L’ormai vecchia proprietà perde l’ennesima battaglia. La giustizia ordinaria si pone in linea con gli organi di giustizia sportiva. Per il club resta l’esclusione dalla serie B, mentre la sentenza conferma la dichiarazione di svincolo degli ormai ex calciatori rosanero
Palermo, altra sconfitta per Arkus Network Anche il Tar dice no all’iscrizione in serie B
Ennesima sconfitta per Arkus Network. Nella giornata odierna, infatti, il Tar ha dato l’ennesimo no all’ormai vecchia proprietà del Palermo sul ricorso presentato contro l’esclusione dalla serie B. Il Tribunale Amministrativo ha così confermato i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia sportiva non hanno concesso al club rosanero la partecipazione al campionato di serie B per la stagione 2019/20. Come si legge sull’Ansa, «risulta non contestato dagli atti di causa che la società ricorrente non ha rispettato il termine perentorio stabilito per l’iscrizione al campionato (24 giugno 2019 ), non avendo onorato gli adempimenti richiesti per il certificare il possesso dei requisiti economico-finanziari entro tale data».
Nonché che «il mancato pagamento di numerose poste debitorie, comprensive, a titolo di elenco esemplificativo, di debiti di carattere fiscale, previdenziale, somme dovute per sanzioni e retribuzioni arretrate, integra, autonomamente, la fattispecie di diniego di iscrizione al campionato, per assenza dei requisiti economico-finanziari». Lo ha stabilito con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del Tar. La società, insomma, si è vista respingere le richieste cautelari monocratiche e l’udienza collegiale è stata fissata per il prossimo 9 settembre
La sentenza, inoltre, è importante perché conferma la dichiarazione con la quale sono stati svincolati gli ormai ex calciatori rosanero. In più il presidente di sezione nel decreto in questione ha considerato «che la società ricorrente ha omesso di presentare, nel citato termine perentorio, anche la necessaria fideiussione richiesta a tutte le società quale requisito obbligatorio per l’iscrizione ai campionati di calcio».
Oltre al fatto che le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate per ottenere una misura cautelare monocratica, anche subordinata alla fissazione di una cauzione a carico della stessa società «non sono ravvisabili in quanto il provvedimento di sospensione non porterebbe, in ragione di quanto in precedenza illustrato, all’iscrizione della società al campionato, ma, al contrario, tale misura provocherebbe il mancato svincolo dei giocatori che sarebbero irrimediabilmente pregiudicati, non avendo la possibilità di giocare in altre società».