«La condotta di Cosedil è antisindacale»: la sentenza del tribunale dopo il ricorso dei sindacati

Una sentenza storica sul lavoro edile in Sicilia: il tribunale del lavoro di Catania ha dichiarato antisindacale la condotta della Cosedil Spa. «Un segnale significativo per tutto il comparto», commentano i segretari della Fillea Cgil e della Feneal Uil.

La condotta antisindacale di Cosedil

Il tribunale del lavoro di Catania ha dichiarato antisindacale la condotta della Cosedil Spa. La ditta edile, fondata dalla famiglia Vecchio, che aveva esteso a tutti i dipendenti un accordo aziendale sottoscritto a febbraio con la sola rappresentanza sindacale unitaria degli impiegati della sede di Santa Venerina (nel Catanese). La giudice Chiara Cunsolo ha stabilito che l’intesa non può avere valore generale per l’intera azienda, ma resta applicabile esclusivamente ai soli lavoratori (impiegati e non operai, che rappresentano il business dell’azienda) di quella ristretta unità produttiva.

Il provvedimento, depositato ieri, nasce dal ricorso presentato dalle federazioni provinciali di Fillea Cgil e a cui ha aderito anche Feneal Uil. Nel dettaglio, la giudice ha rilevato che l’accordo aziendale firmato il 24 febbraio del 2025 con la sola Rsu Filca Cisl, seppur formalmente valido per i lavoratori di Santa Venerina, non può essere esteso ai dipendenti distribuiti su più cantieri e sedi. Tra cui Roma, Bologna, Enna e Siracusa. «Questo pronunciamento – affermano il segretario provinciale di Fillea Cgil Giovanni Pistorio e di Feneal Uil Antonio Potenza – segna una grande vittoria del sindacato».

Secondo il tribunale, la Rsu che ha sottoscritto l’intesa non era dunque espressione dell’intera compagine aziendale, ma rappresentava esclusivamente i lavoratori della sede etnea. L’applicazione generalizzata dell’accordo ha, quindi, prodotto una compressione delle prerogative sindacali e una distorsione della rappresentanza, in violazione della libertà sindacale. La decisione lascia valido l’accordo solo per l’unità produttiva in cui è stato firmato, ma ne limita fortemente la portata, impedendone l’estensione automatica a tutti i dipendenti dell’impresa. Contestualmente, il tribunale ha ordinato la pubblicazione del provvedimento nelle bacheche aziendali.

La soddisfazione dei sindacati

I rappresentanti sindacali hanno espresso «grande soddisfazione», definendo la decisione «un precedente importante nei rapporti tra imprese e lavoratori edili in Sicilia». Secondo Fillea Cgil e Feneal Uil – che sono stati assistiti dagli avvocati Ivana Arrigo, Manuela Raciti, Antonino Licciardello e Domenico Senese – l’accordo aziendale contestato introduceva deroghe peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale dell’edilizia. Incidendo su orari, straordinari e contratti a termine anche in violazione di quanto previsto dal codice degli appalti e dal protocollo Anas con le parti sociali. Che sancisce l’inderogabilità in peggio delle norme contrattuali per il comparto delle costruzioni in Sicilia e, in generale, complessivamente per ogni lavoratore.

«Questa sentenza – dichiarano i sindacalisti – riafferma il valore del contratto nazionale e della rappresentatività democratica nei luoghi di lavoro. È un monito chiaro: i diritti dei lavoratori non possono essere compressi da intese parziali e prive di reale legittimazione». Il pronunciamento del tribunale di Catania è ritenuto un segnale significativo per il comparto delle costruzioni in Sicilia, oggi interessato da grandi cantieri pubblici. Per i sindacati, si tratta di «un invito a vigilare realmente. Cosa che – lamentano – non sta accadendo con il commissario Renato Schifani. Più presente nelle inaugurazioni che nella vita reale dei cantieri, e a garantire condizioni di lavoro dignitose, trasparenti e rispettose delle norme».

La risposta di Cosedil

«Il tribunale di Catania ha stabilito che Cosedil non ha posto in essere nessuna discriminazione o esclusione. Nessuna lesione dell’immagine o della dignità sindacale, nessuna compressione dei diritti dei lavoratori, nessuna irregolarità nell’elezione delle Rsu. Nessuna imposizione di condizioni economiche e normative peggiorative rispetto alle previsioni del Ccnl». Così si legge in una nota di Cosedil. «Non è stata accertata nessuna censura sulla legittimità e validità dell’accordo, ma è stata evidenziata una mera limitazione formale della sua efficacia. Che – sottolineano dall’azienda – ben potrà essere risolta proponendo ai lavoratori interessati l’accettazione dello stesso».

Il 31 ottobre è prevista l’udienza di discussione per il procedimento «da cui ci aspettiamo ulteriori conferme circa la correttezza dell’operato aziendale. La giudice del lavoro nel decreto – prosegue la nota della Cosedil – ha escluso qualsiasi condotta di esclusione o preclusione indebita nei confronti della Fillea Cgil. Rilevando che aveva partecipato alle trattative del 2024 e che la successiva interruzione era dipesa da una propria scelta. Riconosciuto la piena legittimità del comportamento aziendale in relazione agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ribadendo che non sussiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generalizzato di coinvolgimento di tutte le sigle nella contrattazione aziendale. Confermato – continua la nota – la regolarità della procedura di elezione della Rsu, precisando che eventuali irregolarità avrebbero natura esclusivamente endosindacale e non sarebbero comunque imputabili alla società».

Il tribunale, sostiene la Cosedil Spa nella nota, ha ritenuto fondata la doglianza della Fillea Cgil «unicamente nella limitazione dell’efficacia dell’accordo aziendale ai lavoratori dell’unità produttiva di Santa Venerina, osservando che in assenza di altre Rsu o di un coordinamento tra più unità produttive, l’accordo non può essere applicato con efficacia generale a tutti i dipendenti della società, precisando tuttavia che l’accordo resta valido e pienamente applicabile nei confronti dei lavoratori della sede di Santa Venerina, nonché – come intesa di diritto comune – nei confronti di eventuali altri dipendenti che ne abbiano accettato o intendano accettarne l’applicazione». 


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