La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per Antonio De Pace, il 31enne che il 31 marzo 2020 ha ucciso la fidanzata, Lorena Quaranta. Per il femminicidio, De Pace era stato condannato all’ergastolo sia nel processo di primo grado sia in quello di Appello, ma la Cassazione ha deciso di annullare la condanna con rinvio, […]
Femminicidio di Lorena Quaranta, la Cassazione annulla l’ergastolo: «Periodo Covid, valutare attenuanti generiche»
La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per Antonio De Pace, il 31enne che il 31 marzo 2020 ha ucciso la fidanzata, Lorena Quaranta. Per il femminicidio, De Pace era stato condannato all’ergastolo sia nel processo di primo grado sia in quello di Appello, ma la Cassazione ha deciso di annullare la condanna con rinvio, limitatamente all’applicabilità delle attenuanti generiche. In pratica i giudici del processo di Appello-bis dovranno esprimersi soltanto sulla possibilità che a De Pace possano essere riconosciute delle attenuanti generiche. Quaranta – originaria di Favara, in provincia di Agrigento, e studentessa di Medicina all’Università di Messina – fu strangolata dal suo fidanzato in una villetta di Furci Siculo, in provincia di Messina. Il femminicidio si verificò nella prima fase della pandemia di Covid-19 ed è questo elemento che la Cassazione ha considerato per decidere di annullare l’ergastolo.
Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, l’emergenza e le restrizioni per la pandemia potrebbero aver inciso sullo stato d’animo di De Pace. «Deve stimarsi – si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate oggi da Gazzetta del Sud – che i giudici di merito non abbiano compiutamente verificato se, data la specificità del contesto, possa, e in quale misura, ascriversi all’imputato di non avere efficacemente tentato di contrastare lo stato di angoscia del quale era preda e, parallelamente, se la fonte del disagio, evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell’emergenza pandemica con tutto ciò che essa ha determinato sulla vita di ciascuno e, quindi, anche dei protagonisti della vicenda, e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio, costituiscano fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale».