A cura di caterina foresta
Concorso per 297 allievi Marescialli nella Guardia di Finanza
a cura di Caterina Foresta
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (21 marzo 2013)
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 297 allievi marescialli all’85° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2013/2014.
(GU n.14 del 19-2-2013)
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l’articolo 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l’incremento di 152 unita’ dell’organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita’ gerarchiche del Corpo;
Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la convenzione tra l’Universita’ degli studi di L’Aquila e il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a 30 unita’, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
a 15 unita’, a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche’ in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l’opportunita’ di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto, per l’anno accademico 2013/2014, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’85° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, cosi’
suddivisi:
1) n. 8 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando»;
2) n. 18 per la specializzazione «tecnico di macchine»;
3) n. 4 per la specializzazione «tecnico dei sistemi
elettronici di comunicazione e di scoperta».
2. Dei 267 posti per il contingente ordinario:
a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso
dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso
per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di
finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita’ di cui all’articolo
2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in
possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al
corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal
fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista
navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali
titoli ovvero, a parita’ di punteggio, a quelli di grado piu’
elevato. A parita’ di grado, e’ prevalente l’anzianita’ di servizio
e, a parita’ della stessa, la maggiore eta’.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e
conservata fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e’ ammessa per piu’ di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o piu’ specialita’ del contingente di mare, le
unita’ disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 35 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine
in esso stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l’accertamento dell’idoneita’ psico-fisica;
d) l’accertamento dell’idoneita’ attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu’ lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta’ di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere
l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorita’ di
Governo, nonche’ di esigenze attualmente non valutabili ne’
prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche’ gli ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, superato
il 35° anno di eta’;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,
pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano
nell’anno scolastico 2012/2013;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, «non
idonei» all’avanzamento;
5) non siano gia’ stati rinviati, d’autorita’, dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica o se gia’ alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, eta’ non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne’ sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita’ morali e di condotta
stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) non siano gia’ stati rinviati, d’autorita’, dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che,
pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano
nell’anno scolastico 2012/2013.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, e
conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 3), e’ espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita’:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita’ di Vertice,
il giudizio e’ espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione,
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il
quale e’ stata determinata la non idoneita’ all’avanzamento al grado
superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per
l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it – area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per
l’effettuazione della prova preliminare di cui all’articolo 10.
I militari del Corpo, che partecipano per i posti riservati di
cui all’articolo 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita’ ed entro il
termine indicati al comma 2.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita’ di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo’ essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche’ sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande
spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilita’ per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi’, copia
della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono
direttamente per l’impiego, che curera’ le incombenze di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita’ di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e’ piu’ possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita’ di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 3:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma
2;
(2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera
b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Puo’ essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, e’ consentita la
partecipazione per una sola specializzazione.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
a), dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio al
corso di formazione.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche’ il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui e’ in forza;
c) di non essere gia’ stato rinviato, d’autorita’, dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e’ in possesso o che presume di
conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;
e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, «non
idoneo» all’avanzamento;
f) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le
certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono
essere presentate con le modalita’ e la tempistica indicate
all’articolo 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara’ iscritto, a cura e spese
dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra’ trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’universita’;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all’articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne’ sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere gia’ stato rinviato, d’autorita’, dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e’ in possesso o che presume di
conseguire nell’anno scolastico 2012/2013;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l’indirizzo proprio completo del numero di codice di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20. Le
certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono
essere presentate con le modalita’ e la tempistica indicate
all’articolo 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara’ iscritto, a cura e spese
dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra’ trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’universita’;
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo’ richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu’ lingue estere, scelte tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l’autorita’ che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
7. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l’altro, il
calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta nonche’ le modalita’ di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra’ da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu’ celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita’ circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento
ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a
richiedere:
a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla
data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1), ai
reparti detentori della documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di
sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico
Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera’ i
dati direttamente da tale documento;
b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’articolo 11,
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite
i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneita’
attitudinale di cui all’articolo 16 devono presentare in tale sede i
certificati rilasciati dalle competenti autorita’ su carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli
elencati nell’articolo 20.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 3, devono inviare la citata documentazione al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2013.
La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati e’
archiviata.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui
all’articolo 20, devono inviare al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido
di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero
della difesa, con cui il candidato, che riveste lo status di
ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale
delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiede di
rinunciarvi per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita’ di allievo
maresciallo.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro dieci giorni dalla data di restituzione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell’autorita’ dal medesimo delegata, e’ presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita’ di grado,
comunque, con anzianita’ superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo
accademico nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e’ integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori fasi concorsuali, da un’altra sottocommissione unico
restante il presidente. All’ulteriore sottocommissione, avente la
medesima composizione di quella originaria, non puo’ essere
attribuito un numero di candidati inferiori a 500;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l’esame facoltativo di
una o piu’ lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell’informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera d),
integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all’insegnamento delle lingue estere
oggetto dell’esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell’informatica.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo’ avvalersi,
altresi’, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere
b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo’ essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identita’ in corso di validita’ oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purche’
munito di fotografia recente.
Art. 10
Modalita’ e date di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita’
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana,
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa n.
97, di Bari (Palese), che si svolgera’ a partire dal 9 aprile 2013.
2. Il calendario e le modalita’ di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 29 marzo 2013, mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale
XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi’, rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza
di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per
ottenere chiarimenti sulle modalita’ di esecuzione della prova
preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara’ pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sara’:
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa
dell’itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale – Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’articolo 11, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 120 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi’
distinti:
1) 40 posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»;
2) 60 posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico di macchine»;
3) 20 posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta».
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo
posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
14. L’esito della prova preliminare sara’ reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, con
avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11
Modalita’ e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 23
maggio 2013, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza,
viale Europa n. 97, di Bari (Palese).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, con l’avviso di cui all’articolo 10,
comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
d), e ai candidati e’ fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e’ eseguita dalle
sottocommissioni indicate all’articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneita’ i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sara’ reso noto, a partire dal 26
giugno 2013, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it
o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il
calendario e le modalita’ comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5:
a) per l’effettuazione dell’accertamento attitudinale di cui
all’articolo 16, se appartenenti al Corpo;
b) per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneita’
psico-fisica di cui all’articolo 14, se non appartenenti al Corpo.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo
10.
Art. 14
Accertamento dell’idoneita’ psico-fisica
1. L’idoneita’ psico-fisica dei candidati e’ accertata da parte
della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. L’accertamento dell’idoneita’ e’ eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e’, immediatamente, comunicato all’interessato, il
quale, in caso di non idoneita’, puo’, contestualmente, chiedere di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti di cui all’articolo 15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione di non idoneita’. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e’ effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita’ alla visita
medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e’ espresso dalla sottocommissione di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita’ della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e’ escluso
dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e’ definitivo.
8. I candidati che conseguono l’idoneita’ agli accertamenti
psico-fisici sono convocati per l’accertamento dell’idoneita’
attitudinale.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui
all’ultimo comma dell’articolo 10.
10. I candidati che, alla data del 22 giugno 2013, prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla
visita medica.
11. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia’ stati
sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneita’
psico-fisica nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso al ruolo, al
contingente ed eventualmente alla specialita’ per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all’articolo 15, comma 15.
In tali casi, per l’attribuzione del profilo sanitario e del
giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell’ultima visita medica effettuata.
Art. 15
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti
psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e al decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n.
416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell’idoneita’
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato
dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positivita’ per anticorpi per HIV.
I predetti certificati devono essere rilasciati da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positivita’ agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l’esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2
comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita’ e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all’atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
– uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l’ipermetropia,
2 diottrie per l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4 diottrie
per l’astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non
superiore a 1,5 diottrie, 3 diottrie per l’astigmatismo misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle due correzioni), 3
diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purche’ siano
presenti la fusione e la visione binoculare;
– campo visivo e motilita’ oculare normali;
– visione binoculare;
– senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione:
– «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale
o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio
che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita’ oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
– «tecnico di macchine»: visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra’ superare 3 diottrie
per la miopia, 3 diottrie per l’ipermetropia, 1 diottria per
l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non
dovra’ comunque superare 3 diottrie per l’astigmatismo miopico
composto, 3 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per
l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purche’ siano
presenti la fusione e la visione binoculare;
– «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di
scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell’entita’ visiva per detti candidati e’
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita’ le malattie dell’occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita’ visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico
di macchine»:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita’ i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l’uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita’ ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu’
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell’urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne’
valutabili. In tal caso, l’interessato dovra’ sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e’ ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui
all’ultimo comma dell’articolo 10.
18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e’, allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo’ procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneita’ al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 8 ottobre 2013.
Art. 16
Accertamento attitudinale
1. I candidati risultati idonei alle precedenti fasi selettive
sono tenuti a presentarsi, per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneita’ attitudinale al servizio quale maresciallo della
Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati
con l’avviso di cui all’articolo 13, comma 5, se appartenenti al
Corpo, ovvero con la convocazione di cui all’articolo 14, comma 8, se
non appartenenti alla Guardia di finanza.
2. L’accertamento dell’idoneita’ attitudinale dei concorrenti e’
effettuato dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1,
lettera e), secondo le modalita’ tecniche definite con provvedimento
del Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita’ di
ragionamento;
b) test di personalita’ e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneita’
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e’
notificato agli interessati, e’ definitivo.
7. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono
produrre ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
Art. 17
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’articolo 6, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l’idoneita’ i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita’ di cui all’ultimo comma dell’articolo
10.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e’ affisso, nel medesimo giorno, nell’albo
della sede di esame. L’esito della prova orale e’, comunque,
notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell’effettuazione della prova orale, le
sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), fissano
in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della
stessa.
Art. 18
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l’idoneita’ nella prova orale di cui
all’articolo 17, e’ sottoposto all’esame facoltativo di una o piu’
lingue estere prescelte, con le modalita’ indicate in allegato 4.
2. L’aspirante che concorre per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), puo’ richiedere di sostenere
l’esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o
spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo’ essere assistito, sul
posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita’ di esecuzione della
prova.
3. Il giudizio sul citato esame e’ espresso dalle
sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l’idoneita’ nella prova orale di cui
all’articolo 17, e’ sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza
dell’informatica, con le modalita’ indicate in allegato 4.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l’aspirante che
concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), puo’ essere assistito, nel corso della prova facoltativa
di conoscenza dell’informatica, da personale qualificato conoscitore
della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle
modalita’ di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e’ espresso dalle
sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all’articolo 20,
comma 3, lettera b).
9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 19
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento
dell’idoneita’ psico-fisica, l’accertamento dell’idoneita’
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e’ considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive nonche’ delle prove
facoltative di cui all’articolo 18, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), hanno facolta’ – su istanza dell’interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle
Fiamme Gialle n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06564912362 (linea esterna) oppure al
numero 8302362 (linea interpolizie). Eventuali variazioni a tali
recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 11, e’
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti e’ considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita’ di cui
all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 20
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
d), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita’ a tutte le fasi
concorsuali di cui all’articolo 1, comma 8, ad esclusione delle
lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale
riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di
cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a
una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tali casi, gli
stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito per il
contingente ordinario, nell’ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie e’ presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi’ maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui all’articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell’informatica, accertata in sede di prova di
cui all’articolo 18:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall’aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d’oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d’argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l’accesso al ruolo ispettori di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche’ per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l’Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e’
considerato anche il tempo trascorso per infermita’ riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parita’ di merito, e’ data la precedenza, nell’ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche’ ai figli di decorati di medaglia d’oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita’, si osservano le norme di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di motorista navale e’ formata secondo le
disposizioni dell’articolo 1, comma 3, ed e’ maggiorata dai punteggi
di cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso e’
stata presentata con le modalita’ e la tempistica indicate
all’articolo 5, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara’ acquisita d’ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dall’autorita’ dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di
posti di cui all’articolo 1, comma 2.
10. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile
n. 55 – Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
Art. 21
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,
di cui all’articolo 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori
sono ammessi al corso di formazione in qualita’ di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneita’
psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni
accademici.
3. Entro venti giorni dall’inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorita’ dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l’anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando Generale della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in
situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’universita’.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche’ il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attivita’ formativa in
qualita’ di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e’ comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianita’ lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo’ essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo’ avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione
al corso di formazione di cui al comma 8 e’ subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a cura del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest’ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra’ del supporto tecnico
nonche’ delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneita’ psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall’articolo 15.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati ed il test (se di sesso
femminile) previsti all’articolo 15, secondo le modalita’ all’uopo
stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita’ psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il
termine di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti dell’allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra’ essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
Art. 22
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e’ considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall’inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se
indipendenti dalla volonta’ dell’interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d’autorita’ dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al
candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall’inizio del corso, l’interessato e’ rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 23
Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della Guardia di finanza, sono concesse licenze
straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza
di giorni 30, puo’ essere concessa, per la preparazione agli esami
orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita’
alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai
fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall’attivita’
didattica, oltre i quali e’ disposto il rinvio d’autorita’ dal corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il
tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto
dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta’, la licenza straordinaria e’
computata in detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se
questa e’ stata gia’ fruita, alla licenza ordinaria dell’anno
successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 24
Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all’articolo 21, gli allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza
di un corso di qualificazione operativa, a completamento della
formazione di base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi’ la specializzazione per
la quale hanno concorso.
3. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 25
Trattamento economico degli allievi marescialli
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 26
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
Art. 27
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita’ concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita’ inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia’ instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonche’, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e’ il Corpo della Guardia di finanza.
Roma, 12 febbraio 2013
Gen. C.A. Saverio Capolupo
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico