Motivazione: manca la copertura finanziaria, visto che i 15 milioni di euro stanziati sono come il bilancio di crocetta e bianchi: non ci sono. . .
Legge sull’editoria impugnata dal Commissario dello Stato
MOTIVAZIONE: MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA, VISTO CHE I 15 MILIONI DI EURO STANZIATI SONO COME IL BILANCIO DI CROCETTA E BIANCHI: NON CI SONO…
Il controverso disegno di legge, approvato di recente dall’Ars, che prevede contributi per gli editori finisce nel mirino dell’ufficio del Commissario dello Stato, Prefetto Carmelo Aronica. Innanzitutto per la copertura finanziaria, che non c’è. Le risorse di cui si è parlato, infatti, circa 15 milioni di euro, fanno riferimento al Fesr 2014-2020 di cui ancora non si sale nulla.
“Tali risorse, ancorché verosimilmente ammissibili nel contesto programmatico dei fondi strutturali europei, – dice il Commissario dello Stato – non possono che considerarsi indicative fino allapprovazione dei relativi documenti programmatici e, pertanto, non ci si può esimere dal rilevare la inidoneità della copertura finanziaria prevista, atteso che la norma proposta impegna per il futuro risorse oggetto di procedure di allocazione specificatamente stabilite dalla normativa comunitaria (peraltro tuttora in itinere) e non preventivamente vincolabili in ambito nazionale”.
Cassato anche l’articolo 11 relativo alla pubblicazione dei dati su gare di appalti. I deputati regionali hanno inserito dei limiti per l’individuazione delle testate che devono contare non meno di tre giornalisti iscritti al relativo albo professionale assunti con contratto a tempo indeterminato; l’attestazione di regolarità contributiva e previdenziale ai fini Inpgi e Casagit; non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con diffusione regionale, con vendita in edicola; l’attestazione di copie vendute a norma di legge.
Il legislatore regionale, con la disposizione oggetto di censura, – scrive nell’impugnativa il Commissario dello Stato – attribuisce invero alla stazione appaltante la facoltà, per adempiere allobbligo di pubblicazione per estratto dei bandi di gara, di scegliere tra due quotidiani a maggiore diffusione nazionale, due quotidiani a maggiore diffusione locale e un periodico a diffusione regionale in possesso di determinati requisiti fra laltro non richiesti dalla normativa statale. Orbene poiché si tratta inequivocabilmente di aspetti inerenti alle procedure di affidamento, che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, le norme del predetto codice costituiscono un legittimo invalicabile limite allesplicarsi della potestà legislativa esclusiva della Regione.