Cosa succede al ballottaggio

Vediamo che cosa potrebbe succedere nei grandi Comuni siciliani dove si vota. Gli scenari, sono due: i sindaci potrebbero essere eletti al primo turno (eventualità improbabile, per esempio, a Palermo, visto l’alto numero di candidati a sindaco); oppure si andrà al ballottaggio. Al turno di ballottaggio avranno accesso i primi due candidati che prenderanno più voti. In ogni caso, bisognerà procedere con l’assegnazione del premio di maggioranza. Vediamo come ci si regolerà.

Per raccapezzarci ci faremo ‘guidare, se così si può dire, dalla circolare del 12 marzo 2012, numero 6 – Legge elettorale n. 6 del 5 aprile 2011


Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali – A

ssessorato regione delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Tanto per cominciare, va detto che il Legislatore esclude la possibilità che i voti raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento siano recuperabili ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza. La soglia di sbarramento introdotta dalla legge è del 5 per cento. Ciò significa che le liste che non raggiungeranno il 5 per cento dei consensi non avranno rappresentanti nei Consigli comunali. Non entrando nei Consigli comunali, questa formazioni non parteciperanno all’assegnazione del premio di maggioranza.

Ricordiamo che il premio di maggioranza viene assegnato alla lista del sindaco eletto – o alle liste collegate al sindaco eletto – per consentire allo stesso primo cittadini eletto di poter contare su una maggioranza in Consiglio comunale. A scanso di equivoci, ricordiamo che, con la nuova legge regionale, le liste sono collegate al sindaco solo per l’assegnazione del premio di maggioranza, ma non ai fini dell’elezione del sindaco stesso (il voto in favore del candidato sindaco, infatti, è ormai sganciato dalle elezioni dei consiglieri comunali, perché il voto è disgiunto).

Come già accennato, i casi possono essere due: sindaci eletti al primo turno ed elezone del sindaco al turno di ballottaggio.

Elezione del sindaco a primo turno
Qualora il sindaco venga eletto al primo turno, la lista (nel caso in cui al candidato sindaco sia collegata una sola lista) o la coalizione di liste a lui collegate, ottiene il premio di maggioranza a condizione che:

nessun’altra lista, o gruppo di liste, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 35/1997);

la lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi (ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

Elezione del sindaco al secondo turno (ballottaggio)
Qualora il sindaco non venga eletto al primo turno, e quindi si rende necessario procedere al turno di ballottaggio, al candidato sindaco viene data la facoltà, fermi restando i collegamenti del primo turno (comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale n. 35/1997), di dichiarare ulteriori collegamenti con altre liste.

La lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto al secondo turno ottiene la maggioranza dei seggi a condizione che nessuna lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco non eletto abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

Se la condizione non si verifica, alla lista, o gruppo di liste, collegata/o al candidato sindaco eletto viene comunque assegnato il premio di maggioranza a prescindere che la lista o gruppo di liste a lui collegata/o raggiunga la soglia del 40% dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

E’ da tenere presente, che nel turno di ballottaggio, per il raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi, le percentuali di voti ottenuti dalle singole liste che vanno sommate sono quelle risultate nel primo turno di votazione, considerato che nel secondo turno l’elettore esprime solo la preferenza per il candidato sindaco e non più per le liste. Sempre nel turno di ballottaggio devono anche essere considerate e sommate le percentuali delle liste il cui collegamento è stato operato successivamente al primo turno ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997, e comunque a condizione che abbiano superato la soglia dello sbarramento del 5%.

Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che con l’espressione “voti validi” per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5% deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi.

Foto di prima pagina tratta da rovigooggi.it

 

Redazione

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