Sanità in Sicilia e codice penale: Artt. 323, 480, 483

A NOSTRO MODESTO AVVISO, OLTRE ALLA CORTE DEI CONTI, ANCHE LA MAGISTRATURA ORDINARIA DOVREBBE OCCUPARSI DI QUESTA INCREDIBILE STORIA DELLA COMMISSIONE, DEI QUIZ E DEI MANAGER. E, FATTI OGGETTIVI E LEGGE ALLA MANO, VI RACCONTIAMO IL PERCHE’

di Sallustio II

Finora ci siamo occupati della Sanità siciliana, ed in particolare della selezione dei manager, sotto un profilo squisitamente amministrativo e politico. Così, abbiamo evidenziato la conclamata illegittimità di molteplici atti (dalla griglia postuma al bando di selezione fino all’elenco dei 76 presunti idonei alla nomina, quali risultati dal combinato disposto di curriculati ed adeguati) e, politicamente, abbiamo ripetutamente denunciato tutta la farsa consumata, anche sulla pelle dei contribuenti siciliani. E ciò in quanto i simpatici commissari Moirano, Frey e Morici dovranno comunque essere pagati, pur nel caso molto probabile della totale invalidazione della stessa procedura.
E già le avvisaglie di quello che inevitabilmente succederà ci sono tutte, se è vero che persino il Commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, dott. Salvatore Messina, detto Tuccio, ha ottenuto una sospensiva a seguito del ricorso dallo stesso presentato al Tar Sicilia, sezione Palermo.
Oggi vogliamo occuparci della vicenda sotto il profilo dell’eventuale rilevanza penale. Assessore Borsellino, noi non siamo pubblici ministeri, però il codice penale lo sappiamo leggere. Quindi, ad esempio, ci siamo soffermati sul fatto che la Commissione di selezione, nel verbale del 6 febbraio 2013 “specifica che avrà accesso alle domande solo dopo il deposito del presente verbale”. Vogliono significare che la griglia di valutazione è disposta senza che i commissari conoscessero le domande.
Bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno: è probabilmente vero (la prova, quale che sia, non può essere mai data) che non conoscessero le domande. Ma non si può mai affermare che i titoli di tutti gli aspiranti che nel decennio valutato hanno ricoperto incarichi nella sanità non fossero conosciuti, dato che i curricula dei titolari di incarichi pubblici nella sanità sono regolarmente pubblicati e visibili nei siti di tutte le Aziende. Pertanto, a nostro avviso, non potevano non conoscere la qualità ed il tempo degli incarichi in capo ai Direttori Generali o Commissari Straordinari nominati nel 2009 ed in carica fino al dicembre 2012, data dell’avviso di selezione. Ed allora, è o no una fotografia il massimo punteggio previsto dalla Commissione per gli aspiranti che avessero maturato “3 anni e 1 giorno e i 5 anni per singola esperienza”? Ed è un caso che tutti costoro, salvo forse qualche eccezione, si ritrovino ora nell’elenco dei 76?

 

Queste domande non le rivolgiamo all’assessore Lucia Borsellino, ma la rivolgiamo direttamente alla Procura della Repubblica di Palermo. A questa Procura, in particolare, indipendentemente dalle indagini che potrebbero essere svolte, chiediamo che venga sciolto almeno il dubbio di carattere dottrinale che abbiamo: l’asserita non conoscenza della Commissione, qualora costituente reato di falso ideologico, rientra nella fattispecie dell’art. 480 o dell’art. 483 del codice penale? E se, dall’illegittima procedura, alcuni dei 76 (che possono essere nominati tra i 17 Direttori Generali) hanno finito col trarne vantaggio, la fattispecie rientra nell’art. 323 del codice penale?
Poi vorremmo ancora sapere se, nel caso di accertati reati, di questi ne risponde solo la Commissione Moirano, Frey, Morici (pertanto considerata detta Commissione come assolutamente autonoma!) oppure ne risponde l’assessore Borsellino che ha nominato la medesima Commissione? Od ancora, ne rispondono tutti: Moirano, Frey, Morici + Lucia Borsellino?

Rimaniamo in attesa di risposta e, per l’esito, siamo fiduciosi dell’attenzione e dell’operato della Procura della Repubblica di Palermo.

 


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