Definizione agevolata – la cosiddetta rottamazione – anche per i tributi comunali. Lo prevede la Finanziaria nazionale 2026, in vigore da gennaio, con esclusione o riduzione di interessi e sanzioni. Che assegna agli enti locali la possibilità di far sanare la propria posizione ai contribuenti che non hanno rispettato le scadenze, per almeno due mesi […]
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Rottamazione anche per i tributi comunali: è corsa contro il tempo
Definizione agevolata – la cosiddetta rottamazione – anche per i tributi comunali. Lo prevede la Finanziaria nazionale 2026, in vigore da gennaio, con esclusione o riduzione di interessi e sanzioni. Che assegna agli enti locali la possibilità di far sanare la propria posizione ai contribuenti che non hanno rispettato le scadenze, per almeno due mesi dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale di ogni ente. In Sicilia, nella provincia di Trapani, alcune amministrazioni hanno già iniziato a muoversi. Poggioreale e Custonaci hanno avviato l’iter con un’atto di indirizzo dei sindaci, affinché gli uffici preparino la proposta da votare in Consiglio comunale. Assemblea che dovrà esprimersi anche a Calatafimi-Segesta, con già la delibera di giunta pronta. A Salemi è l’opposizione, con Forza Italia, a chiedere all’amministrazione di provvedere. Mentre Valderice batte tutti e ha già avviato l’iter per la definizione agevolata. Al momento la situazione è comunque in divenire e, probabilmente, altre amministrazioni provvederanno agli atti necessari per sfruttare questa opportunità.
A livello nazionale, la rottamazione quinquies vede come termine di scadenza delle domande il prossimo 30 aprile 2026. E il contribuente può versare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Possono essere oggetto della nuova definizione agevolata tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. In ogni caso, meglio accertarsi caso per caso sul sito dell’Agenzia dell’entrate o presso gli sporteli locali.