La storia lha raccontata al nostro giornale lavvocato penalista, stefano giordano. E la storia di una perquisizione, avvenuta circa una settimana fa, o giù di lì, nella sede di un avvocato. Una perquisizione che ha suscitato e continua a suscitare aspre polemiche per le modalità con la quale è stata eseguita dagli agenti di polizia.
Palermo, i penalisti dichiarano lo stato di agitazione
La storia lha raccontata al nostro giornale lavvocato penalista, Stefano Giordano. E la storia di una perquisizione, avvenuta circa una settimana fa, o giù di lì, nella sede di un avvocato. Una perquisizione che ha suscitato e continua a suscitare aspre polemiche per le modalità con la quale è stata eseguita dagli agenti di Polizia.
Sulla vicenda interviene adesso il Direttivo della Camera Penale Girolamo Bellavista di Palermo, con un documento nel quale si ricostruisce la storia con particolari dei quali noi non eravamo a conoscenza. Riportiamo per intero il documento per tornare ad informare in nostri lettori di una vicenda che sembra tipica di un Paese dove le garanzie poste a tutela dei cittadini non vengono rispettate. Precisando che la camera Penale di palermo ha dichiarato lo stato di agitazione.
Secondo quanto riportato dalla stampa e da quanto indicato dagli stessi interessati si legge nel documento la Camera Penale ha appreso la notizia che sarebbe stata posta in essere una perquisizione, non conforme alle norme giuridiche, presso lo studio legale di un avvocato penalista palermitano, assistito dallAvvocato Stefano Giordano, senza la presenza del Pubblico ministero e senza che risulti sia stato preventivamente informato il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Palermo.
Secondo i due colleghi, la vicenda nasce da una richiesta di consegna al legale delle armi legittimamente da questultimo detenute, quali armi da collezione dello stesso Avvocato. In data 30 maggio 2013, alle ore 12.00 circa, il personale di Polizia contattava lo stesso penalista al fine di ottenere la consegna delle stesse armi da collezione, che alle ore 15.30 venivano consegnate al personale della Polizia presso lo studio del collega.
Subito dopo gli agenti portavano via le armi senza però redigere sul posto, secondo il racconto dellAvv. Stefano Giordano e dal legale da lui assistito, il dovuto verbale di consegna con la disamina specifica delle armi consegnate. Qualche ora dopo, alle 17.30 circa, la Polizia comunicava telefonicamente allo stesso Avvocato che sarebbero tornati una seconda volta presso lo studio legale per effettuare, questa seconda volta, una perquisizione, asserendo che mancasse una delle armi da collezione.
Alle ore 19.20 circa dello stesso giorno 30 maggio 2013 si dava inizio alla perquisizione, in presenza della madre dellAvvocato, sia allinterno dellabitazione che della stanza adibita a studio legale dove persistevano i fascicoli dei clienti. Gli agenti sarebbero rimasti allinterno dello studio legale dalle ore 19.20 sino alle ore 20.15. Dopo 20 minuti interveniva il legale di fiducia del collega, considerato che il penalista nei cui confronti era stata operata la perquisizione dello studio era stato nellimpossibilità di intervenire immediatamente sul posto.
La superiore vicenda, se riscontrata, costituisce una palese violazione delle guarentigie inerenti lesercizio della professione forense, perché si è dato luogo alla perquisizione di uno studio legale senza la presenza del Pubblico ministero e senza la preventiva informativa al Consiglio dellOrdine, affinché un suo rappresentante potesse prendere parte alle operazioni di perquisizione.
Lart. 103 c.p.p. tutela in generale linviolabilità del diritto di difesa ed in pratica questo si sostanzia con la tutela della segretezza e della riservatezza dei fascicoli processuali dei singoli clienti depositati e custoditi nello studio legale del penalista sottoposto a perquisizione. Le guarentigie di cui allart. 103 c.p.p , norma questa intitolata alle garanzie di libertà del difensore, e cioè la previsione dellavviso a pena di nullità dellinizio della perquisizione al Consiglio dellOrdine Forense del luogo affinché il Presidente o un Consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni e presenza necessaria del Pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, consentono proprio il rispetto della segretezza ed inviolabilità dei fascicoli processuali dei clienti.
Ciò significa che, a prescindere di quale sia loggetto dellindagine della perquisizione e chi sia la persona sottoposta ad indagine od a controllo, tuttavia è sempre necessario ed inderogabile il rispetto della procedura dellart. 103 c.p.p. Con tale norma, in attuazione e specificazione della generica direttiva di cui all art.2 n. 4 della legge-delega, si è voluto ampliare la tutela dellattività defensionale, garantendo al difensore la piena ed esclusiva disponibilità degli strumenti necessari alla sua attività e il monopolio della conoscenza del contenuto degli atti, delle carte, delle conversazioni e delle comunicazioni funzionali allesercizio della difesa, nel senso che il legislatore ha in tal modo esteso lambito del divieto, ricomprendendovi anche il semplice controllo, ossia la presa di visione del contento della corrispondenza medesima, che è funzionale a llespletamento dellincarico difensivo.
Invero, la ratio legis, come si legge nella Relazione ministeriale al Progetto preliminare, è costituita dalla tutela della funzione difensiva, ed infatti si legge ancora nella citata Relazione, in un processo di parti la funzione difensiva, al pari di quella dellaccusa, deve essere fortemente tutelata e … dunque, era necessario dare contenuti concreti e specifici alla direttiva 4 della legge-delega.
In effetti, la ragione di questa norma giuridica è quella di:
1) Assicurare la presenza agli atti de quibus del magistrato che, anche in virtù della sua preparazione tecnica, garantisca il rispetto delle regole poste a tutela della libertà del difensore e sappia quindi individuare con precisione i limiti che lart. 103 c.p.p. , al primo ed al secondo comma, pone allattività di ispezione, ricerca ed apprensione non essendo questa attività delegabile alla polizia giudiziaria, ai sensi dellart. 370 comma 1 c.p.p.
2) Tutelare le garanzie di libertà del difensore le
quali sono apprestate a tutela del libero dispiegamento dellattività difensiva della difesa, come diritto
fondamentale della persona.
3) Garantire l inviolabilità della funzione difensiva, come valore assoluto, intesa al perseguimento dei fini istituzionali che le sono propri e non già strumentalizzata per la commissione di reati.
4) Proteggere la necessaria riservatezza dellattività difensiva.
Il Direttivo della Camera Penale deve dunque stigmatizzare la perquisizione operata perché è stata posta, secondo quanto indicato dai colleghi interessati, in violazione delle guarentigie previste dall art. 103 c.p.p. e dallart. 24 della Costituzione.
Con la perquisizione di cui sopra – conclude la nota della Camera Penale – è stata mortificata linviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante ed è stata violata la sacralità della funzione difensiva. Il Direttivo della Camera Penale esprime dunque piena solidarietà al collega il cui studio legale è stato oggetto di perquisizione a dispregio delle violate guarentigie disposte dal codice di rito e manifesta la propria protesta per tale violazione della funzione difensiva, dichiara lo stato di agitazione dei penalisti palermitani, al fine di evitare che analoghi comportamenti possano ripetersi in futuro.