Manager della Sanità/ Il documento della Cgil medici che intima al Governo Crocetta di annullare il ‘concorso a quiz’

ORMAI QUESTA STORIA DELLA ‘COMMISSIONE SPECIALE’ E’ DIVENTATA UNA SCENEGGIATA

Il documento che pubblichiamo è stato inviato al presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, all’assessore alla Salute, Lucia Borsellino, al presidente della prima Commissione legislativa dell’Ars, Pippo Di Giacomo, al dirigente generale della Pianificazione strategica, Salvatore Sammartano, e a qualche altro dirigente dell’assessorato alla Salute.  Il documento porta la firma di Renato Costa, segretario della Cgil Medici della Sicilia.
Si tratta del documento con il quale, lo scorso 16 novembre, la Cgil Medici chiede al Governo della Regione di annullare tutti gli atti adottati dalla “Commissione di selezione incaricata per la procedura di formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Siciliana”. In pratica, di annullare tutta la sceneggiata dei quiz.

PREMESSO

– che con Decreto Assessoriale n. 02689/12 del 12 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. 4° – serie speciale – n. 100, codesto Assessorato Regionale della Salute ha approvato un avviso pubblico per l’avvio della procedura finalizzata alla formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Siciliana;

– che la detta procedura è disciplinata dagli artt. 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come da ultimo modificati e integrati dall’art. 4 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;

– che la procedura è stata indetta giusta applicazione della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 rubricata “norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

– che l’art. 3, comma 1, l. 30 dicembre 1992 n. 502 ha disposto che «i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3»;

– che il successivo comma 3 dell’art. 3bis l. 30 dicembre 1992 n. 502 ha prescritto che «la regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie»;

– che, dal canto suo, in ordine ai requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco degli idonei, l’avviso pubblico di cui al D.A. 02689/12 ha disposto che «i candidati, come previsto da Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento;

b) qualifica dirigenziale con relativa esperienza almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Per esperienza dirigenziale deve intendersi esclusivamente l’effettiva attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse, umane, tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, dell’azienda, della struttura od organismo ovvero ad una delle sue articolazioni, comunque, contraddistinte, secondo i rispettivi ordinamenti, da autonomia organizzativa e responsabilità verso l’esterno, con esclusione in ogni caso degli incarichi di direzione di strutture semplici e delle funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione e controllo. Per le società la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione con specifica delega, o amministratore unico o amministratore delegato è riconosciuta equivalente al possesso della qualifica dirigenziale, fermo restando la relativa esperienza almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

c) età non superiore a 67 anni alla data di pubblicazione dell’avviso; possesso del certificato, ove conseguito, di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell’art. 3 bis comma 4 del decreto legislativo n. 502/92, ovvero impegno a produrre tale certificazione entro 18 mesi dalla nomina»;

– che codesto Assessorato Regionale della Salute, scaduti i termini previsti per la presentazione delle istanze, ha proceduto alla costituzione della commissione di cui all’art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

– che, ai sensi della normativa succitata, la commissione è costituita «dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;

– che la detta commissione – in ossequio all’art. 19, comma 1, legge regionale n. 5/2009 e per quanto disposto dall’avviso pubblico adottato dal D.A. 02689/12 – aveva il compito di avviare la procedura ai fini di accertare «la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere»;

– che il citato avviso pubblico ha disposto che «al fine di consentire all’Assessore di acquisire ulteriori elementi di valutazione dei soggetti selezionati in esito all’esame dei curricula, la commissione, così come previsto dall’avviso:

a) sottopone i candidati ad un colloquio di cui definisce, formalmente e preliminarmente alla analisi dei curricula, modalità, contenuti e articolazioni;

b) sottopone, quindi, all’Assessore gli esiti della procedura suindicata, al fine di permettere a quest’ultimo di formulare la proposta di nomina ai sensi dell’art. 33, comma 2, della L.R. 5/2009»;

– che la commissione, tuttavia, in data 6 febbraio 2013, successivamente alla presentazione delle domande ed alla intervenuta conoscenza della condizione curriculare dei candidati, ha fissato nuovi e autonomi criteri di valutazione non previsti dall’avviso pubblico e particolarmente restrittivi nella individuazione dei titoli e delle condizioni soggettive dei candidati potenziali oggetto di valutazione;

– che, in particolare la Commissione, al fine di restringere la cerchia dei candidati selezionabili da sottoporre a colloquio, ha individuato ulteriori criteri di valutazione, aggiuntivi ed integrativi a quelli previsti dall’avviso, (cfr. verbale n. 1 del 6 febbraio 2013 che si allega), attribuendo specifici punteggi differenziati in funzione:

1. della età anagrafica del candidato;

2. del numero dei dipendenti dell’organizzazione;

3. del ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione;

4. del numero di risorse umane direttamente gestite;

5. del valore delle risorse finanziarie gestite;

6. della continuità di presenza nella singola organizzazione;

7. del grado di specializzazione;

– che, specificamente, nell’attribuzione dei punteggi per le variabili 2 “numero dei dipendenti dell’organizzazione”, 3 “ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione”, 4 “numero di risorse umane direttamente gestite” e 5 “valore delle risorse finanziarie gestite”, la commissione ha arbitrariamente previsto che «verrà considerata l’attività prevalente svolta in termini temporali nell’ultimo decennio»;

– che, pertanto, in virtù di un criterio illogico e palesemente illegittimo per come si spiegherà meglio in seguito, la commissione ha arbitrariamente disposto di valutare solo una parte dell’attività lavorativa dei candidati sulla base di un incomprensibile criterio di “prevalenza”;

– che la commissione ha, altresì, previsto che «saranno ammessi a colloquio coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo di 24 punti ed in ogni caso i primi 100 classificati»;

– che, ancora, la medesima commissione ha disposto che «la prova finale, dalla quale verrà selezionata una rosa di 51 aspiranti da sottoporre all’Assessore e per i quali si ritiene ricorrano elementi significativi ai fini della nomina, verterà su: a) un questionario, on line o cartaceo, sulle attitudini al ruolo; b) colloquio»;

– che è stato fornito parere da parte dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana a firma dell’Avvocato Generale Cons. Romeo Palma e dell’Avv. M. Valli (Rif. nota prot. n. 38110 del 30.04.2013);

– che nel citato parere, l’ufficio anzidetto ha manifestato alcune perplessità in merito alla «scelta autonomamente operata dalla commissione di fissare con riferimento alla procedura di selezione degli iscritti di valutazione e relativi punteggi dei titoli e delle esperienze professionali, necessari per procedere al colloquio previsti dall’avviso»;

– che, in particolare, l’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiarito che «tale fissazione dei parametri sembra travalicare le funzioni assegnate a detto organo risultando in contrasto con la normativa in materia di nomine dei managers della sanità e, in particolare, con l’art. 19 l.r. 5 del 2009»;

– che il detto ufficio ha concluso, affermando che «appare certamente non corretta l’iniziativa della commissione di preordinare autonomamente, e al di là di qualsiasi preventivo raccordo con l’Assessore, un sistema di valutazione che non solo non ne limita la discrezionalità, ma che – di fatto – trasforma una scelta per sua natura discrezionale in una procedura concorsuale. E ciò peraltro, nella totale assenza di una previa informazione ai richiedenti (…). Non può quindi essere revocabile in dubbio che la commissione ha travalicato i compiti assegnati, e che l’attività espressione di tale ultronea e non legittimata attività sia viziata da invalidità»;

– che, ciò nonostante, in spregio a quanto disposto dalla normativa citata, dall’avviso pubblico, da quanto affermato e chiarito dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, codesto Assessorato Regionale ha deciso di portare avanti la procedura, individuando, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti autonomamente dalla Commissione, un elenco di 119 aspiranti ritenuti maggiormente meritevoli rispetto agli altri 457 candidati in possesso, anch’essi, dei requisiti di adeguatezza e, pertanto, idonei al conferimento dell’incarico di direttori generali;

– che, in data 7 agosto 2013, nella apposita sezione del sito internet dell’Assessorato della Salute, sono stati pubblicati gli atti relativi allo stato di avanzamento della procedura di selezione ai fini della nomina, nei termini e per gli effetti di cui al relativo avviso pubblico, dei Direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Siciliana. In particolare sono stati pubblicati: a) la nota inviata in data 31 luglio 2013 dalla Commissione alla dott.sa Lucia Borsellino, integrativa dei verbali precedenti, con la quale vengono fornite – da parte della Commissione medesima – ulteriori indicazioni procedurali, precedentemente condivise; b) l’elenco degli aspiranti individuati in esito alla selezione preliminare, basata sull’analisi curriculare da parte della Commissione;

– che sulla base delle predette indicazioni procedurali è stato definitivamente ufficializzato l’elenco dei 119 aspiranti idonei, selezionati tenendo conto della valenza degli elementi curriculari, ammessi direttamente al colloquio orale previsto dall’avviso di cui al D.A. 02689 del 12 dicembre 2012. Nonché sono stati individuati altri 458 candidati per i quali è stata prevista una apposita procedura di selezione, attraverso test on line di natura attitudinale;

– che sono state fissate le date per lo svolgimento dei test on line le cui prove si sono tenute presso la sede del CEFPAS a Caltanissetta nei giorni 27 e 28 agosto 2013, tenendo separate le prove degli altri 458, aventi natura selettiva, da quelle dei 119, aventi esclusivamente finalità di verifica delle capacità attitudinali;

– che in data 10 novembre 2013, dagli organi di stampa, si è appreso che solo 70 aspiranti manager avrebbero superato i detti test attitudinali.

CONSIDERATO

– che – come correttamente affermato dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana – ai sensi dell’ordinamento giuridico citato, la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie si articola «in due distinti procedimenti tra loro autonomi e non in due diverse fasi funzionalmente e teleologicamente correlate in un unico procedimento» come ha invece inteso erroneamente la commissione per la selezione;

– che, quindi, il procedimento è volto alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei e che, pertanto, la commissione può solo verificare i presupposti per la partecipazione e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti;

– che illegittimamente la commissione ha ritenuto di potere svolgere una selezione comparativa degli aspiranti manager violando palesemente il disposto normativo che affida a detto organismo un’attività vincolata di carattere meramente ricognitivo;

– che sul punto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito che «nel sistema del D.lgs. n. 502/1992 che è richiamato nell’art. 19 della legge regionale n. 5 del 2009, la nomina del direttore generale ha natura eminentemente discrezionale, pertanto non deve essere effettuata alcuna valutazione comparativa di eventuali aspiranti nè occorre che il provvedimento di nomina in ordine alle ragioni in base alle quali un determinato servizio o comunque un certo elemento debba essere considerato preferibile ai fini della nomina rispetto a un altro, costituendo espressione della potestà di indirizzo e di governo delle Regioni nel settore sanitario» così CGA, 22 maggio 2012, n. 450;

– che è illogica e, quindi, illegittima l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli in considerazione delle variabili: “numero dei dipendenti dell’organizzazione”, “ruolo rivestito all’interno dell’organizzazione”, “numero di risorse umane direttamente gestite” e “valore delle risorse finanziarie gestite” per la quale la commissione ha arbitrariamente previsto che «verrà considerata l’attività prevalente svolta in termini temporali nell’ultimo decennio»;

– che il criterio individuato dalla commissione per la valutazione dei titoli di “prevalenza dell’attività svolta nell’ultimo decennio”, oltre che illogico, viola in modo evidente i criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

– che, comunque, il procedimento posto in essere dalla commissione è palesemente viziato da illegittimità poiché, già ab origine, l’avviso di indizione della procedura ha del tutto omesso di specificare i criteri valutativi con adeguata puntualità;

– che in mancanza di una disciplina regolamentare, la Regione deve «esercitare la facoltà di individuare» i direttori generali delle Aziende sanitarie tra coloro che – possedendone i requisiti – ne facciano richiesta, stabilendo «criteri prioritari, non contrastanti con il disposto di legge, ma anzi costituenti sviluppo della stessa» Cfr. in tal senso Cons. di Stato , sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7244;

– che la procedura si evidenzia palesemente illegittima anche in considerazione dell’individuazione dei criteri di valutazione e dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili da parte della commissione; la quale ha stabilito i detti criteri posteriormente alla emanazione del bando e, comunque, dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, con grave lesione dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa;

– che, comunque, l’illegittimità della procedura si deduce, ancora, poiché la commissione non poteva applicare regole di ponderazione o criteri valutativi che non avesse preventivamente portato a conoscenza dei candidati che dovevano essere posti su un piano di parità durante tutta la procedura (Cfr. in tal senso Cons. di Stato, sez. III, 10 gennaio 2013 n. 97);

– che la procedura di selezione si palesa evidentemente illegittima in considerazione del grave lasso di tempo intercorso tra la stesura dei test attitudinali (quiz on line) e la presunta e mai conosciuta correzione degli stessi, sulla base di criteri non individuati e non individuabili;

– che le prove attitudinali si sono tenute il 25 settembre 2013 e l’esito è stato conosciuto solo in data 10 novembre 2013;

– che, nonostante i palesi vizi sostanziali e procedimentali di cui è gravata la procedura di selezione, l’Amministrazione Regionale ha dato seguito alla attività svolta dalla commissione, dando conoscenza della graduatoria degli ammessi al colloquio orale;

– che, sotto altro profilo, si deduce l’illogicità e l’eccesso di potere per sviamento della procedura allorché pretende di selezionare i manager della sanità sulla base di presunti test attitudinali e non in considerazione dell’esperienza e dei risultati raggiunti nel corso dell’attività lavorativa prestata;

– che, ancora, dalla illegittimità della procedura e dalla diffusione della notizia dei risultati della stessa, potrebbero derivare il danno all’immagine e da perdita di chance degli aspiranti idonei non ammessi al colloquio, con la conseguente possibilità dei medesimi di adire le vie legali a tutela dei propri diritti e interessi.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si intima e diffida codesto Assessorato Regionale della Salute a volere procedere ad annullare e/o revocare in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies, octies e nonies l. 7 agosto 1990 n. 241, coordinata con la l.r. n. 5 del 2011, dei provvedimenti posti in essere dalla Commissione di selezione incaricata per la procedura di formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie della Regione Siciliana. Conseguenzialmente attuare il Decreto Assessoriale n. 955/2013 contenente la graduatoria degli aspiranti idonei alla selezione.

Catania – Palermo, 16 novembre 2013

Sanità in Sicilia: 47 morto che parla… E io pago!

 

 

 


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