Contributi alle onlus: il Tar dà torto al Governo Crocetta e ragione al Centro di accoglienza Padre Nostro e al Banco Alimentare

LA GIUNTA REGIONALE AVEVA RIMODULATO LE SOMME IN FAVORE DI ALTRE TRE ASSOCIAZIONI. MA I GIUDICI AMMINISTRATIVI HANNO ‘CASSATO’ L’ATTO DEL GOVERNO CHE ADESSO DOVRA’ FARE UNA FORZATA MARCIA INDIETRO

La sentenza del Tar Sicilia parla chiaro: “L’impugnata delibera n. 394/2013 della Giunta regionale è pertanto illegittima laddove ha irragionevolmente espresso un nuovo criterio di preferenza, falsando così le regole sottostanti al meccanismo di erogazione dei contributi fissate dalla legge regionale e dall’avviso pubblico. Né è possibile affermare, come sostenuto dalle controinteressate associazioni, la non sindacabilità dell’operato della Giunta in quanto espressione di una scelta di natura politica. La materia de quo risulta in primis regolata da una legge regionale che, oltre a definire i contorni generali e taluni limiti assoluti da rispettare nella ripartizione dei contributi, demanda ad una fonte secondaria, l’avviso pubblico, il compito di dettagliarne il contenuto”.

Insomma, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Sicilia ha dato ragione all’Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus e al Banco Alimentare. 

Queste due associazioni, assistite dagli avvocati Salvatore Ferrara e Vittorio Fiasconaro, hanno presentato ricorso contro una delibera della Giunta regionale di Rosario Crocetta, contro l’assessorato regionale all’Economia, contro la presidenza della Regione siciliana, contro l’assessorato regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Oggetto del contendere: la rimodulazione dei contributi operata dalla Giunta regionale, che ha favorito il Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, il Centro Regionale Helen Keller e l’Ente Nazionale Sordi. In ballo ci sono 2 milioni e 447 mila euro, come potete leggere nella sentenza in calce.

La nuova ripartizione delle somme operata dalla Giunta regionale ha favorito le tre citate associazioni, ma ha finito col decurtare somme all’Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus e al Banco alimentare. Da qui il ricorso. Con i giudici amministrativi hanno dato ragione al Centro di accoglienza Padre Nostro e al Banco alimentare.

Si legge infatti nella sentenza: “Se pure è vero che la Giunta regionale gode, nei limiti di legge, di discrezionalità nella individuazione delle aree tematiche meritevoli di sostegno e nella quantificazione delle somme erogabili per tali aree, nonché nella determinazione di eventuali criteri di preferenza a favore di categorie considerevoli di maggiore tutela, ciò non le consente, dopo l’approvazione della lex specialis e al termine dell’iter procedimentale volto alla formulazione della graduatoria, di non rispettare quegli stessi vincoli cui si è in precedenza assoggettata, ovvero di individuarne di nuovi, senza tra l’altro fornire alcuna giustificazione a supporto della decisione adottata”.

“Pertanto, devono essere annullati gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui hanno stabilito di riservare, riducendo di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente, la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010; con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Ammistrazione”.

Morale: ennesima sconfitta del Governo regionale di Rosario Crocetta. Le somme che il Governo ha assegnato alle tre associazioni – Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, il Centro Regionale Helen Keller e l’Ente Nazionale Sordi – andranno decurtate. A beneficio Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus e del Banco alimentare.

Di seguito il testo integrale della sentenza del Tar Sicilia 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Fiasconaro e Salvatore Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo, via Goethe 1;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

Giunta di Governo della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Economia;

nei confronti di

Consiglio Regionale Siciliano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, Centro Regionale Helen Keller, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Piazza sito in Palermo, via G. Ventura 4; Ente Nazionale Sordi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Vigiano, Luca Di Carlo, Giovanni Sciangula, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello n.40.

per l’annullamento

quanto al ricorso principale:

– della delibera della Giunta Regionale di Governo n. 394 del 09 dicembre 2013, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 (duemilioniquattrocentoquarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 della L.R. n. 11/2010, come modificato dalla L.R. 16/2013;

– della delibera Giunta Regionale di Governo n. 402 del 18 dicembre 2013 (costituente rettifica e conferma della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro 2.447.000,00 (duemilioniquattrocentoquarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010;

– del decreto c/o Decreti emessi dall’Assessore Regionale per l’Economia che hanno approvato e/o rimodulato la ripartizione dei contributi (provvedimenti non conosciuti dai ricorrenti), nella parte in cui stabiliscono di riservare la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010;

– di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

– della delibera Giunta Regionale di Governo n. 405 del 19 dicembre 2013 (costituente modifica della precedente delibera n. 394/2013) nella parte in cui conferma di riservare la somma di euro € 2.447.000,00 (duemilioniquattrocentoquarantasettemila/00) per finalità di disagio sensoriale motorio, nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010 (delibera pubblicata il 27.12.2013 sul sito istituzionale della Regione Siciliana);

– del Decreto Dirigente Responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 2374 emesso in data 30.12.2013 con il quale è stata approvata la ripartizione concreta dei contributi, nella parte in cui stabilisce di riservare la somma di euro€ 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010, e nella parte in cui riduce di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 394/2013

– del Decreto Assessorato Regionale Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro n. 3462 del 27.12.2013 che ha istituito il relativo capitolo di bilancio

– di ogni altro atto o provvedimento, connesso, presupposto o consequenziale emesso dalle indicate autorità.

e ciò in connessione con i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Dip. Reg. della Famiglia e delle Politiche Sociali e di Cons. Reg. Sic. dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus e di Centro Regionale Helen Keller e di Ente Nazionale Sordi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, la Fondazione in epigrafe contesta la decisione della Giunta regionale, operata con l’allegato B alla Delibera 394/2013, di riservare, nell’ambito della procedura per l’attribuzione di risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative di validità sociale e culturale, parte della somma già assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per finalità di disagio sensoriale motorio.

A seguito della ripartizione delle risorse così come stralciate, il contributo originariamente quantificato come spettante a favore della ricorrente è risultato decurtato in favore delle tre associazioni odierne controinteressate, in quanto impegnate in attività di sostegno del disagio sensoriale e motorio.

La ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati lamentando i seguenti profili di illegittimità: violazione del bando quale lex specialis della procedura – modifica del bando in un momento successivo alla conclusione della procedura; vizio di motivazione – carenza assoluta di motivazione; violazione dell’art. 128 comma 8 bis della L.R. 11/2010 – vizio di incompetenza; violazione dell’avviso pubblico laddove è previsto il criterio di modulazione proporzionale del contributo – violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione; eccesso di potere per disparità di trattamento – eccesso di potere per sviamento – violazione del principio di trasparenza – violazione dell’art. 97 Costituzione sotto il profilo della imparzialità e buon andamento.

Le associazioni controinteressate si difendono sostenendo l’inammissibilità del ricorso ex art. 7 c.p.a. (perché volto a censurare scelte politiche della Regione assunte nell’esercizio delle funzioni di governo) e la sua infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2014, alla presenza dei difensori delle parti, si è dato avviso della possibilità di pervenire, attesa la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, alla definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore di enti impegnati nella realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale sono disciplinati nell’articolo 128 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, come modificato dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013. L’articolo individua la documentazione che gli enti devono presentare ai fini dell’attribuzione del contributo e rimanda per la disciplina delle modalità attuative dell’erogazione ad un avviso generale di selezione, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale. Tale avviso, pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 6 settembre 2013, ha individuato i dipartimenti regionali competenti per materia alla distribuzione dei contributi e ha previsto per ciascun dipartimento differenti aree tematiche di partecipazione; inoltre, ha stabilito l’onere per tutti i partecipanti di indicare nella busta di partecipazione l’eventuale criterio di priorità goduto, facendo riferimento a tre ipotesi: disabilità, disagio sociale, legge regionale preesistente. Infine, l’avviso attribuiva una ulteriore priorità “assoluta” per gli enti destinatari di precedenti norme regionali di riconoscimento di specifici contributi.

Sia la ricorrente che gli enti contro interessati partecipavano alla procedura per l’erogazione dei contributi relativi al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e specificavano in fase di partecipazione i criteri di priorità di cui godevano.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, la distribuzione finale delle somme assegnate alla disponibilità del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è il frutto dell’applicazione da parte della Giunta regionale con la delibera n. 394/2013 di un nuovo e diverso criterio di preferenza rispetto a quelli conosciuti in precedenza, il “disagio sensoriale-motorio”, individuato solo successivamente al completamento della valutazione, da parte delle commissioni competenti, delle domande di partecipazione presentate e alla predisposizione delle graduatorie con la ripartizione delle somme tra i progetti meritevoli di accoglimento.

Dalla complessiva analisi del disposto dell’articolo 128 della L.R. 11/2010 e dell’avviso pubblico di cui al D.A. del 28 agosto 2013 si ricava invece la diversa volontà di predeterminare in maniera puntuale i criteri di preferenza cui fare riferimento nella distribuzione delle somme. Emerge infatti dalle summenzionate disposizioni la necessità per l’organo politico di rendere chiare, pienamente conoscibili e predefinite le scelte sottostanti all’erogazione dei contributi: tali scelte, così come cristallizzate all’interno della lex specialis, a sua volta predisposta nel rispetto delle indicazioni della legge regionale, condizionano il prosieguo dell’attività amministrativa, consistente nella valutazione delle domande di partecipazione e nella ripartizione delle somme in base ai punteggi attribuiti.

L’impugnata delibera n. 394/2013 della Giunta regionale è pertanto illegittima laddove ha irragionevolmente espresso un nuovo criterio di preferenza, falsando così le regole sottostanti al meccanismo di erogazione dei contributi fissate dalla legge regionale e dall’avviso pubblico. Né è possibile affermare, come sostenuto dalle controinteressate associazioni, la non sindacabilità dell’operato della giunta in quanto espressione di una scelta di natura politica. La materia de quo risulta in primis regolata da una legge regionale che, oltre a definire i contorni generali e taluni limiti assoluti da rispettare nella ripartizione dei contributi, demanda ad una fonte secondaria, l’avviso pubblico, il compito di dettagliarne il contenuto.

Dunque se pure è vero che la giunta regionale gode, nei limiti di legge, di discrezionalità nella individuazione delle aree tematiche meritevoli di sostegno e nella quantificazione delle somme erogabili per tali aree, nonché nella determinazione di eventuali criteri di preferenza a favore di categorie considerevoli di maggiore tutela, ciò non le consente, dopo l’approvazione della lex specialis e al termine dell’iter procedimentale volto alla formulazione della graduatoria, di non rispettare quegli stessi vincoli cui si è in precedenza assoggettata ovvero di individuarne di nuovi, senza tra l’altro fornire alcuna giustificazione a supporto della decisione adottata.

 

Pertanto, devono essere annullati gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui hanno stabilito di riservare, riducendo di conseguenza gli stanziamenti a favore di parte di ricorrente, la somma di euro 2.447.000,00 per finalità di disagio sensoriale motorio nell’ambito della disponibilità economica assegnata al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per la graduatoria redatta in attuazione dell’art. 128 L.R. 11/2010; con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Ammiistrazione.

 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

 

Nicolo’ Monteleone, Presidente

 

Aurora Lento, Consigliere

 

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

 

La sentenza in favore del Banco Alimentare è praticamente uguale a questa, partendo da presupposti identici. Per cui ci sembra superfluo riportarla. 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 16/05/2014

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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