Il tribunale amministrativo mette fine allo scontro tra il sindaco da una parte, le società di navigazione, gli autotrasportatori e l'ente porto dall'altro. I giudici motivano la sentenza con tre argomentazioni, sostenendo in primo luogo che è stato difeso «l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e delle persone»
Messina, i divieti di Accorinti ai tir sono legittimi Tar respinge ricorso di privati e Autorità portuale
Si chiude con la decisione del Tar, favorevole al sindaco Renato Accorinti, lo scontro tra il primo cittadino e le società di trasporto, ma non solo, sul passaggio dei tir nel centro di Messina dopo essere sbarcati al molo Norimberga.
Caronte Tourist, società Carmelo Picciotto, Cantieri Navali Palumbo, Comer, Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Messina, sindacato dei trasportatori Aias, Autorità portuale e Arsenale militare avevano proposto un ricorso contro l’ordinanza sindacale numero 159 del 26 agosto 2014, con la quale Accorinti aveva adottato un provvedimento di limitazione del traffico veicolare per i mezzi pesanti sulla strada che conduce al molo Norimberga, all’interno del porto naturale di Messina, dove attraccano le navi CarTour dedicate alla linea di navigazione Messina-Salerno.
L’ordinanza del sindaco prevedeva una finestra diurna, tra le 14 e le 15, per i mezzi pesanti che, sbarcati al molo Norimberga, dovevano lasciare l’approdo; per quelli che dovevano imbarcarsi, la fascia oraria prevista era tra le 15 e le 17. Nel dispositivo della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, i giudice motivano il rigetto del ricorso con tre argomentazioni.
Per prima cosa il Tar riconosce il diritto del Comune a emettere quell’ordinanza. «Le attribuzioni esercitate dal Comune di Messina – scrivono i giudici – rientrano in quelle riconosciute dalle norme del codice della strada, in merito alla disciplina del traffico e all’imposizione di divieti parziali di transito per alcune categorie di autoveicoli nell’ambito delle strade interne al centro abitato (…) le cui strade sono comunali quando congiungono il capoluogo con porto marittimo, con interporti o nodi di scambio intermodale, o con le località che sono sede di servizi interessanti la collettività comunale».
Più avanti il Tar sottolinea che la scelta, altamente discrezionale, compiuta dal Comune di Messina, «contrariamente a quanto ritenuto dalle parti ricorrenti (secondo cui le linee di cabotaggio avrebbero dovuto costituire parametro fisso insormontabile per le scelte dell’amministrazione comunale) ha tenuto conto, nella logica del bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell’azione amministrativa, anche del diverso e altrettanto rilevante interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e delle persone». Infine la circostanza secondo cui il molo Norimberga ha il suo sbocco carrabile sulle strade del centro cittadino, «giustificano l’ordinanza per l’intrinseca pericolosità dell’aggravamento che apporta al traffico ordinario sulle medesime arterie nelle ore diurne».
Tante le critiche che nell’estate del 2014 hanno visto come bersaglio il sindaco Accorinti, che oggi si prende la sua rivincita. «La storica decisione del Tar – si legge in un comunicato del Comune – mette fine alle polemiche videro contrapposti il sindaco Accorinti e le principali società che hanno interessi nello Stretto. In questo caso, secondo i giudici, oltre l’interesse pubblico, la scelta riguarda la sicurezza dei cittadini».