A cura di caterina foresta
Concorso pubblico per 144 posti di Maresciallo
a cura di Caterina Foresta
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (28 marzo 2013)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso biennale di 65 Allievi Marescialli dell’Esercito, 31 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 3 per il Corpo delle Capitanerie di Porto e 48 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
(GU n.16 del 26-2-2013)
TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL’AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 – 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti le modalita’ per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 13 marzo 1998, concernente le modalita’ per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare e relativi atti applicativi, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ che sono causa di inidoneita’ al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita’ Militare e relativi atti applicativi per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 – registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 – concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 75151 del 12 settembre 2012 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito le consistenze previsionali del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, rimodulando, tra l’altro, il piano dei reclutamenti per l’anno 2013;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
Visto il foglio n. 5865 Cod. id. RESTAV2 Ind. Cl. 05.02.11/03 del 15 gennaio 2013 dello Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Esercito per il 2013;
Visto il foglio n. MISCLRO 0010791 del 19 novembre 2012 dell’Ispettorato delle Scuole della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare per il 2013;
Visto il foglio SMA123/P.13.02 M_D ARM001/0011596 del 13 febbraio 2013 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare per il 2013;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualita’ dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita’ psicofisica e attitudinale;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore capo (CP) Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Decreta:
Art. 1
Generalita’
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del
personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze
Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli
dell’Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio, nonche’ dei diplomati delle Scuole militari e
degli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per
l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e
dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari
dell’Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti
requisiti.
3. I posti rimasti scoperti nell’ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso
interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell’art. 2197, comma
2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui
al successivo articolo 10, comma 4.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facolta’, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare
il presente bando di concorso, variare il numero dei posti,
modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita’ concorsuali previste nei successivi articoli o
l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne’ prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione
della Difesa ne dara’ immediata comunicazione nel sito
www.persomil.difesa.it, che avra’ valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvedera’ a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – e sul portale dei concorsi
secondo le modalita’ riportate nel successivo articolo 5.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara’ dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell’anno scolastico 2012 – 2013 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all’estero il titolo di
studio prescritto e’ subordinata alla documentazione
dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta’ e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta’. Coloro che hanno gia’
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta’, qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell’idoneita’ psicofisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l’impiego
negli incarichi relativi al grado nonche’ nelle categorie e
specialita’ di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle
Forze Armate. Tale idoneita’ sara’ accertata con le modalita’
indicate nei successivi articoli;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta’ o del tutore a contrarre l’arruolamento
volontario nelle Forze Armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o
d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita’
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra’ verificato nell’ambito
degli accertamenti sanitari;
o) se candidati di sesso maschile:
1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a meno che
abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le
modalita’ riportate al comma 3 dell’articolo 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e, per i soli
candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), non
superiore a m. 1,95;
p) se candidati di sesso femminile: avere la statura non
inferiore a m. 1,61 e, per i soli candidati al concorso di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in
Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
comma 1, lettere b) ed o), numero 2) per i candidati di sesso
maschile e lettere b) e p) per i candidati di sesso femminile,
devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta’;
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu’ gravi della
consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a “nella
media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma
1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l’eta’, fino
all’ammissione al corso di formazione, pena l’esclusione dal concorso
o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore
Generale per il Personale Militare o di autorita’ da lui delegata.
L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di
uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole
dell’interessato, comportera’ la decadenza di diritto
dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori dei concorsi di
cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura di cui all’articolo 1 del
presente bando sara’ gestita tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa (da ora in poi “portale”), raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse,
link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita’ indicate al successivo comma 3 -che
consentira’ la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta all’allegato A che costituisce parte
integrante del presente bando, con una delle seguenti modalita’:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita’;
b) con smart card: mediante carta d’identita’ elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
4. Conclusa la procedura di cui al precedente comma 3, i
concorrenti, per poter accedere al proprio profilo, dovranno
utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite
nella fase di registrazione. In caso di smarrimento di tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire l’apposita procedura di
recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va compilata necessariamente
on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi modalita’ diversa da
quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda.
3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della
stessa, che potra’ essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara’ possibile effettuare lo scaricamento (download) della
domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni
devono compilare on-line assieme alla domanda l’atto di assenso,
conforme all’allegato B che costituisce parte integrante del presente
bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potesta’ (o,
in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prova
unitamente alla copia di un documento di identita’ dei sottoscrittori
in corso di validita’. L’Amministrazione procedera’ al controllo dei
dati dichiarati.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
inviarla al sistema informatico centrale senza uscire dal proprio
profilo, per poi visualizzare sul monitor una comunicazione di
conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio nella
propria area privata del portale, nella sezione “le mie notifiche”.
Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della
domanda, deve essere conservato dai concorrenti, stampato e, se
richiesto, esibito all’atto della presentazione alla prima prova
concorsuale.
Con l’invio della domanda secondo le modalita’ descritte si
conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono
acquisiti i dati sui quali l’Amministrazione effettuera’ la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche’ dei
titoli di merito e/o preferenziali. Integrazioni o modifiche di
quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai
concorrenti con le modalita’ indicate nel successivo articolo 5,
comma 3.
5. Le domande di partecipazione inoltrate anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra’ ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, il relativo termine di scadenza verra’ automaticamente
prorogato per un numero di giorni pari a quelli di mancata
operativita’ del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga
del termine per la presentazione delle domande sara’ data notizia con
avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3 resta
comunque fissata all’originario termine di scadenza per la
presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera’ a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, nonche’ il recapito presso il quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto
salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del
successivo articolo 5.
9. Con l’invio telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all’espletamento dell’iter concorsuale, si assume la responsabilita’
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta’ di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo’
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e’
suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando e di
pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un’area privata,
relativa alle comunicazioni di carattere personale indirizzate al
medesimo concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i
concorrenti riceveranno avviso mediante messaggio di posta
elettronica oppure con sms inviati ai recapiti forniti in fase di
registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area
pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in quello della Forza
Armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente
l’allegato C che costituisce parte integrante del presente bando,
secondo le modalita’ nello stesso indicate.
4. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono
incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera’ agli adempimenti previsti al
successivo articolo 6.
5. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita’ circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, come stabilito nel precedente
articolo 4, comma 10 devono:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, e’ in possesso dei requisiti prescritti al precedente
articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi
comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica
r1d2s1@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in
alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando,
debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per
il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al/ai concorso/i
un unico file, in formato PDF, contenente:
– la documentazione matricolare aggiornata alla data di
scadenza del bando;
– la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per
i militari candidati al concorso per l’Aeronautica Militare, solo gli
ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due
anni), corredata dall’attestazione e dalla dichiarazione di
completezza; inoltre, per i soli militari in servizio nell’Esercito
candidati al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), deve essere redatto, a cura delle competenti autorita’
gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale
motivo della compilazione: “partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015)
per Allievi Marescialli dell’Esercito”;
– la lettera di trasmissione compilata secondo il fac-simile
di cui all’allegato E, che costituisce parte integrante del presente
bando.
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L’Ente di nuova destinazione assumera’ la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale.
d) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il
Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.).
2. Per i concorrenti che sono militari in congedo i competenti
Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando
Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della
1^ Regione Aerea dell’Aeronautica di ascrizione degli interessati,
devono predisporre il citato file in formato PDF, contenente la
documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. La Direzione Generale per il Personale Militare, per i soli
candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di cui ai
successivi articoli, chiedera’ ai rispettivi Enti/CEDOC il suddetto
file che dovra’ essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta
elettronica agli indirizzi di cui alla precedente lettera a) nei
termini indicati.
Art. 7
Commissioni
1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, con decreti del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita’ da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni e sottocommissioni, i cui componenti sono designati a
cura delle rispettive Forze Armate:
a) per il concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1,
lettera a):
1) commissione esaminatrice;
2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica;
3) sottocommissione medica per l’accertamento sanitario;
4) sottocommissione tecnica per l’accertamento attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l’accertamento sanitario;
3) commissione per l’accertamento attitudinale;
4) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c):
1) commissione esaminatrice;
2) commissione per l’accertamento sanitario;
3) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), numero 1) sara’ composta da:
a) un dirigente ovvero un Ufficiale dell’Esercito di grado
equiparato, presidente;
b) quattro Ufficiali superiori in servizio permanente
dell’Esercito, di cui uno medico, membri;
c) un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, membro;
d) un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, ovvero un Ufficiale
inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), presiedute ognuna da un Ufficiale superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui al
precedente comma 2, lettera b), saranno composte come di seguito
indicato:
a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica:
1) un Ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Capitano,
membro;
2) un Ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Capitano
qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
3) un Ufficiale inferiore dell’Esercito, segretario;
b) sottocommissione medica per l’accertamento sanitario: due
Ufficiali dell’Esercito medici di grado non inferiore a Capitano,
membri;
c) sottocommissione tecnica per l’accertamento attitudinale:
1) un Ufficiale dell’Esercito perito selettore attitudinale
ovvero un Ufficiale dell’Esercito psicologo di grado non inferiore a
Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
2) un Ufficiale dell’Esercito psicologo appartenente al Corpo
Sanitario, membro;
3) un Ufficiale inferiore dell’Esercito, segretario.
4. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera b), numero 1) sara’ composta da:
a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o di Capitano di
Vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l’accertamento sanitario:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo Sanitario, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo Sanitario, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario;
La commissione si avvarra’ del supporto di Ufficiali medici della
Marina Militare o di medici specialisti esterni.
b) commissione per l’accertamento attitudinale:
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
2) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale, membri;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario.
La commissione si avvarra’ del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
c) commissione per le prove di efficienza fisica:
1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
2) un Ufficiale della Marina Militare, membro;
3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli,
segretario.
La commissione si potra’ avvalere del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera c), numero 1) sara’ composta da:
a) un Ufficiale dell’Aeronautica Militare di grado pari o
superiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato:
a) commissione per l’accertamento sanitario:
1) un Ufficiale medico dell’Aeronautica Militare di grado pari o
superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
2) due Ufficiali superiori medici dell’Aeronautica Militare in
servizio permanente, membri;
3) un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare senza diritto di
voto, segretario.
b) commissione per l’accertamento attitudinale:
1) un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio
permanente, Ufficiale Selettore abilitato alle selezioni speciali,
presidente;
2) due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare di cui
almeno uno specialista in selezione attitudinale, di grado non
superiore a quello del presidente, membri;
3) un Ufficiale inferiore dell’Aeronautica Militare senza diritto
di voto, segretario.
La commissione si avvarra’ del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
Art. 8
Documentazione da produrre per l’ammissione alla prova
ginnica/efficienza fisica ed agli accertamenti sanitario e
attitudinale
1. I candidati ammessi alla prova ginnica ed agli accertamenti
sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora
stabilita in conformita’ a quanto indicato ai successivi articoli,
presso i Centri di Selezione dell’Esercito e della Marina Militare
ovvero presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando. Gli
assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 11. All’atto
della presentazione presso i predetti enti, i candidati dovranno
sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato
nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando
di concorso, e consegnare la seguente documentazione:
a) certificato di idoneita’ ad attivita’ sportiva agonistica di
tipo B, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e
che esercitano in tali ambiti in qualita’ di medici specializzati in
medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta valida
deve essere stata rilasciata in data non anteriore ad un anno dal
giorno stabilito per l’effettuazione delle prove fisiche/ginniche;
b) certificato conforme all’allegato G, che costituisce parte
integrante del presente bando di concorso, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per
l’effettuazione degli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l’esito negativo del test per
l’accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV; tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per
l’effettuazione degli accertamenti sanitari;
d) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per
essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione degli
accertamenti sanitari;
e) se posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni,
con relativo referto. Se privo di tale esame e/o referto, il
candidato dovra’ sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l’eventuale effettuazione degli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione degli
accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque
giorni lavorativi dal giorno stabilito per l’effettuazione delle
prove fisiche. Il candidato che non esibira’ tale referto sara’
sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal precedente articolo 2, comma 5.
Oltre alla predetta documentazione, i candidati al concorso di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non anteriore
a tre mesi precedenti l’accertamento sanitario, per la ricerca dei
seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC).
2. I candidati al concorso di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) devono inoltre consegnare il referto degli esami di
seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi
precedenti l’accertamento sanitario:
a) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
b) referto delle analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT.
3. I candidati di minore eta’ dovranno consegnare anche il
modello di dichiarazione di consenso informato al trattamento
sanitario – firmato dal minore e da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potesta’ o, in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di un documento
di identita’ dei sottoscrittori – di cui al citato allegato B,
compilato in occasione dell’invio della domanda di partecipazione al
concorso in conformita’ alla procedura prevista dal precedente
articolo 4.
4. I certificati/referti di cui alle lettere c) e d) del
precedente comma 1, nonche’ dell’ecografia pelvica e del test di
gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il SSN.
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale
ovvero in copia con attestazione di conformita’ nei termini di legge.
Se gli originali sono gia’ in possesso dell’Amministrazione e ancora
in corso di validita’ secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 1, il candidato dovra’ indicare per iscritto la
data, il luogo e l’Amministrazione che detiene la documentazione in
originale, utilizzando la dichiarazione di cui all’allegato H che
costituisce parte integrante del presente bando.
6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando:
– I, per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
– L, per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
– M, per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
o di titoli di preferenza di cui all’allegato N, che costituisce
parte integrante del presente bando di concorso, dovranno consegnare
copia della relativa documentazione probante unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di cui al citato allegato H e alla
fotocopia di un documento di identita’ in corso di validita’.
I predetti titoli, ad eccezione del titolo di studio per i soli
candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati
all’atto della presentazione presso le sedi stabilite per sostenere
le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli 16, 25 e
35.
7. I candidati dovranno, altresi’, consegnare una copia non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o dichiarazione attestante il
superamento dell’anno integrativo. I candidati che, alla data di
convocazione per sostenere la prova ginnica, l’accertamento sanitario
e l’accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto gli esami
di maturita’ o concluso l’anno integrativo, dovranno sottoscrivere
un’apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato,
riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi
candidati, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver
sostenuto l’esame di maturita’ dovranno produrre, entro il settimo
giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o
dichiarazione sostitutiva del medesimo con l’indicazione del voto
conseguito ed inviarla secondo le modalita’ stabilite al precedente
articolo 4.
Art. 9
Documentazione amministrativa
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale
Militare apposita comunicazione inserita nell’area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5,
consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno
produrre, all’atto della presentazione presso le Scuole per la
frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato – entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso –
da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se
militari);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il godimento dei diritti civili e politici;
4) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica;
d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.
Art. 10
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione Generale per il Personale Militare,
subordinatamente alla possibilita’ di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera’ i vincitori presso le Scuole
Sottufficiali dell’Esercito e della Marina Militare e la Scuola
Marescialli dell’Aeronautica Militare, per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell’ora stabiliti dalla Direzione
Generale per il Personale Militare nella lettera di convocazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo
le modalita’ stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24 ore
successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo fax al n.
06517052766. La Direzione Generale si riserva la facolta’, a seguito
di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, di
differire la data di convocazione compatibilmente con quanto
stabilito al successivo comma 4.
3. All’atto dell’arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati
“inidonei” alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu’
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale per
l’accertamento dell’idoneita’ fisica quali Allievi Marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita’ sia nel caso di temporanea
inidoneita’ superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall’incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita’ da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita’ del predetto test non si
procedera’ alla visita medica di incorporamento e l’interessata sara’
sospesa per temporaneo impedimento all’accertamento ai sensi del
citato articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90. Al termine dell’impedimento l’interessata sara’
convocata al primo corso utile e, previa idoneita’ alla suddetta
visita medica di incorporamento, sara’ ammessa alla frequenza del
corso stesso.
4. L’Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le
esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle
esigenze legate alle attivita’ didattiche previste dall’iter
formativo, si riserva la facolta’ di ricoprire i posti che si
rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita’ alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra’ essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Graduati in servizio o in
congedo, nonche’ il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
ed assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al
grado ed alla qualifica rivestiti all’atto dell’ammissione al corso
stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a
domanda o d’ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di Allievo Maresciallo, sara’ reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso
presso la scuola sara’ computato nell’anzianita’ di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso
dal corso puo’ essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso,
nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono
reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi
trascorsi in qualita’ di Allievo sono computati nella ferma o
rafferma. Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se
piu’ favorevoli, gli assegni del grado rivestito all’atto
dell’ammissione ai corsi.
Art. 11
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico dei candidati.
Ai candidati militari in servizio deve essere concessa la licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu’ il tempo necessario per il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di
servizio. Non puo’ essere rilasciato il certificato di viaggio. Se
tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi
dipendenti dalla propria volonta’, la licenza straordinaria dovra’
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. I candidati incorporati in qualita’ di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu’ concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d’incorporamento circa l’inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
Generale per il Personale Militare l’avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale
per il Personale Militare, compatibilmente con i relativi tempi di
svolgimento, potra’ fissare una nuova ed ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento
dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare;
b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di
svolgimento degli esami di maturita’;
c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e
tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i
militari in servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato – per i militari
in servizio il Comando di appartenenza – dovra’ trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui e’ prevista la convocazione, l’istanza di
differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e la copia
di un documento di identita’ in corso di validita’ a mezzo fax al
numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione. La Direzione Generale per il Personale Militare
comunichera’ l’esito circa l’istanza con messaggio di posta
elettronica nell’area privata del portale, all’indirizzo e-mail
indicato dall’interessato che avra’ valore di notifica a tutti gli
effetti.
La predetta Direzione Generale si riserva altresi’ la facolta’,
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara’ dato avviso inserito nell’area pubblica del portale
secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche
nel sito www.persomil.difesa.it e nel sito della Forza Armata
interessata (www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it), definendone le modalita’. Il citato
avviso avra’ valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
4. Il Ministero della Difesa provvedera’ ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d’esame.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra’ essere consultata l’area pubblica del
portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5 ovvero
contattata la sezione relazioni con il pubblico della Direzione
Generale per il Personale Militare al numero 06517051012.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I
Reparto – 2^ Divisione reclutamento Sottufficiali per le finalita’ di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalita’ inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini
dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche’, in caso di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’ il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabile dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 6;
b) i presidenti di commissione e sottocommissioni di cui al
precedente articolo 7;
c) il direttore della 2^ Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare.
Art. 13
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera’ ad effettuare idonei controlli sulla veridicita’
delle dichiarazioni rese, nonche’ a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’ammissione ai corsi per Allievi
Marescialli sara’ inoltre subordinata all’accertamento d’ufficio,
anche successivo all’ammissione presso gli Istituti di formazione,
del possesso dei requisiti di moralita’ e condotta stabiliti per
l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita’ previste dalla vigente normativa.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita’
penale dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita’ del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra’ dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Ai sensi dell’articolo 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneita’ al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza e’ stato accertato anche con le
modalita’ previste dal presente bando, la Direzione Generale per il
Personale Militare procedera’ ad una nuova convocazione in data
compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, le preposte commissioni o la sottocommissione per gli
accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 7 ne daranno
notizia alla citata Direzione Generale che escludera’ il candidato
dal concorso per l’impossibilita’ di procedere all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 14
Esclusioni
La Direzione Generale per il Personale Militare puo’, con provvedimento motivato del Direttore Generale o autorita’ da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara’ accertato dopo l’incorporazione presso il relativo istituto di formazione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL’AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 – 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL’AERONAUTICA MILITARE
Capo I
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli dell’Esercito
Art. 15
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli
dell’Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a),
sono 65.
2. Dei 65 posti a concorso, 13 sono riservati al personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 16
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l’accertamento delle qualita’ culturali;
b) accertamento dei requisiti di idoneita’ per l’ammissione al
corso per Allievi Marescialli dell’Esercito mediante:
1) prova ginnica;
2) accertamento sanitario;
3) accertamento attitudinale;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter
concorsuale il candidato dovra’ presentarsi presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) sito in via
Mezzetti, 2 – Foligno (PG) ed esibire un documento di identita’ in
corso di validita’. I candidati che non si presenteranno alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione
della Difesa non puo’ essere ritenuta responsabile non saranno
ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
Art. 17
Accertamento delle qualita’ culturali
1. Il candidato dovra’ sostenere la prova scritta di cui al
precedente articolo 16, comma 1, lettera a), consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana (50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita’, di educazione
civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica,
algebra e geometria). La prova avra’ luogo presso il citato CSRNE.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell’ultima
settimana del mese di marzo 2013, mediante avviso consultabile
nell’area pubblica del portale, nonche’ nei siti
www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it. Lo stesso avviso
potra’ riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta. La pubblicazione avra’ valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per
il Personale Militare si riserva la facolta’ di pubblicare, con le
stesse modalita’, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri
di casualita’, i quesiti che costituiranno oggetto della prova,
indicativamente dal mese di marzo 2013. La mancata presentazione
presso la sede di esame nella data e nell’ora stabilita o la
presentazione in ritardo, ancorche’ dovuta a cause di forza maggiore,
comportera’ l’irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto
previsto al precedente articolo 11.
3. Per le modalita’ di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate
nell’allegato O, che costituisce parte integrante del presente bando
di concorso. Non e’ ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresi’, l’uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni
nonche’ delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di
cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) comporta
l’esclusione dalla prova.
4. Il punteggio massimo che la commissione potra’ assegnare ad
ogni candidato e’ di 70 punti; il candidato che conseguira’ un
punteggio inferiore a 30 punti sara’ giudicato inidoneo. Al termine
di tutte le sessioni di prova, a cura del presidente della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a),
numero 1) sara’ formata la graduatoria generale di merito con
l’ausilio dei sistemi informatici di correzione a lettura ottica
degli elaborati. Detta graduatoria sara’ consegnata dal presidente
della citata commissione alla Direzione Generale per il Personale
Militare su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra’ essere protetto da password.
5. I primi 325 candidati idonei secondo l’ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 325° candidato saranno
convocati per l’accertamento dei requisiti previsti dal precedente
articolo 16, comma 1, lettera b).
6. L’esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita’ di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima
sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati, con le modalita’ stabilite al precedente articolo
5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in
merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con
il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).
Art. 18
Prova ginnica
1. I candidati convocati per sostenere la prova ginnica saranno
sottoposti, da parte della sottocommissione tecnica di cui al
precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, agli esercizi
ginnici previsti dall’allegato P, che costituisce parte integrante
del presente bando di concorso. Gli stessi, compatibilmente con le
disponibilita’ logistiche del momento, potranno usufruire di vitto e
di alloggio a carico del citato CSRNE.
2. L’accertato stato di gravidanza comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dal precedente articolo 13, comma 4.
3. La prova ginnica prevede quattro esercizi, di cui due
obbligatori, e si svolgera’ con le modalita’ ed i criteri indicati
nel citato allegato P.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici
obbligatori e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che
durante l’effettuazione degli stessi dovessero interromperli per
qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla
ripetizione degli esercizi i candidati che li avranno portati
comunque a compimento anche se con esito negativo.
5. Il mancato superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana
e piegamenti sulle braccia) nonche’ il loro superamento oltre il
tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all’esercizio
successivo e l’esclusione dal concorso. Il superamento di uno o di
entrambi gli esercizi facoltativi comportera’ unicamente un
incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica in
conformita’ a quanto indicato nel citato allegato P.
6. Al termine della citata prova la predetta sottocommissione
tecnica emettera’ un giudizio di idoneita’ con l’attribuzione di un
punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita’.
7. Il candidato che prima dell’inizio o durante lo svolgimento
degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza presso
il citato CSRNE incorrera’ in un infortunio/indisposizione dovra’
farlo immediatamente presente alla competente sottocommissione
tecnica che provvedera’ agli adempimenti indicati al successivo
comma.
8. A cura della competente sottocommissione tecnica, sentito il
parere del Dirigente del Servizio Sanitario del CSRNE o suo
sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7, nonche’ quelli
che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti -per i
quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della
prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture
sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio
sanitario dell’ente d’appartenenza- saranno inviati presso la
sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1,
lettera a), numero 3) che adottera’ i provvedimenti del caso. Se i
candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la
predetta sottocommissione medica proporra’ alla Direzione Generale
per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo
nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla patologia
riscontrata e’ compatibile con le date di svolgimento della prova. In
caso contrario la sottocommissione tecnica per la valutazione della
prova ginnica attribuira’ il giudizio di inidoneita’.
Tale giudizio, che e’ definitivo, comporta l’esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione.
Art. 19
Accertamento sanitario
1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa
sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato
all’effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello di
cui al citato allegato F, saranno sottoposti, da parte della
sottocommissione medica di cui al precedente articolo 7, comma 1,
lettera a), numero 3), all’accertamento sanitario al fine di
constatare il possesso dell’idoneita’ psicofisica all’espletamento
del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell’Esercito.
2. Requisiti per l’idoneita’ psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per
i candidati di sesso maschile e femminile;
b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale.
3. La citata sottocommissione medica sottoporra’ i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica);
e) analisi complete delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico dell’alcool;
h) visita medica generale: in tale sede la sottocommissione
giudichera’ inidoneo il candidato che presenta tatuaggi:
– visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile
anche nella versione con gonna e scarpe a decolte’), compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
– posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita’ abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
4. La citata sottocommissione medica definira’ il profilo
sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle
normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle
risultanze degli accertamenti effettuati.
Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (con riferimento a quando stabilito nel
precedente comma 2, lettera b);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra’ essere conservato per tutta la durata
del corso.
5. La citata sottocommissione medica per l’accertamento
sanitario, seduta stante, comunichera’ per iscritto al candidato, che
dovra’ apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica,
l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
– “idoneo quale Allievo Maresciallo dell’Esercito”, con
l’indicazione del profilo sanitario;
– “inidoneo quale Allievo Maresciallo dell’Esercito”, con
l’indicazione della causa di inidoneita’.
Il giudizio e’ definitivo e non comporta l’attribuzione di
punteggio.
6. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento
sanitario, sara’ comunicato il solo giudizio di inidoneita’.
Successivamente si provvedera’ a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
7. I candidati che all’atto dell’accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e’ scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa sottocommissione medica, per verificare l’eventuale
recupero dell’idoneita’ fisica; nel frattempo detti candidati
potranno essere ammessi con riserva a sostenere l’accertamento
attitudinale di cui al successivo articolo 20. Se i candidati non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita’ fisica, saranno giudicati “inidonei” e l’esito
dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sara’
considerato nullo. Il giudizio di inidoneita’, comunicato seduta
stante agli interessati, e’ definitivo e comporta l’esclusione dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 20
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario,
nonche’ quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo
19, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica
di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 4)
all’accertamento attitudinale.
Tale accertamento, inteso a valutare le qualita’ attitudinali e
caratterologiche necessarie all’arruolamento quali Allievi
Marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e
questionario informativo) ed un’intervista di selezione individuale
condotta da Ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il citato CSRNE. In particolare,
attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialita’
adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali
del candidato.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta
sottocommissione esprimera’ un giudizio di idoneita’ o di
inidoneita’. Il giudizio e’ definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita’, comunicato seduta stante agli
interessati, e’ definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
Art. 21
Titoli di merito
La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7,
comma 1, lettera a), numero 1) ai fini della formazione della
graduatoria finale, valutera’, per i soli candidati riconosciuti in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma 1,
lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato I con
l’assegnazione massima di 8 punti, in conformita’ a quanto stabilito
nel suddetto allegato.
Art. 22
Graduatoria finale di merito
1. La citata commissione esaminatrice formera’ la graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l’ordine definito dalla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta di
accertamento delle qualita’ culturali, nella prova ginnica e nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione della graduatoria
finale di merito la citata commissione terra’ conto delle riserve di
posti di cui al precedente articolo 15, comma 2. Fermo restando
quanto precede, a parita’ di punteggio sara’ data la precedenza al
candidato in possesso di titoli di preferenza di cui al citato
allegato N. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
documentati all’atto della presentazione presso il citato CSRNE in
occasione della convocazione per la prova ginnica secondo le
modalita’ stabilite dal precedente articolo 8. In caso di ulteriore
parita’ sara’ data la precedenza al candidato piu’ giovane di eta’.
Il presidente della commissione esaminatrice consegnera’ alla
Direzione Generale per il Personale Militare la graduatoria
definitiva su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra’ essere protetto da password.
2. La graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita’ da lui delegata. La graduatoria finale di
merito del concorso sara’ pubblicata nel giornale Ufficiale della
Difesa. Di tale pubblicazione sara’ data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale. I candidati
potranno, inoltre, verificare l’esito finale del concorso consultando
il portale secondo le modalita’ indicate al precedente articolo 5,
nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
Art. 23
Corso di formazione e specializzazione
1. I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell’articolo 599 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. All’atto dell’arruolamento presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati ad una delle specializzazioni previste, “comando” ovvero “sanita’”, in relazione alle prioritarie esigenze della Forza Armata, secondo le modalita’ stabilite dallo Stato Maggiore dell’Esercito, tenuto conto anche della preferenza espressa dal candidato, ferma restando la possibilita’ per l’Amministrazione della Difesa di confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle attitudini manifestate nel corso del primo anno di formazione. Successivamente, all’atto della nomina al grado di Maresciallo, gli stessi Allievi dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi dell’articolo 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse, decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. Gli Allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso ai sensi del citato articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell’Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l’Universita’ degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e agli altri indirizzi dell’area sanitaria, presso l’Universita’ degli Studi di Tor Vergata di Roma. In particolare, gli Allievi che saranno assegnati alla specializzazione sanita’, tenuto conto della necessita’ di un periodo di formazione comune presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno di corso, al corso di studi in Scienze organizzative e gestionali presso l’Universita’ degli Studi della Tuscia di Viterbo per poi transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di studio universitari dell’area sanitaria, presso l’Universita’ degli studi di Tor Vergata di Roma, ovvero direttamente a quest’ultimo corso di laurea in funzione delle vigenti convenzioni tra i citati Istituti e l’Amministrazione della Difesa.
4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito che hanno gia’ sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all’atto dell’iscrizione all’Universita’, apposita rinuncia. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attivita’ didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teorico-pratiche, in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi ed attivita’ pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con l’acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
5. Il predetto corso di formazione e specializzazione avra’ la durata di due anni e sara’ articolato in tre fasi, la prima delle quali finalizzata alla formazione etico-militare ed alla istruzione tecnico-professionale di base degli Allievi; la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza allo svolgimento delle attivita’ connesse all’effettuazione dell’esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di Formazione degli Ufficiali e Sottufficiali dell’Esercito.
6. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli Allievi il possesso delle capacita’ di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle responsabilita’ connessi all’esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo Marescialli. Dopo il superamento degli esami finali del corso, gli Allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, Marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.
Capo II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° corso
biennale (2013 – 2015) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto
Art. 24
Posti a concorso
1. I posti disponibili per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli
della Marina Militare, di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), sono 31, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi
e 3 del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Dei 31 posti a concorso, 4 sono riservati al personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 25
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta per l’accertamento delle qualita’ culturali ed
intellettive;
b) accertamento dei requisiti di idoneita’ per l’ammissione al
corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante:
1) accertamento sanitario;
2) accertamento attitudinale;
3) prove di efficienza fisica;
c) valutazione dei titoli di merito.
2. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter
concorsuale il candidato dovra’ presentarsi presso il Palaindoor sito
in via della Montagnola, 72 – Ancona ed esibire un documento di
identita’ in corso di validita’. I candidati che non si presenteranno
alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui
l’Amministrazione della Difesa non puo’ essere ritenuta responsabile
non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 26
Accertamento delle qualita’ culturali ed intellettive
1. Il candidato dovra’ sostenere la prova scritta di cui al
precedente articolo 25, comma 1, lettera a) consistente nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica, algebra e geometria) – per entrambe le
materie si fara’ riferimento ai programmi ministeriali previsti per
gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – e 25 di
tipo: percettivo-spaziale; analitico-verbale e critico-verbale;
logico-meccanico, analitico-numerico e critico-numerico; fattore
logico.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell’ultima
settimana del mese di marzo 2013, mediante avviso consultabile
nell’area pubblica del portale, nonche’ nei siti
www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra’
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La
pubblicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per il
Personale Militare si riserva la facolta’ di pubblicare con le stesse
modalita’, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di
casualita’, i quesiti di lingua italiana e di matematica, che
costituiranno parte della prova, indicativamente dal mese di marzo
2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche’ dovuta a
cause di forza maggiore, comportera’ l’irrevocabile esclusione dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 11.
3. Per le modalita’ di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel
citato allegato O. Non e’ ammessa la consultazione di vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E’ vietato, altresi’, l’uso di computer e
di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi elettronici.
L’inosservanza di tali prescrizioni, nonche’ delle disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
7, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l’esclusione dalla prova.
4. Il punteggio che la commissione potra’ assegnare ad ogni
candidato e’ di 30 punti; il candidato che conseguira’ un punteggio
inferiore a 21 punti sara’ giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) sara’ formata
la graduatoria generale di merito con l’ausilio dei sistemi
informatici di correzione a lettura ottica degli elaborati. Detta
graduatoria sara’ consegnata dal presidente della citata commissione
alla Direzione Generale per il Personale Militare su supporto
cartaceo ed informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file
dovra’ essere protetto da password.
5. I primi 135 candidati idonei secondo l’ordine della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato saranno
convocati per l’accertamento dei requisiti previsti dal precedente
articolo 25, comma 1, lettera b).
6. L’esito della prova di cui al precedente comma 4 e il
calendario con le modalita’ di convocazione degli ammessi alla fase
successiva saranno resi noti, presumibilmente nei dieci giorni
successivi all’ultima sessione di prove, con valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita’ stabilite
al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it, ovvero nel sito intranet
www.persomil.sgd.difesa.it
Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito, 186, 00143
Roma (tel. 06517051012).
Art. 27
Accertamento sanitario
1. I candidati di cui al precedente articolo 26, comma 5,
convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in
via delle Palombare, 1 – Ancona, non potranno usufruire di vitto e
alloggio a carico dell’Amministrazione presso il Centro stesso.
2. Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate
dall’Amministrazione. Gli stessi candidati, previa sottoscrizione
della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
protocollo diagnostico secondo il modello di cui al citato allegato
F, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2),
all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso
dell’idoneita’ psicofisica all’espletamento del corso e al servizio
permanente quale Maresciallo della Marina Militare.
3. Requisiti per l’idoneita’ psicofisica sono:
a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61, rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile, e non superiore, per
entrambi i sessi, a m. 1,95;
b) dentatura in buone condizioni. Sara’ consentita la mancanza,
purche’ non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu’ di un incisivo e di un canino; nel computo dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli
elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita’ della masticazione; i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La citata commissione medica, presa visione della
documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta
dall’interessato, sottoporra’ i candidati a:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) visita ortopedica;
g) analisi complete delle urine con esame del sedimento, nonche’
per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita’, disporra’ sul
medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
h) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
– visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera’
inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che, per la loro sede o
natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi
visibili con l’uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultano, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita’ abnorme (da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato.
5. La citata commissione medica definira’ il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative
vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo:
a) psiche (PS) 2;
b) costituzione (CO) 2;
c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2;
d) apparato respiratorio (AR) 2;
e) apparati vari (AV) 2;
f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2;
h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto stabilito al successivo
comma 8);
i) udito (AU) 2.
Tale profilo minimo dovra’ essere conservato per tutta la durata
del corso.
6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera’ per
iscritto al candidato, che dovra’ apporre la data e la propria firma
sul foglio di notifica, l’esito dell’accertamento sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
– “idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con
l’indicazione del profilo sanitario;
– “inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare”, con
l’indicazione della causa di inidoneita’.
Il giudizio e’ definitivo e non comporta l’attribuzione di
punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei all’accertamento
sanitario, sara’ comunicato il solo giudizio di inidoneita’.
Successivamente si provvedera’ a precisare, mediante comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata.
8. Per l’attribuzione della categoria/specialita’, che avverra’
secondo quanto specificato ai successivi articoli, occorre tener
presente che:
a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l’apparato visivo, si chiede visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l’apparato visivo, si chiede il
coefficiente VS 1;
c) per la categoria specialisti del sistema di
combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo
somato-funzionale riguardante l’apparato visivo, si chiede visus
corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a
quella prevista per il VS 2, nonche’ senso cromatico normale
accertato alle lane.
9. I candidati che all’atto dell’accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali e’ scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura
della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneita’ fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 28. Se i candidati non hanno recuperato, al
momento della nuova visita, la prevista idoneita’ fisica saranno
giudicati “inidonei” e l’esito dell’accertamento attitudinale
eventualmente disposto sara’ considerato nullo. Il giudizio di
inidoneita’, comunicato seduta stante agli interessati, e’ definitivo
e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I
candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 28
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario,
nonche’ quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente articolo
27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), ad una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara’ svolta
con le modalita’ indicate nelle apposite norme emanate
dall’Ispettorato delle scuole della Marina Militare e vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articolera’ nelle
seguenti aree di indagine a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al
cambiamento, struttura;
b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita’,
controllo e imperturbabilita’, autostima, socializzazione, lavoro di
gruppo, rapporto con l’autorita’;
c) area produttivita’ e competenze gestionali: livelli di energia
e produttivita’, costanza nel rendimento, capacita’ di gestire
ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita’ di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse
all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra’
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra’ conto
della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso;
b) punteggio 2: livello scarso;
c) punteggio 3: livello medio;
d) punteggio 4: livello discreto;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo.
La commissione assegnera’ un punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale
punteggio sara’ diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media
aritmetica).
Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera’ un giudizio di idoneita’ o inidoneita’. Il giudizio e’
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di
inidoneita’ verra’ espresso nel caso in cui il candidato riporti un
punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90
oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo punteggio
dell’area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o
uguale a 7/90). Tale giudizio, comunicato seduta stante agli
interessati, e’ definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
Art. 29
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell’accertamento attitudinale i candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte della commissione di
cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle
prove di efficienza fisica previste dall’allegato Q, che costituisce
parte integrante del presente bando, le quali si svolgerann…