Siracusa, il CGA impone la riapertura delle urne e nomina un Commissario. Ecco la sentenza

In nove sezioni di Siracusa, entro il prossimo Ottobre, dovranno  essere riaperte le urne per le elezioni regionali. Lo ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha ordinato al Presidente della Regione, Rosario Crocetta di indire, entro i prossimi 10 giorni, le elezioni chieste da tempo non solo dall’ex deputato Pippo Gennuso, ma anche da altri candidati che hanno denunciato brogli elettorali.

“Se il Presidente della Regione non indirà le elezioni entro dieci giorni il Prefetto di Siracusa dovrà intervenire in via sostitutiva” spiega il legale Girolamo Rubino che racconta:

“Come si ricorderà il CGA in accoglimento di un ricorso proposto dal sig. Midolo Salvatore, candidato alle elezioni regionali non eletto nella lista MPA nel collegio di Siracusa, aveva annullato parzialmente le operazioni elettorali relative alla citata consultazione ed aveva disposto il rinnovo delle operazioni elettorali in nove sezioni dei comuni di Rosolini e Pachino. Ma la Regione siciliana non aveva eseguito la sentenza; pertanto con il mio assistito- aggiunge l’avvocato Rubino- abbiamo proposto un nuovo ricorso per l’esecuzione della sentenza davanti al CGA, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai fini di un intervento sostitutivo.
Il CGA, Presidente e relatore il Dr. Raffaele Maria De Lipsis, ritenendo fondato il ricorso patrocinato, lo ha accolto, ordinando al Presidente della regione siciliana di indire le nuove elezioni entro dieci giorni,fissando la data di svolgimento della consultazioni entro novanta giorni, e nominando il Prefetto di Siracusa Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Pertanto se il Presidente della regione siciliana on.le Rosario Crocetta non indirà le elezioni entro dieci giorni il Prefetto di Siracusa dovrà intervenire in via sostitutiva”.

Insomma, se Crocetta non farà quello che chiedono i giudici, di fatto, la Presidenza della Regione siciliana, sarà commissariata.

Ecco la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2014, proposto da:
Salvatore Midolo, N.Q. di Candidato ,rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan 5;

contro

Assemblea Regionale Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Ufficio Centrale Circoscrizionale Per il Collegio Circoscrizionale di Siracusa, Ufficio Elettorale Centrale Regionale Per L’Elezione del Presidente della Regione Siciliana – Anno 2012, Regione Siciliana;

nei confronti di

Stefano Zito N.Q. di Candidato, Giuseppe Sorbello N.Q. di Candidato, Vincenzo Vinciullo, N.Q. di Candidato Corrado Gennuso, N.Q. di Candidato, Calogero Piscitello, N.Q. di Candidato; Bruno Marziano N.Q. di Candidato, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via Salinas 56; Giambattista Coltraro, N.Q. di Candidato rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso Emanuele Tringali in Augusta, via Principe Umberto, 112; Giuseppe Gianni, N.Q. di Candidato rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta’ 171;

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2014, proposto da:
Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

contro

Salvatore Di Pietro;

nei confronti di

Marziano Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via Salinas 56; Vincenzo Vinciullo, Giuseppe Gianni, Corrado Gennuso, Calogero Piscitello; Giambattista Coltraro, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso Emanuele Tringali in Augusta, via Principe Umberto, 112;

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2014, proposto da:
Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

contro

Salvatore Midolo, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan 5;

nei confronti di

Bruno Marziano, Vincenzo Vinciullo, Corrado Gennuso; Giambattista Coltraro, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso Emanuele Tringali in Augusta, via Principe Umberto, 112; Giuseppe Gianni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Liberta’ 171;

sul ricorso numero N.Q. Di Candidato di registro generale 250 del 2014, proposto da:
Salvatore Midolo, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, via Oberdan 5;

contro

Assemblea Regionale Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Ufficio Centrale Circoscriz.Per Elezione Pres.Te Reg. Sic.Per Collegio Circoscrizionale di Siracusa, Ufficio Elettorale Centrale Regionale Per L’Elezione del Presidente della Regione Siciliana – Anno 2012, Regione Siciliana;

nei confronti di

Stefano Zito, N.Q. di Candidato .Bruno Marziano, N.Q. di Candidato Giuseppe Sorbello, N.Q. di Candidato Vincenzo Vinciullo, N.Q. di Candidato Giuseppe Gianni, N.Q. di Candidato Corrado Gennuso, N.Q. di Candidato Bruno Marziano N.Q. di Candidato; Giambattista Coltraro, N.Q. di Candidato rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso Emanuele Tringali in Augusta, via Principe Umberto, 112;

per la riforma

quanto al ricorso n. 215 del 2014:

della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana n. 00046/2014, resa tra le parti, concernente consultazione elettorale per l’elezione del presidente della regione e dell’assemblea regionale 2012

quanto al ricorso n. 225 del 2014:

della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana n. 00046/2014, resa tra le parti, concernente consultazione elettorale per l’elezione del presidente della regione e dell’assemblea regionale 2012

quanto al ricorso n. 227 del 2014:

della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana n. 00047/2014, resa tra le parti, concernente consultazione elettorale per l’elezione del presidente della regione e dell’assemblea regionale 2012

quanto al ricorso n. 250 del 2014:

della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa Per La Regione Siciliana n. 00047/2014, resa tra le parti, concernente consultazione elettorale per l’elezione del presidente della regione e dell’assemblea regionale 2012

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assemblea Regionale Siciliana e di Bruno N.Q. Di Candidato Marziano e di Giambattista N.Q. Di Candidato Coltraro e di Giuseppe N.Q. Di Candidato Gianni;

Visti altresì gli atti di costituzione in giudizio di Marziano Bruno e di Giambattista Coltraro nonché gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore Midolo e di Giambattista Coltraro e di Giuseppe Gianni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 il Pres. Raffaele Maria De Lipsis e uditi per le parti gli avvocati avv. di Stato Tutino, A. Scuderi per sè stesso e su delega di E. Tringali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) Con due separate decisioni, la n. 46/2014 e la n. 47/2014, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa- in accoglimento di due distinti ricorsi proposti rispettivamente dal sig. Di Pietro Salvatore, nella qualità di cittadino elettore e dal sig. Midolo Salvatore, nella qualità di candidato alle elezioni all’Assemblea Regionale, anno 2012, statuiva, tra l’altro, l’annullamento parziale delle operazioni elettorali relative alla citata consultazione. Più precisamente, veniva disposto il rinnovo delle operazioni elettorali limitatamente alle sezioni nn. 3, 7 e 11 del Comune di Rosolino e nn. 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del Comune di Pachino.

Il suddetto annullamento si basava su un duplice presupposto: da un lato, la riconosciuta sussistenza nelle operazioni de quibus di vizi sostanziali ed invalidanti, con potenziale ripercussione sulla regolarità della votazione e, dall’altro, la mancata effettuazione di una disposta verificazione- ordinata in via istruttoria dal Collegio- intesa al concreto accertamento delle denunziate anomalie ed irregolarità.

2) Le richiamate decisioni sono state regolarmente notificate, ma le medesime sono rimaste ineseguite, non avendo l’Amministrazione regionale provveduto alla menzionata rinnovazione delle operazioni elettorali, di tal chè il sig. Salvatore Midolo ha proposto due distinti ricorsi per ottemperanza ai sensi degli artt.112 e ss. del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sostenendo che la rinnovazione parziale nelle citate sezioni rappresenta un atto “ di carattere vincolato” e “…la mancata indizione delle nuove elezioni costituisce una evidente violazione dell’obbligo della P.A. di eseguire la sentenza…”.

L’interessato chiedeva, altresì- per il caso di perdurante inottemperanza- la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.

3) Con separati ricorsi proposti ai sensi del comma 5 dell’art. 112 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per conto dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Presidenza della Regione, ha chiesto chiarimenti in ordine alle concrete modalità di ottemperanza alle menzionate decisioni.

Premesso che la peculiarità della vicenda- in cui si sono sovrapposte diverse concorrenti anomalie- rende oggi problematiche le modalità di esecuzione del decisum, l’Avvocatura sostiene, in sostanza, che:

a) in coerente applicazione dei principi generali sui limiti, oggettivi e soggettivi, del giudicato, gli effetti dell’illegittimità delle operazioni in un numero estremamente ristretto di sezioni elettorali comprese in un unico ambito provinciale “…non può estendersi oltre i confini entro i quali è stato pronunciato…”, con la conseguenza che, da un lato, “…la sentenza non è idonea ad incidere sull’attuale composizione dell’Assemblea, come configurata dalla proclamazione degli eletti nelle province diverse da quelle interessate…”, e, dall’altro, l’Assemblea- nella sua attuale composizione- appare legittimata a proseguire le sue attività istituzionali, senza alcuna immediata refluenza del decisum…” ;

b) le norme del processo, in subjecta materia, ascrivendosi al genus del giudizio “impugnatorio o di annullamento”, conferiscono al Giudice il potere di correggere il risultato dell’elezione in senso favorevole al ricorrente all’esito di verificazione giudiziale e non prendono in considerazione la diversa ipotesi di contestazione strumentale delle sole modalità di svolgimento delle operazioni di voto; da ciò consegue che l’attività che si andrebbe a svolgere sarebbe “superflua e poco coerente al fine”. Inoltre, l’indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei componenti dell’Assemblea Regionale, ora per allora, costituirebbe un grave problema, in quanto sorgerebbero difficoltà in ordine alla identificazione del corpo elettorale dell’elettorato passivo;

c) la soluzione sarebbe, secondo l’avviso della ricorrente, quella di applicare nella specie la procedura prevista soltanto per l’elezione del Parlamento europeo, il che comporterebbe la declaratoria di nullità dei voti nelle sezioni le cui operazioni sono state annullate.

4) Nei ricorsi nn.. 215/2014 e 250/2014 si costituivano l’Assemblea Regionale siciliana e la Presidenza della regione siciliana, che insistevano sulla preliminare richiesta in via interpretativa di “…ogni utile e pertinente indicazione sulle modalità di esecuzione del giudicato…”.

Si costituiva, altresì, l’on. Giambattista Coltraro, che insisteva, in via principale, per l’improponibilità o improcedibilità del ricorso in ottemperanza, chiedendo- in via gradata- la sospensione del giudizio, attesa la imminente notifica di due ricorsi per revocazione delle decisioni di cui si chiedeva l’ottemperanza.

Nei ricorsi nn. 225/2014 e 227/2014 resisteva il sig. Salvatore Midolo, che concludeva per l’inammissibilità del gravame per l’ottemperanza nella parte in cui i ricorrenti mirano a restringere o comunque modificare o riformare la portata precettiva delle gravate decisioni, insistendo, poi, per i chiarimenti “…in ordine alla determinazione dei soggetti, che in sede di ripetizione parziale delle operazioni elettorali, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo…”.

Si costituiva, altresì, l’on. Bruno Marziano, che contestava l’interpretazione fornita dal Midolo in merito all’ottemperanza de qua, sostenendo, invece, che l’art.61 della l.r. 29/51 “…stabilisce un principio di irripetibilità delle operazioni elettorali, nelle sezioni nelle quali le operazioni stesse vengono annullate…”.

5) Nella camera di consiglio del 18 giugno 2014 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1) I quattro ricorsi, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva ed in quanto proposti avverso sentenze identiche, vanno riuniti e decisi con un’unica decisione.

2) Come diffusamente evidenziato in narrativa, oggetto del presente contenzioso è l’esatta ottemperanza alle decisioni di questo C.G.A. nn. 46/2014 e 47/2014, con le quali è stato disposto il rinnovo delle operazioni elettorali relative alle elezioni all’Assemblea Regionale, anno 2012, in alcune sezioni dei comuni di Rosolino e di Pachino.

Giova premettere che la vicenda all’esame del Collegio- che è stata caratterizzata dalla compresenza di una serie di anomalie (perdita delle buste contenenti le schede elettorali oggetto della verificazione disposta, in via istruttoria, da questa Sezione a seguito di un allagamento dei locali adibiti ad archivio del Tribunale, nel quale le medesime erano custodite; successivo, annunciato, ritrovamento di una parte delle buste ritenute disperse)- si è ormai conclusa con un preciso decisum in ordine alla parziale rinnovazione delle elezioni de quibus negli individuati seggi (le sezioni nn. 3, 7 e 11 del Comune di Rosolino e nn. 2, 11, 13, 14, 15 e 23 del Comune di Pachino). Ne consegue che alcuni rilievi che indirettamente si sostanziano in una critica alla decisione di annullamento, al pari del richiamo all’attuale “…crisi finanziaria senza precedenti che determinerebbe costi ingiustificati dalla rilevanza oggettiva della consultazione da svolgere…” e che dovrebbero far propendere per una diversa conclusione basata su di una mera presa d’atto della nullità dei voti espressi nelle sezioni individuate, senza rinnovo della consultazione, non possono essere presi in considerazione.

Al riguardo, appare evidente come, da un lato, i dedotti, presunti, ingenti costi della ripetizione della tornata elettorale (peraltro in un numero esiguo di sezioni) non possono giustificare la inottemperanza del giudicato, e, dall’altro, l’affermazione sull’attività che si andrebbe a svolgere (cioè il rinnovo delle operazioni elettorali), che si assume essere “superflua e poco coerente al fine”, in realtà resta estranea all’odierno thema decidendum, che trova, invece, il suo naturale ambito nel chiaro dictum annullatorio contenuto nelle decisioni nn. 46/2014 e 47/2014 di questo Giudice.

3) Nell’ordine logico delle pregiudiziali e delle doglianza articolate nei ricorsi in esame, occorre esaminare, in via preliminare, la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dall’on. Coltraro sul presupposto che “…sono in fase di notifica n. 2 ricorsi per revocazione, rispettivamente della sentenza n. 47/2014 CGA e di quella n. 46/2014…”.

In disparte la tardività del deposito in questa sede di tale richiesta e l’ovvia considerazione che il mero preavviso di un imminente giudizio per revocazione delle sentenze di cui si chiede l’esecuzione non vale di per sé a giustificare l’inottemperanza al giudicato, né costituisce valido motivo per la sospensione del giudizio di ottemperanza nelle more del perfezionamento dell’altro contenzioso, deve, comunque, rilevarsi che l’istanza non può essere accolta per il decisivo rilievo che la medesima si presenta, allo stato, formulata in maniera sostanzialmente assertiva e, di fatto, sguarnita di efficacia probatoria ai fini che ne occupa.

Ribadito, in termini generali, che la mera proposizione di un ricorso per revocazione non impedisce l’introduzione del giudizio di ottemperanza al giudicato contenuto nella stessa sentenza, rileva il Collegio che, nella specie, i preannunciati ricorsi in revocazione- come ammesso dallo stesso ricorrente- oggi non risultano ancora depositati, essendo in corso di notifica. Inoltre, i medesimi – secondo la prospettazione del ricorrente- danno già per assodato che il segnalato ritrovamento di una parte delle buste ritenute disperse sia decisivo per il superamento del rinnovo delle operazioni elettorali nelle sezioni incriminate, il che, invece, è tutto da dimostrare. Peraltro, ad avviso del Collegio, nemmeno sussistono ragioni di opportunità per attendere l’esito dell’(eventuale) futuro giudizio per revocazione, in quanto tale attesa determinerebbe, nella sostanza, un effetto sospensivo della pronuncia richiesta a questo Giudice che sarebbe del tutto contrario al principio di effettività della tutela giurisdizionale, cristallizzando nel tempo una situazione di sospesa incertezza sull’assetto degli interessi, istituzionali e soggettivi, sui quali la decisione è destinata ad incidere.

Allo stato, pertanto, la sentenza di annullamento in parte qua delle operazioni elettorali regionali, pronunciata da questo C.G.A all’esito del riscontrato vizio procedimentale proprio delle modalità con le quali è stato consentito in determinate sezioni l’esercizio del diritto di voto ai singoli iscritti, è esecutiva e non più contestabile in sede di ottemperanza; essa, quindi, “deve essere eseguita dalla Pubblica Amministrazione e dalle altre parti”, come recita testualmente l’art. 112 c.p.a.

4) Priva di pregio è anche la tesi sostenuta dal contro interessato, on. Bruno Marziano, secondo il quale l’art.61 della l.r. 29/51 “…stabilisce un principio di irripetibilità delle operazioni elettorali, nelle sezioni nelle quali le operazioni stesse vengono annullate…”.

Osserva, al riguardo, il Collegio che appare di tutta evidenza come la citata disposizione normativa si riferisce ad un contesto del tutto diverso da quello oggetto dell’odierno contenzioso, riferendosi esclusivamente al momento della convalida delle elezioni da parte dell’Assemblea regionale, senza impingere nella successiva fase giurisdizionale, altrimenti si avrebbe un inammissibile limite sterno alla giurisdizione.

5) Si tratta, ora, di stabilire- in risposta ad esplicita richiesta di chiarimenti delle parti in causa- quali soggetti, in sede di ripetizione parziale delle operazioni elettorali, possano esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed entro quali termini nonché di fornire ulteriori chiarimenti di dettaglio all’Amministrazione richiedente.

Preliminarmente, sostiene l’Avvocatura dello Stato che, nella specie – stante anche la carenza nello Statuto della Regione di una disciplina di dettaglio riferita alla fattispecie dell’annullamento giurisdizionale delle elezioni- dovrebbe trovare applicazione, analogicamente a quanto avviene con riferimento ai ricorsi avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, l’art. 130, comma 9, del c.pa. e, quindi, “…l’unica e coerente attività espletabile è quella di verificare quali possano essere gli effetti prodotti dalla di tutti quei voti la cui espressione, nell’ambito delle sezioni prese in considerazione, è stata ritenuta invalida…”. In sostanza, in tale ipotesi, all’accoglimento del ricorso deve seguire l’annullamento di quei voti che, nel quadro generale dei risultati della competizione, vengono privati di ogni effetto: questa sarebbe l’unica possibile via da percorrere per dare coerente esecuzione ad un giudicato di annullamento parziale di elezioni regionali svoltesi in un numero estremamente contenuto di sezioni.

La tesi non merita condivisione.

Osserva, al riguardo, il Collegio che già la piana lettura del sistema duale delineato dal citato comma 9 dell’art. 130 c.p.a. rende evidente come il legislatore abbia inteso differenziare il ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, per il cui accoglimento ha espressamente contemplato lo speciale rimedio correttivo della “decurtazione” di tutti quei voti la cui espressione, nell’ambito delle sezioni prese in considerazione, è stata ritenuta invalida ( “i voti delle sezioni le cui operazioni sono stati annullate non hanno effetto”) dal ricorso avverso operazioni elettorali relative a comuni, province e regioni, il cui accoglimento – in carenza di espressa previsione analoga alla precedente fattispecie- non può che comportare l’annullamento delle operazioni elettorali e la (eventuale) correzione del loro risultato tramite la ripetizione (parziale o totale) delle elezioni medesime.

Ma c’è di più.

A ben vedere, la lettura proposta dalla Regione Siciliana – intesa a limitare l’area di intervento demolitorio del Giudice amministrativo nell’ipotesi di elezioni regionali irregolari- presenta il difetto di lasciare prive di tutela giurisdizionale proprio le fattispecie di irregolarità più gravi, in cui le operazioni elettorali siano state inficiate da vizi tanto radicali da non lasciare alternativa alla loro rinnovazione.

Pertanto, sotto l’esaminato profilo, la mera declaratoria di nullità dei voti nelle sezioni le cui operazioni sono state annullate dalle sentenze di cui oggi si invoca l’esecuzione non può costituire valido rimedio satisfattivo della richiesta ottemperanza.

6) Ribadita, quindi, la necessità che, nella specie, vada reiterata proprio quella procedura che è stata annullata, entro i precisi limiti indicati nelle sentenze de quibus, si può, ora, passare al vaglio degli ulteriori elementi di chiarimento richiesti dalle parti ai fini della corretta esecuzione delle due menzionate decisioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) incidenza delle disposte statuizioni di parziale annullamento delle operazioni elettorali sull’odierna attività dell’Assemblea Regionale;

b) determinazione dei soggetti che, in sede di rinnovazione parziale delle operazioni elettorali, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo;

c) tempistica per lo svolgimento delle predette consultazioni elettorali e relativi adempimenti da effettuare.

6.1) In relazione al primo dei menzionati profili da chiarire, ritiene il Collegio che appare incontestabile la legittimazione dell’Assemblea regionale, nella sua attuale composizione, a proseguire le sue attività istituzionali, senza alcuna immediata refluenza del decisum su validità e legittimazione dell’Organo nel suo complesso e con riferimento ai suoi singoli componenti, pena il depotenziamento paralizzante dell’Organo medesimo.

Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento, al pari della stabilità e persistenza funzionale dell’Organo elettivo, devono sempre prevalere nel bilanciamento tra il principio di rappresentatività e quello della continuità delle istituzioni (cfr.; Corte Cost. n. 68/2010). Questo concetto è stato anche riaffermato per i Consigli regionali, durante la fase pre-elettorale e fino alla loro sostituzione (sentenza Corte Cost. n. 468 del 1991).,

Pertanto, nella specie, il disposto annullamento delle operazioni elettorali in un numero esiguo di sezioni è preordinato unicamente all’accertamento del volere degli elettori, senza alcun immediato effetto invalidante sulla composizione dell’Assemblea né alcuna forza paralizzante dell’odierno atto di proclamazione degli eletti.

6.2) Con riferimento alla determinazione dei soggetti che, in sede di rinnovazione parziale delle operazioni elettorali, potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, la questione appare più articolata e merita uno specifico approfondimento, anche perché- contrariamente all’ipotesi di ripetizione di elezioni di consigli comunali, per i quali la Regione siciliana ha specificamente disciplinato il caso con l’art. 56, comma 3, del Testo unico approvato con decreto del presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3 (“restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati”)- nella specie la Regione (che ha una potestà legislativa primaria in tutta la materia elettorale) non ha adottato una disciplina specifica riferita alla fattispecie dell’annullamento giurisdizionale parziale delle elezioni regionali, di tal chè tale vuoto normativo va colmato o con l’applicazione analogica di principi consolidati o con l’interpretazione logica di una tesi ragionevole.

Al riguardo, precisato ancora una volta che, nella specie, non trattasi di rinnovo integrale di una consultazione regionale annullata (nel qual caso troverebbero applicazione principi parzialmente diversi), bensì di rinnovo delle operazioni elettorali circoscritto a soli nove sezioni di due comuni, giova richiamare due principi, uno di carattere generale ed un altro specifico della materia elettorale, applicabili al caso in esame.

Il primo- risvolto concreto della regola generale di conservazione degli atti giuridici applicabile anche nella specifica materia delle elezioni- comporta che anche in questo procedimento l’eventuale annullamento di taluni atti compiuti durante lo svolgimento del procedimento amministrativo elettorale non travolge, ex se, gli atti anteriori non viziati (e, in particolare, quelli relativi alla presentazione delle liste e delle candidature), travolgendo unicamente quelli posteriori.

L’applicazione pratica di tale principio al caso in esame induce alla conclusione che- in relazione al diritto di elettorato passivo- debbano essere utilizzate soltanto le preesistenti liste elettorali con le originarie investiture (eventualmente depurate dai soggetti medio tempore deceduti), con esclusione sia delle liste in precedenza illegittimamente ammesse, se esistenti, sia delle eventuali nuove e diverse liste e candidature. In sostanza, occorre tenere presente la “cristallizzazione” della situazione come definita in sede giurisdizionale, relativamente alla precedente consultazione parziale annullata.

Né varrebbe obiettare in senso contrario che tale soluzione potrebbe determinare, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale ed organi rappresentativi, con indiretta limitazione della facoltà di scelta fra candidati e liste. Ciò in quanto la rinnovazione de qua- da effettuarsi “ora per allora”- deve avvenire nel rispetto del principio di legalità e senza patologiche sfasature, a livello di diritto elettorale passivo, tra la precedete annullata votazione ed il disposto rinnovo delle nuove operazioni elettorali.

6.3) Il secondo principio da tenere presente è quello che occorre preservare i risultati delle urne e salvaguardare la volontà del corpo elettorale validamente espressa, che impone la ricostruzione storica, nei limiti del possibile, dell’aggregato dei votanti al tempo delle consultazioni parzialmente annullate. Ciò significa che alla parziale replica delle votazioni debba essere ammessa unicamente quella parte del corpo elettorale già precedentemente chiamata alle votazioni annullate, escludendo tutti coloro che, successivamente alla data delle elezioni annullate, abbiano potuto, eventualmente, integrare il corpo elettorale della Sezione (o delle Sezioni), cui si riferisce la replica delle votazioni e comprendendovi, anche, coloro che, per qualsiasi causa, siano stati, medio tempore trasferiti ad altra Sezione, considerato che questi ultimi, stante il parziale annullamento del loro voto, conservano, comunque, il diritto a concorrere all’elezione del Consiglio regionale.

A questo proposito il Collegio osserva che soggetto attivo delle operazioni di voto è il corpo elettorale, costituito dai cittadini elettori del Comune.

Come è noto, il corpo elettorale risulta formato dalla massa degli elettori, una pluralità di persone fisiche le cui manifestazioni di volontà sono convergenti e, perciò, si unificano ai fini della produzione di un solo atto. E, però, l’unitarietà del corpo elettorale- cui corrisponde la sua autonoma fisionomia e rilevanza, che, tendenzialmente, esclude il risolversi di esso nei singoli membri che lo compongono e comporta la sua permeabilità e la necessaria fungibilità all’interno di esso- deve necessariamente rapportarsi al tipo di consultazione cui esso è chiamato ad esprimersi .

In caso di rinnovazione integrale delle operazioni di voto, in base all’esigenza di garantire, nel modo più ampio possibile, il diritto di elettorato attivo nella sua attualità, la composizione del corpo elettorale per sua natura mutabile, non potrebbe che essere quella del giorno in cui le elezioni in concreto si svolgono o si rinnovano, con la conseguenza che non vi sono elementi che impediscano la piena espressione del diritto di voto da parte di quanti lo abbiano acquisito nel periodo intercorrente tra le consultazioni annullate e le consultazioni rinnovate e correlativamente la esclusione di quanti tale diritto abbiano medio tempore perso.

Nel caso invece di elezioni solo parzialmente annullate (come nel caso di specie), un siffatto principio trova un temperamento stante la cennata necessità di assicurare la unitarietà (anche sotto il profilo temporale) del corpo degli elettori. E poiché le operazioni di voto in alcune sezioni (non oggetto di annullamento) risultano ormai consolidate con riferimento alla composizione della parte di corpo elettorale in esse a suo tempo impugnate, non può che farsi salva anche l’originaria composizione per la parte chiamata alla rinnovazione (in termini: C.d.S., V Sezione, 10 agosto 1992, n. 753 e 24 novembre 1992, n. 1386).

In altri termini, trattandosi di una ripetizione parziale delle elezioni a seguito di un annullamento limitato del risultato elettorale, circoscritto ad una esigua parte delle sezioni elettorali, essendo il nuovo risultato elettorale meramente integrativo di quello precedente e non incidendo, comunque, il nuovo risultato sulla durata dell’Organo assembleare, che resta quella iniziale, decorrente dalle precedenti elezioni, alle urne non possono che essere chiamati gli stessi elettori già convocati per esprimere il loro voto nelle precedenti votazioni annullate, tenendo ovviamente conto dei eventi naturali ineluttabili, quali i decessi.

Invero, il parziale rinnovo delle votazioni potrebbe tendenzialmente comportare soltanto una modifica dell’Assemblea Regionale, che trova la propria matrice nelle precedenti votazioni, alle quali risale il termine di decorrenza della propria durata.

In tal modo si eviterebbero anche alcune possibili distorsioni, quali, ad esempio, quella relativa al fatto che uno stesso elettore possa votare due volte per l’elezione della medesima Assemblea, laddove, dopo aver votato in una Sezione i cui risultati non siano stati annullati, sia stato trasferito, prima del rinnovo parziale delle elezioni, in una Sezione per la quale si abbia la reiterazione delle votazioni e, di converso, che colui che dopo l’annullamento parziale delle elezioni sia stato trasferito ad altra Sezione elettorale venga privato del diritto di concorrere all’elezione dell’Organo de quo.

D’altra parte, il diritto a replicare il proprio voto nel rispetto degli stessi elementi costitutivi delle precedenti (parziali) votazioni annullate e, per ciò stesso, riservato soltanto a coloro che vi abbiano partecipato, sembra essere- per la Regione Siciliana- la soluzione più omogenea ed affine con quanto previsto dal richiamato art. 56, comma 3, del Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali approvato con decreto del presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3, il quale testualmente recita:“ restano ferme le liste elettorali delle sezioni interessate nonché le liste dei candidati”.

7) Infine, per quanto concerne i tempi relativi allo svolgimento delle nuove operazioni elettorali nelle individuate sezioni, è chiara l’esigenza di ripetere le votazioni regionali integrative in tempi rapidi, evitando accorpamenti con future tornate elettorali non ancora definite (anche perché, nella specie, trattasi di rinnovo parziale di consultazione regionale necessaria a garantire la corretta composizione dell’Assemblea Siciliana)

Pertanto, il Presidente della regione dovrà adottare i provvedimenti necessari per l’indizione della consultazione elettorale regionale nei comuni di Rosolino e Pachino, limitatamente alle sezioni indicate nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, entro il termine di giorni dieci dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, fissando la data di svolgimento delle predette consultazioni entro il novantesimo giorno dalla data di notificazione della presente decisione.

7) Sussistono, in relazione alla complessità e, per alcuni aspetti, alla novità delle questioni esaminate, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale, nella persona del Presidente pro-tempore, di dare piena esecuzione alle sentenze di questo C.G.A.nn. 46/2014 e 47/2014, entrambe del 5 febbraio 2014, nei tempi e secondo le modalità indicate in motivazione.

Per il caso d’inadempimento, nomina, fin d’ora, commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, o un suo delegato, con il compito di provvedere ad effettuare i su esposti adempimenti.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti ed al commissario ad acta

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Estensore

Antonino Anastasi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2014

IL SEGRETARIO


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