Statuto siciliano, al question time risposte da Azzeccagarbugli romani

E’ una risposta tipica degli Azzeccagarbugli  romani quella data alla interrogazione del  deputato del MoVimento5stelle Alessio Villarosa ,  presentata in Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Un Question Time  davvero speciale inerente la piena attuazione dello Statuto Siciliano ed, in particolare, quanto previsto agli articoli 36 e 37 sul fabbisogno finanziario della nostra Regione, ponendo l’accento sulla costante e crescente erosione del gettito IRPEF che annualmente viene incassata dalla Regione Sicilia.

Ricordiamo cosa prevedono: art. 36 “Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.”

art. 37 “Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.”

“Le cifre che lo Stato dovrebbe versare alla Regione sono da capogiro, ci sono anni in cui l’erosione a danno dei siciliani si attesterebbero a numerosi miliardi di euro, con queste risorse la Regione siciliana avrebbe potuto evitare di far contrarre un mutuo “lacrime e sangue” da 1 miliardo di euro- ricorda Villarosa.

Indovinate un po’ cosa hanno risposto? Pur di tenersi stretto il bottino accumulato sulla pelle dei siciliani, dal Ministero hanno fatto sapere che i siciliani devono stare ‘sereni’. Che alcune sentenze della Corte Costituzionale, hanno stabilito che bisogna calcolare il gettito riscosso sul territorio, non quello maturato.

Significa che le imprese che versano altrove, perché altrove hanno la sede legale,  mentre lavorano in Sicilia, non si devono contare?

Praticamente parliamo di quasi tutte le imprese: dalle banche, ai supermercati, tanto per dirne due.  A noi, come ha detto qualche tempo fa, il Professor Massimo Costa, “resterebbe l’Iva dei panellari”.

La cosa non sorprende. Pensate che lo Stato italiano rinuncerebbe facilmente a miliardi di euro ‘solo’ per rispettare un diritto sancito nella Costituzione italiana,  ovvero nello Statuto siciliano?

Villarosa, ovviamente, si dice molto deluso dalla risposta: “Pessima. Si citano sentenze della Corte a scelta. Si dimentica di citare quelle che hanno stabilito il diritto al gettito maturato, come la 207 del 2014.  Sicuramente- dice a LinkSicilia- non ci fermiano. Se ci costringeranno, chiederemo pure l’istituzione di una Agenzia delle entrate siciliane”.

Ma i conti chi li fa? “La Ragioneria dello Stato, però sottolinea il deputato del M5S- non è dato sapere quali metodi usa per il calcolo”.

Qui sotto il testo dell’interrogazione e la risposta del sottosegretario.

??VILLAROSA, PESCO, CANCELLERI, ALBERTI, RUOCCO, PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
il primo comma dell’articolo 36 dello Statuto speciale della regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce che: «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima»;
ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante, «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana i materia finanziaria», spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificata nelle leggi medesime;
l’articolo 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, in applicazione dell’articolo n. 37 dello Statuto, assegna, altresì, alla Regione siciliana i tributi relativi ai redditi di lavoro dipendente degli addetti agli stabilimenti situati nel territorio regionale;
con la recente sentenza n. 207 del 2014, la Corte costituzionale, richiamando le precedenti pronunce n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999, ha chiarito e «l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale, a nulla rilevando che, come nel caso di specie, l’incremento di quest’ultima sia dovuto a detrazioni fiscali introdotte dal legislatore statale, peraltro comunque poste a carico della Regione»;
è in atto, da diversi anni, un processo di costate e crescente erosione dei gettito IRPEF che annualmente viene incassato dalla regione Siciliana: dai dati desunti dalla relazione tecnica al disegno di legge di Stabilità per l’anno 2014, emerge, infatti, che nell’anno 2008, a fronte di una imposta netta versata sul territorio regionale, pari a circa 7.279 milioni di euro, solo il 66,8 per cento affluisce nelle casse regionali, pari a 4.861 milioni di euro, mentre il restante 33,20 per cento viene versato in favore dell’erario nazionale; la percentuale del gettito destinato alla regione siciliana scende progressivamente negli anni successivi, attestandosi al 65,3 per cento nel 2009, al 64,2 per cento nel 2010 e al 61,4 per cento nel 2011; in maniera complementare e simmetrica, aumenta la quota trattenuta dall’erario nazionale;
confrontando l’andamento del gettito IRPEF sopra descritto con quello relativo alle altre regioni a statuto speciale, nel medesimo arco di tempo, emerge, altresì, che la percentuale dell’imposta effettivamente pervenuta alla regione Siciliana è stata in media inferiore alle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle altre RSS, quantunque la regione siciliana disponga di tutto il gettito e non solo di una quota di esso;
nel ricorso per legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 5 marzo 2014, la regione Siciliana lamenta la mancanza, rilevata anche dalla Corte dei conti, di un trasparente approccio conoscitivo dei flussi finanziari derivanti dal prelievo fiscale nella regione, distinti per tipologia di tributo, che consenta di effettuare il monitoraggio periodico delle entrate tributarie riscosse nel proprio territorio al fine di programmare le iniziative di spesa ed apportarne i necessari correttivi: la messa a disposizione dei suddetti dati contabili è altresì necessaria, secondo il parere della regione istante, anche per consentire il riscontro dell’esatto rispetto, da parte dello Stato, delle disposizioni statutarie fondate sul principio devolutivo; specialmente in tutte quelle ipotesi, recentemente passate al vaglio della Corte costituzionale, laddove la legislazione fiscale statale è intervenuta con l’introduzione di disposizioni tributarie innovative e destinate a specifiche iniziative, nell’ambito della deroga di cui all’articolo 36 dello Statuto siciliano e dell’articolo 2 delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 –:
quali siano i dati finanziari ed i presupposti normativi che giustificano lo scostamento fra il totale delle entrate IRPEF versate dai contribuenti siciliani ed il totale effettivamente trattenuto dalla regione ai sensi dello statuto speciale della regione siciliana per ciascuno degli anni del periodo 2008-2011. (5-03421)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 agosto 2014
nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03421

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all’ammontare effettivo del gettito erariale spettante alla Regione Siciliana in virtù dell’articolo 36 dello Statuto speciale e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria».
Più in particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono dati e presupposti legislativi che giustificano lo scostamento tra il totale delle entrate dell’imposta sul reddito delle persone fisiche versate dai contribuenti siciliani e quanto attribuito alla Regione Siciliana, ai sensi dello Statuto di autonomia, per gli anni 2008-2011.
Al riguardo, sentita gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue. Occorre in primo luogo richiamare il quadro normativo di riferimento, oggetto tra l’altro di significativi chiarimenti interpretativi da parte della Corte Costituzionale.
L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione statutaria, stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate». Il successivo articolo 4 precisa, poi, che nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a «fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione».
Ciò premesso, deve sottolinearsi che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 16 luglio 2014, posta alla base delle argomentazioni formulate dagli interroganti, richiama un principio che la stessa Consulta aveva esplicitato nella sentenza n. 306 del 2004, nella quale stabiliva che doveva essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria.
Ciò comporterebbe, invero, l’attribuzione alla Regione delle spettanze in base al criterio del «maturato», in luogo di quello del «riscosso» indicato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965.
È indispensabile, però, tener conto del fatto che il principio della «capacità fiscale» è stato completamente superato dalla precedente sentenza n. 116 del 25 marzo 2010 con la quale la Corte Costituzionale ha riaffermato la ricostruzione del sistema di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana, già delineato con le sentenze n. 81 e n. 71 del 1973.
In buona sostanza la Corte ha ribadito, innanzitutto, che il criterio generale di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto, quale manifestazione della «capacità fiscale» del soggetto passivo di imposta, «non trova alcun appiglio testuale nell’articolo 2 delle norme di attuazione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui viene riscosso il tributo».
In particolare, la Consulta ha riaffermato che sono rilevanti le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale e non quelle il cui presupposto si sia realizzato nel territorio, come potrebbe indurre a pensare il successivo articolo 4 che dispone, come innanzi precisato, che spettano alla Regione le entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale che affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione.
Detta norma, infatti, non ha lo scopo di fissare un criterio di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta, prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo di riscossione; essa deve essere, invece, interpretata, in coerenza sistematica con il menzionato articolo 2.
Non è infatti un caso che quando il legislatore ha inteso ricorrere ad un criterio diverso lo ha esplicitamente affermato, come è avvenuto con l’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi di lavoro dipendente degli addetti agli stabilimenti situati nel territorio della regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano.
L’Amministrazione finanziaria, pertanto, ha sempre riconosciuto le spettanze del gettito alla Regione Siciliana in coerenza con il quadro della disciplina statutaria e delle relative norme di attuazione, come ribadito dalla richiamata sentenza n. 116 del 2010 che sembrava aver posto fine alla problematica in esame.
Non sembra pertanto che l’obiter dictum formulato dalla Corte nella recente sentenza n. 207 del 2014 possa di per sé scardinare la prassi applicativa e l’impianto interpretativo ormai consolidato, in quanto le considerazioni sulla «capacità fiscale» sono state svolte dichiaratamente «in termini più generali», e cioè non relativamente alla fattispecie in esame, ma con riguardo a questioni in tema di riserva di gettito all’erario.
Con riguardo alla quota di gettito erariale attribuita alla Regione Siciliana si precisa che la Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dell’IRPEF, affluito nel capitolo 1023 del bilancio dello Stato, relativo ai versamenti effettuati tramite i modelli F24:
a) presentati nel territorio siciliano, in base all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, che stabilisce il principio generale secondo cui spettano alla Regione «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate»;
b) presentati nel resto del territorio nazionale, ma contenenti il versamento di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da sostituti d’imposta, fiscalmente non domiciliati nella Regione Siciliana, a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti siti nella predetta Regione. Ciò ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, che, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, attribuisce alla Regione Siciliana il gettito dei tributi sui redditi da lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali, addetti agli stabilimenti situati nella Regione, ma con sede legale fuori dal territorio siciliano.

Tanto premesso, giova evidenziare che l’ammontare dell’IRPEF considerata dagli Onorevoli interroganti per valutarne la quota attribuita alla Regione Siciliana (es. 7.279 milioni di euro per il 2008), non rappresenta l’imposta «riscossa» nell’ambito del relativo territorio, bensì l’ammontare dell’imposta netta dichiarata dai contribuenti aventi domicilio fiscale nella Regione, secondo le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta.
Pertanto, considerato che, ai sensi delle richiamate norme di attuazione statutarie, alla Regione Siciliana spetta l’IRPEF riscossa nel proprio territorio (di cui al precedente punto a), nonché le somme di cui al precedente punto b), è ragionevole che dette entrate siano inferiori all’ammontare dell’imposta netta dichiarata dai contribuenti siciliani, in quanto una parte di questa è riscossa fuori dal territorio regionale.
È altrettanto ragionevole che la quota di IRPEF spettante alla Regione Siciliana, rispetto all’ammontare complessivo dell’imposta netta dichiarata, risulti mediamente inferiore all’analoga quota attribuita alle altre autonomie speciali, in quanto i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione contengono disposizioni distributive differenti.
Per completezza di informazione, nel prospetto allegato si riportano le entrate attribuite dalla Struttura di Gestione alla Regione Siciliana, a titolo di IRPEF (capitolo 1023) riscossa negli anni 2008/2011, con evidenza della parte afferente al precedente punto b (capitolo 1023 articolo 18). Dette somme rappresentano solo la parte dell’IRPEF riscossa tramite modello F24 e dunque non comprendono l’imposta riscossa con altre modalità (es. ruoli e versamenti diretti nelle casse regionali)”.

La Sicilia regala all’Italia 10 miliardi di euro l’anno (almeno)


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