L’Enaip di Caltanissetta e la Giustizia ‘rivoltata’

Svelato il ‘mistero buffo’ dell’Enaip di Caltanissetta? Sembrerebbe proprio di sì. Il provvedimento “in stato di minuta” è pubblico. Finalmente. Proprio così “in stato di minuta”. E meno male che qualcuno ha provveduto, con invidiabile celerità, a rendere pubblico il contenuto dell’Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) per la Regione siciliana. I legali dell’Enaip di Caltanissetta attendono ancora oggi copia della predetta Ordinanza. Ma questa sembra essere cosa di poco conto. Veniamo ai fatti.

E’ bene precisare che non è stato diffuso il dispositivo, ma l’intera Ordinanza seppur “in stato di minuta”. Ai lettori dobbiamo un’informativa definitiva sulla vicenda dell’Ente di formazione professionale Enaip di Caltanissetta. La vicenda, dicevamo, rischiava di trasformarsi in una inutile telenovela. L’Avviso n.20/2011 ha bisogno di certezze e non di dubbi e rallentamenti. Una storia dove la trama non è l’amore non corrisposto – tipico delle fiction sudamericane – ma il posto di lavoro per una ventina di lavoratori della formazione professionale. Una cosa seria.

L’Ordinanza è la n.441/12 pronunciata dal Cga per la Regione sicilia in sede giurisdizionale nella Camera di Consiglio del 26 luglio scorso. L’organo amministrativo di II° grado dà ragione all’Avvocatura dello Stato e, quindi, all’assessorato regionale istruzione e formazione professionale. Quindi, conferma il contenuto della dichiarazione resa il 30 luglio scorso da Ludovico Albert. Bisogna dargliene atto, sapeva già ed ha avuto ragione.

Il Cga ha accolto l’appello della pubblica amministrazione regionale con annullamento dell’Ordinanza del TAR Palermo Sezione III, n.336/2012 che aveva cautelativamente riammesso alla valutazione i progetti dell’Enaip di Caltanissetta in merito all’Avviso n.20/2011. Il Tar aveva torto, quindi. Questo è il fatto. Chiaro ed incontrovertibile.

Restano alcune questioni che destano più di un dubbio. Nulla a che vedere, ovviamente, con l’esito finale. Pur tuttavia può tornare utile curiosare sui motivi che hanno causato uno dei tanti contenziosi aperti con l’assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale.

L’Enaip di Caltanissetta ha partecipato all’Avviso pubblico n. 20/2011 mediante presentazione in data 3 novembre 2011 di due progetti. Il primo con l’importo richiesto di 788 mila e 852euro e complessive 5110 ore indirizzate ai diversamente abili. Il secondo con importo richiesto di quasi 124 mila euro e complessive 961 ore. Le istanze e i relativi allegati venivano presentate in cartaceo all’Amministrazione e compiutamente compilate per come generate dal sistema informatico, oltre che corredate dalla documentazione richiesta.

Successivamente, con nota n. 31960 del 22 dicembre 2011 a firma del responsabile del procedimento relativo all’Avviso n.20/2011 veniva richiesta, da parte dell’Amministrazione, ai soggetti che hanno presentato i progetti l’integrazione dell’Allegato 3 – Formulario.

Cosa è successo in pratica? La piattaforma informatica dove erano stati caricati tutti i progetti online è andata parzialmente in tilt. Infatti, nel corso dell’ attività di istruttoria dei progetti presentati si è riscontrato che alcune sezioni della domanda, pur essendo state caricate nella piattaforma informatica da chi ha presentato i progetti, non risultano presenti nel documento generato dal sistema (nello specifico l’Allegato 3 – Formulario) e nella relativa copia in formato cartaceo.

In buona sostanza, andando in modalità di stampa il documento usciva incompleto. E questa non è una colpa da addebitare ai soggetti proponenti (enti formativi) ma semmai ad una cattiva gestione del programma scelto dall’Amministrazione Attiva. L’Amministrazione è corsa ai ripari, chiedendo a tutti gli enti di presentare un’integrazione entro 10 giorni, proprio con la predetta nota n.31960 del 22 dicembre 2011. Nella citata nota, l’Amministrazione impartiva precise disposizioni. (foto a destra, tratta da modaportale.com)

L’Enaip di Caltanissetta, in data 9 gennaio 2012, seguendo le modalità dettate dall’Amministrazione, provvedeva all’invio della richiesta produzione documentale. Da questo scaturiva l’esclusione determinata con il Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) n. 324 del 25 gennaio 2011 e quindi con D.D.G. n. 742 del 28 febbraio 2012. Esclusione che l’Associazione Enaip Caltanissetta contestava. Intanto con le osservazioni scritte ai sensi dell’art. 2 del predetto D.D.G. 324/2011 che sono comunque rimaste inevase. Nel senso che l’Amministrazione non ha risposto. Poi con il ricorso prodotto al Tar.

La contestazione nasce sull’integrazione della documentazione prodotta dall’Enaip all’Amministrazione. Gli uffici guidati da Albert, dal canto loro, hanno ribadito l’illegittimità delle istanze per difetto di sottoscrizione di alcune pagine delle sezioni dell’Allegato 3 – Formulario Avviso 20/2011. Risultato, l’Enaip di Caltanissetta non è stato ammesso.

Quindi, vengono rese pubbliche le graduatorie dei progetti finanziati e l’Enaip di Caltanissetta si ritrova fra quelli esclusi. La motivazione? Eccola: “Integrazione Allegato 3 non sottoscritta in violazione del combinato disposto dagli articoli 7.2 e 8.1 dell’Avviso”. Ma come? Se l’ente ha prodotto in sede di integrazione la corretta documentazione sanando un difetto di funzionamento addebitabile all’Amministrazione?

Ripetiamo che la questione, dal punto amministrativo, è oramai chiusa. Due gradi di giudizio sono serviti a tirare fuori una verità. Non c’è “fumus boni iuris”, nessuna lesione di diritto e quindi nessuna riammissione cautelativa alla valutazione. Questo emerge nel dispositivo del Cga. Infatti, il cosiddetto “soccorso” viene interpretato come essere stato effettuato dall’Amministrazione nei riguardi di tutti i soggetti in detta situazione di erronea compilazione, e non il contrario.

Ma non aveva sbagliato l’assessorato? La tesi vincente è un’altra. E’ l’Amministrazione che ha rimesso in termini tutti i partecipanti per rimuovere detto incombente entro 10 giorni. Controversa appare la questione sul “soccorso istruttorio”, Su questo punto il Tar Palermo Sezione III, con l’Ordinanza n. 336/2012 del 29 maggio 2012 si era pronunciato positivamente sull’istanza di sospensione cautelare in favore dell’Enaip di Caltanissetta. Infatti recita così: “considerato che la impugnata clausola del bando che prevede la sottoscrizione non solo dell’offerta ma anche del formulario in ogni sua parte, compresi gli allegati per cui è controversia, appare in contrasto con il disposto di cui al comma 1 bis dell’art. 46 del D. Lg.vo 163/2006, per come inserito dall’art. 4, comma 2 lett. d) del D.L. 13.5.2011 n. 70; e che non sussiste alcun dubbio sulla riconducibilità alla ricorrente dei predetti allegati, anche in ragione dell’apposizione del timbro su ogni pagina degli stessi e la sottoscrizione della nota di accompagnamento; ha statuito di accogliere l’istanza cautelare della ricorrente e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di ammetterla con riserva alla fase della valutazione”.

Cerchiamo di chiarire meglio. L’integrazione della documentazione da dove nasce? Non già per sanare posizioni di coloro che fossero incorsi (cioè tutti i partecipanti) in errore bensì, come oltremodo è evidente dalla lettura della nota del 22 dicembre 2011 n. 31960, per “soccorrere” la Pubblica amministrazione che sostanzialmente chiedeva di sopperire ad una sua condotta colposa. Quale? Il difetto di funzionamento del sistema informatico che non aveva garantito una stampa cartacea corretta del formulario (allegato 3).

Infatti, la stessa Amministrazione per ovviare al malfunzionamento della piattaforma ha comunicato agli enti interessati (tutti) con quale procedura ognuno dovesse rientrare nella piattaforma informatica con username indicata dall’Amministrazione Attiva e propria password. Procedendo così a stampare le parti del formulario mancanti (allegato 3). E poi, chiariamo che queste parti riguardavano i moduli formativi che non costituiscono “fattispecie dichiarativa” come può essere una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Quindi si tratta di una parte non lesiva e quindi sanabile, non costituendo valore in termini di punteggio nella valutazione finale.

Almeno cosi appare dall’esame degli atti. Ripetiamolo, l’integrazione non costituisce una “seconda chance” per i partecipanti, bensì nasce per “soccorrere” (soccorso istruttorio) l’Amministrazione. Questa è la risultante del giudizio di I° grado emesso dal Tar di Palermo Sezione III. Sulla questione ci piace richiamare la sentenza emessa dal Consiglio di Stato Sezione IV del 31 marzo 2010, n.1832. Nel dispositivo il Consiglio di Stato ha “dichiarato illegittima l’esclusione ove manchi la sottoscrizione singola di tutte le pagine di cui il documento si compone ma non dell’ultima la cui sottoscrizione, secondo la logica comune, sta a significare l’appropriazione del contenuto complessivo di un determinato atto”. Del resto, la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), attuata nella Regione Sicilia con Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.. Per cui parrebbero evidenziarsi dubbi interpretativi in ordine al fatto che l’Enaip – stante al contenuto del dispositivo dell’Ordinanza del Cga – non si sarebbe avvalsa compiutamente e tempestivamente della remissione di termini. L’Enaip sostiene di avere prodotto entro i termini fissati dall’Amministrazione quanto richiesto in termini di integrazione (allegato 3 – formulario). Cosa sia successo e cosa contenga la memoria dell’Avvocatura dello Stato, non e’ dato sapere. Ma basta polemiche, le sentenze sono fatte per essere rispettate in uno Stato democratico. Qualunque sia il contenuto. In ultimo, citiamo l’articolo richiamato nell’Ordinanza del Tar, la cui clausola del bando (Avviso 20/2011) appare in contrasto con il disposto di cui al comma 1-bis dell’art. 46 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni. Comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett. d) del Decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

L’Ordinanza del Cga restituisce certezza. L’esame della documentazione lascia qualche perplessità. Caso chiuso. Almeno così sembrerebbe. Di certo possiamo dire che amministrativamente il caso è chiuso ed è stata assunta una decisione vincolante che ha restituito chiarezza. Altri risvolti? Il resto si vedrà. Per il momento l’Avviso 20/2011 e le sue 27 graduatorie sono salvi.

Foto di prima pagina e in altro sopra a sinistra tratta da ogginotizie.it

In basso, a destra, una raffigurazione del ‘Castello’, il celebro romanzo di Franz Kafka tratto da beri.it

 


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