Siculiana, la discarica della discordia tra polemiche, veleni (in tutti i sensi) e ricorsi

Abbiamo deciso di pubblicare questa lettera – e due interessanti documenti (un ricorso straordinario del Comune di Montallegro alla presidenza della Regione del 2010 che non ha ancora ricevuto risposta e la relazione tecnica del professore Aurelio Angelini) – perché riteniamo importante aprire un dibattito sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Questa lettera e i due documenti sono importanti non soltanto perché ricostruiscono la storia – molto tormentata – della mega discarica di Siculiana, ma anche perché noi non possiamo sottacere il fatto che nei primi anni del 2000 la provincia di Agrigento era la prima, in Sicilia, per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Da allora ad oggi, incredibilmente, la raccolta differenziata dei rifiuti, ad Agrigento e provincia, invece di migliorare , è notevolmente peggiorata. Contemporaneamente, è stata ampliata la discarica di Siculiana, nata come discarica pubblica e poi privatizzata.

E’, questa, una constatazione oggettiva che dovrebbe fare riflettere tutte le persone per bene interessate al bene pubblico e alla raccolta differenziata dei rifiuti.  

da Salvatore Petrotto
ex Sindaco di Racalmuto
riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Il progetto di ampliamento della discarica di Catanzaro è “fotocopia” di quella dei Proto, autorizzata nello stesso periodo, con le stesse procedure e dagli stessi funzionari e referenti politici. La Procura di Palermo che ha fatto l’indagine su Proto conosce la situazione di Siculiana…”.

Lo sostiene e lo ha riferito personalmente al sottoscritto, Aurelio Angelini, docente di Sociologia dell’Ambiente, Sociologia delle migrazioni, Ecologia dell’università degli studi di Palermo. Il Catanzaro in questione è il proprietario della mega discarica di Siculiana che è anch’essa sottoposta ad indagini, visto che è ancora in corso una delicata inchiesta che ha portato all’arresto di due suoi colleghi, Domenico Proto, titolare della Oikos spa, la ditta proprietaria del mega-impianto di contrada Tiritì-Valanghe d’inverno, a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania ed i fratelli Calogero e Nicolò Sodano, responsabili della Soambiente di Agrigento.

Giuseppe Catanzaro e suo fratello Lorenzo sono proprietari di una delle poche discariche private superstiti rimaste aperte in Sicilia, quella di Siculiana-Montallegro, in provincia di Agrigento, dopo il ciclone giudiziario che si è abbattuto sulle altre, quali quella del già citato Domenico Proto o degli agrigentini Sodano.

Se, come sostiene Aurelio Angelini, e ciò, come detto, ci consta personalmente, la discarica dei fratelli Catanzaro è una sorta di copia-incolla di quella di Motta Sant’Anastasia, come mai Domenico Proto è stato arrestato e la sua discarica sequestrata e a Siculiana-Montallegro non è successo nulla?

Anzi, il fratello più potente, il vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe, qualche settimana fa, mentre arrestavano il proprietario della megadiscarica di Motta Sant’Anastasia, suo amico e collega, Domenico Proto, chiedeva ed otteneva, con somma urgenza, la convocazione di un incontro istituzionale in Prefettura ad Agrigento per firmare un protocollo di legalità alla presenza, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine agrigentine, addirittura anche del presidente del Tribunale di Agrigento.

Questa situazione, da me segnalata anche al dott. Raffaele Cantone, responsabile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è davvero paradossale.

Il vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro – sul quale la Giustizia ha effettuato accertamenti – che chiede ed ottiene dal Prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, la convocazione in Prefettura di un incontro pubblico sulla legalità, per firmare un protocollo d’intesa (denominato protocollo Dalla Chiesa), al fine di decidere, assieme al Prefetto, quali sono le aziende che hanno le carte in regola per operare legalmente in provincia di Agrigento.

Siamo curiosi, a questo punto, di verificare cosa hanno avuto da riferire alla Prefettura di Agrigento, in materia di rifiuti, i vertici di Confindustria Sicilia.

Non è un po’ strana la riunione in Prefettura, ad Agrigento, alla presenza delle autorità con in prima fila Giuseppe Catanzaro? Come mai è stata avvertita la necessità di estendere l’invito anche alla magistratura agrigentina? E che fine farà la mega discarica di Siculiana?

Non mancano le segnalazioni sulle illegittimità contestate al vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro, ed a suo fratello Lorenzo, proprietari della mega discarica di Siculiana. Il tema, ovviamente, è la già citata discarica. Su tale argomento, circa quattro anni fa, è stato presentato un ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana dal Comune di Montallegro.

La risposta dal Governo regionale retto da Raffaele Lombardo non è mai arrivata. E, a due anni dal suo insediamento a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, non ha risposto nemmeno Rosario Crocetta. Forse passerà le carte all’assessore ai Rifiuti e all’Energia, Salvatore Calleri? sarà quest’ultimo a rispondere?

Il Sindaco del Comune agrigentino dove ricade una porzione della megadiscarica dei Catanzaro, si è avvalso della consulenza tecnica del docente universitario Aurelio Angelini, uno dei maggiori esperti di questioni ambientali in Sicilia.

Il ricorso è stato predisposto dall’avvocato Guido Gianferrara.

In altri termini, dal 2010, la discarica di Siculiana doveva essere chiusa, in quanto non prevista dal Piano regionale dei rifiuti e perché ampliata illegittimamente, a seguita di un’erronea dichiarazione di Giuseppe Catanzaro e di suo fratello Lorenzo.

I due proprietari della mega-discarica di Siculiana attestavano, nel 2009, che tale discarica era prevista nel Piano regionale dei rifiuti, al fine di ottenere un ulteriore ampliamento, per ‘abbancare’ – cioè sotterrare – i rifiuti dell’intera Sicilia.

Poi c’è il capitolo riguardante il versamento della polizza fideiussoria.

In soldoni, il vicepresidente di Confindustria Sicilia avrebbe dovuto versare, nel 2009, all’atto dell’ultimo enorme ed illegittimo ampliamento, 30 milioni di euro alla Regione. In realtà ne ha versati soltanto 190 mila.

Il tutto in violazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in relazione alla superficie impegnata: oltre 100 mila metri quadri e per i milioni di metri cubi di rifiuti sotterrati.

Inoltre è stata violata anche la norma definita opzione zero, ossia quella relativa alla previsione della raccolta differenziata che, nel 2012, nell’area interessata, l’Ato Ag2, di cui fa parte anche la città di Agrigento ed altri 18 Comuni, avrebbe dovuto essere di oltre il 60% ed in realtà è ancora inchiodata, nel 2014 al 7%.

Inoltre è stata violata la norma che prevede che le discariche dovevano continuare ad essere pubbliche e non private e dovevano essere utilizzate soltanto all’interno dell’ambito territoriale dove ricadono. Messe a disposizione, cioè, soltanto, nel nostro caso, dei 19 Comuni agrigentini.

I Catanzaro, invece, grazie all’enorme ampliamento della discarica, oltre ad servire i Comuni dell’Ato Ag2, hanno sotterrato i rifiuti dell’intera Sicilia. Fatto, questo, che non può essere certo considerato un toccasana per la salute della gente che vive nei Comuni a ridosso della loro discarica privata: Siculiana, Montallegro, Realmonte e via via tutti gli altri.

Alla presente allego il corposo ricorso straordinario al Presidente della Regione, presentato contro il vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro, suo fratello Lorenzo ed altri, per conto del Comune di Montallegro, dall’avvocato Guido Gianferrara su incarico del Sindaco, Giuseppe Manzone , giusta deliberazione G.M. n. 33/2010 che, come detto si è avvalso della collaborazione tecnica di uno dei maggiori esperti italiani di problematiche ambientali, il già citato docente universitario, Aurelio Angelini.

Allego inoltre la relazione tecnica del prof. Aurelio Angelini che, assieme all’avvocato Gianferrara, mette in chiara evidenza una lunga serie di illegittimità nella realizzazione e nei successivi ampliamenti della discarica di Siculiana.

La discarica di Siculiana, per la cronaca, avrebbe dovuto restare nelle mani pubbliche per soddisfare le esigenze di un bacino d’utenza di meno di 200 mila abitanti, quelli che risiedono cioè nei Comuni che fanno parte dell’ATO rifiuti AG 2, di cui fanno parte la città di Agrigento ed altri 18 Comuni.

Solo che, dal 2007 ad oggi, i fratelli Catanzaro, originariamente gestori di una piccola discarica comunale, in forza di una vicenda giudiziaria rocambolesca e, tutto sommato, molto “italiana”, per dirla con Leonardo Sciascia, sono diventati proprietari di tale discarica. Ne hanno fatto le spese l’ex sindaco di Siculiana, l’allora capo dell’ufficio tecnico e il comandante dei vigili urbani dello stesso Comune, tutti quanti poi assolti con sentenza definitiva.

Alla fine di questa storia, però, la discarica, da pubblica, è diventata privata!

Quello dei rifiuti, in Sicilia, è un grande buco nero. Da almeno 7 anni a questa parte non si contano più infatti gli affidamenti diretti e le proroghe, per svariate centinaia di milioni di euro, assicurati, dal 2010 in poi, dai commissari liquidatori degli ATO rifiuti, inviati dalla Regione siciliana ed adesso anche dai Sindaci, attraverso ordinanze che il sottoscritto ha denunciato come illegittime.

Come ha evidenziato recentemente l’Antitrust, col suo presidente, l’avvocato e docente universitario, il palermitano Giovanni Petruzzella, nel bollettino dello scorso 18 agosto, non mancano irregolarità nel sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono state già vagliate, per danni erariali e patrimoniali, anche dalla Corte dei Conti, oltre che dalla Commissione Parlamentare Nazionale sul ciclo dei rifiuti.

Ricordiamo che fu proprio la Commissione Parlamentare Bicamerale che indagava sul ciclo dei rifiuti, presieduta nel 2010 da Gaetano Pecorella, che a proposito del caso Sicilia concluse che, quello siciliano, è “un caso unico di disfunzione ben organizzata”.  Come dargli torto?

Ovviamente la regia dell’intera organizzazione è opera dei funzionari e dei Governi regionali che si sono succeduti da qualche decennio a questa parte, ed hanno consentito, impunemente, la commissione delle numerose irregolarità ed illegittimità riscontrate da tutte quante le Autorità regionali e nazionali preposte al controllo di legalità. Ci riferiamo a quella già citate: Corte dei Conti, Antitrust, AVCP, ossia l’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici, adesso sostituita dall’Autorità Anticorruzione, presieduta dal magistrato Raffaele Cantone, da me debitamente informata.

Vogliamo adesso chiosare questo mio esposto citando qualche passaggio del già citato BOLLETTINO del 18 agosto scorso dell’Antitrust, presieduta dal Petruzzella e cioè il N. 33 – 2014 con cui si comunicava il Provvedimento n. 25057 che prevede l’avvio di INDAGINI CONOSCITIVE relative al settore denominato IC49 – MERCATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Ecco ciò che sostiene il Petruzzella: “Innanzitutto, si osserva l’esistenza di un ricorso significativo all’affidamento diretto anche in assenza dei requisiti in – house e una durata degli affidamenti nella maggior parte dei casi superiore a quella che sembra necessaria per recuperare gli investimenti, tali da scoraggiare lo sviluppo della concorrenza tra operatori e favorire il consolidamento delle posizioni di mercato dei gestori incumbent. Affinché ciò si verifichi, tuttavia, è necessario, innanzitutto, che le procedure di aggiudicazione del servizio siano improntate ai principi concorrenziali”.

Così il sottoscritto ha colto l’occasione per inviare una significativa segnalazione, in data 22/08/2014, anche al Petruzzella, dopo quelle già inviate alla Procura della Repubblica di Agrigento, alla Procura di Palermo, alla Corte dei Conti ed al dott. Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si tratta della segnalazione, acquisita al protocollo dell’Antitrust col n. W00045212 in cui ho evidenziato, come del resto ha avuto modo di sottolineare, per grandi linee, lo stesso Petruzzella che, in 19 Comuni della provincia di Agrigento, compreso il mio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre a costare il quadruplo della media nazionale è stato affidato dall’Ato rifiuti di Agrigento senza espletare gare d’appalto, dal 2007 ad oggi, per importi che ammontano ad oltre 300 milioni di euro.

Ho inoltre testualmente segnalato quanto segue:

“In Sicilia, così come del resto ha fatto l’Ato Gesa Ag 2 di Agrigento, non si fanno più gare d’appalto, nel settore dei rifiuti, da qualche decennio, per favorire, illegittimamente, con costi esorbitanti che ormai ammontano a qualche miliardo di euro, sempre le stesse ditte, per esempio, con riferimento all’Agrigentino, la SEAP.

Nel febbraio del 2011 avevo denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento esattamente le stesse illegalità evidenziate ufficialmente dalla Corte dei Conti ed ora anche dall’Autorità Antitrust presieduta proprio dal Petruzzella.

Illegalità che hanno prodotto costi e tasse sui rifiuti che risultano, in valore assoluto, i più alti d’Italia, almeno il doppio della media nazionale.

Tanto per fare un esempio, se a Napoli, che fino a qualche anno fa, come abbiamo avuto modo di dire, era ritenuta la città dove si pagava la tassa sui rifiuti più cara d’Italia, si pagavano intorno a 450 euro l’anno per un’abitazione di 100 metri quadri, a fronte di una media nazionale di poco più di 200 euro, in taluni paesi, come il mio, Racalmuto, il paese che ha dato i natali al celebre scrittore Leonardo Sciascia, nell’anno 2013 ci siamo visti recapitare bollette che per un alloggio delle stesse dimensioni di Napoli, si aggirano attorno ai mille euro!

Più del doppio cioè, rispetto a Napoli, città più cara d’Italia.’

Con questa ennesima denuncia credo di non avere dimenticato di interpellare nessuna delle Autorità e degli Organi Istituzionali, compresa la Magistratura, ovviamente, quella penale e quella contabile, preposti a far rispettare le leggi in materia di servizi pubblici, quali la perversa gestione siciliana dei rifiuti.

Alla presente, come già accennato, allego il ricorso straordinario al presidente della Regione del Comune di Montallegro e la relazione tecnica del professore Aurelio Angelini.

Ricorso

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

Nell’interesse del COMUNE DI MONTALLEGRO, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Sindaco Dott. Giuseppe Manzone rappresentato e difeso, giusta deliberazione G.M. n. 33/2010 e procura a margine del presente atto, dall’avv. Guido Gianferrara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 14/F

CONTRO

– l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Ugo La Malfa, 169 – Palermo

– Provincia Regionale di Agrigento in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Moro, 1 – Agrigento

– ARPA Provinciale di Agrigento Sicilia Dipartimento Regionale in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – C.so Calatafimi, 217 – Palermo

– ARPA Sicilia Dipartimento Provinciale di Agrigento in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Crispi, 46 – 92100 Agrigento

– Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (ora Dipartimento Regionale per i rifiuti e le acque) in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Catania n° 2 – Palermo

– ASP Servizio igiene ________ Medicina del Lavoro in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Contrada

– ASL n° 1 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – v.le delle Vittoria, 321 – Agrigento

– ASL n. 1 di Agrigento (Servizi Igiene Ambienti di Vita – Comune di Siciliana

– ASL n. 1 di Agrigento (S.P.R.E.S.A.L.);

– Ufficio Genio Civile di Agrigento in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Piazza Vittorio Emanuele, 20 – 92100 Agrigento

– Agenzia Regionale per i Rifiuti

– Autorità d’ambito – ATO GESA AG. 2 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – P.zza Pirandello n°1 – 92100 Agrigento

– Comune di Siculiana in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – P.zza Basile, 23 – Siculiana – C/o Casa Comunale

– Commissione Provinciale per la Tutela Ambientale di Agrigento (C.P.T.A. di AG) in persona del Legale Rappresentante pro-tempore – Via Lauricella, 9 – Agrigento;

E NEI CONFRONTI

– della DITTA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara (AG), via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, in persona del suo legale rappresentante;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n. 1362 del 23.12.2009 – comunicato con nota pervenuta in data 9 marzo 2010 – con il quale è stata autorizzata la Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. ai sensi del D.Lgs 59/05 all’Aumento della capacità produttiva dell’impianto già esistente con l’introduzione e realizzazione della vasca di coltivazione denominata “V4” sita in cda Materano- Siculiana (AG), tanto nella parte in cui ha rilasciato la suddetta A.I.A. tanto per la parte relativa alla V.I.A.;

nonché per quanto occorre possa dei pareri favorevoli rilasciati da tutte le amministrazioni resistente nel corso delle sedute della Conferenza dei Servizi indette all’uopo dall’Assessorato nonché dei pareri favorevoli comunque resi e indicati nel predetto provvedimento e segnatamente:

nota prot. n. 3831 del 29/10/2009 del Dipartimento ARPA Provinciale di Agrigento;

nota prot. n. 38717 del 30/09/2009 della Provincia Regionale di Agrigento;

nota prot. n. 55 del 29/10/2009 dell’ASL n. 1 di Agrigento (Servizi Igiene Ambienti di Vita – Comune di Siculiana);

nota prot. n. 34286 del 2/07/2009 dell’ASL n. 1 di Agrigento (S.P.R.E.S.A.L.);

nota prot. n. 346 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 5 Rifiuti;

nota prot. n. 1625 del 23/10/2009 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 2;

nota prot. n. 502 del 11/11/2009 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 3 Tutela dell’inquinamento atmosferico;

nota prot. n. 8978 del 4/03/2009 e prot. n. 31807 del 13/08/2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti;

nota prot. n. 7090 del 29/09/2009 dell’Autorità d’Ambito GESA AG2;

nota prot. n. 15090 del 30/09/2009 del Genio Civile di Agrigento;

delibera della Commissione straordinaria del Comune di Siculiana n. 22 del 1/12/2009 e nota prot. n. 12056 del 1/12/2009 del Comune di Siculiana;

nota prot. n. 493/783 del 30/07/2009 della Commissione Provinciale per la Tutela Ambientale di Agrigento (C.P.T.A. di AG)

IN FATTO E IN DIRITTO

Il procedimento amministrativo seguito per il rilascio dell’A.I.A. oggi impugnata risulta illegittimo stante la carenza di una adeguata istruttoria in ordine alla richiesta avanzata dalla controinteressata ditta Catanzaro per la realizzazione di un ampliamento ( recte “modifica sostanziale”) della già esistente discarica sita nel territorio del Comune di Siculiana con un significativo aumento della capacità produttiva dell’impianto attraverso l’introduzione e realizzazione di una nuova vasca di coltivazione denominata “V4” sita in cda Materano- Siculiana (AG), capace di implementare la portata della discarica inizialmente pari a complessivi 1.874.000 mc ripartiti su quattro vasche (VE, V1, V2 e V3 attualmente operativa) di ulteriori mc 2.937.379.

Siffatto imponente e radicale mutamento dell’intero impianto, è stato però istruito e valutato alla stregua di un piccolo e poco significativo ampliamento dell’impianto originario, senza una corretta valutazione dell’impatto ambientale di una discarica di dimensioni più che raddoppiate e per di più non parametrate alle esigenze del cd Ambito Territoriale servito né adeguata alle finalità normativamente perseguite di riduzione delle discariche e del quantitativo di rifiuti non riciclabili.

Il comune di Montallegro, odierno ricorrente proprio per la mancanza di un idoneo vaglio del cd fattore cumulo della modifica rispetto alla struttura preesistente, nonché in ragione del patente sovradimensionamento della discarica realizzanda rispetto alle effettive esigenze dell’ATO di riferimento, esprimeva la propria opposizione in proprio e nella qualità di comune nel cui territorio è destinata a ricadere parte della nuova vasca di accumulo.

Come si legge negli stessi verbali dei lavori della Conferenza dei servizi all’uopo indetta dall’Assessorato Regionale competente, il Comune ricorrente infatti ha espresso parere negativo per l’impatto sul territorio sia in ordine alla salute pubblica interessata dalla vicinanza di una discarica tanto grande con le relative esalazioni di biogas e ovviamente dal relativo traffico di automezzi nonché per la valenza turistico-monumentale del proprio territorio messa a repentaglio dalle nuove dimensioni dell’impianto.

Venendo dunque alla analitica disamina dei vizi che affliggono tutti i provvedimenti impugnati appare opportuno rassegnarne una trattazione congiunta alla esplicazione delle ragioni di diritto che supportano le censure di seguito articolate.

Deve però in via preliminare e prioritaria osservarsi quanto segue.

La questione oggetto dell’odierno ricorso è da inquadrare nella più ampia e generale vicenda della tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.

L’attuale normativa nell’affrontare l’attività di gestione dei rifiuti impone scelte razionali delle risorse naturali e conversione dei sistemi produttivi verso tecnologie di minor impatto per l’ambiente e di maggior tutela per la salute dei cittadini. Coerentemente con tale indirizzo la politica legislativa di matrice comunitaria ha indotto il legislatore nazionale ad articolare la gestione dei rifiuti su diversi livelli di priorità d’azione, in cui lo smaltimento è relegato ad una posizione residuale, infatti le fasi finali della filiera del rifiuto consistono o nel suo recupero (riutilizzo o trasformazione in sostanza utile ai fini produttivi) ovvero nel suo smaltimento per eliminazione o stoccaggio definitivo.

Lo smaltimento rappresenta però la modalità più nociva in quanto, comunque attuato, comporta sempre un danno che non può mai essere completamente evitato.

Pertanto, a tutti i livelli normativi, l’obiettivo è la limitazione radicale di tale modalità e l’abbandono progressivo delle discariche soppiantate da impianti di riuso, termovalorizzazione etc.

Già alla stregua delle superiori considerazioni i provvedimenti in epigrafe citati meritano allora di essere annullati alla stregua delle seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 lettera c) DEL DLGS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 4 DLGS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DLGS N. 36/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 178, 179 E 200 DEL DLGS N. 152/2006 COME MODIFICATO E SOSTITUITO DAL DLGS N. 4/2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROSSIMITA’ E AUTOSUFFICIENZA DEGLI ATO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISRUTTORIA – TRAVISAMENTO DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Il quadro normativo in epigrafe emarginato indica con chiarezza la finalità di evitare la produzione di rifiuti e quindi il loro conferimento in discarica, in linea con le previsioni comunitarie volte alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti a tutela e difesa dell’ambiente e delle risorse disponibili, caratterizzata da una serie di obiettivi per uno sviluppo sostenibile nel settore dei rifiuti essenzialmente diretto al riciclo e riutilizzo delle materie al fine di consentire un più efficace sfruttamento delle materie prime evitando la dispersione di risorse nell’ambiente e/o il loro conferimento in discarica.

In quest’ottica il legislatore, ha individuato quale modulo organizzativo della gestione integrata il cd Ambito territoriale ottimale (ATO) per conseguire le adeguate dimensioni gestionali del ciclo rifiuti sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici, ripartizioni politico amministrative nonché adeguata valutazione del sistema trasporti etc. (cfr da ultimo Dlgs n. 152/2006 s.m.i.)

L’obiettivo da conseguire per ogni ATO è la riduzione dei rifiuti da collocare in discarica (art. 5 del Dlgs n. 36/2003).

Per la Regione Siciliana è stata emanata l’ordinanza commissariale n. 1260 del 30 settembre 2004, che prevede l’adeguamento del punto n) degli allegati del Piano regionale, nella “parte relativa alle discariche, per renderlo aderente al D.Lgs 36/2003”, nonché il “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica”.

Ebbene, in patente violazione delle norme sopra calendate e dei principi di derivazione comunitaria ivi sanciti, il progetto oggi autorizzato con il provvedimento AIA impugnato risulta sovradimensionato rispetto all’ATO di riferimento e quindi emesso in violazione di tutta la normativa che limita e restringe ogni possibile utilizzo di discariche per i rifiuti.

Infatti nella relazione prodotta dalla ditta Catanzaro “A5 Valutazione dell’inquinamento” a pag. 3 si legge: “L’impianto in argomento […] è espressamente contemplato nel Piano regionale dei rifiuti […] nell’ottica di assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale”.

Tale affermazione, erronea come si dirà nel riferimento al Piano regionale dei rifiuti, rende evidente (come pure la semplice lettura dei dati a supporto e della capienza di abbancamento prevista nella nuova vasca) che l’impianto è dimensionato per un bacino regionale di oltre 5 milioni di abitanti e non per i 200 mila abitanti dell’ATO AG 2.

L’ATO in questione denominato, appunto, AG 2 è, infatti, composto da soli 19 Comuni per circa n. 196.923 abitanti, pertanto una discarica a servizio dell’ATO AG2 avrebbe un fabbisogno pari a 50 mila tonnellate per anno: l’impianto autorizzato prevede un volume di quasi 3 milioni di metri cubi e cioè una capienza utile per l’ATO considerato per circa 60 anni di attività.

Come infatti asseverato nella relazione tecnica a firma del Prof. Aurelio Angelini, “l’art. 199, 3, lettera a), del D.lgs 152/2006, che stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata dalla Regione siciliana, prevede per la vasca “V4” una concessione pari a 2.937.379 mc. L’Impianto di smaltimento “V4”, si trova nell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”. L’Ambito “AG2” è costituito da 19 comuni per una popolazione complessiva pari a 196.923 abitanti, in base a quanto descritto dal Piano di gestione dei rifiuti dell’ATO “Ag.2” del 2003, che indica a pag. 30, una produzione complessiva di rifiuti pari a 85.129 t/anno, articolata in una produzione di rifiuti tal quale di 83.993 t/anno, e cioè, pari all’1.17 Kg/ab/giorno”. Poiché il rapporto peso/volume dei rifiuti non differenziati è pari a circa 0,55, ciò significa che un kg di rifiuti non compattati occupa circa 1,8 lt. Per i rifiuti compattati il rapporto peso/volume è pari a 0,8, ciò significa che un kg di rifiuti compattati occupa circa 1,25 lt. Possiamo pertanto concludere che il fabbisogno annuo di metri cubi per l’abbancamento di rifiuti in discarica, a fronte di una produzione annua di rifiuti tal quale dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata, senza considerare gli obiettivi attuali della raccolta differenziata e quelli del “trattamento/riduzione” in discarica, è pari a circa 106.000 mc. L’autorizzazione che avrebbe dovuto prendere in considerazione gli obiettivi attuali della raccolta differenziata e quelli del “trattamento/riduzione”, anche con una tale macroscopica disattenzione, non avrebbe potuto superare i 636.000 mc, in relazione al limite massimo di 6 anni per l’autorizzazione al funzionamento delle discariche certificate. E’ del tutto evidente il sovradimensionamento dell’impianto di volumetria pari a 2.937.379 mc., in relazione al fabbisogno dell’ATO. L’autorizzazione appare del tutto illegittima in considerazione che l’impianto della vasca denominata “V4” è contigua ad altre quattro vasche denominate: VE, V1, V2 e V3, utilizzate e/o utilizzabili per complessivi 1.874.000 mc., e in base a quanto dichiarato dalla Catanzaro costruzioni nella relazione tecnica, che la vasca “V3”, dispone di una capacità residua di 560.000 mc., ovvero, una stima di abbancamento pari a 424.000 tonnellate, e cioè, pari al fabbisogno dell’ATO AG2 per i prossimi 4 anni, per il totale dei rifiuti prodotti “tal quali”, e sempre senza calcolare la raccolta differenziata (attuale del 45% e del 65% al 2012) e del “trattamento/riduzione dei rifiuti.”

Da quanto precede emerge con un nitore che non richiede particolare commento che le dimensioni previste per la nuova di vasca risultano ben più che sovradimensionate dando vita ad un impianto totalmente sproporzionato rispetto al fabbisogno dell’ATO ed alle previsioni di legge.

Per di più tenendo conto della esistenza della vasca V3 ancora in gran parte operativa e della portata residua della medesima atta a soddisfare l’abbancamento per circa un ulteriore quadriennio della attuale produzione di rifiuti dell’ATO (destinata però a diminuire in ragione degli obiettivi predetti), appare evidente che l’Autorizzazione avversata è stata rilasciata sulla base di un presupposto errato e del palese travisamento dei fatti.

Tra le premesse del provvedimento si legge infatti che “la finalità dell’ampliamento, si configura necessario per la vita utile dell’intero complesso della discarica ormai prossima all’esaurimento”.

Al contrario, la discarica nell’assetto attuale risponde in maniera più che adeguata alle esigenze dell’ATO e non risulta prossima all’esaurimento.

Quanto detto, in ordine alle effettive esigenze dell’ATO Ag2 trova conferma nel precedente decreto di autorizzazione all’ampliamento alla Catanzaro costruzioni del Prefetto di Agrigento ove si chiarisce la portata dell’ambito servito dalla discarica in questione (vedi allegato A9 – Copie autorizzazioni precedenti, pag. 12, in cui si legge: ”al fine di garantire continuità all’erogazione di un servizio pubblico in favore delle collettività interessate (circa 200.000 abitanti)”.

In altri termini, appare evidente che l’ampliamento assentito lungi dal rispondere alle esigenze dell’ATO AG2 è stato parametrato sulla scorta di esigenze emergenziali ormai abbandonate dalla stessa Regione Siciliana già dal 2006.

E ciò trova conferma anche nella “sintesi non tecnica” allegata alla richiesta di AIA presentata dalla Catanzaro ove si legge al punto 1.1 che la discarica ha svolto in passato un’azione di mutuo soccorso in occasione di crisi ambientali con “funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale” e che il progetto presentato è “organico alla funzione che l’impianto ha avuto nel tempo rispetto alle emergenze ambientali, cui in regime di mutuo soccorso, è stato adibito nel tempo con riferimento a plurimi ambiti territoriali ottimali dell’isola”.

A fronte dell’indubbio sovradimensionamento rispetto alle esigenze dell’ATO Ag 2 e quindi della patente violazione delle norme e dei principi in epigrafe indicati non è stata indicata alcuna motivazione che in ipotesi potesse giustificare siffatta opzione, donde un primo profilo di sicura illegittimità.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 BIS e 14 TER DELLA LEGGE N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 e 208 DEL DLGS N. 152/2006 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 3 DEL DLGS N. 4/2008 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 LETTERA I) E COMMA 11, DLGS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL RD 27 LUGLIO 1934 N. 1265 – ECCESSO DI POTRE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO – TRAVISAMENTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI

Come già rassegnato nel motivo testè dedotto, nonostante la partecipazione di una congerie di amministrazioni, il provvedimento impugnato risulta affetto da irredimibili carenze ed omissioni sul piano istruttorio che lo rendono illegittimo e erroneamente divergente dal paradigma legislativo dell’AIA anche sotto il profilo di valutazione VIA.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Dlgvo n. 59/2005, la richiesta di AIA deve contenere “i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria”.

L’art. 22 del Dlgvo n. 152/2006 rubricato (Studio di impatto ambientale) prevede che “3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.

Lo stesso art. 14 bis della legge n. 241/1990 prevede che “nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero”.

Alla stregua delle superiori norme è evidente che l’istruttoria, specie ove tendente alla valutazione di impatto ambientale, non possa prescindere dall’esame di tutte le “alternative” compresa la cd opzione zero.

Nel caso di specie invece siffatto esame di tutte le alternative non è stato compiuto né sono state valutate le conseguenze della cd alternativa zero ovvero della ipotesi di mancato ampliamento della discarica già esistente, indefettibilmente richiesta per la corretta valutazione dell’impatto ambientale.

Ed alla luce di quanto emerge dalla relazione tecnica versata in atti e già citata, poiché nel frangente la Vasca V3 già esistente ed ancora operativa presenta una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4 anni almeno, la valutazione della cd opzione zero sarebbe stata senz’altro imprescindibile dovendosi dimostrare la indispensabile necessità “invece” di realizzare un impianto ridondante e superfluo.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità.

Per di più, l’indefettibile e doverosa acquisizione del parere del Comune di Montallegro, richiesta anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 11 Dlgv. 59/2005, in relazione agli artt. 216 e 217 del rd 1265/1934, è stata sostanzialmente pretermessa dal momento che le osservazioni mosse dal comune ricorrente, anche in ragione delle predette normative (sovradimensionamento, effetti ambientali e conseguenze economiche) sono state “liquidate” come inopportuni aggravamenti del procedimento, formulati in modo generico e atecnico.

Al contrario le funzioni rimesse al sindaco in materia di lavorazioni insalubri e nel caso di gas o altre esalazioni e rifiuti solidi ai sensi del citato regio decreto, siccome richiamato dal comma 11 dell’art. 5 avrebbero imposto la valutazione di speciali cautele per la incolumità delle persone e del centro abitato tutto ad opera della conferenza dei servizi che invece non ha ritenuto di valorizzare il dissenso manifestato sul punto, non rispettando neanche l’attivazione di quanto previsto dal ridetto comma 11.

Sul punto peraltro lo stesso art. 208 del dlgs n. 152/2006 s.m.i., nel regolamentare la conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni per le discariche, impone che “la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”.

Pertanto è di tutta evidenza la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento avversato nella parte in cui non ha dato ampia ed esauriente indicazione delle ragioni che non hanno consentito di valorizzare il dissenso del Comune oggi ricorrente.

Nella nota allegata al verbale della conferenza, il Sindaco Di Montallegro, infatti denunciava che “dagli allegati progettuali non si rilevano i comuni conferitori, né le quantità annuali di conferimento di rifiuto e così la durata temporale del predetto impianto” riportando anche le preoccupazioni espresse in seno al Consiglio Comunale relative ai rischi per l’ambiente la salute pubblica e la qualità della vita in relazione anche allo sviluppo socioeconomico di un territorio a vocazione turistica, caratterizzato da ingenti risorse naturalistiche e paesaggistiche.

E’ di tutta evidenza che si tratta di osservazioni puntuali e qualificanti, in ordine alle quali avrebbero senz’altro dovuto essere forniti i dati richiesti (quali Comuni conferitori, le quantità di rifiuti etc) al fine di consentire l’effettiva espressione di un parere informato e consapevole visto l’impatto sulla comunità locale del progetto presentato.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità

E ancora deve osservarsi che tra i pareri favorevoli asseritamente espressi in merito al progetto risultano indicate due note e segnatamente nota prot. n. 8978 del 4/03/2009 e prot. n. 31807 del 13/08/2009 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti.

Tuttavia dette note lungi dal contenere pareri favorevoli espressi dalla ridetta Agenzia presentano un contenuto del tutto differente e inidoneo a rappresentare quell’indefettibile apporto partecipativo alla conferenza dei servizi che siffatta Agenzia per le competenze istituzionali avrebbe dovuto esprimere.

Infatti, come si evince anche dalla documentazione presentata dalla Catanzaro a supporto della propria richiesta, le note predette non contengono alcuna valutazione men che mai favorevole del progetto di ampliamento.

Ed invero la prima nota prot. 16102 del 4.3.09, antecedente allo stesso avvio della procedura (domanda di autorizzazione integrata ambientale della Catanzaro Costruzioni del 27 marzo 2009, prot. n.341), si limita a comunicare che le vasche costruite precedentemente erano state valutate congrue al Piano regionale dei rifiuti (cfr anche pag. 5 e 6 premessa sintesi non tecnica).

Con la seconda nota, l’ARRA, invece, si limita a sottolineare che il progetto in questione non è un ampliamento della discarica esistente ma una “modifica sostanziale”(prot. n.31807 del 13.08.09, indicata erroneamente quale “parere favorevole”).

Ambedue le note in commento costituiscono parte della corrispondenza intercorsa tra il gestore e l’ARRA, e comunque attengono ad una fase propedeutica e prodromica al procedimento AIA ma in nulla esprimono parere favorevole in ordine alla modifica sostanziale apportata all’impianto con il progetto di cui si oggi si contesta l’autorizzazione.

Di talchè è evidente che l’ARRA non si è minimamente pronunciata sul progetto: di conseguenza l’Agenzia Regionale per i rifiuti, istituzione di riferimento autorizzativo non ha partecipato né alla conferenza dei servizi né al relativo procedimento, con radicale insanabile illegittimità del provvedimento autorizzativo adottato.

Le ultime notazioni evidenziano vieppiù la superficialità dell’iter intrapreso e seguito per addivenire all’AIA avversata, specie in quanto l’Assessorato competente non si è neanche avveduto che le note dell’ARRA erroneamente ritenute quali “pareri favorevoli” al nuovo impianto, di fatto, non si esprimono in proposito, non avendo l’Agenzia preso alcuna parte al procedimento in questione.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL DLGVS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10 E 14 DEL DLGS n. 36/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI VIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO ULTERIORE E DIVERSO PROFILO

Nelle citate note dell’ARRA si è evidenziato un ulteriore elemento di criticità del progetto presentato che ridonda nella illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo che segue.

La Valutazione ambientale e autorizzativa del progetto relativo alla vasca 4 è stato infatti trattato come un ampliamento, nonostante si tratti di una modifica sostanziale e di portata significativa tanto da comportare una implementazione della volumetria di abbancamento superiore al raddoppio di quella prima esistente.

L’ARRA nella nota da ultimo citata aveva rappresentato che il progetto apportava una modifica sostanziale di tal chè avrebbe dovuto senz’altro operarsi una valutazione unitaria del complesso impiantistico risultante (vasche esistenti e nuova vasca 4) sia per l’impatto ambientale e sia per l’impiantistica prevista, specie con riferimento all’impianto di trattamento dei rifiuti a servizio.

L’impianto di trattamento esistente infatti è stato autorizzato con D.R.S. 268 del 2008 per un flusso in entrata ben differente e certamente minore rispetto alle potenzialità della nuova vasca, specie congiunte a quelle della vasca ancora attiva.

Ciò nonostante nelle relazioni tecniche presentate in uno alla richiesta di autorizzazione si opera solamente un richiamo alle capacità di detto impianto di trattamento in ordine a quanto previsto dalla disciplina sulla riduzione progressiva dei rifiuti biodegradabili in discarica, senza indicarlo come adeguato e/o rispondente ad un flusso di rifiuti più che raddoppiato rispetto al flusso iniziale in ragione del quale era stato positivamente valutato.

Al contrario per la costruzione di nuove discariche, o per una “modifica sostanziale” (cioè quella che ricorre nel caso di specie secondo le stesse indicazioni dell’ARRA nota prot. n. 31807/2009) il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, (G.U. 22 aprile 2005, n. 93), all’art. 1., lettera, n), stabilisce che “ modifica sostanziale: una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.

Pertanto è di tutta evidenza che avrebbero dovuto essere attuate più penetranti verifiche in ordine al cd effetto cumulo valutando il complesso risultante dalla modifica sostanziale unita all’impianto preesistente: ma tale valutazione non risulta agli atti.

Peraltro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Dlgvo n. 59/2005, per le discariche dei rifiuti possono considerarsi inverati i requisiti tecnici solo ove presenti e soddisfatti tutti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003.

Pertanto, per il peculiare aspetto che ne occupa, ai sensi dell’art. 8 lettera c) di tale ultimo decreto, la richiesta di autorizzazione avrebbe dovuto essere corredata anche con “l’indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell’assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas”.

A mente del successivo art. 10 il contenuto dell’autorizzazione avrebbe dovuto indicare “c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti” e ciò anche in relazione alla previsione del comma 3 ove espressamente si prevede che “la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l’attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati”.

La stessa normativa in materia di discariche dunque impone di operare una valutazione globale e complessiva della discarica risultante non consentendo di addivenire ad artificiose segmentazioni dell’impianto tramite suddivisioni in lotti o vasche che tendano a far perdere di vista il complesso nel suo insieme.

Per di più è fin troppo evidente che la stessa valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere condotta valutando il complesso nella sua unitarietà, essendo facilmente intuibile che le stesse misure di mitigazione, in caso contrario, potrebbero risultare del tutto inefficaci e inadatte.

Nel caso di specie al contrario la richiesta presentata e tutta l’istruttoria seguita risultano caratterizzate da una penalizzante ottica parziale e partita che rappresentando il progetto come una modifica e comunque tradendo la logica d’insieme finisce con il travisare il reale e concreto impatto dell’intervento.

Peraltro, il fraintendimento della reale portata delle note dell’ARRA di cui si è detto ha determinato un ulteriore profilo di illegittimità dal momento che la modifica sostanziale in questione non risulta in alcun modo compatibile con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, non essendo mai stata valutata una simile compatibilità.

Sul punto, come si legge nella relazione tecnica versata in atti, deve infatti ricordarsi che il Piano vigente ha operato solamente una elencazione delle discariche attive (tra cui quella di Siciliana) nulla prevedendo in ordine alla realizzazione di nuove discariche o ampliamenti sostanziali di quelle esistenti. (Cfr. cap. 2.2 relazione tecnica a firma del Prof Angelini).

Pertanto è evidente che nel caso di specie risultano irredimibilmente violate tanto le disposizioni in materia di discariche quanto quelle in materia di VIA.

Invero, la realizzazione del progetto relativo alla discarica in questione e quindi della cd Vasca 4 comporta necessariamente l’esecuzione di opere che stravolgono la discarica esistente.

Tuttavia, lo studio di compatibilità ambientale presentato dalla società controinteressata, pur riguardando solo l’ampliamento della discarica, avrebbe dovuto farsi carico del rapporto di reciprocità che intercorre con l’esistente e della natura sostanziale della modifica apportata.

Al contrario, dagli atti impugnati e dai verbali della conferenza di servizi, emerge che l’amministrazione ha preso in considerazione solo le opere e misure da realizzare per l’ampliamento senza esaminare quelle relative alla discarica esistente e occorrenti in relazione all’impianto risultante dalla sommatoria, senza dunque verificare in modo omogeneo e complessivo la struttura finale e quindi senza aggiornare e vagliare le misure inizialmente previste per la vecchia discarica, oggetto di un distinto procedimento amministrativo precedente.

Donde l’ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL DLGS N. 59/2005 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10 E 14 DEL DLGS n. 36/2003

Da ultimo deve rilevarsi che a riprova della violazione delle norme in epigrafe indicate, il piano post operativo allegato si limita a descrive i compiti della gestione ma non pianifica le attività, manca, in violazione dell’art. 8, comma 1, lett. l) dlgs 36/2003 il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall‘allegato 2, nel quale avrebbero dovuto essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d’uso prevista dell’area stessa.

Peraltro in violazione dell’art. 10 comma 3 Dlgs n. 26/2003 a mente del quale “l’autorizzazione all’esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l’accettazione da pare della regione delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 14” non risulta intervenuta siffatta accettazione né risulta presentata alcuna garanzia.

L’AIA impugnata si limita a prevedere e richiedere, solamente prima del conferimento, la presentazione delle polizze relative alla gestione operativa e post operativa.

Per di più il costo stimato della fideiussione indicato nella relazione “A6 Piano finanziario, 3.1.20” redatto dalla Catanzaro Costruzioni per un importo di € 195.391, 23 non risulta calcolato in base ai parametri previsti dall’Ordinanza Commissariale N. 2196 del 2 dicembre 2003, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n.8 del 20 febbraio 2004.) con conseguente ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato.

Sul punto è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza ha insegnato che “l’autorizzazione della discarica, quale condizione necessaria della stessa, deve precedere la verifica delle garanzie di cui all’art. 14 d.lg. n. 36 del 2003, non potendo costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto.” (cfr. T.A.R. sez. I Liguria, 11-05-2004, n. 745).

E ciò in quanto “le garanzie finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa delle discariche di rifiuti, comprese le procedure di chiusura, sono pare integrante ed essenziale del piano di adeguamento previsto dall’art. 17 D.Lgs. 13 gennai 2003, n. 36, in quanto le garanzie stesse hanno la funzione di assicurare che le discariche, ne periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.” ( cfr. T.A.R. PUGLIA Lecce, 05-04-2005, n. 1847).

In definitiva dunque, secondo costante giurisprudenza amministrativa, “si tratta di disposizioni riconducibili ad una unica finalità, cioè quella di assicurare, attraverso la imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell’uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti in considerazione dell’alto rischio di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti”. (cfr T.A.R. sez. I Puglia Lecce, 07-04-2006, n. 1868).

Pertanto è evidente che in nessun caso la misura di siffatti oneri e la cogenza dei medesimi può essere disattesa avendo il legislatore sancito in modo inequivoco che la autorizzazione non possa essere rilasciata senza la previa verifica e accettazione della prestazione delle garanzie finanziarie richieste e congrue.

Ma anche sotto tale ulteriore profilo il provvedimento impugnato ha violato il dettato normativo.

Pertanto, in ordine alle suesposte considerazioni,

PIACCIA ALL’ILL.MO PRESIDENTE

Annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge

Palermo, Avv. Guido Gianferrara

 

Relazione tecnica
del prof. AURELIO ANGELINI

relativa alla
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IMPIANTO IPPC Vasca di discarica denominata “V 4”

Sita in c.da Materano – Siculiana (Agrigento)
ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Premessa

La relazione prende in considerazione la documentazione ricevuta dal Comune di Montallegro (AG), e più precisamente:

1. Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata Ambientale, emesso dal Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A., prot. 16102 del 3.3.2010, ricevuto dal Comune di Montallegro in data 10.03.2010, prot. 1566.

2. Verbali delle conferenze dei servizi che si sono svolte ai sensi dell’art. 5, comma 10 del Dlgvo 59/05, tenutesi il: 24/06/09; 30/09/09; 2/12/09; il Nulla Osta rilasciato dai componenti delle Conferenze di Servizio, con l’eccezione del parere dell’ARRA, protocollo n. 16102 del 4.3.09, citato nel decreto e non allegato agli atti.

3. Il CD fornito dalla Catanzaro Costruzioni al Comune Montallegro, contenente:

C -Relazione tecnica;

1A/10000;

1A/25000;

A2 piano di monitoraggio;

A3 piano di gestione;

A4 sintesi non tecnica;

A5 valutazione integrata dell’inquinamento;

A6 piano finanziario;

A7 valutazione dell’impatto acustico;

A8 impianto di depurazione biologica;

A9 copie delle autorizzazioni precedenti;

A10 schede;

A11 relazione geologica;

A12 calcolo investimenti;

A13 elenco prezzi

1. Inquadramento generale

Per fronteggiare l’inquinamento e l’erosione di risorse ambientali, la gestione integrata dei rifiuti, rappresenta oggi, una delle più importanti attività di tutela e di difesa degli ecosistemi, a partire dal riciclaggio dei rifiuti che rappresenta l’architrave su cui poggiano le politiche e le pratiche per non contaminare l’ambiente e per ridurre la pressione sulle risorse naturali.

L’Europa per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, si è data una politica nota anche come le “5 – R”. Tale approccio, è stato introdotto in Italia nel 1997 con il Decreto legislativo n.22, meglio conosciuto come decreto Ronchi. Le “5–R” corrispondono: Raccolta, Riciclo, Riuso, Riduzione, Recupero. Tale modello si articola attraverso una gestione integrata dei allo scopo di valorizzare le risorse contenute nei rifiuti. Si supera così la gestione dei rifiuti basata sullo smaltimento in discarica. LA nuova pratica rappresenta una delle più importanti attività nel campo della tutela del territorio e delle sue risorse.

La gestione integrata dei rifiuti è finalizzata, inoltre, ad applicare il concetto di sviluppo sostenibile nel settore dei rifiuti, in considerazione che quanto più materia è riciclata e/o riusata, tanto meno risorse dovranno essere sottratte all’ambiente e dagli ecosistemi, con l’effetto correlato che meno rifiuti verranno dispersi nell’ambiente e conferiti al suolo nelle discariche. Non si tratta quindi di un’elencazione di principi, ma di un insieme ben strutturato di obiettivi, facenti parte di una strategia volta ad una gestione sostenibile dei rifiuti. Pertanto lo smaltimento dei rifiuti, sia per l’ordinamento giuridico europeo e sia per quello italiano, diventa marginale. Nel vigente sistema gestionale l’uso della discarica è destinata a regredire progressivamente con il crescere della raccolta differenziata, che entro il 2012 dovrà raggiungere l’obiettivo minimo di legge del 65% dei rifiuti prodotti.

1.1 Operazione di trattamento dei rifiuti e Ambito Territoriale Ottimale

Le leggi in materia ambientale sui rifiuti si pongono come obiettivo prioritario la riduzione della quantità e pericolo¬sità, sia dei rifiuti prodotti sia del flusso di rifiuti avviati allo smaltimento.

L’Unione Europea con la direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, ha stabilito che l’utilizzo delle discariche per i rifiuti indifferenziati deve essere assolutamente evitato e che nelle discariche possono finire solo materiali non riciclabili e a basso contenuto di carbonio organico, stabilendo così la centralità del recupero della materia, il riciclo e il compostaggio per la gestione dei rifiuti.

Il Dlgvo 36/2003, di attuazione della direttiva 99/31/CE, all’art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica), stabilisce che entro cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, ogni regione “elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale”, ed inoltre che “i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante”. Tale obiettivo deve essere realizzato attraverso il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia, secondo il decreto legislativo. Tali operazioni devono avvenire in base all’art. 199, 3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, in modo da “assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali” e nel rispetto del principio di prossimità e autosufficienza, già posto dall’art. 5, v. 3 del. Dlgvo n. 22/97, ribadito dall’art. 182, c. 3, nonché dall’art. 201, del Dlgvo.152/2006, che stabilisce per la realizzazione o comunque l’ampliamento di una discarica deve corrispondere alle esigenze dell’Ambito Territoriale Ottimale sul quale è collocata.

Il Dlgvo 36/2003, ha apportato inoltre, significative innovazioni in merito ai criteri di clas¬sificazione, costruzione e gestione delle discariche. Prevede che i gestori effettuino un’ulteriore selezione all’ingresso, accettando solo i rifiuti definiti “compatibili” con la specifica tipologia di disca¬rica. La legge indica le condizioni per il rilascio dell’ autorizzazione delle discariche; l’iter per la costruzione e l’esercizio dei nuovi impianti, i requisiti richiesti per l’autorizzazione e la presentazione di specifici “piani” che prevedano tutte le azioni da adottare per la corretta gestione della discarica; le indicazioni sulla gestione operativa e post-operativa e sulle garanzie finanziarie necessarie per la gestione stessa.

Sul piano della strategia della riduzione dell’impatto dei rifiuti, gli obiettivi previsti dal Dlgvo n.36/2003, si basano sulla riduzione progressiva dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica. Si stabilisce che ogni Regione deve provvedere all’integrazione del Piano regionale di gestio¬ne con un apposito programma, finalizzato a raggiungere a livello di Ambiti Territoriali Ottimali i seguenti obiet¬tivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica:

entro il 2008 RUB

entro il 2010 RUB

entro il 2018 RUB

Sono ammessi, pertanto, in discarica solo i rifiuti sottoposti ad un preventivo trattamento e non suscettibile di ulteriore valorizzazione.

1.2 Legge regionale n. 9, 8 aprile 2010,“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”

Allo solo scopo di comprendere l’attuale orientamento del legislatore regionale, nella consapevolezza che la legge citata è stata approvata successivamente all’avvio della procedura AIA, la l.r. n. 9, dell’8 aprile 2010,“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, sottolinea in diverse parti quanto previsto dal Dlgvo 152/2006. In particolare, all’art.1, (Oggetto e finalità) al comma 1, lettera g), stabilisce che è necessario “ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione”. Alla lettera “h”, richiama la necessità di “favorire la riduzione dello smaltimento in discarica. Al comma 2, dispone che “la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l’autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all’articolo 200 del Dlgvo 152/2006”. All’art 17, si stabilisce che le “Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti […] possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato (la vasca ““V4”” proposta dalla Catanzaro costruzioni, si trova a meno di 5 km dal centro abitato di Montallegro).

1.3 Raccolta differenziata e programmazione delle discariche

Il Dlgvo n.152/06, in linea con la necessità di incrementare qualsiasi forma di recupero e riciclaggio e di ridurre drasticamente la quota di rifiuti urbani da smaltire “tal quali”, all’art. 205, fissa obiettivi puntuali minimi di Raccolta Differenziata dei rifiuti da raggiungere in ogni Ambito Territoriale Ottimale:

almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006

almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012

Il rispetto degli obiettivi di legge, obbligano i singoli Ambiti Territoriali Ottimali, a commisurate il decremento del conferimento dei rifiuti in discarica in relazione agli obiettivi, oltre che alle operazioni di trattamento stabilite dal Dlgvo 36/2003.

1.4 Autorizzazione per la realizzazione delle discariche

Il Dlgvo 36/2003, stabilisce i requisiti tecnici e operativi che devono essere rispettati in fase di realizzazione e ubi¬cazione delle discariche, al fine di prevenire i rischi ambientali e per la salute umana connes¬si.

L’autorizzazione contiene: il piano di gestione della discarica, con procedure di gestione operative e post-operative; il piano di sorveglianza per la prevenzione dei rischi ambientali; il piano di ripristino ambientale dopo la chiusura della discarica; il piano finan¬ziario con un orizzonte temporale minimo di 30 anni. In particolare è imposto l’obbligo per tutti gli operatori, pubblici e privati, di fornire una garanzia finanziaria che copra i costi di controllo e mantenimento della discarica per almeno 30 anni dopo la chiusura, per evitare il rischio di abbandono dei siti. Tali garanzie finanziarie sono parametrate alla capacità, al tipo di discarica e al costo di manutenzione dopo la chiusura.

1.5 La Valutazione d’Impatto Ambientale

La valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, si realizza in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all’occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti. Tale disposizione si applica anche per gli insediamenti realizzati in più fasi, in quanto bisogna tener conto dell’effetto cumulativo delle varie sorgenti inquinanti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.

”La Direttiva 85/337/CEE (modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE), prevede i criteri – relativi anche agli interventi di modifica d’impianti già esistenti -che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, “del cumulo con altri progetti”. La valutazione a cui l’Amministrazione è chiamata esprimersi non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto,bensì deve essere valutata nella sua interazione con gli insediamenti preesistenti.

2. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’

Il decreto di notifica di Autorizzazione Integrata Ambientale e gli atti da esso richiamati, presentano diversi profili di illegittimità, giuridica, procedurale e regolamentare.

Di seguito indichiamo solo i principali.

2.1 Discrasia tra i volumi autorizzati e fabbisogno dell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”

L’art. 199, 3, lettera a), del Dlgvo 152/2006, che stabilisce l’obbligo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali. L’autorizzazione che è stata rilasciata dalla Regione siciliana, prevede per la vasca di discarica “V4” una concessione pari a 2.937.379 mc.

L’Impianto di discarica “V4”, si trova nell’Ambito Territoriale Ottimale “AG2”. L’Ambito “AG2” è costituito da 19 comuni per una popolazione complessiva pari a 196.923 abitanti, in base a quanto descritto dal Piano di gestione dei rifiuti dell’ATO “Ag.2” del 2003, si indica (pag. 30) una produzione complessiva di rifiuti pari a 85.129 tonn./anno, articolata in una produzione di rifiuti tal quale di 83.993 tonn./anno, e cioè, pari all’1.17 Kg/ab/giorno”.

Poiché il rapporto peso/volume dei rifiuti non differenziati è pari a circa 0,55, ciò significa che un kg di rifiuti non compattati occupa circa 1,8 lt. Per i rifiuti compattati il rapporto peso/volume è pari a 0,8, ciò significa che un kg di rifiuti compattati occupa circa 1,25 lt.

Possiamo da questi dati concludere che il fabbisogno di volumi per l’abbancamento di rifiuti in discarica per annuo dell’ATO-AG2, è pari a circa 106.000 mc, a fronte di una produzione annua di rifiuti tal quale dell’ATO “AG2” di circa 85 mila tonnellata. Questo calcolo – “illegittimamente” esclude il computo gli attuali obiettivi di raccolta differenziata (45%) e la riduzione in volumi prodotta dall’attività obbligatoria di “trattamento/riduzione” dei rifiuti prima del conferimento in discarica.

L’autorizzazione poteva pertanto arrivare “forzando le norme vigenti” ad un massimo di 636.000 mc, in relazione al limite di 6 anni.

I numeri ci dicono con tutta evidenza che la vasca di discarica “V4” è sovradimendionata, in quanto il volume di 2.937.379 mc. Non corrisponde per eccesso di difetto al fabbisogno dell’ATO-AG2. Ciò è ancora più evidente se poi consideriamo il fatto che la vasca di discarica denominata “V4”, è contigua ad altre quattro vasche (VE, V1, V2 e V3), utilizzate e/o utilizzabili per complessivi 1.874.000 mc., e in base a quanto dichiarato dalla Catanzaro costruzioni nella relazione tecnica: “la vasca “V3”, dispone di una capacità residua di 560.000 mc.”, ovvero, una stima di abbancamento pari a 424.000 tonnellate, e cioè, pari al fabbisogno dell’ATO AG2 per i prossimi 4 anni, calcolando 0 di raccolta differenziata e di “trattamento/riduzione dei rifiuti.

La ditta Catanzaro consapevole del sovradimensionamento della proposta relativa alla vasca di discarica “V4”, anche in relazione alle volumetrie ancora disponibili nell’impianto, ha cercato di motivare astrattamente e non giuridicamente la realizzazione della nuova vasca di discarica.

Nella relazione della Catanzaro costruzioni “A5. Valutazione dell’inquinamento”, a pag. 3, si legge che, la finalità della discarica è quella di: “assolvere alle funzioni di impianto connesso e correlato ad una funzione su scala regionale”. Ebbene ricordare che questa funzione non è prevista dall’ordinamento comunitario, statale e regionale, oltre ad essere sbagliata sia sotto il profilo ambientale e sia sotto il profilo economico e gestionale.

2.2 Obbligo di previsione nel Piano regionale dei rifiuti

Nella relazione tecnica presentata dalla Catanzaro costruzioni (allegato C), al punto 1.2, si sostiene che la vasca di discarica “V4”, è prevista nel Piano regionale. Per sostenere questa tesi, anziché allegare la previsione del piano regionale delle discariche da realizzare, la società, cita una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni. Questa stessa nota viene indicata –inopinatamente- nel decreto di AIA, come parere positivo dell’ARRA alla realizzazione della vasca di discarica “V4”.

Dall’analisi del Piano regionale del rifiuti nell’allegato “13.e”, (che riportiamo di seguito) approvato con ordinanza del commissario delegato n. 1166 del 18/12/2002, non risulta alcuna previsione di nuove discariche nel territorio di Siciliana e ne tantomeno del comune di Montallegro (AG).

Nell’allegato “13.e” è indicata la discarica di Siculiana (AG) nell’elenco delle discariche “attive nella provincia di Agrigento”. Il Piano di gestione dell’ATO-“AG2” si limita a richiamare il piano regionale dei rifiuti, anche in considerazione che all’epoca dell’emanazione del Piano regionale dei rifiuti, l’autorità che svolgeva il compito commissariale in materia di discariche, comprese gli ampliamenti e le nuove previsioni di discariche, era il prefetto della provincia.

L’art. 9, comma 1, lettera “e” del Dlgvo 36/03, stabilisce che per la realizzazione di nuove discariche sia necessaria una specifica previsione del Piano regionale, aspetto questo ben diverso della mera elencazione delle discariche attive in Sicilia nel 2002.

Relativamente alle discariche in Sicilia, nel capitolo 6, pag.51, del Piano di gestione dei rifiuti, si trova la citazione dell’Ordinanza 31/5/1999, n. 2983: “la dichiarazione dello stato d’emergenza i Prefetti delle Province siciliane assumono le competenze ex art. 13 del D.L.gs n. 22/97”. Il successivo comma “2”, pone in capo ai Prefetti anche le competenze relative alla autorizzazione ex art. 27 e 28 delle discariche per rifiuti solidi urbani: “Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Dlgvo del 5 febbraio 1997, n° 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all’art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l’autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità gestione pubblica.” L’art. 5, comma 3, affida ai Prefetti il compito di individuare le nuove discariche, chiudere le vecchie ed assicurarne la gestione pubblica: “Per far fronte al fabbisogno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente”. Infine, a pag. 55 del Piano regionale si stabilisce che “Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati dai Prefetti, anche in assenza del piano di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, sulla base di comprovate esigenze ambientali”.

Come si deduce da quanto citato, il Piano regionale n. 1166 del 18/12/2002, non contiene e non poteva contenere alcuna previsione di nuove discariche da realizzare nel comune di Montallegro e Siciliana, come invece si sostiene nella relazione tecnica (allegato C), al punto 1.2, in cui si scrive che la vasca di discarica “V4” “risulta essere previsto”. A conferma di ciò viene citata una nota inviata dall’Agenzia Regionale Rifiuti e Acque (ARRA), del 4 marzo 2009, protocollo n. 16102, alla Catanzaro Costruzioni.

2.3 Alternative e Opzione Zero

Condizione necessaria ed indispensabile per poter rilasciare un’Autorizzazione Integrata Ambientale e che la “conferenza dei servizi”, deve esaminare l’”opzione zero”, in base all’art.14 bis, comma 3, legge 1990, n.241, che prevede “la necessaria ponderazione delle principali alternative ai fini della valutazione di impatto ambientale”.

La conferenza dei servizi si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità, esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

Dall’analisi degli atti della conferenze di servizio che si sono svolte, non risulta che in nessun momento sia stata discussa l’”Opzione Zero”, nonostante che, l’art. 22 del Dlgvo n. 152/2006, (Studio di impatto ambientale) stabilisce che “Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: …d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.

Nel caso dell’autorizzazione della vasca di discarica “V4”, l’esame di tutte le alternative non è stato compiuto, né sono state valutate le conseguenze dell’alternativa zero, e cioè, cosa avrebbe prodotto l’ipotesi di diniego alla realizzazione della vasca di discarica “V4”. Questa indispensabile procedura autorizzatoria non è stata praticata, poiché la vasca di discarica “V3”, attualmente in esercizio, presenta una capienza tale da soddisfare i bisogni dell’ATO di riferimento per i prossimi 4 anni almeno. La valutazione della “opzione zero” avrebbe messo in luce l’inutilità della vasca di discarica “V4” in relaziobe al fabisogno del bacino di riferimento l’ATO-AG2.

2.4 Impianto di trattamento e VIA

L’A.I.A non ha proceduto ad una valutazione della discarica “V4”, nel complesso delle discariche esistenti,in particolare, sia per quelle operative e sia quelle avviate alla gestione post-operativa. Inoltre non è stato fatto uno studio di impatto ambientale sull’effetto “cumulo” degli inquinanti e per le varie sorgenti di impatto.

La stessa A.I.A. non ha preso in considerazione le necessità impiantistiche per il pre-trattamento di una nuova vasca di discarica la “V4”, con le sue specifiche capacità di abbancamento e trattamento. L’operatività contestuale delle vasche di discarica “V3” e “V4”, andavano valutate per la capacità impiantistica nel loro insieme, in relazione alle operazioni di pre-trattamento dei rifiuti, all’impatto indotto, compreso quello veicolare. Va da se che questo approccio avrebbe determinato una valutazione specifica dei nuovi impianti necessari per affrontare l’aumento del flusso di rifiuti in discarica. Lo stesso andava fatto per l’impianto –obbligatorio- di trattamento dei rifiuti, di cui bisogna valutare la qualità produttiva e le quantità trattate, in relazione agli obiettivi previsti dal decreto legislativo 36/2003, di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili.

La Catanzaro costruzioni ha presentato la richiesta di autorizzazione definendo “ampliamento” una vasca di discarica di quasi tre milioni di metri cubi, a fronte di una situazione impiantistica precedente autorizzata per complessivi 1.874.000 mc. Si tratta in sostanza non di un ampliamento, ma di una modifica sostanziale dell’impianto, in considerazione che in termini di volumi, di area interessata e di emissioni dell’impianto, la realizzazione della vasca di discarica “V4” è di gran lunga superiore alla somma delle vasche di discarica precedentemente realizzate. Il Dlgvo 59/2005, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, all’art. 1., lettera, n), stabilisce che: “modifica sostanziale: una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”. Trattandosi di una nuova vasca di discarica la “V4” grande circa il doppio del complesso delle vasche precedentemente realizzate, è del tutto evidente che si tratta di una modifica sostanziale e non di “un aumento di capacità produttiva”.

2.4 COMUNE TITOLARITA’ IN MATERIA URBANISTICA E DI SALUTE PUBBLICA

Il Comune di Montallegro parte in causa per la variante urbanistica da effettuare sul proprio territorio, ha espresso sul progetto della vasca di discarica “V4”, parere contrario, con la con nota n.7492 del 2/12/2009, ed in particolare ha sostenuto:

a) il sovradimensionamento della discarica;

b) gli effetti ambientali e sanitari;

c) le conseguenze economiche per il territorio;

d) l’impatto veicolare.

Quattro aspetti rilevanti nel procedimento di valutazione dell’impatto di un opera e nel procedimento A.I.A., pertanto pienamente legittime.

Nelle conferenze di servizio e nell’atto A.I.a. di autorizzazione rilasciato, nessuna controdeduzione è stata fatta dall’autorità che ha emesso il provvedimento, non rispettando l’obbligo di motivare il rigetto del parere contrario come quello del Comune di Montallegro e di contro dedurre tecnicamente alle obiezioni sollevate al progetto della vasca di discarica “V4”.

Nel decreto A.I.A., i rilievi presentati dal comune di Montallegro, non sono stati dichiarati infondati, attraverso motivazioni tecniche e in base alle performance contenute del progetto dell’opera. Sono state invece liquidate nel provvedimento come: “atecniche”.

Questa sibillina quanto “atecnica” formulazione delle contro deduzioni, manifesta tutta la fragilità del provvedimento sia in punto di tecnica e sia in punto di diritto. Le motivazioni al rigetto del parere contrario del comune di Montallegro erano doverose all’istituzione preposta alla tutela del territorio e della salute dei cittadini, sia per l’ordinamento degli enti locali e sia per la Costituzione italiana.

2.5 Obbligo della fideiussione

L’autorizzazione all’esercizio della discarica può essere rilasciata solo dopo l’accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie (art. 9 Dlgvo 36/2003. Questa condizione indispensabile per il rilascio dell’A.I.A., non è indicata nel decreto e neppure è posta quale subordinata a validare l’idoneità del soggetto richiedente non risulta intervenuta siffatta accettazione né risulta presentata alcuna garanzia.

Nella relazione “A6 Piano finanziario, la Catanzaro costruzioni si limita a stimare un costo di fideiussione pari a 195.391,23 €. Tale fideiussione non è stata calcolata in base ai parametri previsti dall’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2196 del 2 dicembre 2003, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n. 8 del 20 febbraio 2004 (non c’è traccia nel Piano Finanziario a cui fa riferimento l’A.I.A.). L’ordinanza è relativa ai “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani, rifiuti pericolosi e non pericolosi”. L’ordinanza stabilisce i “Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie finanziarie”, e sono per le discariche di rifiuti non pericolosi:

1) L’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell’area occupata dall’impianto chiuso, deve prevedere:

– € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;

– € 7,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

2) L’ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve prevedere:

– € 18,00 al mq. per la superficie effettiva finale di ricopertura;

– € 3,00 al mc. corrispondente alla capacità totale di riempimento autorizzata.

In considerazione che la vasca di discarica “V4” ricopre una

superficie pari a mq. 102.481, il calcolo è il seguente:

1. mq 102.481 x 18€ = 1.844.658 €

mc 2.937.379 x 7€ 20.561.653 €

2. mq 102.481 x 18€ 1.844.658 €

mc 2.937.379 x 7€ 8.812.134 €

Garanzie fideiussorie per € 33.063.103

Ebbene ricordare, soprattutto per una discarica di tale rilevanza, che l’autorizzazione deve precedere la verifica delle garanzie di cui all’art. 14 Dlgvo 36/2003, non potendo costituire una mera prescrizione successiva alla approvazione del progetto in virtù dell’adeguata reputazione finanziaria del proponente e che le garanzie sono pare integrante del piano di adeguamento in quanto le garanzie hanno la funzione di assicurare che le discariche, nel periodo di gestione operativa, nella fase di chiusura e durante il periodo di gestione post operativa, mantengano i requisiti minimi di sicurezza ambientale previsti dalla legge.

 

 

 

 

 

Redazione

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