Concorso per il reclutamento di 37 ufficiali

a cura di Caterina Foresta

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO (22 aprile 2013)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo di Stato Maggiore, di sette Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, di quattro Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e di sei Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

(GU n.23 del 22-3-2013) (a destra, foto tratta da difesa.it)

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita’ ai fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare;

 

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente, fra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita’ di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare e successive modificazioni e integrazioni;

 

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali;

 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

 

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ che sono causa di inidoneita’ al servizio militare;

 

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013);

 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

 

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

 

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;

 

Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita’ Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ che determinano l’inidoneita’ al servizio militare, nonche’ il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

 

Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualita’ dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita’ psicofisica e attitudinale;

 

Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente citato, appare necessario improntare l’attivita’ della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;

 

Ravvisata la necessita’ di indire per il 2013 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 37 (trentasette) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:

a) concorso per il reclutamento di 20 (venti) Ufficiali in

servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore,

con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli

superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado

se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze

di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva

di 10 (dieci) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei

Marescialli;

b) concorso per il reclutamento di 7 (sette) Ufficiali in

servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale,

con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli

superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado

se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze

di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva

di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei

Marescialli;

c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in

servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato

Militare Marittimo, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge

e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di

secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e

delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e

con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei

Marescialli;

d) concorso per il reclutamento di 6 (sei) Ufficiali in

servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di

Porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli

superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado

se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze

di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva

di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei

Marescialli.

2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti

riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di

riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di

concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l’ordine della

relativa graduatoria di merito.

3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i

vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a

eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in

Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e

degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui al

successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati

Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il

grado rivestito alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande e iscritti in ruolo – al superamento del

corso applicativo di cui al successivo art. 16 – dopo l’ultimo dei

pari grado dello stesso ruolo.

Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facolta’,

esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di

concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,

sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita’ previste dai

concorsi o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in

ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,

ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie

o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,

ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne dara’ immediata

comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra’ valore di

notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche’ nel

portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso

la stessa Amministrazione provvedera’ a formalizzare la citata

comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –

4ª serie speciale.

4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di

auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto

alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli

stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva

altresi’ la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere

eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di

candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per

l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di

recupero delle prove stesse. In tal caso, sara’ dato avviso nei siti

internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it, definendone le

modalita’. Il citato avviso avra’ valore di notifica a tutti gli

effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

 

Requisiti di partecipazione

 

1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare

concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate

categorie:

a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di Complemento

della Marina Militare in congedo che hanno completato senza demerito

la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66. Tali Ufficiali non devono aver riportato un

giudizio di inidoneita’ all’avanzamento al grado superiore;

b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.

1, comma 1, gli Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di

scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel

successivo art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale

posizione, compreso il periodo di formazione;

c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.

1, comma 1, gli Ufficiali inferiori di Complemento facenti parte

delle Forze di Completamento, per essere stati richiamati per

esigenze conciate con le missioni internazionali ovvero impegnati in

attivita’ addestrative operative e logistiche sia sul territorio

nazionale sia all’estero.

Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di

Complemento che siano stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento

finalizzato all’avanzamento nel congedo;

d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della

Marina Militare appartenenti alla categoria e alla specialita’ che

consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate

nell’allegato A (che costituisce parte integrante del presente

bando).

Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del

termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel

ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1,

lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver

svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai

sensi dell’art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto

legislativo.

Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno

le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando

qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato un

giudizio di inidoneita’ all’avanzamento al grado superiore

nell’ultimo anno;

e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.

1, comma 1 i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della

Marina Militare che, alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre

anni di permanenza in detto ruolo;

f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi

normali dell’Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o

il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche’ idonei in

attitudine militare;

g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la

nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli

normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i

concorsi di cui al precedente art. 1, comma l che, se in servizio,

non hanno riportato un giudizio di inidoneita’ all’avanzamento al

grado superiore nell’ultimo anno.

2. Fermo restando quanto gia’ indicato nel precedente comma 1, i

concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) non aver superato il giorno di compimento del:

1) quarantesimo anno di eta’, se appartenenti alle categorie

di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);

2) trentaquattresimo anno di eta’, se appartenenti alle

categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);

3) trentaduesimo anno di eta’ se appartenenti alle categorie

di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli

aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai concorsi per

i pubblici impieghi;

c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di

secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai

corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata

quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione

ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.

910 e successive modificazioni e integrazioni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero

dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio

previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale di

loro scelta;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati

decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati

dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o

d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o

di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita

militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita’

psico-fisica;

f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche

con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena

condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non

sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al

conseguimento della nomina ad Ufficiale in servizio permanente deve

essere segnalata con immediatezza con le modalita’ indicate nel

successivo art. 5, comma 3;

g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) avere tenuto condotta incensurabile;

i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle

istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di

scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di

sicurezza dello Stato.

3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare

a piu’ di uno dei concorsi, possono partecipare ad uno solo dei

concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno

necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono

partecipare.

4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti

con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso

applicativo sono subordinati:

a) al possesso della idoneita’ psico-fisica e attitudinale al

servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei

ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita’

prescritte dai successivi artt. 12, 13 e 14. Il riconoscimento del

possesso di tale idoneita’ dovra’ comunque avvenire entro la data di

approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.

15.

b) al possesso, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e

delle qualita’ morali prescritto per l’ammissione ai concorsi nella

magistratura, da accertarsi d’ufficio con le modalita’ previste dalla

vigente normativa;

c) per il personale appartenente alla categoria dei

Marescialli, all’aver maturato almeno cinque anni di anzianita’ nel

ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1,

lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere

almeno tre anni di anzianita’ nel ruolo di provenienza se reclutato

ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto

legislativo.

5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente

comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli

stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera

b), dovranno essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina

a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso

applicativo.

Art. 3

 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

 

1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione

dell’azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi

delle procedure concorsuali, le procedure di concorso di cui all’art.

1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi

on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale dei

concorsi), raggiungibile attraverso il sito Internet www.difesa.it,

area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero

attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la

domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita’ indicate nel

successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione

Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa

delegato alla gestione del concorso.

3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in

possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine

di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il

proprio univoco profilo sul portale medesimo.

4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di

accreditamento con una delle seguenti modalita’:

a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di

telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli

estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita’

rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;

b. mediante carta d’identita’ elettronica (CIE), carta

nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica

rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente

della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8

dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c. mediante smart card e credenziali della propria firma

digitale.

Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella

procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel

corso della stessa.

5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno

in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere

al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i

concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a

tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in

volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento

di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la

procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale

del portale dei concorsi.

Art. 4

 

Domande di partecipazione

 

1. La domanda di partecipazione ai concorsi, il cui modello e’

pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra’ essere compilata

necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30

(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno

accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il

concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la

domanda di partecipazione.

3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non

sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di

domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,

una bozza della stessa che potra’ essere completata e inviata in un

secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al

precedente comma 1. Non sara’ possibile effettuare lo scaricamento

(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.

I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di

partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in

formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato)

dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare

alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli

di cui al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti

l’equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per

la partecipazione al concorso. Sara’ cura del candidato assegnare a

tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello

stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,

corso_perfezionamento.pdf, ecc.).

4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti

potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione

delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa

l’andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i

concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,

una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua

corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di

presentazione della domanda, dovra’ essere conservato dai concorrenti

che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto

della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della

domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della

stessa.

Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la

procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali

l’Amministrazione effettuera’ la verifica del possesso dei requisiti

di partecipazione al concorso, nonche’ quelli relativi al possesso di

titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.

Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno

essere inviate dai concorrenti con le modalita’ indicate nel

successivo art. 5.

5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme

a quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro

ammissibilita’. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi

altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato

abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei

concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non

verra’ ammesso alla procedura concorsuale.

6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale

di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in

prossimita’ della scadenza del termine di presentazione delle

domande, il predetto termine verra’ automaticamente prorogato di un

tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.

Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la

presentazione delle domande sara’ data notizia con avviso pubblicato

nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line

del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo

art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine

di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente

comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione

indicata al precedente art. 2 del presente bando.

7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la

presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale

da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,

PERSOMIL provvedera’ a informare i candidati con avviso pubblicato

sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al

riguardo.

8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno

indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla

residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali

comunicazioni relative al concorso, nonche’ tutte le informazioni

attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso

stesso.

9. Con l’invio telematico della domanda con le modalita’ indicate

nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare

esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati

personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento

dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e’

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione), si assume la responsabilita’ penale e amministrativa

circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

 

Comunicazioni con i concorrenti

 

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il

concorrente puo’ anche accedere alla sezione relativa alle

comunicazioni. Tale sezione sara’ suddivisa in un’area pubblica

relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di

modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove

scritte, calendari di svolgimento delle selezioni

fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle

prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese

disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al

medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti

riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato

all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le

comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del

portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e

nei confronti di tutti i candidati.

Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di

carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con

messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata

dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera

raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che

garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area

pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,

saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e

www.marina.difesa.it.

3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o

modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di

partecipazione, nonche’ eventuali ulteriori comunicazioni, mediante

messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata

(PEC) rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e

persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale

partecipano. A tali messaggi dovra’ comunque essere allegata copia

per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)

di un valido documento di identita’ rilasciato da un’Amministrazione

dello Stato.

4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna

responsabilita’ circa eventuali possibili disguidi derivanti da

errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell’indirizzo

di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e

mobile da parte dei candidati.

Art. 6

 

Incombenze dei Reparti/Enti

 

1. All’atto dell’invio della domanda di partecipazione, qualora

il concorrente abbia correttamente indicato nella domanda di

partecipazione l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (no

posta elettronica certificata) del Comando/Reparto/Ente di

appartenenza (tali indirizzi, se non conosciuti, potranno essere

acquisiti anche consultando i siti istituzionali di Forza Armata

ovvero il sito www.indicepa.gov.it), il sistema provvedera’ ad

informare i suddetti Comandi/Reparti/Enti dell’avvenuta presentazione

della domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui al

precedente art. 1, comma 1, da parte del personale alla loro

dipendenze.

2. I comandi di cui al precedente comma 1 dovranno provvedere a:

a) per i concorrenti della Marina Militare:

1) compilare, se in servizio, apposito documento

caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per

la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per

«partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina Militare –

anno 2013» (in calce al quale l’interessato dovra’ apporre la firma

per presa visione);

2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al

termine di scadenza per la presentazione delle domande di

partecipazione ai concorsi, l’originale di tale documento

caratteristico al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il

Personale Militare – V Reparto – 12ª Divisione Documentazione Marina

Militare – viale dell’Esercito n. 180/186 – 00143 Roma Laurentino,

tenendo informata la 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali – 2ª

Sezione;

b) per i concorrenti dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e

dell’Arma dei Carabinieri:

a) se in servizio:

compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di

partecipazione, redatto per «partecipazione al concorso ruoli

speciali della Marina Militare – anno 2013» (in calce al quale

l’interessato dovra’ apporre la sua firma per presa visione);

predisporre la copia immagine (file in formato PDF) salvata si

idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni

concorrente alle proprie dipendenze della seguente documentazione:

lo stato di servizio o foglio matricolare;

attestazione e dichiarazione di completezza;

libretto personale o della cartella personale.

La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla

quale dovra’ essere rilasciate dichiarazione di conformita’

all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in All. B che costituisce parte

integrante al presente decreto) sara’ consegnata al concorrente che

provvedera’ a consegnarla al Centro di Selezione della Marina

Militare prima della prova scritta di cultura generale di cui al

successivo art. 7.

Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero

impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi

dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalita’,

copia conforme della suddetta documentazione;

b) se in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e

dell’Arma dei Carabinieri predisporre la copia immagine (file formato

PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della

documentazione di cui al seconda alinea delle precedente lettera a)

da trasmettere a Ministero della Difesa – Direzione Generale per il

Personale Militare – I Reparto – 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali

– 2ª Sezione – viale dell’Esercito n. 180/186 – 00143 Roma

Laurentino, non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al

concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo

rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i

Comandi dovranno far pervenire alla suddetta Direzione Generale,

entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per

la presentazione delle domande, copia conforme della suddetta

documentazione.

Art. 7

 

Svolgimento dei concorsi

 

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:

a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura

tecnico-professionale);

b) valutazione dei titoli di merito;

c) prova orale;

d) prova orale facoltativa di lingua straniera.

e) accertamenti psico-fisici;

f) accertamenti attitudinali;

g) prove di efficienza fisica.

Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire

la carta d’identita’ o altro documento di riconoscimento, provvisto

di fotografia e in corso di validita’, rilasciato da una

Amministrazione dello Stato.

2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del

concorso cui partecipano con il decreto

dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 15 comma 5

(presumibilmente entro il mese di settembre 2013) tutti i concorrenti

– compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita’ del

test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un

temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita’

psico-fisica-dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in

tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma l .

Art. 8

 

Commissioni

 

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le

prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la

formazione della graduatoria di merito, una per ciascun Colpo;

b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per

tutti i Corpi;

c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per

tutti i Corpi;

d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per

tutti i Corpi.

2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,

lettera a) saranno composte da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in

servizio, presidente;

b) due Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano

di Fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il

quale viene indetto il concorso, membri;

c) un docente o esperto, che potra’ essere diverso in funzione

della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova

orale facoltativa di lingua straniera;

d) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un

dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza

area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al

precedente comma 1, lettera b) sara’ composta da:

a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado

non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;

b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di

grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo

Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si

avvarra’ del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina

Militare o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al

precedente comma 1, lettera c), sara’ composta da:

a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano

di Vascello, presidente;

b) due Ufficiali specialisti in selezione attihidinale della

Marina Militare, membri;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo

Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si

avvarra’ del supporto di Ufficiali specialisti in selezione

attitudinale della Marina Militare.

5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al

precedente comma 1, lettera d), sara’ composta da:

a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina Militare,

presidente;

b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo

Marescialli, membro e segretario. Detta commissione si potra’

avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di

settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla

Forza Armata.

Art. 9

 

Prove scritte

 

1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente

art. 1 dovranno sostenere:

a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima

di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti di carattere

generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e

politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il

conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della

durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti

previsti dai programmi d’esame riportati nell’allegato C che

costituisce parte integrante del presente bando.

2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di

Selezione della Marina Militare di Ancona – Via della Marina n. 1,

con inizio non prima delle 0830, secondo il seguente calendario:

a) concorso per 20 (venti) posti di Ufficiali in servizio

permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 7 e 8

maggio 2013;

b) concorso per 7 (sette) posti di Ufficiali in servizio

permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio Navale: 9 e 10

maggio 2013;

c) concorso per 4 (quattro) posti di Ufficiali in servizio

permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare

Marittimo: 7 e 8 maggio 2013;

d) concorso per 6 (sei) posti di Ufficiali in servizio

permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto,

nei giorni: 9 e 10 maggio 2013.

Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento

delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 22 aprile 2013,

mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione

comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara’, inoltre,

consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata

ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta

sede, entro le 0730 dei giorni suindicati, muniti di un documento di

riconoscimento in corso di validita’ rilasciato da un’Amministrazione

dello Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di

avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia

della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al

concorrente medesimo con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 4 del

presente decreto.

Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile

nero o blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sara’ loro

fornito sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova

saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali

che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di

forza maggiore.

Per quanto concerne le modalita’ di svolgimento delle predette

prove saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e

15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487.

3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle

prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.

L’esito delle prove scritte e il calendario con i giorni di

convocazione alle prove orali di cui ai successivo art. 11 del

presente decreto saranno resi noti a partire dal 20 giugno 2013, con

avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del

portale dei concorsi. Tale avviso sara’, inoltre, consultabile nei

siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sara’ anche

possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della

Marina – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazzale Marina n. 4 –

00196 Roma – tel. 06.3680.4442 o Ministero della Difesa – Direzione

Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico

numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).

Art. 10

 

Valutazione dei titoli di merito

 

1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma

1, lettera a) procederanno a valutare i titoli di merito dei soli

concorrenti che si siano presentati a entrambe le prove scritte,

sempreche’ detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati

dichiarati con le modalita’ indicate nel precedente art. 4 ovvero

risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli

posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di

partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima

domanda -o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata- non

siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno

oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverra’ prima

della correzione delle prove scritte e il relativo esito sara’ reso

noto ai concorrenti prima dell’effettuazione della prova orale.

2. E’ onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate

circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel

successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini

della loro corretta valutazione da parte della commissione

esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa

alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta

insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e

completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle

dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le

modalita’ indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente decreto.

Per i militari in servizio o in congedo la documentazione

matricolare e caratteristica verra’ acquisita con le modalita’

indicate nell’art. 6.

3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e’ pari

a 10/30 cosi’ ripartiti:

a) qualita’ del servizio prestato (risultante dalla

documentazione matricolare e caratteristica che verra’ acquisita

d’ufficio): massimo punti 5/30.

La commissione terra’ conto delle qualifiche finali riportate

nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da

eventuali rapporti informativi) relative all’ultimo triennio di

servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a

corsi propedeutici all’inserimento nella categoria/ruolo che consente

la partecipazione al concorso non devono essere oggetto di

valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica

finale (o al corrispondente giudizio finale) sara’:

1) nella media: punti 0;

2) superiore alla media: punti 2/30;

3) eccellente: punti 5/30.

Il punteggio complessivo sara’ calcolato sommando i punteggi

parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento

valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si

riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da

considerare (massimo tre anni).

Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione

caratteristica dovra’ essere attribuito un punteggio in base alla

media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello

successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il

primo o l’ultimo documento della documentazione caratteristica dovra’

essere assimilata rispettivamente al documento successivo o

antecedente;

b) servizio prestato in qualita’ di Ufficiale in Ferma

Prefissata: massimo punti 1/30;

c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo

prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30,

cosi’ ripartiti:

1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:

fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0;

da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30;

da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30;

da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30;

2) diploma di laurea (di durata triennale):

fino a 91/110: punti 1/30;

da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30;

da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30;

3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno

ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno

quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,

sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.

del M.I.U.R. 9 luglio 2009):

fino a 91/110: punti 1,40/30;

da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30;

da 106/110 a 110/110: punti 2/30.

Non formeranno oggetto di valutazione:

per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al

presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3,

lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui

possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al

medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea

magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea

triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la

valutazione;

per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,

lettera g) – idonei non vincitori in concorsi per la nomina a

Sottotenente di Vascello del corrispondente ruolo normale della

Marina Militare – la laurea magistrale il cui possesso ha consentito

loro la partecipazione a tale concorso;

d) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi’

ripartiti:

ordine militare d’Italia:

Cavaliere di gran croce: punti 2/30;

Grande Ufficiale: punti 1,75/30;

Commendatore: punti 1,5/30;

Ufficiale: punti 1,25/30;

cavaliere: punti I /30;

valor militare:

medaglia d’oro: punti 2/30;

medaglia d’argento: punti 1,5/30;

medaglia di bronzo: punti 1/30;

croce al valor militare: punti 0,5/30;

valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei

Carabinieri:

medaglia d’oro: punti 2/30;

medaglia d’argento: punti 1,5/30;

medaglia di bronzo: punti 1/30;

merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei

Carabinieri:

medaglia/croce d’oro: punti 2/30;

medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30;

medaglia/croce di bronzo: punti 1/30;

ricompense:

encomio solenne: punti 1/30;

encomio semplice: punti 0,25/30.

Art. 11

 

Prova orale

 

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno

ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei

concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai

programmi riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova

avra’ luogo presso l’Accademia Navale di Livorno – Viale Italia n.

72, presumibilmente in luglio 2013. I candidati ammessi alla prova

orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa,

comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando

contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella

valutazione dei titoli.

2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito

saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

3. La prova orale si intendera’ superata se il concorrente avra’

ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione

della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.

4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche’ lo abbiano

richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno,

una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu’ di due

lingue scelte fra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca,

della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara’ svolta con

le seguenti modalita’:

a) breve colloquio di carattere generale;

b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione

personale;

c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara’ assegnato un

punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna

delle lingue prescelte, cosi’ determinato:

a) fino a 20/30: 0 punti;

b) 21/30: 0,05 punti;

c) 22/30: 0,10 punti;

d) 23/30: 0,15 punti;

e) 24/30: 0,20 punti;

f) 25/30: 0,25 punti;

g) 26/30: 0,30 punti;

h) 27/30: 0,35 punti;

i) 28/30: 0,40 punti;

l) 29/30: 0,45 punti;

m) 30/30: 0,50 punti.

6. I concorrenti giudicati idonei alla prova orale saranno,

inoltre, ammessi agli accertamenti e alle prove di cui ai successivi

artt. 12, 13 e 14. Il calendario di convocazione a tali prove sara’

reso noto, a partire dal 30 luglio 2013 con avviso inserito nell’area

pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale

avviso sara’, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e

www.persomil.difesa.it. Sara’ anche possibile chiedere informazioni

al riguardo allo Stato Maggiore della Marina – Ufficio Relazioni con

il Pubblico – Piazzale Marina n. 4 – 00196 Roma – tel. 06.3680.4442 o

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale

Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012

(mail:urp@persomil.difesa.it).

Art. 12

 

Accertamenti psico-fisici

 

1. I concorrenti che avranno superato le prove orali saranno

sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Accademia Navale di

Livorno – presumibilmente nella prima decade del mese di settembre

2013 (durata presunta giorni 4). La convocazione nei confronti dei

concorrenti idonei sara’ effettuata con le modalita’ previste dal

precedente art. 5, comma 1.

Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella

predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento

provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello

Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.

2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Accademia

Navale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in

copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella

di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse

indicazioni:

a) se ne sono gia’ in possesso, esame radiografico del torace

in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi

precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;

b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del

sedimento;

c) referto dell’analisi del sangue concernente:

emocromo completo;

VES;

glicemia;

creatininemia;

trigliceridemia;

colesterolemia;

transaminasemia (GOT e GPT);

bilirubinemia totale e frazionata;

gamma GT;

markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti

HCV;

d) un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato

D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato

dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che

attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse

manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,

gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale

certificato dovra’ avere una data di rilascio non anteriore a sei

mesi a quella di presentazione;

e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata

accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l’esito

del test per l’accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV,

in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli

accertamenti;

f) per i concorrenti di sesso femminile:

ecografia pelvica, con relativo referto;

referto originale di test di gravidanza – mediante analisi su

sangue o urine – effettuato, in data non anteriore a cinque giorni

lavorativi precedenti la visita;

g) certificato di idoneita’ all’attivita’ sportiva agonistica

di tipo B, per l’atletica leggera/nuoto, in corso di validita’ (il

documento dovra’ avere validita’ annuale con scadenza successiva al

30 settembre 2013), rilasciato da medici appartenenti alla

Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie

pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la

professione di medico specializzato in medicina dello sport.

3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai

candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie

pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio

Sanitario Nazionale. In quest’ultimo caso dovra’ essere prodotta

anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima

comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di

uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l’eccezione dell’esame

radiografico, comportera’ l’esclusione dagli accertamenti sanitari e

quindi dal concorso.

4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera

b):

a) acquisira’ i documenti indicati nel precedente comma 2 del

presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti

psico-fisici, verificandone la validita’;

b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione

preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra’ in nessun

caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e

dovra’ astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580

del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,

secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo

impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.

Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e’

stato accertato anche con le modalita’ previste dal presente

articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera’

alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la

definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in

occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento

perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma

1, lettera b) ne dara’ notizia alla citata Direzione Generale che,

con provvedimento motivato, escludera’ la candidata dal concorso per

l’impossibilita’ di procedere all’accertamento del possesso dei

requisiti previsti dal presente bando;

c) disporra’ quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per

cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti

accertamenti specialistici e di laboratorio:

1) visita cardiologica con ECG;

2) visita oculistica;

3) visita odontoiatrica;

4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

5) visita psichiatrica;

6) visita ortopedica;

7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti

di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,

cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di

positivita’, disporra’ l’effettuazione sul medesimo campione del test

di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;

9) visita di controllo dell’abuso sistematico di alcool;

10) visita medica generale. In tale sede la commissione

giudichera’ inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la

loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro

dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le

cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito

www.marina.difesa.it/storia e cultura/uniformi) o siano possibile

indice di personalita’ abnorme (in tal caso da accertare con visita

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);

11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di

laboratorio e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta

utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale

del concorrente.

Nel caso in cui si rendera’ necessario sottoporre il concorrente

a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la

valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non

altrimenti osservabili ne’ valutabili con diverse metodiche o visite

specialistiche, lo stesso dovra’ sottoscrivere, dopo essere stato

edotto dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione

dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al

modello riportato nell’allegato E.

5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle

infermita’ che sono causa di inidoneita’ al servizio militare» di cui

all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo

2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla

Direzione Generale della Sanita’ Militare, la commissione di cui al

precedente art. 8 comma l, lettera b) dovra’ accertare il possesso

dei seguenti specifici requisiti:

a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non

superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e

non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;

b) apparato visivo:

1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus conetto 10/10

in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio

di rifrazione che non dovra’ superare 1,75 diottrie per la miopia, 2

diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per l’astigmatismo di

qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra’ comunque

superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto e 2

diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico

normale;

2) per gli altri Corpi (GN, CM e CP): visus corretto non

inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben

tollerate il vizio di rifrazione che non dovra’ superare le 3

diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3

diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto,

le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e

per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3

diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e

astigmatica purche’ siano presenti la fusione e la visione

binoculare. Senso cromatico normale.

L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo’ essere

eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo

dell’annebbiamento.

Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di Porto che

dovranno conseguire l’idoneita’ al comando di Unita’ Navale

(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti

previsti per il Corpo di Stato Maggiore;

c) apparato uditivo: la funzionalita’ uditiva sara’ saggiata

con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra’

essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa

entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da

6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle

predette direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita’

Militare.

6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,

provvedera’ a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri

stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo

sanitario che terra’ conto delle caratteristiche somatofunzionali

nonche’ degli specifici requisiti fisici suindicati.

Saranno giudicati:

a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati

cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche

PS2; costituzione CO2; apparato cardiocircolatorio AC2; apparato

respiratorio AR2; apparati vari AV2; apparato osteo-artro-muscolare

superiore LS2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI2; per

l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli

specifici requisiti precedentemente indicati;

b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:

1) imperfezioni e infermita’ previste dalla vigente normativa

in materia di inabilita’ al servizio militare;

2) imperfezioni e infermita’ per le quali e’ prevista

l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle

caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti

direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati

idonei al servizio militare, ai sensi all’art. 582 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva

tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita’

Militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal

presente bando);

3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,

tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di

sostanze psicoattive;

4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi

lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari

per la frequenza del corso;

5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi

manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la

presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che

possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o

quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli

esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva

in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni

corneali;

6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e

prontamente intellegibile;

7) tutte quelle malformazioni ed infermita’ non contemplate

dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del

corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio

permanente del molo speciale della Marina Militare.

La commissione, seduta stante, comunichera’ per iscritto al

concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa

visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli

speciali della Marina Militare», con indicazione del profilo

sanitario;

b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli

speciali della Marina Militare», con indicazione della causa di

inidoneita’.

I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono

riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente

insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta

scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da

lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in

tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i

successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione

sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare

l’eventuale recupero dell’idoneita’ fisica. Detti concorrenti saranno

ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I

concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,

la prevista idoneita’ psicofisica saranno giudicati inidonei ed

esclusi dal concorso. Tale giudizio sara’ comunicato seduta stante

agli interessati.

Art. 13

 

Accertamenti attitudinali

 

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al

precedente art. 12, i concorrenti giudicati idonei saranno

sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8,

comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti

nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di

performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare

oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo

inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale

valutazione – svolta con le modalita’ che sono indicate nelle

apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento

alla direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della

Marina Militare», entrambe emanate dall’Ispettorato delle Scuole

della Marina Militare e vigenti all’atto dell’effettuazione degli

accertamenti – si articola nelle seguenti aree d’indagine, a loro

volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:

a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al

cambiamento, struttura;

b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita’,

controllo e imperturbabilita’, autostima, socializzazione, lavoro di

gruppo, rapporto con l’autorita’;

c) area «produttivita’ e competenze gestionali»: livelli di

energia e produttivita’, costanza nel rendimento, capacita’ di

gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,

capacita’ di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;

d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse

all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.

2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra’

attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra’ conto

della seguente scala di valori:

a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;

b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;

c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;

d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;

e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.

3. La commissione assegnera’ il punteggio di livello finale sulla

scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e

di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e

sara’ diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai

diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media aritmetica).

Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera’,

nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita’ o

inidoneita’. Il giudizio di inidoneita’ verra’ espresso nel caso in

cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale

globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo tale

condizione, laddove il solo punteggio dell’area del pensiero e’

insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90).

4. La commissione, seduta stante, comunichera’ a ciascun

concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli

il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo

speciale della Marina Militare»;

b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo

speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e’

definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno

esclusi dal concorso.

Art. 14

 

Prove di efficienza fisica

 

1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al

precedente art. 13 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,

a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) alle

prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l’Accademia

Navale di Livorno e/o presso idonee strutture sportive nella sede di

Livorno.

Detta commissione si potra’ avvalere, per l’esecuzione delle

singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di

settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla

Forza Armata.

2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno

presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume

da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro

materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).

3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e’ riportato

nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.

In tale allegato sono anche contenute le modalita’ di svolgimento

degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui

comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di

infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il

concorrente dovra’ essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e

in una di quelle a scelta. In caso contrario sara’ emesso giudizio di

inidoneita’ alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno

comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di

cui all’art. 8, comma 1, lettera d), sono definitivi. Pertanto, i

concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza

ulteriori comunicazioni.

4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per

ciascuna giornata, la commissione di cui all’art. 8, comma I ,

lettera d) redigera’ il relativo verbale.

5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli accertamenti

attitudinali e delle prove di efficienza fisica dovranno essere

inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il

tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero

della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I

Reparto – 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali – 2ª Sezione – viale

dell’Esercito n. 180/186 – 00143 Roma Laurentino, entro il terzo

giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

Art. 15

 

Graduatorie di merito

 

1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei

concorsi di cui al precedente art. l sara’ formata secondo l’ordine

dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:

a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;

b) il punteggio riportato nella prova orale;

c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;

d) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova

orale facoltativa di lingua straniera.

2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun

concorso si terra’ conto della riserva dei posti a favore del coniuge

e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di

secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate

e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e

della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei

Marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in

entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui

all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su

quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti

eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti

alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a

favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine

della graduatoria generale di merito dello stesso concorso.

3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra’ conto,

a parita’ di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5

del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e

posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle

domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di

partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla

medesima. A parita’ o in assenza di titoli di preferenza, sempre a

parita’ di merito, sara’ preferito il concorrente piu’ giovane

d’eta’, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7

della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della

legge n. 191/1998.

4. Saranno dichiarati vincitori -sempreche’ non siano

sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1,

comma 4 – i concorrenti che, per quanto indicato nei commi

precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.

5. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con

distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno

pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale

pubblicazione sara’ dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel Foglio

d’Ordini della Marina Militare e, a puro titolo informativo, nel sito

«www.persomil.difesa.it»

Art. 16

 

Nomina

 

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo

eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli

appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata e a

quelli delle Forze di Completamento, di cui al precedente art. 2,

comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in servizio permanente del

ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita’ assoluta nel grado

stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.

Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle

Forze di Completamento e quelli appartenenti alla categoria degli

Ufficiali i Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in

servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado

rivestito all’atto della scadenza del termine di presentazione delle

domande.

2. Il conferimento della nomina e’ subordinato all’accertamento,

anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di

partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.

3. I vincitori – sempreche’ non siano sopravvenuti gli elementi

impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 – saranno invitati ad

assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento

del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento

del corso applicativo di cui al successivo comma.

4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della

durata e con le modalita’ stabilite dall’Ispettorato delle Scuole

della Marina Militare.

All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:

produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni

effettuate e il referto analitico attestante l’esito del dosaggio del

glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato – entro trenta giorni

dalla data di ammissione al corso – da strutture sanitarie pubbliche;

contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di

inizio del corso che avra’ pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del

superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta

ferma comportera’ la revoca della nomina.

La mancata presentazione al corso applicativo comportera’ la

decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non

ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione

Generale per il Personale Militare potra’ procedere all’ammissione al

corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della

durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo

l’ordine delle rispettive graduatorie.

5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in

servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e’

stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste

dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non

possa frequentare o completare il corso applicativo, sara’ rinviato

d’ufficio al corso successivo.

6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo

l’anzianita’ relativa nel grado rivestito verra’ rideterminata in

base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso

e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli

appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di

Completamento e alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata

saranno iscritti in ruolo dopo l’ultimo dei pari grado dello stesso

corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo

frequentato, sara’ rideterminata l’anzianita’ relativa degli

Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianita’

assoluta di nomina.

7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a

compimento il corso applicativo:

a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella

categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso

sara’ in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianita’ di

servizio;

b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in

congedo.

8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso

applicativo, potra’ essere chiesto di prestare il consenso ad essere

presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego

presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3

agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17

 

Accertamento dei requisiti

 

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente

art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale

Militare provvedera’ a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed

Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle

domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni

sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra’ acquisito

d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita’

penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1

emerge la non veridicita’ del contenuto della dichiarazione, il

dichiarante decadra’ dai benefici eventualmente conseguiti col

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 18

 

Esclusioni

 

1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo’, con

provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i

concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti

requisiti, nonche’ dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a

Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verra’

accertato dopo la nomina.

Art. 19

 

Spese di viaggio. Licenza

 

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e

degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando

(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie

fasi concorsuali) nonche’ quelle sostenute per la permanenza presso

le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche

se militari in servizio.

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della

licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di

servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno

essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal

precedente art. 7 del presente bando, nonche’ quelli necessari per il

raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il

rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la

licenza ordinaria, potra’ essere concessa nell’intera misura prevista

oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci

giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove

d’esame per motivi dipendenti dalla sua volonta’, la licenza

straordinaria sara’ commutata in licenza ordinaria dell’anno in

corso.

Art. 20

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1A Divisione Reclutamento Ufficiali, per le finalita’ di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita’ inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e’ obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche’, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

 

2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardane, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza:

 

a) il dirigente pro tempore della 1ª Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare;

b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 6;

c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 marzo 2013

Gen. C.A.: Tarricone

Amm. Isp. Capo (CP): Cacioppo

 


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