Cronaca

Caso Etna, la funivia a sud è un servizio pubblico Russo Morosoli condannato a rimborsare Nicolosi

Appello rigettato e sentenza di primo grado confermata. Ma soprattutto questa nuova decisione dei giudici catanesi è importante per il suo implicito responso. Per la giustizia ordinaria, infatti, la funivia dell’Etna resta da considerarsi un servizio pubblico. E non un servizio commerciale offerto al pubblico, come hanno cercato di dimostrare i legali del patron Francesco Russo Morosoli. Da poco rinviato a giudizio per l’inchiesta Aetna sugli appalti a Linguaglossa e Castiglione. Un’altra delle arene giudiziarie che vedevano impegnato l’ex monopolista era anche una causa contro il Comune di Nicolosi, difeso dall’avvocato Fabio Lo Presti, iniziata nel 2015. Pochi giorni fa la Corte d’appello del tribunale di Catania ha respinto il ricorso in sede civile di Funivia dell’Etna spa contro la sentenza di primo grado emanata nel 2017 sul caso che investe la gallina dalle uova d’oro dell’impero di Morosoli, ovvero l’impianto funiviario sul versante sud del vulcano.

Nodo del contendere è la convenzione del 2009 fra il Comune, oggi guidato dal sindaco Angelo Pulvirenti, e il gruppo Russo Morosoli sulla concessione all’esercizio della telecabina fra il piazzale del Rifugio di Sapienza e la Montagnola, a quota 2500 metri. Quando inizia la causa, il sindaco era però Nino Borzìstrenuo oppositore del re del turismo sull’Etna. Russo Morosoli chiedeva ai giudici di dichiarare la nullità dell’accordo di dieci anni fa. I terreni su cui è stata costruita la funivia – aree che l’ex primo cittadino Borzì avrebbe voluto espropriare – sono infatti di proprietà del gruppo imprenditoriale. Dunque, secondo la linea di Morosoli, stante «la natura commerciale» e non pubblica del servizio, la convenzione non avrebbe avuto neppure farsi. Un’offensiva che mirava forse a depotenziare Borzì e le sue picconate all’allora monopolio dell’accesso all’Etna, poi sfociate nel 2016 nel tackle dell’Autorità Antitrust in difesa della libera concorrenza negli affidamenti del trasporto dei turisti in montagna. 

Il tribunale, in primo grado, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ma nel corpo della decisione mise nero su bianco un passaggio clou: «Non pare condivisibile l’assunto di Funivia spa della non sussistenza del servizio pubblico. A parte la circostanza che trattasi dell’unica via di accesso fruibile per le zone sommitali (…) non può non rilevarsi come anche il legislatore riconosca carattere di pubblico servizio agli impianti di risalita». E del resto, come riportato anche nella sentenza d’appello, «tracce di esercizio di potestà pubblica (da parte dell’amministrazione pubblica, in questo caso il Comune di Nicolosi) si ravvisano in molte delle condizioni della convenzione». È il caso, fra le altre cose, dell’intervento sulle tariffe oppure della facoltà di riscatto dell’infrastruttura accordata all’ente. 

Adesso il collegio della Prima sezione civile d’appello – presieduto da Giuseppe Ferreri, relatore Monica Zema – ha deciso di non pronunciarsi sulla «questione della natura pubblica o privata del servizio di trasporto», ma rigetta il primo dei due motivi di ricorso sollevati da Russo Morosoli. La cui difesa, fra le altre cose, aveva sostenuto che «l’’impianto di Funivia spa è funzionale ad offrire un bene distinto dal trasporto in sé, ovvero la fruizione del paesaggio da un belvedere privato». Cioè il versante sud dell’Etna patrimonio Unesco. Respingendo l’appello, i giudici scrivono: «Si ritiene, infatti, che per risolvere la presente controversia non debba decidersi incidentalmente, come sostiene l’appellante, sulla nullità della convenzione (..) ma sulla legittimità del provvedimento amministrativo con cui il Comune di Nicolosi ha concesso alla Funivia dell’Etna spa l’esercizio dell’impianto funiviario. Materia che – si legge nella sentenza – rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo». La corte condanna poi la società al pagamento delle spese di lite, fissate in poco più di 13mila euro. 

La decisione dei giudici rafforza il fronte anti-monopolio capitanato dall’ex sindaco Nino Borzì: se è vero che la funivia non va considerata alla stregua di una giostra per turisti, nelle future procedure di affidamento del servizio – la convenzione scadrà nel 2022 – il Comune di Nicolosi dovrà porsi il problema di introdurre quei «criteri concorrenziali che consentano di superare affidamenti inerziali agli operatori storici» richiesti dall’Antitrust.

Francesco Vasta

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