Quando la formazione professionale potrà entrare nellagenda del governo e del parlamento siciliano? e una di quelle domande che riecheggiano nelle case di 10 mila operatori del settore. In assemblea regionale siciliana (ars) è in discussione, in questi giorni, oltre al disegno di legge di approvazione dellesercizio provvisorio, anche un pacchetto di norme in materia di personale. Ed allora non si capisce la ragione per la quale il personale operante nel settore della formazione professionale non possa essere oggetto di proposte e dibattito.
Formazione, perché lArs non se ne occupa subito?
Quando la formazione professionale potrà entrare nellagenda del Governo e del Parlamento siciliano? E una di quelle domande che riecheggiano nelle case di 10 mila operatori del settore. In Assemblea regionale siciliana (Ars) è in discussione, in questi giorni, oltre al disegno di legge di approvazione dellesercizio provvisorio, anche un pacchetto di norme in materia di personale. Ed allora non si capisce la ragione per la quale il personale operante nel settore della formazione professionale non possa essere oggetto di proposte e dibattito.
Da subito vi è lopportunità di introdurre i primi aggiustamenti ad un settore che opera nel caos oramai da oltre due anni. Eppure non ci sono tracce di proposte, discussioni o confronti sulla gestione degli esuberi dichiarati, sulla salvaguardia del personale già licenziato o prossimo al licenziamento.
Oltre mille lavoratori senza lavoro, eppure non appare essere una priorità sociale. Non mancano i parlamentari regionali di diretta estrazione sindacale, eppure ad oggi non si registra alcuna sensibilità sullargomento. Che strano, però! Il disegno di legge n.58 in discussione allArs riporta un corpus normativo in materia di personale. Quale occasione migliore per cominciare a risalite la china verso una regolarizzazione del settore della formazione professionale e del suo personale sovrastimato? Proviamo a lanciare alcuni spunti per tentare di spingere ad emendare il testo in discussione in queste ore allArs.
Abbiamo già affrontato il tema con Angelo Vitale, direttore dellEnaip Caltanissetta e collaboratore, anche perché apprezzato consulente del lavoro, di Adapt, il centro per gli studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali, il cui coordinatore scientifico è il Professore Michele Tiraboschi.
Intanto cominciamo col dire che si potrebbe attualizzare larticolo 14 della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976, istituendo una sezione apposita nella quale far confluire il personale degli organismi in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008 cui si applicherebbero le misure previste dall’art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e dallart. 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10. La previsione normativa si renderebbe necessaria per due ordini di questioni.
Intanto al fine di allungare le garanzie occupazionali in favore dei lavoratori del settore al 31 dicembre 2008, anche in termini di applicabilità della disciplina del fondo di garanzia previsto dallarticolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4. Ricordiamo che il fondo di garanzia è lo strumento che consente di gestire gli esuberi con un processo di mobilità interno al settore della formazione professionale. Processo che prevede il ricollocamento anche a seguito di riqualificazione del personale dichiarato in esubero. E poi per arrestare il pesante contenzioso sullargomento.
Ricordiamo che oltre 1.100 lavoratori hanno presentato atto di diffida sul mancato aggiornamento dellart.14 della legge 24/76, così come identica azione è stata posta in essere dal sindacato Snals scuola della provincia di Palermo.
Inoltre, sempre in tema di garanzia dei livelli occupazionali e di continuità lavorativa del personale della formazione professionale, si potrebbe modificare larticolo 1, comma 4, della legge regionale 7 giugno 2011, n.10. Norma introdotta dal Governo regionale precedente (protagonisti il trio delle meraviglie LAC, Raffaele Lombardo, Ludovico Albert e Mario Centorrino, rispettivamente ex presidente della Regione, ex dirigente generale alla Formazione professionale ed assessore regionale al ramo) che ha nella sostanza derogato alla data del 31 dicembre 2008 in tema di estensione delle previsioni normative.
Per essere più chiari la norma Lombardo ha sanato le assunzioni nel settore della formazione professionale effettuate a partire dal 1° gennaio 2009 in violazione della delibera di giunta n.350 del 4 ottobre 2010 che ne faceva espresso divieto, peraltro dallo stesso firmata. La platea infatti negli ultimi anni è ulteriormente aumentata, altro che moratoria delle assunzioni! Ma questa è altra storia.
Oggi bisogna mirare ai tagli effettivi di spesa che non possono però ricadere sui lavoratori. Ed allora lidea di costituire unagenzia dove far confluire tutti i lavoratori di cui allAlbo disciplinato dallart.14 della legge regionale 24/76 non è peregrina. In tal modo si potrebbe modificare un decreto che tanto ha fatto discutere e fissare definitivamente al 31/12/2008 i beneficiari.
Infatti, lassessore regionale per lIstruzione e la Formazione professionale, in attuazione della modifica normativa, potrebbe mettere mano alla modifica del decreto n.3703 del 12 agosto 2011, impedendo un ulteriore carico di personale a discapito di quello assunto entro il 31 dicembre 2008 e che in parte subisce oggi il processo di mobilità e licenziamento dal settore formativo.
Altra iniziativa indifferibile per alleggerire il settore e garantire copertura al personale potrebbe essere quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano azione di coesione per il personale risultante in esubero. Effetto provocato a seguito dellintroduzione dei criteri di cui allAvviso 20/2011 (parametro unico di finanziamento per esempio). Vediamo di chiarirlo.
In favore del personale non inserito nelle attività formative e dichiarato in esubero si potrebbe introdurre una norma incentivante per lesodo dei lavoratori più anziani. Una misura che lascerebbe spazio per il richiamo del personale licenziato o posto in mobilità esterna al settore (quella regolata dalla legge n.223 del 23 luglio 1991). Infatti, si potrebbe introdurre una norma di raccordo tra norma nazionale e regionale, per attuare quanto previsto dallart. 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ricorrendo al fondo di cui allarticolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e alle misure individuate nelle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
Riportiamo a maggiore chiarimento i primi due commi dellart.4 della legge n.92/2012. Il primo comma recita: Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Mentre il secondo comma individua il requisito pensionistico: I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Inoltre la legge di stabilità del 2013, in sede di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela delloccupazione. E previsto quindi il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga da parte del Governo centrale, mentre la parte di risorse relative alle misure di politica attiva dovrà essere gestita dalle Regioni interessate.
In tema di tagli e risparmi annunciati dal presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, si potrebbe introdurre una norma che farebbe risparmiare un mucchio di quattrini. Tale norma estende il ruolo dei revisori interni agli Enti formativi. Infatti, nelle more della riforma della formazione professionale in Sicilia i revisori contabili, comunque presenti negli Enti di formazione professionale di cui allart. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione del proprio incarico e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrebbero assicurare, ove non presente nellincarico, la vigilanza di cui allarticolo 2403, 1° comma del Codice Civile. Attività dei controllo da estendere a tutte le attività comunque assegnate agli Enti medesimi e relazionando con periodicità trimestrale, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, ai dirigenti generali del dipartimento Lavoro e del dipartimento per lIstruzione e la Formazione professionale.
Sono solamente alcune delle possibili cose da fare e da subito. Infine, per rispondere alla necessità di non appesantire la gestione degli Enti formativi, mantenendo nel contempo la garanzia per i lavoratori, sarebbe opportuno dare seguito a quanto già previsto a livello nazionale in tema di emissione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Previa intesa con lInps e per effetto di specifica delibera della giunta regionale, con decreto degli assessori dellEconomia, della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e dellIstruzione e della Formazione professionale, si potrebbe assicurare, per i contributi previdenziali ed assistenziali, la liquidazione diretta degli oneri a carico degli Enti di formazione professionale di cui allart. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni per il personale in carico.
Il tutto in armonia con le disposizioni di cui allart. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. Infatti, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il Durc può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Prime importanti risposte per risalire la china e regolarizzare il settore della formazione professionale. Serve la volontà politica associata alla competenza che la complessità del settore richiede. Vedremo.