Spesso il consumatore si ritrova solo e rassegnato di fronte alle compagnie aeree. E, invece, i passeggeri hanno tanti diritti. Diversi a seconda dei casi: dalla riprotezione su un altro volo dopo quello cancellato non troppo in là nel tempo alle spese sostenute durante il soggiorno obbligato, oltre a varie forme di rimborso e risarcimento. Alcuni diritti vanno fatti valere subito, mentre si è in aeroporto. Altri, invece, possono essere sollevati dopo, affidandosi a legali specialisti della complessa materia che offrono anche consulenza gratuita sia in caso positivo che negativo. Come quelli di AssoPasseggeri: «A pagare la parcella sono le compagnie aeree», ha spiegato l’avvocato Angelo Sonnino durante la trasmissione Direttora d’aria in onda su Radio Fantastica e Sestarete. L’ultimo caso, in ordine cronologico, raccontato da MeridioNews è quello che ha che visto molti passeggeri rimasti bloccati a Creta per due giorni in attesa di fare rientro a Catania. Vacanze che si trasformano in incubi. Ecco i consigli per farsi trovare pronti a questa estate di disavventure in aeroporto tra voli in ritardo o cancellati.
«Non c’è più informativa da parte della compagnia aerea – ha spiegato Sonnino – e che il volo è stato cancellato lo si scopre direttamente quando si è già in aeroporto». A quel punto cosa si può e si deve fare? «Innanzitutto è necessario chiedere alla compagnia quali siano le motivazioni della cancellazione del volo». Perché da questo dipendono i diritti che si possono o meno fare valere subito o anche in un secondo momento: dal diritto al totale risarcimento o al rimborso del costo del biglietto del volo che è stato cancellato o delle spese che si è costretti a sostenere. In particolare, «se i motivi riguardano delle circostanze eccezionali – ha precisato il legale di AssoPasseggeri – allora viene meno il diritto alla compensazione pecuniaria perché non c’è responsabilità da parte della compagnia che, però, deve comunque rimborsare il biglietto e offrire una riprotezione o rimborsare spese di vitto e alloggio».
Per «circostanze eccezionali» si intende non solo, per esempio, l’eruzione dell’Etna o altri fenomeni naturali ma anche uno sciopero generalizzato da parte di un intero settore (per esempio quello degli assistenti di volo, dei piloti o dei lavoratori della torre di controllo). «Ma non gli scioperi che, invece, che coinvolgono i dipendenti di una compagnia aerea – ha analizzato Sonnino – A stabilire questa differenza è stata una recente sentenza della Corte di giustizia europea: quando sono i dipendenti a scioperare, il passeggero ha diritto alle spese vive sostenute ma anche alla compensazione pecuniaria che può variare, a seconda della tratta, dai 250 ai 600 euro». Questo, almeno, è quello che prevede la normativa. «Nella maggior parte dei casi – ha aggiunto – la compagnia aerea punta sul fatto che il fastidio del passeggero per il disagio subito resta limitato a quel momento. Nonostante uno stress emotivo enorme, di fronte a cui la compagnia tende spesso a calmare le acque, spesso dopo la segnalazione, ci si scorda e ci si rassegna. L’obbligo della compagnia aerea, che spesso viene disatteso – ha concluso l’avvocato – per legge, è quello di informare il passeggero su tutti i propri diritti».
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