L’Irsap e il ‘caso’ Poidomani: all’Istituto hanno preso lucciole per lanterne!

I ‘CAPI’ DEL ‘CARROZZONE’ CHE HA PRESO IL POSTO DELLE VECCHIE ASI HANNO LETTO MALE – PURTROPPO PER LORO – IL PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA. CHE RICONOSCE ALL’INGEGNERE RIMOSSO UN AMPIO RISTORO RISARCITORIO

Ma all’Irsap sanno leggere?

Incredibile, ma oramai i vertici dell’Istituto regionale per le attività produttive ci stanno abituando a tutto. La nota trionfalistica inviata dall’Irsap e ripresa, senza verifica alcuna, da alcune testate, nella quale si espone che il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto la piena legittimità della rimozione dall’incarico dell’ingegnare Francesco Poidomani, rigettando le motivazioni poste dal medesimo a difesa della condotta tenuta nell’appalto in questione.

Poiché siamo abituati a verificare le fonti, ci siamo procurati una copia della ordinanza del Tribunale di Ragusa, depositata solo ieri e non vi abbiamo trovato una sola riga di quello che i vertici dell’Irsap invece comunicano a mezzo stampa.

Intanto leggiamo immediatamente che il reclamo dell’Irsap viene accolto solo ed esclusivamente per sopravvenuto, in corso di causa, difetto di danno grave ed irreparabile, in quanto l’ingegner Poidomani era andato in pensione durante lo svolgimento del giudizio.

Subito dopo leggiamo che il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto che il dirigente rimosso può trovare ampio ristoro risarcitorio rispetto alla revoca dell’incarico dirigenziale, testuale, ILLEGITTIMAMENTE DISPOSTA il 3 dicembre 2013 nel giudizio di merito!

Infine leggiamo che il Tribunale ritiene piuttosto evidente la fondatezza delle ragioni esposte dall’ingegner Poidomani e condivide le argomentazioni del Giudice che aveva emesso la prima ordinanza che, lo ricordiamo, aveva accolto il ricorso riconoscendo totalmente illegittima la condotta dell’Irsap, aggiungendovi altre due considerazioni: e cioè che nessun danno è conseguito all’Irsap stante l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame del provvedimento di sequestro del Gip di Catania e che neppure grande risalto può darsi alla circostanza per la quale l’autorizzazione al subappalto è intervenuta successivamente al contratto stesso di subappalto, rilevando solo che detta autorizzazione preceda l’esecuzione dei lavori.

Altro che correttezza e legittimità della condotta dell’Irsap! Nell’ordinanza non solo è confermata l’illegittimità della revoca dell’incarico all’ingegner Poidomani, ma vi sono anche aggiunte ulteriori motivazioni.

Ma cosa hanno letto i vertici dell’Irsap?

 


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