Formazione: anche le sentenze del Tar disattese dal Governo regionale?

Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione a due enti formativi della provincia di Caltanissetta, ma la Regione siciliana non ne vuol sapere. Come finirà?

E’ davvero singolare che un ramo della pubblica amministrazione regionale disattenda il dispositivo di un sentenza emanata dal Tribunale amministrativo regionale della Regione siciliana (Tar). Che poi questo avvenga nel settore della formazione professionale, lo stupore aumenta.

Diversi sono i motivi che spingono a pensarla cosi’. Infatti, la frammentazione politica, la dirompente azione amministrativa, spesso sostituitasi, nel recente passato, a quella legislativa, l’enorme contenzioso in essere tra enti privati e lavoratori da un lato e l’assessorato regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale dall’altro, la mancata sburocratizzazione del settore, affiancata da procedure complesse e farraginose, non fanno che alimentare dubbi e perplessità.

E’ il caso, per esempio, di quanto accaduto in questi mesi nella provincia di Caltanissetta. Nel territorio del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, si e’ verificato quanto anticipatovi prima. E cioè che due enti formativi, Ecap ed Enaip, pur in possesso di relativa sentenza del Tar di rigetto del ricorso presentato dal citato assessorato con riconoscimento del diritto all’ammissione a valutazione dei progetti formativi a valere sull’Avviso 20 del 2011, ad oggi attendono l’esecuzione della decisione adottata dai magistrati amministrativi.

Va ricordato che in sede di presentazione delle ipotesi progettuali dei citati enti, l’amministrazione regionale aveva rigettato le istanze di ammissione alla valutazione ai fini del finanziamento per mere irregolarità formali. E’ il caso di sottolineare che la documentazione rigettata era stata regolarmente consegnata online, attraverso la piattaforma informatica individuata dallo stesso bando pubblico.

Sono trascorsi nove mesi per l’Ecap e sei mesi per l’Enaip dalla sentenza favorevole e nulla si e’ mosso in merito alla escutività di quanto contenuto nelle sentenze del Tar. E’ opportuno ricordare che proprio il comma 1 dell’articolo 112 del Codice di procedura amministrativa recita cosi: “II provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”.

La norma e’ chiara in tal senso, eppure in assessorato non la penserebbero alla stessa maniera, stante l’immobilismo degli uffici. Dare seguito alla sentenza del Tar significherebbe procedere alla nomina del Nucleo di valutazione per procedere a valutare la rispondenza dei progetti formativi presentati dagli enti Ecap ed Enaip ai criteri del citato Avviso 20 ai fini dell’eventuale finanziamento e dell’avvio dell’attivita’ formativa.

Ciò comporterebbe l’emissione di apposito decreto di finanziamento da parte del dipartimento regionale per la Formazione professionale. Atti amministrativi che invece stentano ad essere promanati. Per distrazione o chissà cosa? Il sospetto di congiure di Corte o di palazzo (d’Orleans?) appartengono all’epoca medievale e non possono essere ricondotti ai nostri tempi, ma qualcosa di sospettoso rimane.

E’ vero che l’amministrazione regionale con stupefacente cerita’ si e’ prodigata a presentare il ricorso al secondo grado di giudizio, ma questo non arresta di certo l’esecuzione della sentenza emessa dal Tar. Quindi, ancora una volta un governo regionale a due velocita’, da un lato svelto a ricorrere e dall’altro tartaruga nel porre in essere atti giuridicamente vincolanti per effetto di una sentenza che la vede soccombere.

E’ lo stesso Codice di procedura amministrativa a chiarire la portata del primo comma del citato articolo 112.

La norma ribadisce il carattere doveroso – e non meramente facoltativo – dell’esecuzione amministrativa dei provvedimenti giudiziari, siano essi ordinanze (rese in via cautelare), decreti ingiuntivi o sentenze, a prescindere dal loro stato più o meno controvertibile.

Va precisato che, il carattere doveroso dell’attività di attuazione è conseguenza dell’esecutività riconosciuta agli stessi e non implica alcuna acquiescenza ai relativi contenuti, né risulta incompatibile con la proposizione di eventuali gravami. L’assunto è pacificamente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui ” la spontanea esecuzione da parte della pubblica amministrazione soccombente non implica di per sé alcuna acquiescenza, fermo restando che tale attività è doverosa e risponde a regole di buona amministrazione”, cosi’ come stabilito dal Consiglio di Stato, nella sentenza del 29 dicembre 2009, Sezione V, n. 8997.

Di fronte alla eventuale atteggiamento inadempiente dell’assessorato regionale per la Formazione professionale cosa resterebbe da fare per avere riconosciuto il diritto? Rispetto alla mantata esecuzione della sentenza come potrebbero porre rimedio gli enti formativi interessati?

E’ previsto dal secondo comma dell’articolo 112 del richiamato Codice il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”.

La funzione del giudizio di ottemperanza è quella di soddisfare l’esigenza che “la parte soccombente si adegui alla decisione resa dal giudice” (dottrina Scoca-Tarullo) di modo che la pronuncia dell’autorità giurisdizionale non resti una vuota statuizione, simbolo di un sistema giurisdizionale totalmente inefficace e solo formalmente depositario dell’importante funzione di rendere giustizia.

Approfondiamo, seppur sinteticamente, la questione che potrebbe avere un impatto pesante per la stessa credibilita’ dell’axione politico-amministrativa di questo governo regionale.

La circostanza che il giudice dell’ottemperanza debba innanzitutto stabilire se sussista un’inesecuzione stabilendo, di seguito, la portata del dovere di attuazione e le misure sostitutive necessarie comporta che l’azione abbia natura mista di cognizione ed esecuzione.

Riportiamo di seguito i due aspetti di detta azione. La fase cognitiva è funzionale ad accertare l’inerzia dell’amministrazione o l’avvenuta violazione del decisum (decisione) e sarà volta a stabilire i contenuti dell’attività da porre in essere per attuare la pronuncia, eventualmente dichiarando la nullità degli atti adottati fino a quel momento.

La fase esecutiva consentirà al giudice di sostituirsi, anche per il tramite del commissario ad acta, all’amministrazione, anche nel compimento di atti di natura discrezionale.

Ecap ed Enaip chiederanno il giudizio di ottemperanza oppure l’amministrazione regionale provvedera’ nelle prossime settimane a dare seguito a quanto stabilito dal Tar? Vedremo. Resta il fatto che sono trascorsi mesi e mesi nell’assoluto silenzio e indifferenza di un Governo, quello del presidente Crocetta e dell’assessore per la Formazione professionale, Nelli Scilabra, che appare sempre più’ distratto e lontano da una puntuale azione politica nel chiacchierato settore della Formazione professionale. Altro che lettera i) dell’articolo 11 delle “Disposizioni 2013 per l’accreditamento degli organismi formativi” che vieta il contenzioso tra ente formativo e pubblica amministrazione regionale per la revoca dell’accreditamento e quindi del finanziamento per lo svolgimento dell’attivita’ formativa. Dubbi e perplessita’ che permangono e alimentano “in-certezza del diritto”.


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