, non prevede tale fattispecie.
Bisogna, infatti, sottolineare che le tasse sulle concessioni regionali rientrano tra i tributi erariali, sia pure devoluti alle regioni e pertanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla loro disciplina secondo il costante orientamento di codesta Corte (ex multis sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003).
Non va peraltro sottovalutata la circostanza che appare oggettivamente impropria la scelta di individuare come fattispecie imponibile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Occorre, infatti, evidenziare la natura sostanzialmente privatistica di detta segnalazione e tale circostanza comporta che ad essa non può essere attribuita natura provvedimentale, come dimostra anche levoluzione dellistituto in sede normativa e giurisprudenziale. In particolare, appare determinante il tenore letterale dellart. 19, comma 6-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241
con cui il legislatore ha sgombrato il campo da ogni dubbio, statuendo che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Lo spoglio di ogni traccia di attività provvedimentale, priva pertanto di giustificazione lassoggettamento della SCIA alle tasse sulle concessioni, per le quali il presupposto impositivo sorge al momento del rilascio, da parte degli Organi dellAmministrazione pubblica, dei provvedimenti amministrativi e degli altri atti elencati nelle tariffe previste dalle specifiche normative tributarie, necessari per consentire agli interessati di compiere taluni atti e esercitare determinati e specifici diritti.
Del resto, lassoggettamento della SCIA alla tassa di concessione, non può trovare unoggettiva giustificazione, in quanto questultima finirebbe per rappresentare il corrispettivo dellattività amministrativa di controllo successivo alla presentazione della segnalazione del privato e al contestuale avvio dellattività. Tuttavia tali poteri inibitori, se esercitati, comporterebbero il mero divieto di
prosecuzione dellattività e la conseguente emanazione di un provvedimento di diniego della concessione che non potrebbe certo giustificare il pagamento della relativa tassa, in quanto la legge prevede che la stessa sia dovuta solo al momento del rilascio del provvedimento amministrativo.
In ultima analisi, la linea evolutiva della SCIA dimostra inequivocabilmente che listituto trascende lattività tipicamente provvedimentale autorizzatoria/concessoria delle pubbliche amministrazioni e ricade nellambito delle attività liberalizzate. In virtù di ciò viene meno anche ogni spazio per limposizione di una tassa sulle concessioni relativamente a questo tipo di attività.
Il comma 5 del medesimo articolo si ritiene essere in contrasto con lart. 117, 2° comma lettera g) della Costituzione. Esso prevede la sostituzione dei commi 4 e 5 dellart. 10 della L.R. 11/2010 ed in particolare dispone che nelle more dellemanazione del regolamento di cui al comma 2, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dellIRAP può proseguire nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente attraverso la
stipula di apposita convenzione non onerosa con lAgenzia delle entrate.
Orbene si rileva preliminarmente come il rinvio alla stipula di apposita convenzione non onerosa con lAgenzia delle Entrate, appaia non essere coerente con limpostazione fornita dal legislatore nazionale sulla materia.
Lart. 26 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, prevede infatti che venga attribuita allo Stato una quota del gettito dellimposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per laccertamento e per la riscossione dellimposta regionale, nonché per il relativo contenzioso.
Analogamente, lart. 10 comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 681, ha previsto che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dellIRAP e delladdizionale regionale allIRPEF devono essere svolte dallAgenzia delle entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono
disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra lAgenzia delle entrate e le Regioni.
La norma testé approvata non solo determina una ingiustificata disparità di trattamento con le altre Amministrazioni regionali che, sulla base delle norme citate, stipulano da diversi anni accordi convenzionali, per la gestione dellIRAP e delladdizionale regionale allIRPEF, in cui è previsto il ristoro degli oneri sostenuti dallAgenzia per lo svolgimento delle relative attività, ma incide palesemente su un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, quale quello dellordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, proprio per gli effetti distorsivi che determinerebbe sul peculiare rapporto tra Ministero dellEconomia e delle Finanze e lAgenzia.
Come noto infatti tale rapporto si esplica nellambito della convenzione prevista dallart. 59 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che fissa, tra laltro, i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere, nonché le risorse trasferite allAgenzia per il conseguimento degli stessi.
Peraltro, lart. 70 del citato D.Lgs. 300/1999 prevede esplicitamente che le entrate delle
agenzie fiscali sono costituite, oltre che dalle risorse trasferite ai sensi dellart. 59, anche dai corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui allart. 59.
La norma regionale quindi, nel prevedere la stipula di convenzioni non onerose per lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dellIRAP, stabilisce unilateralmente che gli oneri conseguenti allo svolgimento delle citate attività gravino impropriamente sul bilancio dellAgenzia, andando ad incidere sullordinamento e sullorganizzazione dellAgenzia stessa nonché sullequilibrio economico-finanziario del rapporto convenzionale con il Ministero dellEconomia e delle Finanze.
Il comma 6 dello stesso articolo si ritiene lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dallart. 97 della Costituzione, in quanto nellimporre, per il corrente anno, il divieto di incrementare i canoni irrigui, impedisce di fatto agli Enti preposti di poter gestire con criteri di economicità ed efficienza il servizio stesso. Gli Enti in questione
si troverebbero infatti nella difficile condizione di scegliere o un servizio inadeguato alle reali esigenze pur di mantenere inalterato il corrispettivo dovuto dagli utenti, ovvero, dover porre a proprio carico la parte di costi non coperti dalla contribuzione privata, con verosimili influenze negative sugli equilibri dei propri bilanci.
XXXXXX
Lart. 8, 2° c. si ritiene essere in contrasto con il principio di leale collaborazione di cui allart.120 della Costituzione.
La norma dispone che, previa verifica del rispetto degli obiettivi del patto sanitario nonché delle garanzie dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previste dal medesimo, i risparmi conseguenti allapplicazione delle disposizioni di cui al c.1 (relativo alla riduzione di 100 milioni di euro della spesa sanitaria della Regione per acquisto di beni e servizi) siano destinati a favorire lintegrazione dei servizi socio-sanitari per la parte ricompresa nei LEA.
In proposito è opportuno rappresentare che ai sensi dellart.3, comma 3 del decreto-legge 35/2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n.64, lerogazione della seconda tranche dellanticipazione di liquidità prevista al fine di favorire laccelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, è subordinata alla verifica compiuta dal Tavolo tecnico degli adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alla ricognizione delle somme di cui al comma 1, lett.b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dellerogazione per lanno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per lanno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Pertanto, in base ai principi espressi dalla citata normativa statale, eventuali risparmi derivanti dalla gestione sanitaria regionale a decorrere dallanno 2014 dovranno essere accertati, sia da un punto di vista patrimoniale
che economico, dal Tavolo di verifica degli adempimenti istituito ex articolo 12 dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e solo allesito positivo di tali analisi le Regioni potranno effettivamente disporre di eventuali eccedenze.
Si rileva in ogni caso che la Regione Siciliana ha predisposto e concordato con il Ministero della Salute e con il Ministero dellEconomia e delle Finanze un Programma Operativo valido per il triennio 2013-2015, in applicazione di quanto disposto dallart.15, comma 20, del D.L.95/2012, al fine del raggiungimento degli obiettivi strutturali individuati nel documento medesimo e per lattribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, condizionate alla piena attuazione delle misure concordate. Pertanto, in virtù del principio di leale collaborazione, la Regione non può unilateralmente (benché con legge regionale) introdurre interventi in materia di sanità non coerenti con il Programma Operativo adottato nella considerazione che il contenuto della disposizione ora approvata potrebbe inficiare il conseguimento dei risultati economici e di
sistema programmati con il documento concordato con i ministeri.
XXXXXX
Lart. 9, c. 3 si ritiene essere in contrasto con lart. 117, 2° comma lett. l) della Costituzione in quanto dispone che i risparmi di spesa derivanti dalle soppressioni delle cariche dei coordinatori sanitari ed amministrativi, siano destinati al finanziamento di progetti per le attività sportive dei disabili e delle persone affette da autismo.
In proposito va rilevato che la corresponsione delle indennità di funzione è effettuata attingendo ai fondi contrattuali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che la disponibilità di detti fondi è esclusivamente vincolata al pagamento delle indennità accessorie contrattualmente previste e non altrimenti utilizzabili. Gli eventuali risparmi realizzati devono essere ripartiti sempre allinterno dello stesso fondo per la corresponsione di altre forme di salario accessorio sempre previste contrattualmente. Inoltre la dotazione del fondo è sempre
quantificata secondo procedure previste dai contratti collettivi e non può essere diminuita o accresciuta se non in forza da una modifica operata dallo stesso contratto collettivo.
E di tutta evidenza che il legislatore regionale esorbiti dalle proprie competenze statutariamente previste operando in materia di ordinamento civile.
XXXXXX
Lart. 10 si ritiene essere in contrasto con lart. 97 della Costituzione, in quanto prevede laffidamento di servizi ausiliari sanitari secondari non meglio specificati, se non dal titolo, come servizi di pulizia, alla società consortile per azioni Sicilia Emergenza Urgenza sanitaria.
Società questa a totale capitale pubblico costituita dalla Regione Siciliana e dalle aziende sanitarie provinciali, da quelle ospedaliere ed ospedaliere-universitarie del servizio sanitario, il cui scopo e oggetto sociale è la gestione del servizio di trasporto per lemergenzaurgenza 118 per lintero territorio regionale e dei servizi inerenti allemergenzaurgenza.
La stessa società, secondo il proprio statuto, può eventualmente assumere lo svolgimento delle attività di trasporto esterno ed interno alle strutture delle aziende del servizio sanitario regionale.
Non appare, ad avviso del ricorrente, consono al principio di cui allart. 97 della Costituzione, affidare servizi ed attività che esulano dalloggetto e scopo sociale e quindi potenzialmente non conformi e coerenti con il piano aziendale e con le risorse umane e strumentali della società, non condizionando
altresì leventuale acquisizione dei servizi ausiliari sanitari secondari da parte delle strutture del servizio sanitario regionale ad un corrispettivo di importo inferiore a quello sinora erogato agli operatori economici titolari dei contratti per la fornitura dei servizi ausiliari sanitari secondari e di pulizia.
XXXXXX
Analoga censura va formulata riguardo alla previsione contenuta nell8° comma dellart. 11 con cui si pone il divieto alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, agli istituti, alle aziende, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed enti regionali di esternalizzare servizi per i quali può essere utilizzato il personale del bacino dei forestali. Anche in questo caso la norma appare censurabile sotto il profilo della violazione dellart. 97, laddove non subordina lutilizzazione del personale appartenente al bacino dei forestali alla preventiva verifica dei costi del servizio sinora espletato da operatori economici privati che, in ipotesi, potrebbe essere pari o inferiore e qualitativamente migliore con ciò alterando, altresì, il principio di libera concorrenza riconosciuto e garantito
dal diritto europeo e dalla Costituzione con conseguente violazione dellart.
117, 2° comma, lett. e) della stessa.
XXXXXX
Lart. 12, c. 6 costituisce, ad avviso dello scrivente, unevidente interferenza in materia di ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dellart. 117, 2° comma lett. l) della Costituzione.
Il legislatore, seppure nellapprezzabile intento di ridurre e razionalizzare le spese derivanti dalle attività di manutenzione idraulico-forestale e di rimboschimento in cui sono impiegate maestranze stagionali, interviene sulla quantificazione del rimborso chilometrico da corrispondere ai lavoratori qualora lAmministrazione non provveda con propri mezzi al trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere di lavoro, stabilendo che limporto dello stesso non può essere calcolato su una distanza superiore a 15 Km, rimborso questo previsto dallart.54 del C.C.N.L. senza limite di percorrenza.
Codesta Ecc.ma Corte, in più occasioni, ha acclarato (ex plurimis sentenze 256 e 290/2012 e 28/2013) che ogni regolamentazione del trattamento economico è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva e non può essere integrata e/o modificata dal legislatore regionale.
XXXXXX
Il comma 6 dellart. 13 si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto si affida la riscossione dei
XXXXXX
Il comma 6 dellart. 13 si ritiene essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto si affida la riscossione dei
ruoli di contribuenza dei consorzi di bonifica alla SERIT S.p.A.
La SERIT S.p.A. per effetto dellart. 2 c. 8 del Decreto Assessoriale del 28 settembre 2011 è stato oggetto di una procedura di cosiddetta fusione per incorporazione inversa, attuata in data 18 luglio 2012 ed operativa dal 1° settembre 2012, con la Società per Azioni Riscossione Sicilia.
La norma in esame appare pertanto inidonea a produrre effetti in quanto affida lattività di riscossione dei contributi consortili ad un soggetto giuridico inesistente.
XXXXXX
Il 2° comma dellart. 17 si ritiene essere in contrasto con lart. 81 della Costituzione, in quanto si intenderebbe fornire copertura finanziaria ad obbligazioni pregresse di cui non è dato conoscere, in assenza di opportuna relazione tecnica, se le stesse costituiscano residui passivi o siano debiti fuori bilancio, con risorse eventuali ed incerte quali il presunto risparmio di spesa del risultato di gestione per lanno 2013 del Servizio Sanitario Regionale
soggetto alla verifica e determinazione dei competenti tavoli tecnici ministeriali.
Il comma 9 del medesimo articolo 17 si ritiene anchesso essere in contrasto con lart. 81 in quanto amplia la platea da soggetti destinatari dei benefici regionali di cui allart. 53, c. 6 della L.R. 9/2013 in assenza di una preventiva quantificazione dellonere e di una adeguata determinazione della copertura finanziaria, tra laltro neppure inserita nel prospetto riepilogativo delle maggiori spese finali di cui al riquadro B.
XXXXXX
Lart. 19 si ritiene essere in contrasto con lart. 17, lett. c) dello Statuto Speciale e con gli articoli 117, c. 3 e 120 della Costituzione.
Con la predetta disposizione, la Regione Siciliana regolamenta il finanziamento delle prestazioni di natura socio sanitaria.
Al fine di assicurare leffettiva integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali, in particolare, larticolo in esame prevede, al comma 1, che sia vincolata ai distretti sanitari quota parte delle risorse del Fondo nazionale
delle politiche sociali, nonché di eventuali altre fonti di finanziamento destinabili a tale finalità, e che le suddette risorse si aggiungano a quelle destinate a tale finalità, nellambito del Fondo sanitario regionale.
Il legislatore regionale stabilisce, inoltre, al comma successivo, che le Aziende sanitarie assicurino, in deroga al limite massimo stabilito dallart. 59, comma 1, della L.R. n. 33/1996, la copertura dei costi integrativi di loro competenza per le prestazioni di natura socio-sanitaria.
Si segnala, al riguardo, che, sulla base del citato art. 59, la Regione Sicilia pone a carico del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo di lire 500 milioni, lintegrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti.
Occorre evidenziare che il finanziamento previsto dalla disposizione richiamata dallarticolo in esame sembra configurarsi come un vero e proprio livello ulteriore di assistenza sanitaria che la Regione Siciliana, essendo in Piano di rientro, non può garantire.
La possibilità, contenuta nellart. 19 del disegno di legge in esame, di derogare al suddetto limite, esprimendo la volontà del legislatore regionale di porre ulteriori oneri relativi allerogazione delle prestazioni socio-sanitarie a carico delle risorse destinate al Servizio sanitario regionale (sia pure integrate con la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali) rappresenta unulteriore e più grave violazione degli obblighi assunti dalla Regione nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e appare, pertanto, in contrasto con la normativa nazionale vigente in materia, rappresentata dallarticolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Ne risulta pertanto violato larticolo 17, comma 1, lett. c) dello Statuto di autonomia speciale, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di assistenza sanitaria, oltre che larticolo 117, comma 3 della Costituzione, per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
A tal riguardo, codesta Corte, nella sentenza n. 104/2013, nel confermare la precedente giurisprudenza, ha dichiarato lillegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare «in contrasto con lobiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza» (sentenza n. 32 del 2012), ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro (sentenza n. 131 del 2012), o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto allobiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale» (sentenza n. 123 del 2011).
Inoltre, codesta Corte ha altresì ricordato, da un lato, come linterferenza con il Piano di rientro sussista anche in presenza di interventi non previsti nel medesimo che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 131 del 2012); dallaltro, come «lintroduzione di livelli essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi
fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012).
Inoltre lutilizzo di una quota, peraltro indeterminata, del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, a copertura dei costi integrativi di competenza delle Aziende Sanitarie provinciali per le prestazioni socio-sanitarie in questione, configura una impropria destinazione delle risorse del FNPS, vincolato alla copertura dei costi connessi alle prestazioni sociali di cui allart. 1, c.2, della legge 8 novembre 2000, n.328, escluse quelle assicurate dal Sistema Sanitario. In altri termini, col Fondo Nazionale delle Politiche Sociali può essere unicamente finanziata la componente sociale delle prestazioni socio-sanitarie e non già quella di competenza del Servizio Sanitario.
Al riguardo si osserva che, se da un lato è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di codesta Corte secondo cui lo Stato non può imporre alle regioni (e segnatamente, alle Regioni a statuto speciale) vincoli di destinazione in ordine allutilizzo delle somme oggetto di trasferimento, per altro verso risulta contrastante con i principi di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo il
previsto utilizzo di una quota parte delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali che, si ribadisce, è indeterminata e rimessa alla discrezionale decisione della Giunta di governo, per conseguire finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie del Fondo e al cui finanziamento si dovrebbe provvedere attingendo a differenti fonti di copertura.
XXXXXX
Riguardo allart. 22, 4° c. si ritiene che lo stesso sia in contrasto con gli articoli 97 e 117, 2° comma lett. l) della Costituzione.
Il legislatore regionale, con la disposizione in esame, determina la decadenza ope legis degli organi della società a totale e/o parziale capitale regionale di cui è prevista la cessione in quanto non ritenute strategiche. I particolari poteri di nomina e revoca degli organi di società con partecipazione pubblica vengono infatti definiti dallart. 2449 del Codice Civile e quindi non è consentito al legislatore regionale di introdurre una propria disciplina speciale per una
categoria soltanto di società partecipate. Non sorretta da idonea motivazione appare inoltre la prevista decadenza immediata che peraltro potrebbe dare vita ad un gravoso contenzioso con i componenti degli organi societari in assenza di una giusta causa per la risoluzione del mandato.
Il fine di accelerare le procedure di vendita delle azioni e delle relative cessioni potrebbe essere tenuto in considerazione invero soltanto dopo linerzia degli attuali amministratori a seguito delle opportune direttive loro impartite in attuazione della norma in questione.
XXXXXX
Il comma 2 del sopracitato articolo 22, unitamente alle previsioni degli articoli 25, 26, 27, 28, 36 e 41 si ritengono essere in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione giacché tutte pongono a carico dellIRFIS FinSicilia S.p.A. lonere finanziario derivantine che dovrebbe ricadere sulle risorse libere dei fondi a sua disposizione o sul Fondo di cui allart. 61 della L.R. 17/2004 o ancora a seguito di indeterminate rimesse da parte dellE.S.A., senza che sia possibile conoscere lentità
delle stesse e valutare la congruenza con i compiti e le nuove finalità ora disposte.
La relazione tecnica non fa alcun cenno allesistenza o meno di risorse libere e al relativo ammontare né tantomeno, dai successivi chiarimenti pervenuti informalmente, si è potuto appurare la consistenza e lattuale ammontare della liquidità netta impegnabile (un allegato reca la data del 31.12.2012 e il secondo ne è privo).
Il legislatore, peraltro, nel disporre lutilizzo delle risorse disponibili dellIRFIS, non si è preoccupato di abrogare o modificare contestualmente le vigenti norme regionali con cui le stesse sono state assegnate e sinora utilizzate secondo ben precise finalità e a favore di determinate categorie di operatori economici, rendendo così nei fatti la copertura degli oneri derivanti dalle norme in questione evanescente e non ponderata anche in relazione alle indeterminatezza della spesa autorizzata dagli articoli 26, 27, 28 e 36.
Considerata anche lambigua natura giuridica dellistituto, titolare di due distinte iscrizioni negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB antecedenti alla modifica
apportata dai D.Lgs. 141/2010 e 169/2012, non appare consono al principio di cui allart. 97 della Costituzione affidare allo stesso ulteriori compiti e gestioni di fondi con conseguente intensificazione dellattività di indirizzo della pubblica amministrazione, prima della definizione dellassetto o meno di intermediario finanziario soggetto alla vigilanza della Banca dItalia.
Lart. 26, inoltre, sostanzialmente riproduce il contenuto dellart. 5 del ddl 566- stralcio I, oggetto di ricorso dinanzi a codesta Corte in data 23 dicembre 2013 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione, atteso che il costituendo fondo è destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia a prima richiesta ad imprese agricole e della pesca, omettendo di quantificare gli oneri conseguenti ed il limite alla garanzia a prima richiesta secondo criteri sulla modalità di utilizzazione rimessi ad un emanando decreto presidenziale. La copertura è, altresì, demandata al versamento nelle casse dellIRFIS di indeterminate disponibilità di un Fondo di rotazione esistente presso lESA senza, peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente
legislazione, continuano ad essere destinate ad altre finalità.
Un rilievo ulteriore merita lart. 25 con cui viene istituito un fondo rotativo gestito da CRIAS la cui copertura dovrebbe essere reperita sempre con parte dei fondi nella disponibilità dellIRFIS, ma subordinata al diritto potestativo della Giunta regionale che dovrebbe/potrebbe autorizzare lIRFIS a rendere disponibili 15 milioni di euro delle proprie risorse.
XXXXXX
Lart. 23 introduce una nuova disciplina in materia di società pubbliche regionali al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica. Esso tuttavia nei commi 2° e 3° si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare il 2° comma, che introduce e sostituisce il 6° comma dellart. 20 della L.R. 11/2010, da un canto pone il divieto alle società partecipate della Regione di effettuare nuove assunzioni di personale e, dallaltro, per quelle già poste o da porre in liquidazione, dispone lattivazione per lintero
organico aziendale delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/91.
A fronte di tale rigorosa disciplina, immediatamente dopo, però, introduce una deroga al divieto di assunzione in base alla quale le Società pubbliche regionali, come ridefinite dal processo di razionalizzazione, possono assumere personale già in servizio effettivo alla data del 31 dicembre 2009 presso le società poste in liquidazione e già destinatarie delle procedure di licenziamento per cessazione di attività.
Orbene la predetta disciplina si pone, ad avviso dello scrivente, in stridente contrasto con quanto previsto dallart. 18 del D.L. 112/2008 e dallart. 19 del D.L. 78/2009, nonché dallart. 3 del D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 e quindi con lart. 97 della Costituzione.
La disciplina testé introdotta consente infatti lassunzione senza esperimento di selezioni pubbliche di personale di cui non sono ben chiare, stante lambigua locuzione servizio effettivo, le modalità, i criteri di selezione e il rapporto giuridico preesistente che potrebbe, in ipotesi, essere stato costituito anche in
violazione del divieto di assunzione imposto da precedenti leggi regionali.
La disposizione censurata configura inoltre una sorta di mobilità a sé stante difforme ed elusiva di quanto previsto dalla recente normativa statale che costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica introdotto dal prima menzionato art. 3 del D.L. 101/2013, in quanto non assicurerebbe nelle sue fasi attuative, la condizione essenziale di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali e la necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali.
Inoltre il personale così immesso nelle dotazioni organiche delle società sopravvissute al riordino potrebbe non avere requisiti professionali adeguati, necessari per lespletamento dei servizi svolti dalle società in house, e non garantirebbe il criterio di imparzialità e trasparenza delle selezioni pubbliche ancorate a sistemi oggettivi predeterminati richiesto dallart. 97 della Costituzione, non solo a garanzia di chi vi partecipa, ma anche dei terzi, destinatari
dellattività societaria che potrebbe essere compromessa dalla presenza di personale non in possesso di idonea e specifica professionalità.
Anche il 3° comma del medesimo articolo, limitatamente allultimo periodo dellintrodotto comma 6 bis dellart.20 della L.R. 11/2010, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Viene infatti prevista la mobilità del personale in servizio presso le società a totale partecipazione pubblica poste in liquidazione e nelle altre ritenute strategiche nonché degli enti pubblici di cui allarticolo 1 L.R. 10/2000, allARPA.
Codesta Corte, con consolidata giurisprudenza e da ultimo con la sentenza 227/2013, ha ritenuto illegittima limmissione nei ruoli di amministrazioni pubbliche di personale esterno anche se proveniente da società a totale capitale pubblico strumentali e facenti parte dellapparato regionale cosiddetto parallelo. Ciò in quanto larea delleccezione alla regola del concorso per lingresso agli uffici pubblici, deve essere rigorosamente delimitata e non può risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata, tramite una selezione concorsuale pubblica, immissione in ruolo di
personale esterno attinto da bacini predeterminati.
Leccezione alla regola del pubblico concorso non può essere sorretta da una presunta e non dimostrata esigenza dellARPA di reclutare diversamente dipendenti utilizzati in disciolte società in house o negli enti sottoposti a vigilanza dalla Regione (peculiarità di attività svolte, professionalità specializzate elevate).
Alla norma appare piuttosto sottesa la ratio di tutela dei lavoratori occupati nelle società in liquidazione e che, pertanto, essendo questultima ricollegabile ad un interesse specifico dei dipendenti, non può essere considerato idoneo a giustificare una deviazione dal principio generale del pubblico concorso posto a tutela di tutti i cittadini che aspirano a ricoprire pubblici uffici.
XXXXXX
Lart. 24 si ritiene essere in contrasto con lart. 81 della Costituzione. Esso infatti prevede che lIRCAC debba annualmente rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate
attinenti alla L.R. 37/1987 nel Fondo unico a gestione separata dallo stesso gestito. Tali somme resteranno in dotazione al predetto istituto per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione a carattere innovativo nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e ad altre finalità indicate nel 2° comma ad eccezione di 10 milioni di euro che dovrebbero essere versati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato anche alle misure per lo sviluppo e il settore sociale.
Risorse queste che sono riportate nel riquadro A1 maggiori entrate finali del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria.
Orbene, a fronte di quanto affermato nella relazione tecnica, secondo cui in atto sarebbero giacenti presso le casse dellIRCAC circa 14 milioni di euro, dai chiarimenti forniti a questo Ufficio, ai sensi dellart. 3 D.P.R. 488/69, non risulta certa la disponibilità di 10 milioni di euro atteso che lIstituto Regionale per il Credito alla Cooperazione dovrà operare le dovute verifiche per il disimpegno previsto nellart. in questione
nei tempi che non è possibile determinare stante la complessità delle singole fattispecie e limportanza dei dati da fornire.
Non evincendosi dalla relazione tecnica i criteri secondo i quali sia stato quantificato lammontare delle risorse da trasferire al bilancio della Regione ed in presenza dellaffermazione del Commissario straordinario dellIstituto di credito, si è indotti a ritenere non certa bensì aleatoria nel quantum se non nell an, la maggiore entrata destinata al funzionamento del coacervo delle nuove spese previste dellintero provvedimento legislativo e conseguentemente non ci si può esimere dal sottoporre al vaglio di codesta Corte per violazione dellart. 81 della Costituzione, unitamente al secondo periodo del comma 2 dellart. 25 che autorizza lIRCAC a utilizzare fino a un massimo di 5 milioni di euro le risorse disponibili di cui alla L.R. 37/1978.
XXXXXX
Lart. 30, 13° comma, si ritiene essere in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Esso infatti prevede che fino al 31.12.2016
debbano essere applicate le disposizioni dellart. 19 della L.R. 25/1993 e dellart. 8 della L.R. 38/1994.
Dette disposizioni rispettivamente stabiliscono che i concorsi pubblici siano soltanto per titoli, determinati e valutati secondo un decreto dellAssessore regionale per gli enti locali del 1992, criteri di valutazioni questi, successivamente rideterminati dal Decreto Assessoriale 19 giugno 1996 per laccesso alle qualifiche dirigenziali e per i concorsi riservati al personale interno. La prevista selezione per soli titoli, peraltro, determinati con Decreto Assessoriale, ad avviso del ricorrente crea delle modalità di selezione per i processi di stabilizzazione del personale precario difformi da quanto
prescritto sia dallart. 35, comma 3 bis del D. Leg.vo 165/2001, che dallart. 4 comma 6 del D.L. 101/2013.
Si configurerebbe quindi un immotivato trattamento differenziato in assenza di peculiari situazioni regionali rispetto al personale precario di tutte le altre amministrazioni pubbliche del rimanente territorio nazionale, che si pone in
contrasto con il principio di ragionevolezza ed imparzialità ed anche di buon andamento della pubblica amministrazione laddove la verifica delle capacità professionali sarebbe demandata al solo possesso di titoli e non anche alleffettiva capacità mostrata dai candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.
XXXXXX
Lart. 32 introduce una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli Enti locali nel precedente art. 30 ove, correttamente, non si fa alcuna menzione delle procedure concorsuali da avviare in quanto, secondo il comma 10 dellart. 4 del D.L. 101/2013, le Regioni anche a Statuto Speciale, sono tenute ad attuare quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo, concernenti sia le procedura concorsuale speciale o quella speciale transitoria, che le possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Si rileva quindi, innanzitutto, uningiustificata difformità di trattamento tra i lavoratori precari a seconda dellamministrazione pubblica dove prestano servizio ed inoltre che, dellambigua formulazione dei primi tre commi dellart. 32, deriverebbero procedure concorsuali riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal 2° comma dello stesso articolo.
Il legislatore, inoltre, autorizza lattivazione di procedure di reclutamento interamente riservate a coloro che sono in possesso dei requisiti del succitato comma 2, omettendo di fare menzione che le stesse possano essere avviate nel limite del 50% delle risorse assunzionali previste per siffatta procedura riconducibile a quella del reclutamento speciale transitorio. Inoltre il 3° comma demanda a successiva delibera di Giunta lindividuazione dei posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nei limiti del 50% dei posti disponibili a garanzia delladeguato accesso dallesterno anziché quello massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento delle spese di personale secondo i regimi limitativi fissati nei documenti di finanza pubblica.
Si soggiunge che i due sistemi, reclutamento speciale e reclutamento speciale transitorio, sono tra loro alternativi e non cumulabili proprio perché il legislatore statale ha voluto garantire un adeguato accesso libero dallesterno in ossequio al principio di cui allart. 97 della Costituzione.
Siffatta procedura di stabilizzazione inoltre, proprio perché riproduce con omissioni ed
integrazioni le disposizioni statali, induce a far ritenere che lamministrazione regionale voglia sottrarsi allobbligo anche degli adempimenti previsti dallart. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché del rispetto dei limiti del patto di stabilità e delle misure di contenimento delle spese per il personale.
Il comma 7 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2016 di contratti di lavoro a tempo determinato già cessati nel 2012 e come tali non più suscettibili di nuova costituzione e prosecuzione triennale. Si tratterebbe infatti di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato
che come tali dovrebbero soggiacere alle disposizioni dellart. 36 del D. Lgs. 165/2001.
La disposizione inoltre travisa la ratio del D.L. 101/2013 e di tutta la normativa statale in materia di precariato, in quanto favorisce la formazione e il consolidamento di situazioni pregresse di lavoro a tempo determinato senza valutare preventivamente le effettive esigenze degli enti presso i quali dovrebbero essere avviate le procedure di stabilizzazione e la compatibilità finanziaria degli stessi apparendo piuttosto volta a tutelare le aspettative di una ristretta cerchia di beneficiari.
La disposizione è altresì censurabile sotto il profilo della copertura finanziaria in quanto priva di unadeguata e documentata quantificazione degli oneri e imputata genericamente sulle disponibilità del Cap. 443305, la cui dotazione viene ridotta di circa un 30% rispetto a quella dellanno precedente.
Per le motivazioni su esposte larticolo si ritiene in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione.
Lart. 33 si ritiene essere in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto contiene la generalizzata ed indistinta proroga di contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2014, incongruamente con quanto previsto nel precedente art. 30, comma 4, ove la decorrenza delleventuale proroga è rimessa agli Enti utilizzatori del personale a tempo determinato che avranno cura di verificare la sussistenza o meno dei presupposti per ricorrere alla prosecuzione dellutilizzo del personale precario.
Esso inoltre è in contrasto con le disposizioni di cui allart.36 del D.Lgs. n.165/2001 in base al quale le assunzioni a tempo determinato costituiscono una fattispecie residuale rispetto alla regola fissata dal comma 1 del medesimo articolo, secondo il quale per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma in esame, pertanto, contrasta anche con larticolo 117, 2° comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
lordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile.
Inoltre, la disposizione in esame, non solo non tiene conto delle norme in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale violando lart.117, 3° comma della Costituzione, ma anche si pone in contrasto con lart.81 della stessa, in quanto nulla dispone in merito ad eventuali o maggiori oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.
Lart. 34, rubricato Interventi a favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP Emergenza Palermo si ritiene essere in contrasto con lart. 81 della Costituzione, nella parte in cui dispone la prosecuzione degli interventi in favore dei suddetti nel 2015 e 2016 e lintegrazione, per il corrente anno, di 4.000 migliaia di euro, a carico dei fondi ordinari del bilancio della Regione, delle risorse destinate ad interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionale nellambito del Piano di Azione e Coesione. La spesa derivante dalla suddetta integrazione di finanziamento e proroga di intervento è riportata in parte nel riquadro B2 maggiori spese finali del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, modalità questa non conforme, secondo quanto argomentato in premessa, agli artt. 11, c. 6 e 17 della L. 196/2009 e quindi in contrasto con lart. 81 della Costituzione.
XXXXXX
Lart. 37 da adito a censura sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 81 della Costituzione.
Esso infatti estende tutte le agevolazioni, contribuzioni e benefici a qualsiasi titolo previsti dallordinamento regionale per la famiglia, alle coppie di fatto iscritte negli appositi registri delle unioni civili, istituiti dai comuni della Regione siciliana ed alle famiglie mono-parentali.
Siffatta generalizzata estensione tout court, senza distinzione alcuna tra i singoli benefici e le ragioni e le finalità sottese ad ognuno di questi, si ritiene incompatibile con il principio di cui allart. 3 della Costituzione che impone diversità di trattamento per situazioni diverse quali quelle della famiglia fondata sul matrimonio e delle unioni di fatto che trovano rispettivamente fondamento negli artt. 29 e 2 della Costituzione.
Ciò tuttavia non esclude che su singole questioni le due formazioni sociali, id est famiglia tradizionale e quella di fatto possano essere sovrapponibili e che la semplice esistenza di un rapporto di convivenza sia meritevole di tutela con riguardo a specifici interventi di sostegno mediante la disciplina di singoli servizi rivolti ai cittadini come ad esempio nellambito delle politiche abitative o dellaccesso a benefici assistenziali.
La norma in esame altresì introduce unulteriore ed ingiustificata disparità di trattamento allinterno della stessa categoria di unioni di fatto in quanto potrebbero accedere alla piena parificazione con le famiglie tradizionali solo quelle iscritte in appositi registri istituiti dai comuni della Regione.
Poiché listituzione di detti registri è frutto della discrezionalità dei singoli enti civici, e soltanto in alcuni di essi sono presenti, le coppie di fatto residenti in comuni privi di tali registri, sarebbero escluse da ogni possibilità di accedere ai benefici e alle provvidenze per una circostanza non dipendente dalla loro volontà, a prescindere dallesistenza o meno del legame affettivo esistente.
Inoltre la disposizione contenuta nellart. 37, ampliando in maniera non definita e definibile a priori la platea dei destinatari delle provvidenze e benefici previsti dallordinamento regionale nonché dei diritti in materia sanitaria, potrebbe comportare nuovi oneri che in assenza della valutazione degli stessi nella relazione tecnica, inducono lo scrivente a sottoporre la disposizione in questione al vaglio di codesta Corte, anche sotto il profilo della violazione dellart.81 della Costituzione.
XXXXXX
Il 7° comma dellart. 47 che si trascrive L’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è autorizzato, entro la propria dotazione finanziaria, ad erogare i trattamenti pensionistici integrativi dovuti al personale in quiescenza degli ex consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione, nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento di organizzazione tipo, di cui al decreto dellAssessore regionale per lindustria 5 aprile 2001, approvato ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10., sostanzialmente contiene una sanatoria e convalida dellavvenuta corresponsione di trattamenti pensionistici integrativi in favore del personale in quiescenza dei consorzi ASI soppressi e posti in liquidazione di cui non è dato conoscere lammontare complessivo degli esborsi finora effettuati e la quota di integrazione posta ora a carico dellIstituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive.
La predetta integrazione previdenziale inoltre troverebbe fondamento non da una legge ma da un regolamento o da una prassi finora seguita oltre che dallEAS anche dai consorzi ASI.
In assenza di una dettagliata relazione tecnica che individui i soggetti destinatari, lammontare dellintegrazione per ognuno di essi e le modalità di calcolo della suddetta integrazione, nonché una proiezione decennale degli oneri derivanti dalla corresponsione di detto beneficio aggiuntivo, è di palmare evidenza la violazione dellart. 81 della Costituzione.
Inoltre la stessa disposizione, nel porre a carico della dotazione finanziaria dellIstituto Regionale per il Credito alla Cooperazione gli oneri derivanti dal predetto beneficio di cui non è possibile quantificare lammontare, potrebbe comportare il venire meno di cospicue risorse nelle disponibilità dellente destinate non solo allordinario funzionamento ma anche alle finalità ed obiettivi della sua attività, con ciò comportando anche la violazione dellart. 97 della Costituzione.
Il comma 8 del medesimo art. 47 sostituisce lart. 12 della L.R. 9/2013 relativo alla quantificazione del canone di produzione annualmente dovuto dagli esercenti delle cave alla Regione e ai Comuni per lattività estrattiva con lincremento del 50% del versamento dovuto una tantum per le opere di recupero ambientale disposte dallart. 19 della L.R. 127/80. Orbene detta sostituzione comporta non solo un evidente minore entrata allerario regionale di cui peraltro non è rinvenibile nella relazione tecnica alcun criterio di determinazione in quanto quantificata apoditticamente, nel riquadro B1 minori entrate finali del prospetto riepilogativo degli effetti della manovra finanziaria, in 1.900 migliaia di euro, ma anche la stessa è priva di copertura in quanto è determinata in maniera difforme dalla previsione degli articoli 11, 6° c. e 17 della L.196/2009 come illustrato in premessa.
La disposizione inoltre pone a carico dei Comuni su cui ricadono i giacimenti minerari di cave, la minore entrata in questione giacché gli stessi, in virtù del comma 5 dellart. 12 della L.R. 9/2013, hanno diritto al 60% del canone di produzione ora soppresso, riduzione questa non compensata dallattribuzione del 20% del versamento dell
La disposizione in questione, laddove pone a carico degli enti appartenenti alla finanze pubblica allargata un nuovo onere o una minore entrata senza quantificarne e determinarne la copertura, si pone ulteriormente in contrasto con lart. 81 della Costituzione.
Del pari il comma 9 è in contrasto con lart. 81 della Costituzione in quanto pur disponendo, per cinque periodi di imposta, agevolazioni IRAP a favore delle imprese che si costituiscono o che iniziano lattività lavorativa nellanno 2014, omette di quantificare gli oneri e di indicare i relativi mezzi di copertura per gli esercizi successivi al 2016.
Il legislatore è così venuto meno alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui lart. 81 della Costituzione si ispira e in base al quale la copertura di nuove spese o minori entrate deve essere credibile ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri secondo quanto acclarato da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenze n. 271/2011 e 131/2012).
Il comma 10 inoltre autorizza la spesa di 250 migliaia di euro in favore dei lavoratori della ex Pirelli di Villafranca (ME) e di Siracusa destinatari di provvidenze economiche nel 1996 in virtù dellart. 34 della L.R. 33/1996.
A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile per quale ragione il legislatore intervenga dopo circa 18 anni in favore di una categoria di soggetti già beneficiari di misure di sostegno al reddito, la disposizione in questione si ritiene essere in contrasto con lart. 81 della Costituzione in quanto, in assenza di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi i criteri per la quantificazione degli oneri finanziari, non è possibile valutare la congruità e ladeguatezza dellautorizzazione di spesa.
Il comma 19 dellart. 47 si ritiene essere in contrasto con lart. 11 D.L. 158/2012
convertito in L. 189/2012 in relazione ai limiti posti dallart. 17 lett. c) dello Statuto Speciale.
La norma regionale, oggetto di censura che di seguito si trascrive Al fine della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di prodotti farmaceutici a carico del Servizio sanitario nazionale, l’Assessorato regionale della salute: predispone idoneo disciplinare per la prescrizione ed erogazione di prodotti farmaceutici in confezioni monodosi o contenenti un numero di presidi utili per un ciclo terapeutico medio, per evitare l’accumulo di farmaci inutilizzati nelle così dette farmacie domestiche; fissa gli importi delle quote di compartecipazione a carico degli assistiti in misura proporzionale al minor costo delle confezioni unitarie o per ciclo terapeutico medio. In via di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, quanto disposto dal presente articolo si applica a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private accreditate nel rispetto della normativa vigente sul confezionamento delle specialità medicinali., fa riferimento alla fattispecie dello sconfezionamento dei farmaci, prevedendo che, in sede di prima applicazione, essa si applichi a tutte le prestazioni farmaceutiche erogate da parte delle farmacie delle strutture pubbliche e private.
Tale disposizione contrasta con quanto previsto dallart. 11, c. 5, del D.L. 158/2012, il quale dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, i sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza. LAIFA, su richiesta della Regione, autorizza lallestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.
La richiamata norma statale, quindi, consente i sistemi di riconfezionamento solo alle condizioni, nei limiti e con le procedure da essa previsti. In particolare, si evidenzia come essa preveda che tali sistemi di riconfezionamento possano essere effettuati solo a favore degli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali e nel rispetto delle norme di buona fabbricazione.
Per le ragioni sopra illustrate, è da ritenere che la citata norma regionale violi lart. 17 lett. c) dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, che rimette la materia dellassistenza sanitaria nella quale è ricompresa lassistenza farmaceutica alla potestà legislativa concorrente, in base alla quale la Regione, nellesercizio della propria potestà legislativa, deve rispettare i principi della legislazione statale, nel caso in esame recati dal citato art. 11, c. 5, del D.L. 158/2012, rispetto al quale la norma regionale de qua si pone invece in contrasto.
PER QUESTI MOTIVI
il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dellart. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto
I M P U G N A
I sottoelencati articoli del disegno di legge n. 670 dal titolo Disposizioni programmatiche e correttive per lanno 2014. Legge di stabilità regionale, approvato dallAssemblea Regionale Siciliana il 15 gennaio 2014:
- Art.3, commi 3, 8 e 9 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 per violazione degli articoli 81, 97, 117, 2° comma lettere e) e g) della Costituzione;
- Art. 6, commi 8 e 9 per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Art. 8, comma 2 per violazione dellart. 120 della Costituzione;
- Art. 9, comma 3 per violazione dellart. 117, comma 2 lettera l) della Costituzione;
- Art. 10 per violazione dellart. 97 della Costituzione;
-
- Art. 11, comma 8 per violazione degli articoli 97 e 117, 2° comma lettera e) della Costituzione;
- Art. 12, commi 5 e 6 limitatamente al secondo periodo per violazione degli articoli 81 e 117, 2° comma lettera l) della Costituzione;
- Art. 13, commi 5, 6 limitatamente al capoverso, 7 e 8 per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 14 per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Art. 17, comma 1 limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dallallegato 1 della Legge regionale n. 9/2013, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Art. 19 per violazione dellart. 17 lett. c) dello Statuto Speciale e degli articoli 117, comma 3 e 120 della Costituzione;
- Art. 22, comma 2 limitatamente al secondo periodo e comma 4 per violazione degli articoli 81, 97 e 117 comma 2 lettera l) della Costituzione;
- Art. 23, comma 2 limitatamente ai periodi compresi tra le parole in deroga al divieto di nuove autorizzazioni e con apposite deliberazioni della giunta regionale e comma 3 limitatamente al secondo periodo da tali disposizioni si applicano a alla L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche e integrazioni allARPA per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- Art. 24 per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Articoli 25, 26, 27 e 28 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 29 per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Art. 30, comma 13 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
- Art.32, commi 1, 2, 3, 6 e 7 per violazione degli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 33 per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117, 2° comma lettera l) e 3° comma della Costituzione;
- Art. 34 comma 2 limitatamente allinciso la data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dallart. 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013, è prorogata al 31 dicembre 2016 e e comma 6 primo periodo per violazione dellart. 81 della Costituzione;
- Art. 36 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
-
- Art. 37 per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione;
- Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione;
- Art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19 per violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dellart. 11 del D.L. 158/2012 convertito in legge 189/2012 in relazione ai limiti posti dallart. 17 lett. c) dello Statuto Speciale.
Palermo, 23 gennaio 2014
Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
(Prefetto Carmelo Aronica)
N O T I F I C A
lanno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di gennaio in Palermo, alle ore su istanza del Sig. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
onere dovuto per le opere di recupero ambientale.
L’impugnativa/ Sconfitti gli ascari: cassato il regalo di 15 milioni ai petrolieri
Disastro Crocetta: Roma salva il Bilancio e lascia in piedi un Governo che farà altri danni alla Sicilia