Il Governo sottrae soldi a enti e lavoratori con recuperi coatti: violate le norme comunitarie, nazionali e regionali?

SECONDO L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI, L’INTEGRAZIONE CONCESSA PER COPRIRE I MAGGIORI COSTI CONTRATTUALI E’ LEGITTIMA E DOVUTA. L’ESECUTIVO SE NE FREGA E SOTTRAE SOMME A GOGO’, MANDANDO SUL LASTRICO GLI ADDETTI AL SETTORE E LE LORO FAMIGLIE

Il settore della Formazione professionale continua a fare notizia e riempire i giornali. Sulle integrazioni la partita resta aperta e la decisione assunta dai giudici contabili potrebbe aprire nuovi scenari e nuovi assetti alla Regione siciliana. Legittime le integrazioni al finanziamento decretato corrisposte agli enti formativi negli anni tra il 2005 e il 2010.
Il chiarimento giungerebbe dalla Corte dei Conti. Secondo i magistrati contabili, chiamati a giudicare l’operato di assessori regionali, dirigenti generali e funzionari dell’assessorato alla Formazione professionale, le integrazioni “vanno corrisposte agli enti che li utilizzano secondo quanto previsto dalla legge: cioè per coprire la differenza delle retribuzioni là dove scattano gli aumenti contrattuali”. A quanto pare, sempre secondo la magistratura contabile, ci sarebbero enti che avrebbero usato queste somme per fare nuove assunzioni e, in generale, per finalità diverse da quelle previste dalla legge. Il tutto con la connivenza di politici e alti dirigenti regionali. In quest’ultima ipotesi si configurerebbe il reato e la Procura della Corte dei Conti avrebbe avanzato richiesta di una condanna a 4 milioni di euro di risarcimento per comportamento doloso e colposo.

Il chiarimento giungerebbe, come già riferito in un nostro precedente articolo, dai giudici della Corte dei Conti, tornati ad esprimersi sulla vicenda che ha condannato nel settembre scorso l’ex assessore Mario Centorrino e diversi funzionari regionali e che adesso potrebbe portare alla condanna di Patrizia Monterosso, attuale segretario generale della presidenza della Regione.
Non a caso la richiesta di condanna formulata dalla Corte dei Conti riguarda l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, gli ex assessori regionali, Santi Formica e Carmelo Incardona, gli ex dirigenti generali del dipartimento regionale della Formazione, Alessandra Russo e Patrizia Monterosso (oggi, come già ricordato, segretario generale della presidenza della Regione) e i dirigenti Maria Carmela Di Bartolo, Salvatore Di Francesca, Loredana Esposito e Antonino Emanuele.
La vicenda è complessa e articolata ed è complicato ricostruire tutti i passaggi amministrativi e le eventuali ingerenze politiche. Va precisato che fino ad una certa data è stata la stessa Corte dei Conti a registrare preventivamente i decreti di integrazione al finanziamento decretato, come si evince anche dalle carte processuali e dalle memorie depositate da alti funzionari dell’amministrazione regionale chiamati in causa dai magistrati contabili.

L’integrazione al finanziamento al Prof 2009, a cui fa riferimento la Corte dei Conti, e per cui sono stati condannati l’assessore Centorrino e funzionari dell’amministrazione regionale, trova il suo fondamento e al sua legittimità nella legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 che da meno di quarant’anni regola il rapporto di sovvenzione tra Regione siciliana e gli enti gestori. Eppure il Governo di Rosario Crocetta non ha lesinato di picconare gli enti ed i lavoratori intraprendendo una strada impervia e rischiosa con la decisione di recuperare le integrazioni concesse nel periodo che va dal 2005 al 2010, anni in cui la formazione professionale veniva finanziata con risorse regionale i non con fondi comunitari.
Per cercare di mettere una pezza all’errore commesso da dirigente generale della Formazione, la dottoressa Patrizia Monterosso, insieme con l’altra ‘scienziata’ del settore formativo, la dottoressa Anna Rosa Corsello, ha ‘compensato’ i soldi erogati trattenendoli per conto dell’Amministrazione. Sono stati ‘recuperati’ circa 8 milioni di euro e congelati altri 30 milioni con gli atti stragiudiziali di recupero coatto delle somme.

Così facendo, però, il Governo regionale ha fatto un gran casino. Agendo, in maniera sfacciata, sul recupero delle somme attraverso l’aggressione delle quote di finanziamento assegnate agli enti con l’Avviso 20/2011, l’amministrazione regionale ha mescolato, impropriamente, fondi regionali e fondi europei, vincolati, questi ultimi, al progetto e destinati al raggiungimento del risultato finale che era l’erogazione della formazione professionale, non di certo il recupero di somme di anni precedenti.
Un prelievo coatto che avrebbe violato il principio di divieto di diversa destinazione sancito dall’articolo 80 del Regolamento (Ce) n.1083 del 2006.
Tra l’altro, non tutti gli enti formativi, a quanto pare, hanno utilizzato le integrazioni in modo improprio. Ci sono enti che li hanno utilizzati correttamente, pagando i maggiori oneri contrattuali a vantaggio dei lavoratori. Enti che comunque sono stati pesantemente penalizzati dall’attuale Governo che li ha danneggiati anche per via dei ritardi accumulati, costringendoli ad avviare i processi di mobilità dei lavoratori. Su questo punto si attende il pronunciamento dei Tribunali civili per via dei ricorsi presentati da diversi enti formativi.

Veniamo adesso al quadro normativo vigente che ha determinato il riconoscimento del maggiore costo sostenuto dagli enti formativi per le attività finanziate con il Piano regionale dell’offerta formativa (Prof) relativo agli anni tra il 2005 e il 2010 (oggetto della contestazione della Procura della Corte dei Conti).
Iniziamo il nostro breve excursus con l’esame della legge regionale 6 marzo 1976, n.24. L’articolo prevede che l’assessore regionale al ramo attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi, tra gli altri, degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale. All’articolo 6 è previsto che il piano sia predisposto dall’assessorato, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale per l’Impiego (Cri), anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti strumentali e senza finalità di lucro.
Inoltre, precisa anche che “qualora dovessero determinarsi condizioni favorevoli, successivamente all’approvazione del Piano, l’assessore regionale è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della Cri, ad apportare modifiche ed integrazioni allo stesso”.
L’articolo 9 della citata legge prevede che “il contributo regionale potrà coprire le spese riguardanti gli oneri relativi all’assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi, nonché alla retribuzione e agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti.
Alla lettera i) dello stesso articolo è prevista anche la copertura delle spese relative “alla retribuzione e ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l’inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonché al reclutamento degli allievi e alla preparazione di attività corsuali”.
L’articolo 13 dispone che il trattamento economico e normativo del personale dei centro formativi è disciplinato nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro. La legge nazionale n.845 del 21 dicembre 1978 oltre a stabilire il principio dell’elevazione professionale dei lavoratori (articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione) e il rinvio allo Statuto delle regioni per la potestà legislativa, prevede che nell’attuazione dei piani di formazione le Regioni possono convenzionarsi con enti privati in possesso di precisi requisiti.
In particolare, l’articolo 9 stabilisce che il trattamento economico e normativo del personale addetto alla formazione professionale è adottato sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali. La legge regionale n.36 del 21 settembre 1990, in tema di erogazione dei contributi per la formazione professionale, stabilisce che le somme versate su due appositi conti, saranno destinate al pagamento delle competenze da corrispondere al personale impegnato in attività formative, compresi gli oneri riflessi.
La legge regionale n.25 del 1 settembre 1993, all’articolo 2 introduce il principio della garanzia in favore dei lavoratori del settore. Riportiamo il testo: “al personale iscritto all’albo previsto dall’articolo 14 della legge regionale n.24/76, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”. Così come l’articolo 17 della legge regionale n.24 del 26 novembre 2000 stabilisce che il personale dei servizi formativi può essere utilizzato, nell’ambito delle attività finanziate con piano annuale, in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
Ed ancora, la legge regionale n.23 del 23 dicembre 2002 stabilisce che i pagamenti, relativi alle spese del personale, da parte dell’amministrazione regionale dovranno essere accreditate nella misura necessaria alla copertura integrale del costo totale del voce personale. Mentre la legge regionale n.4 del 16 aprile 2003 istituisce il Fondo di garanzia per il personale dipendente degli enti formativi iscritti all’albo di cui all’articolo 14 della legge regionale n.24/76.
Con la legge regionale n.21 dell’8 novembre 2007 introduce il principio contabile che gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge regionale 24/76, nel caso di economie di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n.47, possono essere destinati a interventi previsti dalla stessa legge 24. Anche la recente legge 10 del 7 giugno 2011 richiama chiaramente l’impianto normativo precedentemente indicato.

Dal complesso quadro normativo regionale e nazionale si evince chiaramente l’obbligo, da parte della Regione siciliana, di sostenere per intero gli oneri derivanti dal costo del personale impegnato nella formazione professionale. La cosa che stupisce di tutta la vicenda è che la Regione si è fatta carico per intero delle spese del personale degli enti di formazione sin dal 1976.
Comportamento confermato dalla fittissima produzione di provvedimenti amministrativi (norme secondarie) tutti volti al riconoscimento del maggior costo. Basti ricordare il recepimento più volte avvenuto del contratto collettivo di lavoro con delibera di giunta regionale. È il caso della delibera n.426 del 23 dicembre 2003 di recepimento del Ccnl 1998/2003. Eppure dopo trentasette anni qualcosa è successo.


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