La sentenza che smonta le basi del Muos Lavori abusivi e colpe della Regione

Una sentenza storica che in sedici pagine smonta tutti i presupposti su cui si è basata la realizzazione del Muos nella base statunitense di Niscemi. Secondo il Tar di Palermo i lavori per l’impianto satellitare di comunicazioni militari sono «abusivi», perché privi delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche e «viziati da difetto di istruttoria». Inoltre, i giudici amministrativi si esprimono indirettamente anche sul piano dei rischi per la salute dovute alle onde elettromagnetiche. Affermano – sulla base delle relazioni del perito Marcello D’Amore, ingegnere e docente all’università La Sapienza di Roma – che «lo studio dell’Istituto superiore di sanità si è basato su procedure di calcolo semplificate che non forniscono accettabili indicazioni nell’ottica del caso peggiore». Di conseguenza, il provvedimento della Regione Sicilia – la cosiddetta revoca delle revoche basata proprio sulla relazione dell’Iss – che ha sostanzialmente dato il via libera all’ultimazione del Muos, «è contrassegnata da contraddittorietà fra atti, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione».

Una vittoria su tutti i campi per i Comitati che si battono da anni contro l’impianto che sorge dentro la Sughereta, dichiarato sito d’interesse comunitario. Dei cinque ricorsi presentati e unificati perché tra loro connessi, il Tar ne ha accolti due, proprio quelli presentati dal Movimento No Muos e da Legambiente. Ha rigettato i due che il Ministero della difesa aveva avanzato contro la Regione e il Comune di Niscem e ha dichiarato improcedibile quello del Comune di Niscemi. 

L’analisi dei giudici parte dai due provvedimenti con cui il 29 marzo del 2013 l’Assessorato regionale al Territorio revoca le autorizzazioni concesse nel 2011 per la realizzazione del Muos. Lo fa avvalendosi del principio di precauzione, riconosciuto dall’Unione europea. Secondo il Tar questi provvedimenti non potevano essere considerati una revoca, bensì annullamenti d’ufficio. Una differenza sostanziale, perché la revoca non ha effetto retroattivo e «lascia fermi gli effetti già prodotti, evitando che se ne producano di ulteriori», mentre l’annullamento fa decadere tutti gli atti fino a quel momento emanati, con conseguente nuovo inizio dell’iter autorizzativo. Perché, dunque, i giudici definiscono quelli del 29 marzo degli annullamenti? Perché – si legge nella sentenza – «nulla è sopravvenuto tra la data di rilascio delle autorizzazioni (giugno 2011 ndr) e l’intervento in autotutela del marzo 2013, nessun fatto nuovo si è verificato o viene acquisito, nessuna nuova valutazione dell’originario corredo istruttorio e motivazionale è stata fatta dall’amministrazione regionale». Dunque, continua il documento, «ciò che si è accertato è esclusivamente una “mancanza” originaria di idonea attività istruttoria, che ha resi, quindi, in radice illegittimi i due atti». I lavori eseguiti fino a quel momento – affermano in giudici – si devono considerare «abusivi».

Fatta questa premessa, la cosiddetta revoca delle revoche del 24 luglio del 2013 – cioè il provvedimento firmato dal dirigente dell’assessorato all’Ambiente Gaetano Gullo che annullava quello del 19 marzo (poi denunciato per falso dall’associazione Rita Atria) – non poteva essere fatto e, precisa la sentenza, «non potrebbe avere comunque alcun effetto ripristinatorio, con la conseguenza che si sarebbero dovuti nuovamente acquisire nulla osta e pareri». 

A questo quadro si aggiunga l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, concessa dalla Soprintendenza il 18 giugno 2008, scaduta il 17 giugno 2013, avendo validità quinquennale e mai rinnovata. Così come il nulla osta dell’Azienda regionale Foreste demaniali – ente cui è affidata la gestione della riserva naturale Sughereta – dato il 10 aprile 2008 ma che aveva validità annuale. A proposito di quest’ultima autorizzazione, inoltre, i giudici sottolineano che l’oggetto del provvedimento non ha incredibilmente nulla a che vedere col Muos, quanto piuttosto a un fantomatico «progetto di nuovo impianto per mitigazione dei problemi di erosione superficiale e protezione degli incendi nell’area della postazione radiotrasmittenti di Niscemi della Marina Statunitense». 

L’ultima parte della sentenza, infine, è dedicata alla relazione dell’Istituto superiore di sanità e ai rischi derivanti dalle onde elettromagnetiche. Lo studio fu pubblicato in versione definitiva il 5 settembre. Ma una sintesi era trapelata prima e sulla base di quella il governo regionale guidato da Rosario Crocetta, inizialmente contrario alla realizzazione dell’impianto, fece un passo indietro. Decidendo la famosa revoca della revoca delle autorizzazioni concesse. 

«Lo studio dell’Iss – affermano i giudici – costituisce un documento non condiviso da tutti i professionisti che hanno composto il gruppo di lavoro e – fatto ancor più significativo – risulta non condiviso proprio dai componenti designati dalla Regione Siciliana, Dott. Mario Palermo e Prof. Massimo Zucchetti». «I due esperti – continua la sentenza – con una loro autonoma relazione, evidenziano, fra l’altro, che rimangono aperte le valutazioni predittive in campo vicino, per le quali la stessa relazione principale dell’Iss dà atto trattarsi di un campo molto esteso vista la dimensione delle antenne e di non avere a riguardo informazioni specifiche, e che non sarebbe stata ben indagata nello studio Iss neppure la reale dimensione del rischio alla salute». Il Tar afferma che queste osservazioni sono «condivisibili» e che comunque «l’Iss si è basato su procedure di calcolo semplificate che non forniscono accettabili indicazioni nell’ottica del caso peggiore»

I giudici, in questo caso, basano la loro sentenza sulle relazione dell’ingegnere D’Amore, la prima depositata nell’estate del 2013; l’ultima, un’integrazione a quella precedente, a settembre del 2014. E proprio un estratto significativo dal secondo documento viene riportato nella sentenza: «Le problematiche riguardanti la mappa del campo elettromagnetico irradiato dalle parabole satellitari del Muos in asse, fuori asse e in particolare in prossimità del terreno, il livello del campo elettromagnetico irradiato dalle antenne della base Nrtf nel breve e nel lungo periodo, i possibili effetti causati dall’interazione di aeromobili con il fascio del Muos sono trattate rispettivamente dall’Iss, dall’Ispra (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dall’Enav (l’ente nazionale aviazione civile) in maniera non esaustiva e come tale suscettibile di ulteriori doverosi approfondimenti».

Cosa succederà adesso? Il Muos, ormai completato dopo il lancio del satellite meno di un mese fa, verrà spento? «Probabilmente – spiega Nello Papandrea, uno dei legali del Movimento No Muos – la sentenza verrà appellata. Ma è molto forte e difficile da smontare. Se dovesse passare in giudicato, avrà importanti ricadute. Le parti ricorrenti, compreso il Movimento, potrebbe anche chiedere la demolizione dell’impianto». 

Nel frattempo ieri a Niscemi i membri del comitato locale No Muos hanno festeggiato la vittoria del ricorso al Tar mettendo nelle strade del centro dei cartelli dedicati ai protagonisti della lotta No Muos. Le strade e le piazze sono state dedicate al professore Massimo Zucchetti, a pacifisti Turi Vaccaro, Nicola Arboscelli e Marcello D’Amore. Presenti anche piazza No Muos e riCorso al Tar. «Per festeggiare la storica vittoria al Tar, abbiamo deciso di fare questo gesto simbolico. Che deriva anche dal rifiuto del Consiglio Comunale di rinominare la piazza del paese “piazza no Muos», spiega l’attivista Fabio D’Alessandro, del comitato di Niscemi.


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