Lavoro, nuove regole in Sicilia ma resta il nodo sugli ispettori e i controlli


La sicurezza sul lavoro non è più soltanto una questione di prevenzione, ma anche di conformità a un quadro normativo sempre più rigoroso. Il recepimento da parte della Regione Siciliana del nuovo accordo Stato-Regioni introduce infatti regole più severe per la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, accompagnate da sanzioni significative per chi non si adegua

Il contesto normativo e la peculiarità siciliana

A causa della sua natura giuridica di Regione a statuto speciale, la Sicilia esercita una competenza legislativa concorrente e, in determinati ambiti, esclusiva sulla tutela della salute e sull’organizzazione dei servizi sanitari operativi (comprese le attività di vigilanza delle ASP). Fino all’emanazione del decreto l’isola si muoveva ancora sul solco tracciato da un vecchio documento del 2019. L’introduzione a livello nazionale del nuovo accordo unico sulla Formazione ha reso indispensabile un allineamento normativo regionale.

I pilastri del decreto assessoriale 368/2026

Il provvedimento della Regione introduce rigidi criteri qualitativi e tracciabili, focalizzandosi sulle figure chiave della prevenzione aziendale. I punti cardine includono la formazione dei datori di lavoro, per la prima volta si recepisce l’obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e la stretta sui preposti. Viene inoltre confermato l’obbligo di svolgere le lezioni esclusivamente in presenza fisica con aggiornamenti biennale. Vengono recepiti i moduli didattici integrativi obbligatori per i comparti critici della regione, tra cui i cantieri temporanei o mobili, l’agricoltura, la zootecnia, la pesca e l’industria petrolchimica; la tracciabilità digitale e l’albo dei soggetti formatori. Il processo di attuazione pratica del decreto si dovrebbe completare definitivamente nei prossimi mesi, quando scadrà definitivamente la finestra transitoria di tolleranza.

Vigilanza territoriale e il ruolo delle Asp siciliane

Il recepimento definisce in modo stringente le indicazioni operative per le attività di verifica e controllo. Alle Asp viene affidato il compito di monitorare il fascicolo del corso, che i soggetti formatori devono conservare per almeno 10 anni. I controlli ispettivi non si limiteranno alla mera verifica cartacea dell’attestato, ma includeranno brevi interviste sul campo ai lavoratori e ai preposti, volte a validare l’effettivo trasferimento delle competenze e la conoscenza dei rischi specifici legati alla mansione.

Il quadro sanzionatorio correlato

Le aziende che operano sul territorio devono confrontarsi con il recepimento delle pesanti sanzioni connesse all’omessa o incompleta formazione, significativamente inasprite dalla recente legislazione nazionale. In primo luogo, l’omessa formazione e l’assente addestramento dei dipendenti comportano l’applicazione di un’ammenda pecuniaria che varia da un minimo di1.708 euro fino a un massimo di 7.404 euro. Sul piano operativo territoriale, le autorità siciliane applicano una maggiorazione automatica della pena qualora i lavoratori non formati siano più di 5 o più di 10.

In secondo luogo, il mancato rispetto dell’aggiornamento biennale dei preposti viene sanzionato in via alternativa o congiunta. I datori di lavoro rischiano l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda compresa tra 1.400 e 6.000 euro. In questo specifico ambito, gli ispettori delle Asp verificano con assoluta priorità che l’aggiornamento sia avvenuto esclusivamente in presenza fisica.

Infine, una particolare severità è riservata alla mancanza o all’irregolarità della patente a crediti nei cantieri edili. Questa violazione fa scattare una sanzione amministrativa fissa pari a 12.000 euro e determina l’immediata sospensione dell’attività nel cantiere interessato fino alla regolarizzazione della posizione aziendale. L’intero impianto normativo dell’isola stabilisce inoltre che l’accertamento di queste gravi carenze formative costituisca il presupposto logico e giuridico per l’emanazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/08). La revoca di tale sospensione richiede il pagamento di una quota base di 3.000 euro, ulteriormente incrementata in relazione al numero complessivo di lavoratori trovati non in regola.

Rimane il nodo relativo al numero di ispettori sul territorio

Se, da un lato, il formale recepimento dell’accordo Stato-Regioni rappresenta un passo in avanti imprescindibile per l’allineamento normativo e qualitativo, dall’altro non si può ignorare il profondo divario tra la severità della norma e la realtà dei controlli sul territorio.

Il vero nodo strutturale che rischia di depotenziare l’efficacia di questa riforma risiede nell’isolamento del sistema ispettivo siciliano. A causa delle prerogative dello Statuto speciale, gli ispettori del lavoro regionali operano ancora in un regime di totale autonomia e separazione dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Questa mancata integrazione con la rete e le banche dati nazionali si traduce in una cronica carenza di organico, nella frammentazione delle banche dati e in una difficoltà oggettiva nel pianificare controlli a tappeto e incrociati.


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