Dopo il caso dei lavoratori licenziati dal cefop e reintegrati dal giudice del lavoro di palermo, adesso è la volta dei lavoratori dellanfe. Lo stesso tribunale del lavoro del capoluogo, lo scorso 24 maggio, ha accolto il ricorso proposto da tre lavoratori, tra i quali stefania faraone, ordinando lannullamento del licenziamento adottato dallanfe.
Formazione, reintegrati tre lavoratori allAnfe
Dopo il caso dei lavoratori licenziati dal Cefop e reintegrati dal Giudice del Lavoro di Palermo, adesso è la volta dei lavoratori dellAnfe. Lo stesso Tribunale del Lavoro del capoluogo, lo scorso 24 maggio, ha accolto il ricorso proposto da tre lavoratori, tra i quali Stefania Faraone, ordinando lannullamento del licenziamento adottato dallAnfe.
Anche il questo caso il Giudice del Lavoro ha dichiarato lillegittimità dei licenziamenti e ha dettato il reintegro nel posto di lavoro. Ai tre lavoratori è stato riconosciuto anche il rimborso delle spettanze dal licenziamento ad oggi.
Ad assistere i tre dipendenti, lavvocato Elena Mirto del Foro di Palermo. Riprendiamo brevemente la storia di questi licenziamenti.
Nel mese di agosto 2012, dopo un anno di Cassa integrazione, 172 dipendenti si sono visti recapitare la lettera di preavviso di licenziamento dallAnfe. LEnte, dal canto suo, ha motivato la decisione assunta per via della riduzione dei contributi stanziati dallassessorato regionale Istruzione e Formazione professionale. Così, in applicazione degli articoli 4 e 24 della legge n.223 del 23 luglio 1991 (cosiddetta mobilità esterna al settore) e dopo la sottoscrizione di unintesa sindacale, i lavoratori sono stati posti in mobilità, cioè definitivamente licenziati e posti fuori dal settore della formazione professionale.
Al tempo lamministrazione regionale non aveva assunto alcuna posizione rispetto allutilizzo della procedura di licenziamento collettivo. Oggi, a seguito dellemanazione della nota n.27703 del 24 aprile 2013, in caso di sospensione o riduzione oraria, gli Enti formativi sono tenuti ad applicare la procedura prevista dalla Circolare n.10/94 prima di fare ricorso a quelle previste dalla legge regionale n.10 del 7 giugno 2011. Procedura, quella della Circolare del 1994, che garantisce i livelli occupazionali.