Attacco all’Autonomia Siciliana da parte di pseudo indipendentisti

Da qualche giorno stanno girando sul social network Facebook alcune note postate da pseudo indipendentisti atte a delegittimare lo Statuto Siciliano. Secondo il convincimento di tali “personaggi”, è l’Autonomia che impedisce l’emancipazione del pensiero indipendentista.
Decenni di lavaggio di cervello operato dai media nazionali per inculcare nella mente dei siciliani che tutti i mali della Sicilia sono da imputare all’Autonomia, riuscendo così a creare nell’opinione pubblica dell’Isola disinteresse se non addirittura ostilità nei confronti dello Statuto Siciliano (conquistato col sacrificio anche della vita), ha permesso allo Stato centrale, per mezzo del suo “organo politico”, denominato Corte Costituzionale, di disattivare pezzo per pezzo tutti quegli articoli che avrebbero permesso alla Sicilia quell’emancipazione economica e sociale che l’avrebbero resa come qualsiasi altra Civile Regione del mondo occidentale. 

Un manipolo di “indipendentisti” corre in soccorso alla propaganda italiota e dà manforte a chi nega ai Siciliani i propri diritti costituzionali, a chi da decenni rapina la Sicilia delle proprie risorse, a chi affama il popolo siciliano per poter continuare col clientelismo a detenere il potere politico e sociale.

Intanto il Governo italiano accantona 800 milioni di euro delle tasse dei siciliani che, per per legge, dovrebbero andare nelle casse della Regione Siciliana (che significa, su’ i to’, ma non ti dugnu) ed il nostro Presidente ed il suo assessore all’economia Bianchi (un romano calato in Sicilia dal Governo italiano) non hanno battuto ciglio. Anzi. Il nostro Presidente Crocetta ed il suo assessore all’economia stanno svendendoci, accettando dal governo italiano, la miseria di 49 milioni di euro per l’attuazione dell’art.37 dello Statuto Siciliano che, se attuato realmente, SENZA TRUFFE, porterebbe nelle casse della nostra Regione da 6 a 7 miliardi di euro, altro che 49 milioni!!!
Ci sono degli indipendentisti, e tra questi mi ci metto pure io, che lottano per la libertà del loro popolo, e nel frattempo difendono quel poco che c’è, e cercano di spostare l’equilibrio sempre più verso la totale indipendenza; e ci sono “indipendentisti” che combattono contro l’Autonomia che c’è, persino contro quella che ci dovrebbe essere, perché sarebbe di ostacolo alla lotta per l’indipendenza, e nel frattempo non fanno nulla, se non fare disinformazione, ne più e ne meno come disinformazione ha fatto e continuare a fare quello che per gli indipendentisti è lo Stato colonizzatore!!
L’ultima campagna di disinformazione lanciata su FB da tali “indipendentisti recita così: 
“lo Statuto, in originale quando stipulato dai nostri padri indipendentisti e approvato nel 15 maggio del 1946 e che veramente serviva ad un’Autonomia vera dall’allora regno d’italia, ma purtroppo quelli che molti non sanno è che è  stato spogliato dell’80% del suo valore effettivo quando e stato convertito in legge costituzionale”
e segue il copia incolla dell’art.116 e 117 della Costituzione italiana. (in calce, si pubblica la nota che gira su FB integralmente).
Letta tale nota, ho sentito il bisogno di confrontarmi con uno dei massimi esperti dello Statuto Siciliano, che così mi risponde:
1) L’art. 116, scritto così, è del 2001 e non del 1948. Questo tanto per cominciare.
La legge costituzionale del 1948 recepiva lo Statuto così come era. Punto e basta.
2) Anche quella citazione della Costituzione attuale (post 2001) non vale niente. Detta le norme per le regioni a statuto ordinario. La legge speciale degli statuti, dove difforme, prevale anche sull’art. 117 della Costituzione.
Magari ora ci sarà qualche sentenza della Corte Costituzionale che dice che non è così, arrampicandosi sugli specchi al solito, etc. Ma si tratta, come sempre, di abusi. Anche perché non c’è scritto da nessuna parte che l’elenco del 117 è Principio costituzionale fondamentale. E’ solo una norma di diritto comune, che vale anche per la Sicilia, ove lo Statuto speciale non disponga diversamente.
Quindi le materie esclusive di cui all’art. 14 restano tali.
Eccezione, però, è legata alle competenze UE che prevalgono sul diritto interno, anche regionale. Ad esempio l’Agricoltura è materia concorrente UE/stati. E questo significa che la potestà legislativa regionale, che in origine era esclusiva, in questo caso diventa concorrente (non con lo Stato, però, ma direttamente UE/Regione). Ma questo è un altro discorso.

                                                                                                                                                       Santo Trovato (Siciliani in Movimento)

 

 

Testo integrale della nota che gira su FB:
“Leggetelo tutto e spero che vi rendiate conto che oggi lo statuto della regione siciliana e solo un blocco all’indipendenza e all’autodeterminazione del popolo siciliano

A chi ancora crede nello Statuto autonomo della regione siciliana, vorrei invitarlo a prendere visione di quello da me sotto scritto, per fargli capire che il sopra indicato Statuto in originale quando stipulato dai nostri padri indipendentisti e approvato nel 15 maggio del 1946 e che veramente serviva a un’autonomia vera dall’allora regno d’italia, ma purtroppo quelli che molti non sanno,e che e stato spogliato dell’80% del suo valore effettivo quando è stato convertito in legge costituzionale nel 9 marzo del 1948, con un vergognoso patto fin da allora e prolungato fino a noi tempi tra politici dello stato italiano e i suoi referenti politici traditori siciliani, e voi ora vi farete una semplice domanda, ma come?
Semplice, con un art. della costituzione italiana inserito  dai politici italiani con il benestare dei suoi referenti traditori siciliani quale e l’art. 116 con ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia dell’art.117
Leggetelo tutto e spero che vi rendiate conto che oggi lo statuto della regione siciliana è solo un blocco all’indipendenza e all’autodeterminazione del popolo siciliano

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con
R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3
del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
(pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948) 

Art. 116. Della costituzione italiana Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


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