lultima legge approvata allunanimità dallassemblea regionale siciliana (seduta del 22 dicembre 2011: misure in materia di personale della regione siciliana e di contenimento della spesa d. L. 828, 563, 824/a ), ora al vaglio del commissario dello stato, crea seri dubbi di legittimità costituzionale.
La nuova farsa del governo regionale
Lultima legge approvata allunanimità dallAssemblea regionale siciliana (seduta del 22 dicembre 2011: Misure in materia di personale della regione siciliana e di contenimento della spesa d.l. 828, 563, 824/a ), ora al vaglio del Commissario dello stato, crea seri dubbi di legittimità costituzionale.
Così la segreteria dei Cobas-Codir della Regione commenta la legge sulle nuove stabilizzazioni del personale approvata ieri da Sala dErcole. Alcune delle norme approvate ieri dallArs – si legge sempre nella nota dei Cobas – sono solo la riproposizione di norme già impugnate lanno scorso dallex Commissario dello Stato, Michele Lepri Gallerano, che tentavano di eludere gli effetti del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 (cd.Legge Brunetta). Inoltre, anche secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale sarebbe illegittima la riserva solamente del 30% di posti destinata al pubblico concorso.
Assistiamo quindi allennesima farsa del governo regionale – si legge sempre nella nota dellorganizzazione sindacale – che continua a prendere in giro non solo i precari, ma anche tutti i disoccupati e i cittadini siciliani, considerato che anche il nuovo Commissario dello Stato, Carmelo Aronica, non potrà non censurare i profili di illegitimità della norma in questione. Sfugge il motivo per cui lesecutivo regionale abbia deciso di continuare a seguire una strada già segnata che, oltre a rischiare di essere lennesima presa in giro nei confronti dei precari, viene vissuta dai dipendenti di ruolo come una mortificazione delle proprie aspettative di carriera e che, comunque, rappresenta uno schiaffo per tutti i disoccupati senza santi in paradiso.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, a regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002). La natura comparativa e aperta della procedura – conclude la nota dei Cobas – è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).