Nella galassia della formazione professionale siciliana può accadere anche linverosimile. Può succedere, per esempio, che un lavoratore di un noto ente di formazione impugni la sospensione dal lavoro ed il collocamento in cassa integrazione in deroga perché ritenuto illegittimo. Succede che lente di formazione, dove il lavoratore opera con un contratto a tempo indeterminato ultraventennale chiami a difesa delle proprie ragioni un avvocato che è anche deputato nazionale, fondatore di una corrente allinterno di un partito e proprietario della più grossa concentrazione di enti formativi in sicilia.
Formazione, gli imbrogli & il mangia mangia…
Nella galassia della formazione professionale siciliana può accadere anche linverosimile. Può succedere, per esempio, che un lavoratore di un noto Ente di formazione impugni la sospensione dal lavoro ed il collocamento in Cassa integrazione in deroga perché ritenuto illegittimo. Succede che lEnte di formazione, dove il lavoratore opera con un contratto a tempo indeterminato ultraventennale chiami a difesa delle proprie ragioni un avvocato che è anche deputato nazionale, fondatore di una corrente allinterno di un partito e proprietario della più grossa concentrazione di Enti formativi in Sicilia.
Sullindividuazione della figura chiediamo soccorso al settimanale Panorama che a fine luglio 2012 ha dedicato uninchiesta sulle dimensioni degli sprechi e delle clientele nella formazione professionale siciliana. Linchiesta ha dimostrato come sia potuto accadere che Francantonio Genovese abbia costruito un sistema di aziende ed Enti formativi a gestione Pd. Un vero gigante societario, quello creato da un gruppo di parlamentari regionali e nazionali del Pd con a capo lex sindaco di Messina. Ma veniamo al caso davvero strano. (a sinista, la formazione professionale secondo il Pd siciliano: metafora; foto tratta da trentoincina.it)
Comè possibile che lavvocato Francantonio Genovese accetti di difendere un Ente formativo che sembrerebbe essere riconducibile al sistema di aziende riscontrato nellinchiesta da “Panorama”? Proprio così. Pare che il vicepresidente dellEnte in questione sia un parente molto stretto del parlamentare pidiessino messinese. Veniamo alloggetto della contestazione che apre scenari alquanto contraddittori. Andiamo con ordine.
La contesa riguarda lirregolarità delle procedure seguite dallEnte di formazione nellestate del 2011, in fase di attuazione del Piano regionale dellofferta formativa (Prof), finanziato con risorse prelevate dal bilancio regionale. Secondo il lavoratore, lillegittimità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), da parte degli Enti di formazione, è dovuta al fatto che lattività formativa è regolamentata dalla legge regionale 6 marzo 1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni. Legge che individua i soggetti affidatari del servizio formativo tra quelli che svolgono attività senza finalità di lucro. La Cigd invece è espressamente prevista per i datori esercenti attività imprenditoriale.
Ed ancora, il sistema della formazione professionale in Sicilia, con riferimento agli ammortizzatori sociali, prevede espressamente che per i lavoratori, le procedure di mobilità siano esclusivamente interne al sistema e comunque finalizzate al reinserimento, contrariamente alla Cassa integrazione in deroga, la quale è rimedio previsto dal Legislatore anche per le ipotesi di dismissione dellattività imprenditoriale e quindi come anticamera di eventuali licenziamenti.
Tuttavia, nel sistema della formazione professionale non è possibile effettuare licenziamenti dei lavoratori per riduzione del personale, in ossequio a quanto stabilito dalla legge regionale n.25 del 1° settembre 1993. Questultima, allart. 2, sotto la rubrica Garanzie per il personale della formazione professionale recita testualmente: Al personale iscritto all’Albo previsto dall’art. 14, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. E larticolo 2-bis recita: L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale.
Peraltro, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto formazione professionale (Ccnl-Fp), in atto in vigore, allAllegato 12 conferma la validità dei contenuti dellart.17 e 26 del Ccnl 1994-1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra Regione, organizzazioni sindacali ed Enti datoriali. Ed ancora prevede che per la salvaguardia delloccupazione si attua la mobilità del personale dipendente allinterno del sistema regionale di formazione professionale attraverso listituzione di tavoli trilaterali regionali. Tavolo composto dallamministrazione regionale, i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli Enti che avviano i processi per la gestione della mobilità facendo riferimento allAlbo regionale di cui allart.14 della legge regionale 24/76 che costituisce lunico quadro delle professionalità del personale dipendente.
Ed allora perché i sindacati non si sono opposti allintroduzione degli ammortizzatori sociali nel settore della formazione professionale? Non appare convincente la mancanza di risorse regionali per finanziare lart. 132 della legge regionale n.4 del 16 aprile 2003. E la Regione siciliana perché ha contravvenuto precise disposizioni normative? Verosimilmente i sindacati non si sono opposti ad un preciso disegno politico, dei partiti di maggioranza del Governo dellex presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, di cancellare le leggi regionali di settore ed aprire il comparto alle società di capitali ed alla possibilità di produzione di utili e licenziamenti facili. Quindi la possibilità di utilizzare come strumento sostitutivo del Fondo di garanzia regionale la Cassa integrazione guadagni in deroga.
Altro aspetto che sembra emergere, in questo scenario appositamente mutato, è quello di alleggerire il costo del personale per alcuni mesi, coprendolo con lammortizzatore sociale, liberando in tal modo la corrispondente quota di finanziamento per destinarlo ad altri affari. Proprio così, perché lEnte di formazione il finanziamento a valere sul Prof 2011 lo ha ottenuto con copertura del costo riguardante il personale omnicomprensivo di tredici mensilità. Ed allora se una parte dellanno lEnte usufruisce della Cigd per il personale, che fine fa poi la corrispondente quota di finanziamento ottenuta in sede di chiusura delle partite e cioè in fase di rendicontazione?
Sono tante le domande che, da qualche tempo, ci chiediamo e che non hanno finora ottenuto risposte. Resta il fatto che il proprietario di un ente per non correre rischi difende, da avvocato, la sua proprietà da attacchi di singoli dipendenti. Che vi siano precisi interessi di profitto? Laccaduto che non risulta essere lunico costituisce un fatto che dovrebbe fare riflettere.