Muos di Niscemi, il dispositivo del Tar: vince il principio di precauzione

“Ritenuta, per contro , la pronta e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione, nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS; Rilevato altresì che sussistano seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’ isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,(Sezione Prima) respinge l’ istanza cautelare.”

Con queste parole il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione prima), ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso proposto dal Ministero della Difesa, contro la Giunta Regionale Siciliana; la Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e il Comune di Niscemi.

Si tratta di un documento di 5 pagine che riportiamo per intero in calce all’articolo, e dal quale si evincono le ragioni del Presidente Estensore, il giudice Filoreto D’Agostino.

Da sottolineare che i giudici amministrativi hanno confermato la vigenza del provvedimento della Regione che ha fermato il cantiere, anche se non sono entrati nel merito del ricorso del ministero. Lo faranno in un’udienza che deve ancora essere fissata e che si terra’ probabilmente a ottobre.

Possiamo però,  di certo affermare che viene ricordato, finalmente, il “principio di precauzione” sancito nella prima metà di giugno 1992 a Rio de Janeiro durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo
Sviluppo, l’«Earth Summit». Si trattò della più grande assemblea internazionale della storia a cui parteciparono circa settanta capi di Stato, cinquanta capi di governo, centottanta delegazioni governative
ufficiali,tutti d’accordo nel raccomandare l’applicazione del cosiddetto “principio di precauzione” contenuto nell’articolo 15: “Ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di certezze
scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale”.

Quindi, secondo il Presidente estensore, “non si devono applicare i risultati della ricerca scientifica fino a che non si sia sicuri della loro assoluta “non pericolosità” per l’ambiente. “ Respinta dunque l’istanza cautelare, le revoche restano in vigore, i lavori sospesi e le spese “compensate”.

Cosa accadrà domani? Alcuni fantasticano su una vittoria ormai certa, altri su uno scopo raggiunto, qualcun altro avanza ipotesi più realistiche  circa una “non resa” del Ministero della Difesa. Noi siamo consapevoli di come qualche ministra (la Cancellieri, per essere precisi) in un recente passato abbia tirato fuori dal cappello magico un “deus ex machina” pronto a “trasformare” il sito su cui insiste la base NRTF di Niscemi in un “sito militare di importanza strategica per la difesa del territorio nazionale”, non sottoposto a regole di alcun tipo e su cui tutto è possibile anche giocare a scacchi sulla vita di un milione circa di siciliani…. Cosa si inventeranno ora?

IL DISPOSITIVO DEL TAR
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"ritenuta, per contro , la pronta e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione, nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema muos; rilevato altresì che sussistano seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’ isola (aeroporti di comiso, sigonella e catania) il tribunale amministrativo regionale per la sicilia,(sezione prima) respinge l’ istanza cautelare. ”

"ritenuta, per contro , la pronta e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione, nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema muos; rilevato altresì che sussistano seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’ isola (aeroporti di comiso, sigonella e catania) il tribunale amministrativo regionale per la sicilia,(sezione prima) respinge l’ istanza cautelare. ”

"ritenuta, per contro , la pronta e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione, nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema muos; rilevato altresì che sussistano seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’ isola (aeroporti di comiso, sigonella e catania) il tribunale amministrativo regionale per la sicilia,(sezione prima) respinge l’ istanza cautelare. ”

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