Concorso per 297 allievi Marescialli nella Guardia di Finanza

a cura di Caterina Foresta

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (21 marzo 2013)

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2013/2014.

(GU n.14 del 19-2-2013)

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;

 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

 

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

 

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

 

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

 

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

 

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l’articolo 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l’incremento di 152 unita’ dell’organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;

 

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

 

Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita’ gerarchiche del Corpo;

 

Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

 

Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;

 

Vista la convenzione tra l’Universita’ degli studi di L’Aquila e il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;

 

Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:

 

• a 30 unita’, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

• a 15 unita’, a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche’ in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando;

Considerata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso,

 

Determina:

 

Art. 1

 

Posti a concorso

 

1. E’ indetto, per l’anno accademico 2013/2014, un pubblico

concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’85° corso presso

la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:

a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario;

b) n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, cosi’

suddivisi:

1) n. 8 per la specializzazione «nocchiere abilitato al

comando»;

2) n. 18 per la specializzazione «tecnico di macchine»;

3) n. 4 per la specializzazione «tecnico dei sistemi

elettronici di comunicazione e di scoperta».

2. Dei 267 posti per il contingente ordinario:

a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri

requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso

dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di

istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri

requisiti prescritti dall’articolo 2, al coniuge e ai figli

superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado

se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze

di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

3. Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare,

specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari

del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso

per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di

finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita’ di cui all’articolo

2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3,

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in

possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al

corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal

fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati

meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista

navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali

titoli ovvero, a parita’ di punteggio, a quelli di grado piu’

elevato. A parita’ di grado, e’ prevalente l’anzianita’ di servizio

e, a parita’ della stessa, la maggiore eta’.

4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta

alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e

conservata fino all’ammissione al corso di formazione.

5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3

non e’ ammessa per piu’ di due volte.

6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa

essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente

ordinario o per una o piu’ specialita’ del contingente di mare, le

unita’ disponibili sono compensate, secondo le esigenze

dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.

7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al

comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso

di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 35 del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine

in esso stabilito.

8. Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta

multipla;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;

d) l’accertamento dell’idoneita’ attitudinale;

e) una prova orale di cultura generale;

f) un esame facoltativo in una o piu’ lingue estere,

consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna

lingua prescelta;

g) una prova facoltativa di informatica.

9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta’ di

revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove

concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle

graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere

l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del

numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorita’ di

Governo, nonche’ di esigenze attualmente non valutabili ne’

prevedibili.

Art. 2

 

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

 

1. Possono partecipare al concorso:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo

appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche’ gli ufficiali

di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:

1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, superato

il 35° anno di eta’;

2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per

la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta

l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16

marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,

pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano

nell’anno scolastico 2012/2013;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;

4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, «non

idonei» all’avanzamento;

5) non siano gia’ stati rinviati, d’autorita’, dal corso

allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di

finanza;

b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al

territorio della Repubblica o se gia’ alle armi, che:

1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, eta’ non

inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

2) godano dei diritti civili e politici;

3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego

presso una pubblica amministrazione;

4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile

nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a

tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento,

imputati o condannati per delitti non colposi, ne’ sottoposti a

misura di prevenzione;

6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento,

in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la

conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

7) siano in possesso delle qualita’ morali e di condotta

stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo

della Guardia di finanza;

8) non siano gia’ stati rinviati, d’autorita’, dal corso

allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di

finanza;

9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per

la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta

l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16

marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,

pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano

nell’anno scolastico 2012/2013.

2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, e

conservati fino alla data di effettivo incorporamento.

3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),

punto 3), e’ espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo

10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle

seguenti Autorita’:

a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o

equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;

b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al

personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;

c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando

Generale relativamente al personale in forza alle rispettive

Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del

Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita’ di Vertice,

il giudizio e’ espresso dai rispettivi Capi Ufficio;

d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Reparto

Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione,

Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti

Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo

Aereo, relativamente al personale dipendente.

4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera

a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il

quale e’ stata determinata la non idoneita’ all’avanzamento al grado

superiore.

5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per

l’ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3

 

Domanda di partecipazione

 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito

www.gdf.gov.it – area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del

sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di

pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª serie speciale.

Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno

stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e

sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per

l’effettuazione della prova preliminare di cui all’articolo 10.

I militari del Corpo, che partecipano per i posti riservati di

cui all’articolo 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di

partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a

spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita’ ed entro il

termine indicati al comma 2.

2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di

indisponibilita’ di un collegamento internet, la domanda di

partecipazione puo’ essere redatta in carta semplice, secondo il

modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti

del Corpo nonche’ sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di

raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento

della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122

Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,

fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande

spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se

pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilita’ per la

mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre

cause non imputabili alla stessa.

3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi’, copia

della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono

direttamente per l’impiego, che curera’ le incombenze di cui

all’articolo 5, commi 1 e 2.

Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda

deve essere consegnata al Quartier Generale.

4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita’ di

cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate

entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.

Successivamente, non e’ piu’ possibile annullarle, ovvero apportare

modificazioni o integrazioni.

5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le

modalita’ di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo

che partecipano per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 3:

a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate

entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte

nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di

talune delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 4;

b) sono archiviate nel caso in cui:

(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma

2;

(2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro

sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

bando;

(3) non siano sottoscritte;

(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla

restituzione, nei casi di cui alla lettera a).

6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera

b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono

impugnarli, producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di

Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.

1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

7. Puo’ essere presentata domanda di partecipazione per un solo

contingente. Per il contingente di mare, e’ consentita la

partecipazione per una sola specializzazione.

8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano

considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono

ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento, da

parte della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera

a), dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.

9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio al

corso di formazione.

Art. 4

 

Elementi da indicare nella domanda

 

1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve

indicare nella domanda:

a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola

meccanografica, data e luogo di nascita, nonche’ il contingente

(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende

concorrere;

b) il reparto cui e’ in forza;

c) di non essere gia’ stato rinviato, d’autorita’, dal corso

allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

d) il titolo di studio di cui e’ in possesso o che presume di

conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;

e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, «non

idoneo» all’avanzamento;

f) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o

maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le

certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero

dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono

essere presentate con le modalita’ e la tempistica indicate

all’articolo 5, comma 4;

g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di

formazione per allievi marescialli, sara’ iscritto, a cura e spese

dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.

Pertanto, non dovra’ trovarsi in situazioni comunque incompatibili

con l’iscrizione all’universita’;

h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a

raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di

cui all’articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di

partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della

specializzazione «motorista navale».

3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza

deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di

nascita;

b) il contingente (ordinario o mare con relativa

specializzazione) per il quale intende concorrere;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a

carico;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

residenza e di godere dei diritti civili;

f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per

delitti non colposi, ne’ sottoposto a misura di prevenzione;

g) di non essere gia’ stato rinviato, d’autorita’, dal corso

allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;

h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di

appartenenza;

i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile

nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a

tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l) il titolo di studio di cui e’ in possesso o che presume di

conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;

m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto

dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

n) l’indirizzo proprio completo del numero di codice di

avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di

un indirizzo di posta elettronica;

o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali

comunicazioni;

p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o

maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le

certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero

dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono

essere presentate con le modalita’ e la tempistica indicate

all’articolo 5, comma 4;

q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di

formazione per allievi marescialli, sara’ iscritto, a cura e spese

dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.

Pertanto, non dovra’ trovarsi in situazioni comunque incompatibili

con l’iscrizione all’universita’;

r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a

raggiungere qualsiasi sede di servizio.

4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,

puo’ richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove

facoltative:

a) esame di conoscenza di una o piu’ lingue estere, scelte tra

le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;

b) prova di informatica.

5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di

partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli

estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali

posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono

sostenere le previste prove scritta e orale.

6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di

partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli

estremi e l’autorita’ che ha attestato il possesso del requisito

richiesto.

7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in

particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l’altro, il

calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova

scritta nonche’ le modalita’ di notifica dei relativi esiti e di

convocazione per le prove successive.

8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione

ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che,

in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal

codice penale e dalle leggi speciali e decadra’ da ogni beneficio,

eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera fornita.

9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo

direttamente, e nel modo piu’ celere, al Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido

di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita’ circa possibili

disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di

variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,

essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento

ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in

relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

Art. 5

 

Documentazione

 

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il

Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a

richiedere:

a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla

data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1), ai

reparti detentori della documentazione matricolare.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di

sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico

Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera’ i

dati direttamente da tale documento;

b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma

3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza

del termine di cui all’articolo 3, comma 1.

2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma

1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda di partecipazione.

3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di

finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’articolo 11,

il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite

i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i

seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o

impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi

dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note

caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o

della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato

militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche

amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale.

4. I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneita’

attitudinale di cui all’articolo 16 devono presentare in tale sede i

certificati rilasciati dalle competenti autorita’ su carta semplice

ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,

comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i

titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli

elencati nell’articolo 20.

I candidati che concorrono per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 3, devono inviare la citata documentazione al

Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre

2013.

La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati e’

archiviata.

5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di

finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui

all’articolo 20, devono inviare al Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido

di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di

comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero

della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di

ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale

delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di

rinunciarvi per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e

Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita’ di allievo

maresciallo.

6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono

restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,

entro dieci giorni dalla data di restituzione.

Art. 6

 

Commissione giudicatrice

 

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva

determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o

dell’autorita’ dal medesimo delegata, e’ presieduta da un ufficiale

generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti

sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale

della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti

per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia

di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,

composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali

medici, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei

candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo

accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e

due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei

medici della precedente sottocommissione o, a parita’ di grado,

comunque, con anzianita’ superiore), membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la

valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di

merito, composta da:

1) due ufficiali della Guardia di finanza;

2) due professori in possesso del prescritto titolo

accademico nelle materie oggetto di esame.

La sottocommissione e’ integrata, per la prova scritta e per le

ulteriori fasi concorsuali, da un’altra sottocommissione unico

restante il presidente. All’ulteriore sottocommissione, avente la

medesima composizione di quella originaria, non puo’ essere

attribuito un numero di candidati inferiori a 500;

e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei

candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,

composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.

2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in

servizio.

3. Le sottocommissioni esaminatrici per l’esame facoltativo di

una o piu’ lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza

dell’informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d),

integrate, rispettivamente, da:

a) docenti abilitati all’insegnamento delle lingue estere

oggetto dell’esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in

servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore

della lingua stessa;

b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della

Guardia di finanza, impiegato nel settore dell’informatica.

4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei

candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti

sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato

conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato

di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26

luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione

secondaria di secondo grado o superiore.

5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,

possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico.

La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo’ avvalersi,

altresi’, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di

psicologi.

6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e

controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed

e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di

personale di sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di

Reclutamento.

Art. 7

 

Adempimenti delle sottocommissioni

 

1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere

b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da

tutti i componenti.

Art. 8

 

Esclusione dal concorso

 

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando

Generale della Guardia di finanza, puo’ essere disposta, in ogni

momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso

dei requisiti di cui al presente bando.

2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della

commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla

sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente

articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale

della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9

 

Documento di identificazione

 

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la

carta di identita’ in corso di validita’ oppure un documento di

riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purche’

munito di fotografia recente.

Art. 10

 

Modalita’ e date di svolgimento della prova preliminare

 

1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione

al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione

dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova

preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita’

linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana,

presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa n.

97, di Bari (Palese), che si svolgera’ a partire dal 9 aprile 2013.

2. Il calendario e le modalita’ di svolgimento della suddetta

prova saranno resi noti, a partire dal 29 marzo 2013, mediante avviso

pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio

Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale

XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).

Con il medesimo avviso saranno, altresi’, rese note eventuali

variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova

preliminare.

3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora

stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati

rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.

4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a

tutti gli effetti, e per tutti i candidati.

5. I candidati concorrenti per i posti di cui all’articolo 1,

comma 2, lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di

partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e

orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza

di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per

ottenere chiarimenti sulle modalita’ di esecuzione della prova

preliminare.

6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova

preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.

7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,

dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.

Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere

obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi

dal concorso a cura della competente sottocommissione.

8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati

ai candidati sara’ pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella

sezione relativa ai concorsi.

9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova

preliminare, da parte dei candidati, sara’:

a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa

dell’itinerario;

b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla

fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale – Ospedale San

Paolo» alla sede di esame e ritorno.

10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite

dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).

11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui

al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la

valutazione delle prove dei candidati.

12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla

prova scritta, di cui all’articolo 11, i candidati classificatisi nei

primi:

a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario;

b) 120 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi’

distinti:

1) 40 posti della graduatoria per la specializzazione

«nocchiere abilitato al comando»;

2) 60 posti della graduatoria per la specializzazione

«tecnico di macchine»;

3) 20 posti della graduatoria per la specializzazione

«tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».

13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che

abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente

classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo

posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal

concorso.

14. L’esito della prova preliminare sara’ reso noto, a partire

dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a

quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, con

avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso

l’Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di

finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.

15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso:

a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui

all’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11

 

Modalita’ e data di svolgimento della prova scritta

 

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna

convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 23

maggio 2013, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza,

viale Europa n. 97, di Bari (Palese).

2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello

svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i

candidati.

3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento

della prova saranno rese note, con l’avviso di cui all’articolo 10,

comma 14.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei

confronti dei candidati.

Art. 12

 

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

 

1. Alle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera

d), e ai candidati e’ fatto obbligo di osservare le prescrizioni di

cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Art. 13

 

Revisione della prova scritta

 

1. La revisione degli elaborati scritti e’ eseguita dalle

sottocommissioni indicate all’articolo 6, comma 1, lettera d).

2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un

punto di merito da zero a venti ventesimi.

3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene

sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale

somma per il numero dei medesimi.

4. Conseguono l’idoneita’ i candidati che abbiano riportato il

punteggio minimo di 10 ventesimi.

5. L’esito della prova scritta sara’ reso noto, a partire dal 26

giugno 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it

o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia

di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde:

800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma

dell’articolo 10.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza

attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il

calendario e le modalita’ comunicati con il medesimo avviso di cui al

comma 5:

a) per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale di cui

all’articolo 16, se appartenenti al Corpo;

b) per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneita’

psico-fisica di cui all’articolo 14, se non appartenenti al Corpo.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

Art. 14

 

Accertamento dell’idoneita’ psico-fisica

 

1. L’idoneita’ psico-fisica dei candidati e’ accertata da parte

della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b),

mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami

specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di

finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia.

2. L’accertamento dell’idoneita’ e’ eseguito in ragione delle

condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo

accertamento e’, immediatamente, comunicato all’interessato, il

quale, in caso di non idoneita’, puo’, contestualmente, chiedere di

essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i

requisiti di cui all’articolo 15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di

ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al

presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della

comunicazione di non idoneita’. Eventuali istanze presentate

successivamente sono ritenute nulle.

4. La visita medica di revisione e’ effettuata non prima del 15°

giorno successivo alla comunicazione di non idoneita’ alla visita

medica di primo accertamento.

5. Il giudizio di revisione e’ espresso dalla sottocommissione di

cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause

che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita’ della

sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo

accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e’ escluso

dal concorso.

7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,

immediatamente notificato agli interessati, e’ definitivo.

8. I candidati che conseguono l’idoneita’ agli accertamenti

psico-fisici sono convocati per l’accertamento dell’idoneita’

attitudinale.

9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

10. I candidati che, alla data del 22 giugno 2013, prestano

servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla

visita medica.

11. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia’ stati

sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneita’

psico-fisica nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo

della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti

accertamenti:

a) visita medica generale;

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze

stupefacenti e/o psicotrope;

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami

strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del

possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo, al

contingente ed eventualmente alla specialita’ per i quali si concorre

ovvero ai fini di cui all’articolo 15, comma 15.

In tali casi, per l’attribuzione del profilo sanitario e del

giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori

accertamenti svolti nel corso dell’ultima visita medica effettuata.

Art. 15

 

Requisiti psico-fisici

 

1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti

psico-fisici:

a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei

profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n.

416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e

integrazioni;

b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,

fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione

dei candidati.

2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneita’

psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,

con data non anteriore a sessanta giorni:

a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato

dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che

anticorpali;

b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento

della positivita’ per anticorpi per HIV.

I predetti certificati devono essere rilasciati da una struttura

sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il

Servizio sanitario nazionale;

c) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal

medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, attestante:

(1) lo stato di buona salute;

(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni

emolitiche;

(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno

allergiche;

(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed

idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. La positivita’ agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)

e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o

idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano

l’esclusione dal concorso.

4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2

comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi

concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati secondo le

modalita’ e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza.

5. I candidati sono sottoposti a visita:

a) neurologica;

b) psichiatrica;

c) otorinolaringoiatrica;

d) oculistica;

e) odontostomatologica;

f) ginecologica.

6. I candidati, all’atto della visita medica di primo

accertamento, devono, comunque, avere:

a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;

b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;

c) acutezza visiva:

1) per i candidati che concorrono per il contingente

ordinario:

– uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a

7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non

superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l’ipermetropia,

2 diottrie per l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4 diottrie

per l’astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non

superiore a 1,5 diottrie, 3 diottrie per l’astigmatismo misto

(calcolato come somma del valore assoluto delle due correzioni), 3

diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purche’ siano

presenti la fusione e la visione binoculare;

– campo visivo e motilita’ oculare normali;

– visione binoculare;

– senso cromatico normale alle matassine colorate;

2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare

per la specializzazione:

– «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale

o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio

che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita’ oculare

normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;

– «tecnico di macchine»: visus corretto 10/10 in ciascun

occhio; la correzione della refrazione non dovra’ superare 3 diottrie

per la miopia, 3 diottrie per l’ipermetropia, 1 diottria per

l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non

dovra’ comunque superare 3 diottrie per l’astigmatismo miopico

composto, 3 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto con

lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per

l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,

2 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purche’ siano

presenti la fusione e la visione binoculare;

– «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di

scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico

normale alle tavole pseudoisocromatiche.

7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita

medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».

8. La rilevazione dell’entita’ visiva per detti candidati e’

effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».

9. Sono causa di inidoneita’ le malattie dell’occhio e dei suoi

annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita’ visiva.

10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non

idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti

parametri:

a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare

per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico

di macchine»:

1) monolaterale: 35 dB;

2) bilaterale: P.P.T. 20%;

b) per il contingente di mare per la specializzazione «tecnico

dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»:

1) monolaterale: 24 dB;

2) bilaterale: P.P.T. 10%.

11. Sono, inoltre, causa di inidoneita’ i disturbi della parola

(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di

sostanze psico-attive e/o la positivita’ ai relativi test

tossicologici.

12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere

presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione

masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu’

di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e

tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.

13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari

efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.

14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:

a) dell’urina ed ematochimici;

b) elettrocardiografico e visita cardiologica;

c) test psico-clinici.

15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori

visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,

necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.

In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove

le stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la

valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne’

valutabili. In tal caso, l’interessato dovra’ sottoscrivere apposita

dichiarazione di consenso.

16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,

negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente

dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale

giudizio, non e’ ammessa visita di revisione.

17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di

visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque

giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di

detto stato. In assenza del referto, la candidata e’, allo scopo

sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di

Reclutamento della Guardia di finanza.

19. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche,

risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati

prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la

competente sottocommissione non puo’ procedere agli accertamenti

previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo

impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.

Tali candidate sono, pertanto:

a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi

concorsuali;

b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di

temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 8 ottobre 2013.

Art. 16

 

Accertamento attitudinale

 

1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive

sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all’accertamento

dell’idoneita’ attitudinale al servizio quale maresciallo della

Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati

con l’avviso di cui all’articolo 13, comma 5, se appartenenti al

Corpo, ovvero con la convocazione di cui all’articolo 14, comma 8, se

non appartenenti alla Guardia di finanza.

2. L’accertamento dell’idoneita’ attitudinale dei concorrenti e’

effettuato dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1,

lettera e), secondo le modalita’ tecniche definite con provvedimento

del Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a

verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il

ruolo ambito.

3. Detto accertamento si articola in:

a) test intellettivi, per valutare le capacita’ di

ragionamento;

b) test di personalita’ e questionario biografico, per

acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le

esperienze di vita passata e presente;

c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce

delle risultanze dei predetti test.

4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneita’

attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in

apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli

stessi.

5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di

cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale,

mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.

6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e’

notificato agli interessati, e’ definitivo.

7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono

produrre ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma

dell’articolo 10.

Art. 17

 

Prova orale

 

1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate

all’articolo 6, comma 1, lettera d), e consiste in:

a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15

minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),

nei limiti del programma riportato in allegato 3.

2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in

tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.

3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun

concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti

ventesimi.

4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai

singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei

medesimi.

5. Conseguono l’idoneita’ i candidati che riportano un punto di

merito non inferiore a 10 ventesimi.

6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10

ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre

ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo

10.

8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni

compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del

punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal

presidente e da un membro, e’ affisso, nel medesimo giorno, nell’albo

della sede di esame. L’esito della prova orale e’, comunque,

notificato ad ogni candidato.

9. Prima dell’effettuazione della prova orale, le

sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), fissano

in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della

stessa.

Art. 18

 

Prove facoltative

 

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di

partecipazione e abbia riportato l’idoneita’ nella prova orale di cui

all’articolo 17, e’ sottoposto all’esame facoltativo di una o piu’

lingue estere prescelte, con le modalita’ indicate in allegato 4.

2. L’aspirante che concorre per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera a), puo’ richiedere di sostenere

l’esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o

spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo’ essere assistito, sul

posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per

ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita’ di esecuzione della

prova.

3. Il giudizio sul citato esame e’ espresso dalle

sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),

integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.

4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che

per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che

nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i

10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di

merito la maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a).

5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di

partecipazione e abbia riportato l’idoneita’ nella prova orale di cui

all’articolo 17, e’ sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza

dell’informatica, con le modalita’ indicate in allegato 4.

6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l’aspirante che

concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2,

lettera a), puo’ essere assistito, nel corso della prova facoltativa

di conoscenza dell’informatica, da personale qualificato conoscitore

della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle

modalita’ di esecuzione della stessa.

7. Il giudizio sul citato esame e’ espresso dalle

sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),

integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.

8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,

un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto

compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della

graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all’articolo 20,

comma 3, lettera b).

9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al

presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito

atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

Art. 19

 

Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali

 

1. Il candidato che, per cause non riconducibili

all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si

presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per:

a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento

dell’idoneita’ psico-fisica, l’accertamento dell’idoneita’

attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli

articoli 10, 14, 16 e 17, e’ considerato rinunciatario e, quindi,

escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di

espletamento delle succitate fasi selettive nonche’ delle prove

facoltative di cui all’articolo 18, i presidenti delle

sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d)

ed e), hanno facolta’ – su istanza dell’interessato, esclusivamente

per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in

servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di

appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di

servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,

nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia

di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle

Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere

anticipata, via fax, al numero 06564912362 (linea esterna) oppure al

numero 8302362 (linea interpolizie). Eventuali variazioni a tali

recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet

www.gdf.gov.it;

b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 11, e’

considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla

lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di

Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento

della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e

nell’ora stabiliti e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso

dal concorso.

3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli

interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui

all’ultimo comma dell’articolo 10.

Art. 20

 

Graduatorie finali di merito

 

1. Le sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera

d), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il

contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di

mare.

2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che

abbiano conseguito il giudizio di idoneita’ a tutte le fasi

concorsuali di cui all’articolo 1, comma 8, ad esclusione delle

lettere f) e g).

I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale

riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di

cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26

luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione

secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a

una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tali casi, gli

stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito per il

contingente ordinario, nell’ordine del punteggio conseguito.

3. Per la formazione delle graduatorie e’ presa come base la

somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova

orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi’ maggiorata:

a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di

cui all’articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta:

1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12

ventesimi;

2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15

ventesimi;

3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;

b) conoscenza dell’informatica, accertata in sede di prova di

cui all’articolo 18:

1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12

ventesimi;

2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15

ventesimi;

3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;

c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di

servizio posseduti dall’aspirante:

1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d’oro al valor militare o

al valor civile;

2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d’argento al valor militare

o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di

guerra;

3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare

o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o

promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore

a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o

attestato di benemerenza;

5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano

risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali

per l’accesso al ruolo ispettori di cui all’articolo 35, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali

provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per

i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;

7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo

«sovrintendenti»;

8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato

scelto o appuntato;

9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di

finanziere scelto o finanziere nonche’ per i militari in ferma di

leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate

(esclusa l’Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,

specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di

automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di

elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici

elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che

abbiano completato la predetta ferma senza demerito;

10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a

sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al

massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e’

considerato anche il tempo trascorso per infermita’ riconosciuta

dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di

convalescenza o in aspettativa;

d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea

specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle

lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);

e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare

iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria;

f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in

possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.

4. A parita’ di merito, e’ data la precedenza, nell’ordine, agli

orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor

militare, nonche’ ai figli di decorati di medaglia d’oro al valor di

marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in

servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di

presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

5. In caso di ulteriore parita’, si osservano le norme di cui

all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16

giugno 1998, n. 191.

6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso

della specializzazione di motorista navale e’ formata secondo le

disposizioni dell’articolo 1, comma 3, ed e’ maggiorata dai punteggi

di cui al presente articolo.

7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e’

stata presentata con le modalita’ e la tempistica indicate

all’articolo 5, comma 4.

8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata

documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,

sara’ acquisita d’ufficio.

9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di

finanza o dall’autorita’ dal medesimo delegata, vengono approvate le

graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso

i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel

numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di

posti di cui all’articolo 1, comma 2.

10. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile

sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale

Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile

n. 55 – Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per

tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso

decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma

dell’articolo 10.

Art. 21

 

Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso

 

1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,

di cui all’articolo 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori

sono ammessi al corso di formazione in qualita’ di allievi

marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al

Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono

sottoposti prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del

Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e

Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneita’

psico-fisica.

2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal

Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni

accademici.

3. Entro venti giorni dall’inizio del corso, con determinazione

del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorita’ dal

medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso

altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per

ricoprire:

a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti

precedentemente dichiarati vincitori;

b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a

concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero

delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l’anno in cui gli aspiranti

dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.

4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del

Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando Generale della

Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in

situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’universita’.

5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della

Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre

Forze Armate, nonche’ il personale appartenente alle Forze di polizia

ad ordinamento civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di

formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.

6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di

finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono

cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del

grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attivita’ formativa in

qualita’ di allievo maresciallo.

Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma

prefissata e’ comunque:

a) computato per intero agli effetti della determinazione dello

stipendio;

b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e

per la determinazione dell’anzianita’ lavorativa ai fini del

trattamento previdenziale.

7. Ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma

non vincitori puo’ essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e

successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.

8. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo’ avviare i

candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,

al successivo corso di formazione.

9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione

al corso di formazione di cui al comma 8 e’ subordinata al

superamento della visita medica di incorporamento, cui sono

sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a cura del

Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e

Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest’ultimo, nello

svolgimento dei propri lavori, si avvarra’ del supporto tecnico

nonche’ delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di

finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento

dell’idoneita’ psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti

previsti dall’articolo 15.

10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della

Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al

comma 9, devono presentare i certificati ed il test (se di sesso

femminile) previsti all’articolo 15, secondo le modalita’ all’uopo

stabilite.

11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio

Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi

del presente articolo, la non idoneita’ psico-fisica dei candidati

devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,

producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di

Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il

termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni

previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di

formazione potra’ essere richiesto di prestare il consenso ad essere

presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli

Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto

2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

Art. 22

 

Mancata presentazione al corso

 

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la

frequenza del corso, e’ considerato rinunziatario al corso stesso

qualora non si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.

2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono

essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro

3 giorni dall’inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori

e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se

indipendenti dalla volonta’ dell’interessato, provvede a stabilire un

ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono

computati ai fini della proposta di rinvio d’autorita’ dal corso,

secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al

candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni

dall’inizio del corso, l’interessato e’ rinviato alla frequenza del

corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 23

 

Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

 

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la

partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.

2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti

al Corpo della Guardia di finanza, sono concesse licenze

straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.

La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza

di giorni 30, puo’ essere concessa, per la preparazione agli esami

orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita’

alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze

maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai

fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall’attivita’

didattica, oltre i quali e’ disposto il rinvio d’autorita’ dal corso

stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano

usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal

Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la

parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il

tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto

dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per

cause dipendenti dalla propria volonta’, la licenza straordinaria e’

computata in detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se

questa e’ stata gia’ fruita, alla licenza ordinaria dell’anno

successivo.

4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere

comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente

sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.

5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il

rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede

della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per

la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 24

 

Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio

 

1. Al termine del corso di cui all’articolo 21, gli allievi

giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza

di un corso di qualificazione operativa, a completamento della

formazione di base.

2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di

qualificazione operativa, conseguono altresi’ la specializzazione per

la quale hanno concorso.

3. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono

destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo

richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni

interne del Corpo.

Art. 25

 

Trattamento economico degli allievi marescialli

 

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il

trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 26

 

Sito internet ed informazioni utili

 

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite

consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it,

nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 27

 

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita’ concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita’ inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

 

I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia’ instaurato.

 

2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche’, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

 

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e’ il Corpo della Guardia di finanza.

 

Roma, 12 febbraio 2013

Gen. C.A. Saverio Capolupo

Allegato 1

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 2

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 3

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 4

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 


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