INCHIESTA/ ‘Viaggio’ nel mondo della medicina sportiva in Sicilia: la legge regionale del 2000 dimenticata

UN’INDAGINE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO SU ALCUNI PERSONAGGI DI QUESTO SETTORE APRE SCENARI UN PO’ SURREALI. DOVE LE NORME – CHE CI SONO – VENGONO IGNORATE A BELLA POSTA

Sulla pratica della medicina dello sport in Sicilia è aperto presso il Tribunale di Palermo un procedimento penale curato dal Pubblico Ministero, Domenico Paci. Il processo è a carico del dottore Giuseppe Francavilla + 1, imputati del reato di cui all’articolo 481 del codice penale. Il dottor Francavilla, com’è noto, è il medico sociale della società Palermo Calcio.

Il processo riguarda l’attività del suo studio privato, presso il quale opera il figlio Christian.

Il proceso nasce a causa delle irregolarità riscontrate dalle forze di Polizia, che sull’attività del professionista e del suo studio privato avevano condotto un’accurata indagine.

In queste note non ci occuperemo del processo che avrà il suo corso e ne conosceremo alla fine l’esito. Ci occuperemo piuttosto della giungla normativa che regola l’esercizio di questa attività professionale che, vista la diffusione della pratica sportiva, dell’attività amatoriale e ricreativa e delle attività ludico-motorie, assume un peso non indifferente nella tutela della salute dei suoi numerosi praticanti.

La notizia del processo penale in corso ci fa porre l’attenzione sui limiti e sulle conseguenti deviazioni che intervengono sull’esercizio della medicina sportiva in Sicilia.

La materia è regolata dalla legge regionale n.36 del 30 dicembre 2000. Che all’articolo 1, comma 2 così recita: “La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative”. Al successivo articolo 2, comma 1, lettera f) così recita: “Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti al personale sanitario per quanto attiene all’aggiornamento professionale…”.

L’articolo 3 stabilisce i compiti che spettano alla Regione in materia di medicina dello sport e al comma 1, lettera c) si attribuiscono “le funzioni autorizzative dei centri di medicina dello sport di cui al successivo articolo 5”, nonché “le funzioni di vigilanza e controllo”, anche attraverso le Asp, Aziende sanitarie provinciali.

All’articolo 5 istituisce i “Centri di medicina dello sport” tra i quali al punto 1, lettera b), individua i “centri privati autorizzati o accreditati” ed al punto 2 demanda ad un successivo regolamento, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport, siano essi pubblici (Asp, Coni, o università), siano essi privati.

Dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’assessorato regionale alla Salute è previsto il periodo di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza dei centri privati (articolo 9, comma 1).

All’articolo 6 vengono istituite le “certificazioni di idoneità sportiva che possono esse rilasciate sia dalle strutture pubbliche, sia da quelle private autorizzate o accreditate” senza le quali le società, le federazioni o le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie”. Viene inoltre istituito il libretto sanitario personale ad uso medico sportivo (articolo 8), valido per dieci anni, che l’atleta deve presentare all’atto della visita.

L’Assemblea regionale siciliana, anche se con un ritardo di quattro anni rispetto alla Circolare n.643 de 18 marzo 1996, con la quale il Ministero della Sanità ha diramato le “linee guida per l’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica”, tutto sommato ha legiferato. La circolare incarica le singole regioni a scegliere le soluzioni più “idonee per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi: i servizi pubblici di medicina dello sport; i centri privati autorizzati e accreditati secondo legge; i singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l’attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati”.

Questo il quadro normativo generale di riferimento. Che, come vedremo, ha lo stesso valore di un epitaffio: sta lì a memoria di un’intenzione che fu. La ragione della sua utilità simbolica sta nel fatto che l’effettiva operatività di queste norme è demandata ad un regolamento che l’assessore alla Salute della Regione siciliana avrebbe dovuto emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge 36, dalla quale sono trascorsi ben 14 anni senza che l’assessore di turno abbia trovato il tempo (e, forse, la voglia) di emanarlo. Quando si dice l’Autonomia siciliana!

Ci amministriamo da noi: questi sono i risultati. E questa volta non è una questione che riguarda solo il Governo di Rosario Crocetta, perché dall’anno 2000 ad oggi si sono succeduti i governi di Totò Cuffaro e di Raffaele Lombardo e, da due anni a questa parte, il già citato Governo Crocetta. Tutti e tre contrassegnati dalla medesima inerzia ed incapacità, anche nelle questioni meno ‘strategiche’.

Ci fermiamo qua, ma riprenderemo l’argomento a breve su tutti gli altri aspetti che riguardano le ‘pratiche’ della medicina sportiva ed i metodi d’esercizio degli operatori sanitari. Vi anticipiamo che parleremo dei locali-fantasma, del personale che non c’è, delle attrezzature richieste ma che… E dei certificati rilasciati a vista.

Insomma, nella seconda puntata ne vedremo delle belle!

Prima puntata (segue)


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