«Video crudi e disturbanti», «mentalità sessista e misogina». Sono alcune delle frasi che è possibile leggere nelle motivazioni della sentenza con la quale il tribunale di Palermo ha condannato i sei imputati già all’epoca maggiorenni per lo stupro di gruppo che sarebbe avvenuto due anni fa al Foro Italico, a Palermo, nei confronti di una […]
Stupro di gruppo a Palermo, depositate le motivazioni della sentenza: «Mentalità sessista e misogina»
«Video crudi e disturbanti», «mentalità sessista e misogina». Sono alcune delle frasi che è possibile leggere nelle motivazioni della sentenza con la quale il tribunale di Palermo ha condannato i sei imputati già all’epoca maggiorenni per lo stupro di gruppo che sarebbe avvenuto due anni fa al Foro Italico, a Palermo, nei confronti di una ragazza allora 19enne. Le motivazioni della sentenza, depositate oggi pomeriggio, parlano pure di una «vittima totalmente inerme» e di «oggettificazione sessuale» e si basano anche sulla visione da parte dei giudici dei video che hanno girato gli imputati quando avrebbero abusato sessualmente della ragazza. Nelle motivazioni della sentenza i giudici dicono chiaramente che non si è trattato di un rapporto consensuale – come invece sostenuto degli imputati – e lo fanno con parole chiare e inequivocabili, sostenute anche dalla visione dei video.
I sei ragazzi furono tutti condannati. Sette anni ad Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao, sei anni e quattro mesi a Christian Barone e quattro anni a Samuele La Grassa, che non avrebbe partecipato agli abusi, ma sarebbe rimasto a guardare e non sarebbe però mai intervenuto in difesa della vittima. Separatamente venne processato e condannato a otto anni e otto mesi l’unico imputato minorenne al momento dei fatti. Nelle motivazioni i giudici del tribunale di Palermo parlano anche di «oggettificazione sessuale», che viene «dalla svalutazione della persona della vittima»; e aggiungono che questo culmina nell’«inflizione nei suoi confronti di una sorta di punizione». Secondo i giudici, gli imputati erano pienamente consapevoli dello stato di ubriachezza della giovane, così come sarebbero stati totalmente incuranti dell’effettiva volontà della ragazza «di intrattenere, in quel modo sprezzante e brutale, quel genere di rapporti».
I giudici precisano che la ragazza era in uno stato di «ubriachezza tale da renderla in condizioni di inferiorità e di non essere in grado di prestare valido consenso alla consumazione degli atti sessuali, che ugualmente le sono stati imposti e che sono continuati nonostante fosse a un certo punto intervenuto anche il suo dissenso esplicito alla prosecuzione degli stessi». In un altro passaggio delle motivazioni della sentenza i giudici scrivono che «la giovane età degli imputati, alla stregua della estrema gravità della condotta perpetrata, non può da sola legittimare la concessione delle circostanze attenuanti generiche», perché secondo i giudici non è accertato che il loro essere giovani «abbia direttamente influito sulla loro personalità, determinandone una non completa maturità» e ritengono invece che gli imputati «abbiano agito in forza di una già formata mentalità sessista e misogina».
Per questo i giudici hanno ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche a nessuno, tranne che a Samuele La Grassa, «che – in sede di interrogatorio – ha reso sofferte dichiarazioni, successivamente non smentite», con le quali ha accusato se stesso e gli altri che avrebbero commesso lo stupro, e che sono «risultate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto». Successivamente a La Grassa sono stati concessi anche gli arresti domiciliari. I giudici dicono che, «come emerge dalla visione delle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza e dai video registrati», La Grassa non ha partecipato attivamente allo stupro.