Lintegrazione al finanziamento, se destinata al pagamento degli arretrati contrattuali, è legittima. A stabilirlo è stata la corte di cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 16861 del 21 giugno 2011. Sembra destinata così a sgonfiarsi la vicenda giudiziaria che ha spinto la sezione giurisdizionale della corte dei conti a condannare, con sentenza n. 1219 del 29 ottobre 2012, lex assessore alla formazione professionale, mario centorrino, e lallora dirigente generale al ramo, gesualdo campo, al pagamento del 70 per cento dellimporto complessivo di 1. 481. 968,84 euro, configurandone la responsabilità amministrativa (danno erariale).