Il testo integrale della terza manovra finanziaria approvata dalla Commissione Finanze di Sala d’Ercole (I parte)

PRECISIAMO CHE SU QUESTO TESTO SI DEVE ANCORA PRONUNCIARE LA PRESIDENZA DELL’ARS CHE POTREBBE STRALCIARE, DICHIARANDOLI INAMMISSIBILI, ALCUNI ARTICOLI O COMMI

Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.

Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie”

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA ‘BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio’

Composta dai deputati

Dina Antonino, presidente e relatore; Vinciullo Vincenzo, vicepresidente e relatore; Di Giacinto Giovanni, vicepresidente; Ciaccio Giorgio, segretario; Clemente Roberto; Cracolici Antonello; Currenti Carmelo; D’Agostino Nicola; Di Mauro Giovanni; Milazzo Giuseppe; Gucciardi Baldassare; La Rocca Claudia; Leanza Nicola; Lupo Giuseppe; Savona Riccardo.

Presentata il 22 luglio 2014

Onorevoli colleghi,

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)

 

TITOLO I

Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014.

 

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.

 

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.

 

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

 

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’, comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

 

Art. 3.

Ripianamento del disavanzo 2013

 

l. Il disavanzo finanziario di gestione dell’esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro, è riassorbito nel biennio 2014-2015 nella misura di 231.885 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 231.884 migliaia di euro per l’anno 2015. Conseguentemente, sono rideterminati per il medesimo biennio gli importi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 13.

 

2. Le risorse di cui al comma l, quantificate in 111.615 migliaia di euro per l’anno 2014 e 111.616 migliaia di euro per l’anno 2015 sono destinati ad incrementare il fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 – capitolo 215727).

 

3. Per l’anno 2014 l’ammontare del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 – capitolo 215727) è quantificato in 211.115 migliaia di euro, comprensivo delle somme derivanti dall’applicazione del comma 2.

 

4. All’articolo 4, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso l’ultimo periodo.

 

5. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).

 

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, ad eliminare dal conto del Bilancio 2014 crediti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell’introduzione nell’ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all’importo iscritto nel fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2014 per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo.

 

Art. 4.

Accantonamenti tributari

 

1. All’articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma l dopo le parole “legge 27 dicembre 2013, n. 147” sono aggiunte le parole “come modificato dall’articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66”, la cifra “1.053.769 migliaia di euro” è sostituita dalla cifra “1.142.162 migliaia di euro”;

 

b) al comma 2, lettera a) la cifra “641.475” è sostituita dalla cifra “508.300”;

 

c) al comma 2, lettera b) il periodo “400 milioni di euro annui” è sostituito da “80.608 migliaia di euro per l’anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016”;

 

d) al comma 2 dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

 

e) b.1) quanto a 553.254 migliaia di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 4 ottobre 2012;

 

f) al comma 2 lettera c) il periodo “12.294 migliaia di euro per l’anno 2014 e” è soppresso.

 

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l’Allegato 2 di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.

 

Art. 5.

Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio

 

1. A decorrere dall’1 gennaio 2015, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Nelle more dell’introduzione nell’ordinamento regionale delle disposizioni contenute nel titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di omogeneizzare e rendere confrontabili i dati di bilancio con le altre regioni, per l’esercizio finanziario 2014 le entrate tributarie sono contabilizzate al netto degli importi relativi alla restituzione e rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette sugli affari e relative addizionali. Al fine di dare evidenza alle operazioni effettuate dalla competente struttura di gestione al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014 è allegato un prospetto analitico contenente i dati relativi alle somme compensate a titolo di restituzione e rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette sugli affari e relative addizionali.

 

3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all’attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell’ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l’anno 2014, un’ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attività nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

 

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

TITOLO II

Misure di contenimento della spesa

 

Art. 6.

Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi

operanti all’interno dell’amministrazione regionale

 

l. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all’interno dell’Amministrazione regionale, la cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

 

2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l’individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili.

 

3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall’adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all’individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi.

 

4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all’Assemblea regionale apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.

Art. 7.

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l’Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo l della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi, fatta eccezione per quelli in godimento, in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

 

Art. 8.

Norme di risparmi nel settore sanitario

 

1. Per le finalità dell’articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l’anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell’importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi dell’articolo l, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell’equilibrio di bilancio sanitario, per l’anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all’importo di cui al comma l.

 

3. Per l’anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF deve garantire, sino all’importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano Sanitario nazionale, relativo all’anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.

 

4. La misura dell’eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 9.

Integrazione socio-sanitaria

 

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato l. C “Area integrazione socio-sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C “Area integrazione socio-sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Per le finalità di cui al comma l, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per la salute e l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture.

TITOLO II

Finanziamento interventi di spesa

Art. 10.

Ricovero minori

 

l. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 12.800 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. – cap. 183337).

Art. 11.

Comunità alloggio per disabili psichici

 

l. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 14.400 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. – cap. 182519).

Art. 12.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della

prevenzione degli incendi

 

l. Per le finalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 78.225 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. – capitoli 156604).

 

2. Per l’attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. – cap. 554201). All’onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 30 della presente legge.

3. All’articolo 43 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

“6 bis. Gli uffici periferici del Dipartimento regionale del lavoro e delle politiche sociali adottano i provvedimenti di decadenza dai contingenti e dalla graduatoria unica distrettuale, nonché la cancellazione dall’elenco speciale regionale istituito ai sensi dell’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 dei lavoratori forestali al verificarsi dei seguenti eventi:

 

a) ingiustificata rinuncia ad una congrua offerta di lavoro come definita dalle vigenti disposizioni di legge in materia di perdita dello stato di disoccupazione;

 

b) assunzione a tempo indeterminato;

 

c) volontaria fuoriuscita.

 

I lavoratori forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che non effettuano le 78 giornate lavorative ai fini previdenziali non possono essere sostituiti. Dal computo delle giornate di lavoro determinato in base al fabbisogno distrettuale sono detratte le giornate corrispondenti ai turni non effettuati a causa della impossibilità di sostituzione del lavoratore non avviato.”.

 

4. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell’Amministrazione regionale. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

4 bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applicano altresì a tutto il personale dell’amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10.

 

5. Per il triennio 2014-2016 trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 anche per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, con esclusione del personale già utilmente inserito nelle rispettive graduatorie.

 

6. Nel rispetto del principio di contenimento della spesa ed al fine di consentire la salvaguardia, a titolo di solidarietà delle fasce deboli, i lavoratori forestali che percepiscono un reddito rilevabile dal Mod. ISEE, dell’anno di riferimento, superiore a 50.000 euro, non effettueranno, per il triennio 2014-2016, le giornate attribuite dalla fascia di appartenenza. Sono esclusi, ai fini della rilevazione ISEE, i redditi provenienti dai nuclei familiari di origine qualora con essi conviventi nella qualità di single o famiglie di cui uno dei componenti appartenente al nucleo originario. I posti resisi vacanti in virtù della sospensione, non potranno essere ricoperti in quanto al variare della situazione reddituale si potrà rientrare nelle graduatorie.

 

7. A decorrere dall’1 gennaio 2014, l’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 è corrisposta esclusivamente al personale del Comando del Corpo forestale della Regione in servizio effettivo presso il dipartimento, con funzioni di polizia giudiziaria.

 

8. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1998, n. 11, dopo le parole “con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale” aggiungere le seguenti “, che svolgono entrambi esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 13.

Norme in materia di consorzi di bonifica

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nel limite massimo di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 – capitolo 147320).

Art. 14.

Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 – capitolo 147326).

Art. 15.

Disposizioni concernenti il personale dell’Ente acquedotti siciliani

1. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa di 5.913 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99).

2. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nella misura massima di 133 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 – cap. 147325).

 

3. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nella misura massima di 713 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 – cap. 343315).

 

4. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa nella misura massima di 1.868 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 – cap. 373347).

Art. 16.

Gestione impianti idrici

1. Per le finalità dell’articolo 46, comma l, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, l’ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro (UPB 5.2.l.3.99 – cap. 242543).

 

2. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, negli ambiti territoriali ottimali in cui il gestore del servizio idrico integrato non è stato individuato o è fallito, i comuni, in forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio.

3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in forma singola o associata, nella fase di start up, possono utilizzare il personale già in servizio.

 

Art. 17.

Convenzione Agenzia delle Entrate

1. La Regione, al fine di velocizzare i tempi di riscossione delle tasse automobilistiche, può affidare la riscossione delle medesime tasse, oltre che ai soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, anche a Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione per le province siciliane ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19. A tal fine l’Amministrazione finanziaria regionale può stipulare con l’Agenzia delle Entrate e con Riscossione Sicilia S.p.a. apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi dell’invio delle comunicazioni ai contribuenti (c.d. avvisi bonari), la trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese sostenute.

2. Per la riscossione dei pagamenti a fronte dell’invio delle comunicazioni di cui al comma 1 Riscossione Sicilia S.p.A. è remunerata con un aggio sulle somme riscosse dalla stessa società, pari al 60 per cento dell’aggio spettante sulla riscossione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, e successive modifiche e integrazioni; in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti e/o di riscossione presso gli altri soggetti autorizzati, a Riscossione Sicilia S.p.A. spetta il solo rimborso del costo sostenuto per l’invio delle comunicazioni il cui ammontare sarà stabilito nell’ambito della convenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di corrispondere il rimborso delle spese all’Agenzia delle Entrate è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa annua di 130 migliaia di euro al cui onere si provvede, per gli anni 2015 e 2016, a valere sulle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1001.

Art. 18.

Fondi regolazioni contabili e Fondi Globali

 

l. I Fondi per l’effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219202 – UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219205) sono incrementati per l’anno 2014 dell’importo di 90.000 migliaia di euro, per l’anno 2015 dell’importo di 72.006 migliaia di euro e per l’anno 2016 dell’importo di 117.912 migliaia di euro.

 

2. Il Fondo di cui all’articolo 48, comma l, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (UPB 4.2.1.5.2 – cap. 215704 – accantonamento 1002) è incrementato dell’importo di 500 migliaia di euro.

Art. 19.

Società Interporti

 

1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere l’aumento del capitale sociale della Società Interporti Siciliani S.p.A., società di scopo finalizzata alla realizzazione di infrastrutture sul territorio della Regione siciliana, nella misura complessiva di 8.500 migliaia di euro.

 

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.500 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 3.000 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2016.

 

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo per gli anni 2015 e 2016 si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1001.

 

4. La Regione è autorizzata a procedere al versamento dei contributi consortili, secondo le previsioni statutarie, della propria partecipata strategica MAAS S.C.p.A. che, per l’anno 2014, sono quantificati in 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall’articolo 22 della presente legge.

 

Art. 20.

Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell’elenco

di cui all’articolo 34 della legge regionale 5/2014

 

l. All’articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

 

“3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all’articolo 38 della legge regionale agosto 2009, n. 9 che procedono all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale 9/2009.

 

3 ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’articolo 34 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5 è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego.

 

3 quater. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

 

a) maggiore carico familiare;

 

b) a parità minore reddito derivante dal modello ISEE;

 

c) ad ulteriore parità minore età anagrafica.

 

3 quinquies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – capitolo 215704 – accantonamento 1001.”.

 

Art. 21.

Esami per l’iscrizione agli albi per l’esercizio delle professioni turistiche

 

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 7 bis – Contributi per spese di organizzazione – l. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l’accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 150,00 per le spese da sostenersi da parte dell’Amministrazione per le attività di verifica.

 

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.”.

 

2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

Art. 22.

Misure per contrastare le condizioni di povertà e di esclusione sociale

 

1. Per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 17.700 migliaia di euro.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate le somme derivanti:

 

a) dall’avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo Siciliano per l’assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell’importo di cui all’articolo 25;

 

b) dalle entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23;

 

c) dai risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24;

 

d) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali;

 

3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 è destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età inferiore ad anni 34”.

 

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall’attuazione del presente articolo.

 

Art. 23

Contributo di solidarietà

 

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2016, nella Regione siciliana il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, è dovuto nelle aliquote aggiuntive rispettivamente del 4 per cento, del 5 per cento e del 6 per cento rispetto a quelle ivi previste.

 

2. Per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento pensionistico minimo INPS è dovuto un contributo di solidarietà regionale pari:

 

a) al 4 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di sette volte il trattamento minimo INPS;

 

b) al 5 per cento della parte eccedente il predetto ultimo importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di dieci volte il trattamento minimo INPS;

 

c) al 6,5 per cento della parte eccedente il predetto ultimo importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di quattordici volte il trattamento minimo INPS.

 

3. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sulla base dei principi di cui al comma precedente applicati anche agli enti ed organismi della Regione siciliana che non soggiacciono all’obbligo dei versamenti alle gestioni previdenziali obbligatorie di cui al citato articolo 1, comma 486 della legge n. 147 del 2013, nonché all’Assemblea regionale siciliana, sono versate all’entrata del bilancio della Regione per essere destinate al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 22 della presente legge.

 

4. Le somme trattenute dalle amministrazioni regionali e quelli di cui al comma precedente per effetto delle applicazioni delle disposizioni di cui al comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono versate, a decorrere dall’1 gennaio 2014, all’entrata del bilancio della Regione per essere destinate al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 25 della presente legge.

 

Art. 24.

Riduzione della dotazione organica e pensionamenti anticipati

 

1. In coerenza con i principi e le finalità dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vigono per il periodo 2014-2017, per il personale dell’Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

2. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all’articolo 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle dotazioni organiche di cui al precedente comma 1.

 

3. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche ridotte ai sensi del superiore comma 2, si procede tramite decreto del Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da adottarsi entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Al comma 6, dell’articolo 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sono soppresse le parole “di consulenza, studio e ricerca”.

 

5. Nelle more della riorganizzazione dell’apparato burocratico regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure previste dall’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base, di cui all’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono ridotte del 30%.

 

6. L’articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

 

“1. I dipendenti dell’amministrazione regionale, con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell’attribuzione dell’indennità di buonuscita o del TFR, possono chiedere l’anticipazione dell’erogazione del trattamento loro spettante.

 

2. Le anticipazioni concedibili non potranno complessivamente superare il 70% dell’ammontare dell’indennità di buonuscita o del TFR cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

 

3. Le richieste di anticipazione potranno essere avanzate con riferimento ad una sola delle seguenti prioritarie motivazioni:

 

a) spese sanitarie per il dipendente e per i familiari fiscalmente a carico;

 

b) spese per studi universitari e post universitari per i figli;

 

c) acquisto della prima casa per il dipendente;

 

d) acquisto della prima casa per i figli dell’avente diritto.

 

4. L’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall’ammontare dell’indennità di buonuscita o del TFR spettante per la cessazione del rapporto di lavoro.

 

5. Le richieste saranno soddisfatte sino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio previsto per l’esercizio finanziari odi riferimento.

 

6. Con apposito regolamento da emanarsi, a cura del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, di concerto con il Fondo pensioni Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno individuate le modalità ed i criteri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo.”.

 

Art. 25.

Lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa

 

1. Per le finalità previste dal comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 235 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo siciliano per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

 

Art. 26.

Definizione accordo transattivo

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 – capitolo 147305).

 

Art. 27.

Finanziamento ulteriori interventi di spesa

 

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l’anno 2014 nell’Allegato 1 – Rifinanziamento interventi di spesa – di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono incrementate da quelle previste dall’Allegato 1 della presente legge, per l’importo complessivo di 150.315 migliaia di euro.

 

2. Per le finalità di cui all’articolo 11, commi 99 e 100, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa di 742 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 – capitolo 342534).

 

3. Per le finalità di cui all’articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2014, l’ulteriore spesa di 1.900 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 – capitolo 144111).

 

4. Per le finalità di cui all’articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l’anno 2014 l’ulteriore spesa di 393 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 – capitolo 148102).

 

5. Per le finalità di cui all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 11.750 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 – capitolo 215734). Le procedure per l’assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definite entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

 

6. Per le finalità di cui all’articolo 73, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 349 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 – capitolo 243308).

 

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 – capitolo 183701).

 

8. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 – capitolo 183715).

 

9. Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.3 – capitolo 373711).

 

10. Per le finalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 252 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 – capitolo 191309).

 

11. Per l’erogazione di contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, e vulcanologici di cui all’articolo 73, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 225 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 – capitolo 373307).

 

12. Per le assegnazioni alle università per spese inerenti l’attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all’articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 – capitolo 373313).

 

13. Per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzatala spesa di 1.020 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 11.2.1.1.1 – capitolo 412016).

 

14. Per le finalità di cui all’articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 72 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 – capitolo 376576).

 

15. Il fondo previsto dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, per l’anno 2014, della somma di 400 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.1 – capitolo 215702).

 

16. La dotazione finanziaria della UPB 4.2.1.3.3 – capitolo 215724 è incrementata per l’anno 2014 dell’importo complessivo di 1.397 migliaia di euro, di cui 1.074 migliaia di euro per consentire il pagamento rateale in favore dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisizione delle azioni detenute dalla stessa nella Società Riscossione Sicilia S.p.A.

 

17. La spesa autorizzata dall’articolo 48, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (tab. G) è incrementa per l’anno 2014 dell’importo di 855 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 – capitolo 378118).

 

18. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei Comuni di Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero e Porto Empedocle è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro, in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore del Comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali (UPB 3.3.1.3.2 – cap. 191314).

 

19. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 – capitolo 473709).

 

20. All’articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, dopo le parole “di serie A” aggiungere le parole “e di serie B”.

 

21. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 – capitolo 473710).

 

22. Per le finalità di cui all’articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 60 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1 – capitolo 242022).

 

23. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, lett. c) della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di 380 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 – capitolo 105703).

 

24. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rafforzare gli organi preposti alla ricerca delle persone scomparse nel territorio siciliano, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 10 migliaia di euro.

 

25. Per le finalità dell’articolo 97 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per il riconoscimento delle funzioni sociali svolte per la lotta alla povertà e al fine di consentire la somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell’assisstenza verso categorie sociali maggiormente marginalizzate o verso altre forme di povertà esterna, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 – capitolo 183728), di cui 300 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus e 200 migliaia di euro in favore del Banco opere di carità (UPB 6.2.1.2.3 – capitolo 183797).

 

26. Per garantire il sostegno dell’attività scientifica di promozione culturale della stessa, da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell’articolo 107, comma 1, della legge regionale26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 198 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 – capitolo 377714).

 

27. Per garantire il sostegno dell’attività scientifica di promozione culturale della stessa da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell’articolo 107, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 142 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 – capitolo 377747).

 

28. Per garantire il sostegno dell’attività scientifica di promozione culturale della stessa da svolgere nel territorio della Regione, per le finalità dell’articolo 107, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 67 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 3.2.1.3.7 – capitolo 377750).

 

29. Per le finalità della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 523 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 – capitolo 183704).

 

30. Per le finalità dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 495 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 – capitolo 473733).

 

31. Per le finalità dell’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 – cap. 377723).

 

32. Per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 3.2.1.3.3 – capitolo 377735).

 

33. Per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.1 – capitolo 104523) per l’attività di coordinamento svolta a supporto degli organismi internazionali tesi a favorire lo sviluppo del partenariato euro mediterraneo prevista.

Continua


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