Formazione: un gruppo di lavoratori, con un atto stragiudiziale, mette in discussione l’accordo del 5 agosto

NUOVA GRANA LEGALE PER L’ESECUTIVO REGIONALE DEL PRESIDENTE CROCETTA. SOTTO ACCUSA ANCHE L’ASSESSORE NELLI SCILABRA E LA DOTTORESSA CORSELLO

Non finiscono i guai per l’assessore regionale alla Formazione professionale, Nelli Scilabra. Dopo l’interrogatorio davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che ha aperto un fascicolo sugli affidamenti fatti dall’Amministrazione regionale alle società che hanno gestito l’ormai famigerato click day per la selezione dei tirocinanti, la bella Nelli dovrà fronteggiare un atto stragiudiziale firmato da un gruppo di lavoratori di cinque province siciliane (Trapani, Palermo, Agrigento, Catania ed Enna) che mette in discussione l’accordo dello scorso 5 agosto.

Un’altra ‘grana’ per il Governo di Rosario Crocetta, che coinvolge anche la dirigente generale del dipartimento al ramo, Anna Rosa Corsello.

L’accordo sottoscritto tra l’Amministrazione regionale, i sindacati dei lavoratori e alcune associazioni degli enti formativi lo scorso 5 agosto, a parere dei protagonisti del’atto stragiudiziale, avrebbe eluso e violato la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976, l’articolo 26 del Contratto collettivo di lavoro della categoria per il periodo 1994/97, la circolare assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994, gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993 e l’articolo 132 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003.

Secondo i citati lavoratori, l’accordo avrebbe comportato la lesione di tutte le posizioni giuridiche attive. da qui la diffida al Governo regionale. E la richiesta di annullamento dell’accordo del 5 agosto scorso.

L’atto stragiudiziale è presentato ai sensi dell’articolo 2 della legge n.241 del 7 agosto1990, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione e degli articoli 31, sull’azione di cognizione avverso l’inadempimento a provvedere della pubblica amministrazione e 117 in materia di tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione, del decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010.

Nell’atto stragiudiziale, che è stato già notificato al capo del Governo regionale, all’assessore Scilabra ed alla dottoressa Corsello, i lavoratori preannunciano battaglia legale “stante che, i contenuti dello stesso (accordo ndr) risultano essere palesemente contrari a legge, lesivi degli interessi e in danno degli odierni istanti”.

Nel diffidare il Governo e l’Amministrazione regionale i lavoratori li invitano “ad astenersi dal compiere ulteriori atti di completamento e consequenziali al richiamato accordo del 3 agosto scorso che, qualora incautamente posti in essere, costituirebbero ulteriore grave nocumento e pregiudizio alla posizione giuridico-economica degli istanti e degli operatori tutti”.

Con l’atto stragiudiziale i lavoratori avvertono gli organi interessati che “decorsi infruttuosamente i termini di cui all’art 2 della L. n. 241/1990, si darà corso ad azione legale ai sensi del 1° e del 3° comma dell’art 31 e dell’art 117 del Dlgs n. 104/2010 per l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni tutti”.

Perché i lavoratori sostengono che l’accordo citato violerebbe le leggi in vigore ed il Contratto collettivo della categoria?

Secondo quanto riportato nel richiamato atto stragiudiziale, i lavoratori contestano non pochi punti dell’accordo.

“In particolare ai punti 1 e 2 per il personale in eccedenza/esubero viene istituito un apposito elenco regionale denominato ‘per mobilità orizzontale’ non previsto dal Contratto collettivo di lavoro (Ccnl) e dalla normativa vigente”.

Nell’elencazione dei punti concordati non vengono mai citate le leggi regionali n.24 del 6 marzo 1976, n.27 del 15 maggio 1991, n. 25 del 1 settembre 1993 e l’articolo 132 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, né tantomeno l’articolo 26 del Ccnl del triennio 1994/97, riguardante il processo di mobilità del personale della Formazione e la circolare assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 che ne disciplina le procedure.

L’accordo del 5 agosto 2014, sempre secondo quanto riportato nella diffida presentata dai citati lavoratori, violerebbe anche quanto previsto dall’art. 26 lettera c), comma 1, paragrafo a), del Ccnl 1994/97 che recita: “Il lavoratore in mobilità mantiene il trattamento economico e normativo acquisito.”

Difatti, viene ricordato come il punto 8 dell’Accordo del 5 agosto scorso alla voce “cofinanziamento di sostegno al reddito” risulta essere generico ed aleatorio stante l’evidente omesso richiamo all’articolo 132 della citata legge regionale n. 4/2003.

La diffida prende le mosse da alcune considerazioni tecnico-giuridiche richiamate dai lavoratori che farebbero emergere le ripetute violazioni alle quali sarebbero incorse l’assessore Scilabra e la dottoressa Corsello, ognuna per il loro ruolo.

Ripercorriamone i punti.

L’Amministrazione ha invitato gli enti ammessi a finanziamento nella annualità precedente ad aderire alla richiesta di riedizione dei corsi secondo le previsioni e le prescrizioni dell’Avviso Pubblico n. 20/2011 relativamente agli ambiti Forgio e Fas.

Inoltre, lo stesso dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in persona del dirigente generale, con nota protocollo n. 16412 del 10 novembre 2011, ha espressamente riconosciuto la natura vincolante per l’Amministrazione dell’Avviso Pubblico n. 20/2011 asserendo che “si rappresenta che la partecipazione ad un Avviso Pubblico non si configura come un obbligo e, pertanto, gli Organismi di Formazione che presentano le proposte progettuali sono chiamati a rispettare la natura di lex specialis dell’Avviso che risulta vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati, compresa l’amministrazione appaltante”.

Di conseguenza, le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita nel caso di specie dal bando Avviso 20/2011, vincolano rigidamente anche l’operato dell’Amministrazione regionale, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.

Questo passaggio, aggiungiamo, cozza con l’accordo richiamato, allorquando si cancella dal finanziamento della terza annualità 2014/2015 l’indennità allievi e si riduce il parametro di finanziamento da 129 euro ora/allievo a 117.

In sede di enucleazione delle fonti normative, l’Avviso 20/2011 cita espressamente sia la legge n.845 del 21 dicembre 1978, che il capo II della legge regionale n.27/1991, alle cui disposizioni debbono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti interessati. E questo con la sottoscrizione dell’accordo dello scorso 5 agosto non sarebbe avvenuto, violando norme e Ccnl.

La diffida, inoltre, richiama espressamente la citata legge regionale n. 27/91. In particolare, il capo II, articolo 13, comma 1 della legge, prevede che : “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale e l’emigrazione in armonia con le linee della programmazione regionale provvede alla programmazione delle iniziative di formazione professionale di propria competenza, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, ed al coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari, avvalendosi della Commissione regionale per l’impiego e per la formazione professionale e dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge regionale 21 settembre 1990 n. 36”.

Inoltre, i lavoratori denunciano come il Centro per l’Impiego di Palermo, con nota n.1851 del 16 maggio 2014 e il Servizio VIII dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con note n.24651 del 5 maggio 2014 e n. 40749 del 30 luglio 2014 abbiano sostanzialmente negato l’istituzione delle liste di mobilità e l’accesso al fondo di garanzia (articolo 132 della legge regionale n.4/2003) al personale eccedentario della seconda annualità dell’Avviso 20/2011.

I lavoratori nell’atto di diffida aggiungono:

“In atto e a far data 23 aprile 2014, dai processi di mobilità sono stati illegittimamente esclusi tutti gli Operatori degli Sportelli Multifunzionali rimasti senza incarico a ‘zero ore’ e le procedure inerenti l’inserimento nelle liste di mobilità del personale rimasto senza incarico sono regolate esclusivamente dalla circolare assessoriale richiamata, la n.10 del 5 ottobre 1994 in atto vigente, secondo le determinazioni adottate della Commissione Regionale per l’Impiego. Inoltre, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Ccnl 1994/97, i processi per la gestione della mobilità, in riferimento all’Albo regionale sono attivati dalla Commissione regionale richiamata e che nessun soggetto può sostituirsi ai compiti demandati per legge alla Commissione regionale per l’Impiego che, nel caso di specie trovano applicazione nella circolare assessoriale n. 10/94”.

I lavoratori firmatari dell’atto stragiudiziale, inoltre, richiamano l’attenzione sul decreto assessoriale dell’1 agosto 2014 concernente “Aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2008” che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 14 agosto 2014.

Pubblichiamo, di seguito, lo stralcio dell’atto stragiudiziale dove si evince l’excursus normativo a supporto delle ragioni dei lavoratori.

“La formazione professionale, materia di rango costituzionale e statutaria, in Sicilia risulta disciplinata esclusivamente dalla legge regionale n.24/1976 e sue modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto attiene ai principi guida della detta competenza regionale normativa in materia, dalla legge quadro n. 845/1978 e che, per effetto del riassetto organizzativo degli uffici dell’Amministrazione regionale di cui alla legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, la competenza in materia di Formazione professionale, è transitata dall’assessorato regionale al Lavoro all’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale.

Le disposizioni normative regionali che in Sicilia disciplinano, in base alla competenza legislativa “esclusiva”, il settore della Formazione Professionale, si coordinano e si integrano non solo con il Ccnl di categoria vigente, ma altresì con le leggi regionali numeri 24/76 (che istituisce e finanzia la formazione professionale), 25/93 (garanzie occupazionali e retributive), 23/2002 (pagamenti del personale), 4/2003 (fondo di garanzia) e con la circolare assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 (istituzione liste di mobilità).

La complessa normativa regionale afferente le tutele del personale in servizio prevede altresì ulteriori forme di tutela stabilite dal Ccnl e da altre leggi e circolari attuative, nel caso in cui gli operatori del settore, con contratto a tempo indeterminato, rimangano parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, chiusura dei corsi o delle sedi operative. Al verificarsi di tale circostanza Enti e Regione, nell’ambito dei rispettivi compiti e responsabilità, sono obbligati a dare attuazione ai processi di mobilità le cui procedure sono disciplinate esclusivamente dalla c.a. n. 10/1994 e dall’art. 2 bis l.r. n. 25/1993.

I processi di mobilità di cui all’art. 26 Ccnl 1994/97 recepito dal Ccnl vigente 2011/13 all. 12 seconda parte punto 1, nella loro fase iniziale sono disciplinati, oltre che dalle prescrizioni di principio contenute nell’art. 9 quarto comma L. n. 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale” dalle procedure contenute nella circolare assessoriale n.10 del 5 ottobre 1994 “Procedure di mobilità. – Disciplina”, la quale, demanda agli Uffici Provinciali del Lavoro (oggi Centri per l’Impiego) l’obbligo di istituire dette liste, dopo avere ricevuto dagli enti le schede debitamente compilate dal personale rimasto senza incarico e firmate dal legale rappresentante.

Le liste di mobilità rappresentano una collocazione momentanea del personale, rimasto senza incarico ed in attesa di essere trasferito e/o ricollocato presso altro Ente o presso altra struttura Regionale interna e/o esterna al settore della formazione professionale, compatibilmente con le mansioni precedentemente svolte.

Di fatto, il lavoratore collocato in mobilità rimane formalmente collegato all’ente (non licenziabile) e la Regione è obbligata ad attivare le procedure di mobilità attraverso due passaggi:

1-Inserimento nelle liste di mobilità del personale rimasto senza incarico (articolo 26 del Ccnl 1994/97) secondo le procedure contenute nella circolare assessoriale n.10/94;

2- Ricollocazione del personale (articolo 2 bis della legge regionale n.25/93) inserito nelle liste di mobilità.

Proprio al fine di salvaguardare anche la posizione giuridico-economica dei lavoratori che si trovano in mobilità ed in attesa di essere ricollocati, è stato istituito con l’articolo 132 della legge regionale n.4/03, il Fondo di Garanzia del personale della formazione professionale; detto articolo espressamente recita: “è costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976 n.24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell’offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito”. I benefici non possono superare i 60 mesi.

Grava infatti sul Fondo di Garanzia (rectius sulle casse regionali) di cui al capitolo di bilancio 318110 ogni pretesa patrimoniale rivendicata dal personale della formazione professionale posto in mobilità”.

Nota a margine

La scelta dell’Amministrazione regionale, contenuta nell’accordo del 5 agosto 2014, di privare gli allievi, come già riferito, dell’indennità giornaliera, prevista dall’articolo 12 della legge regionale n.24/76, appare davvero azzardata. Cosa, questa, che il nostro giornale ha scritto nei giorni in cui è stato sottoscritto l’accordo.

Idem per la riduzione del parametro di finanziamento che passa da 129 euro ora/allievo a 117. Come funzionerebbe la ‘lex specialis’? C’è l’obbligo di rispettarla sia per gli enti, sia per l’Amministrazione regionale oppure no?

Certo è che se lo spostamento di risorse dalla formazione professionale ad altri settori è avvenuto in violazione di leggi, disposizioni amministrative e del Contratto collettivo di lavoro della categoria, beh, lo scenario pe ril Governo regionale si complicherà.

Il che significa che sarebbe a rischio anche l’avvio della terza annualità dell’Avviso 20/2011 che dovrebbe essere finanziata con le residue somme messe a disposizione dall’assessore Scilabra, che in tema di tagli ha battuto i predecessori.

Quello che lascia perplessi è se questi tagli nel parametro di finanziamento e nell’indennità allevi siano legittimi.

Giuseppe Messina

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