Ars/ Finanziaria 4: dai tagli ai Consorzi di bonifica alla riforma agraria del 1950

L’UNICA COSA CHE SI CAPISCE SUI CONSORZI DI BONIFICA E’ CHE NON HANNO NILLA A CHE VEDERE CON L’IRRIGAZIONE E IN GENERALE, CON L’AGRICOLTURA. SONO STIPENDIFICI. DOVE, PERO’ MANCANO CIRCA 10 MILIONI DI EURO E FORSE PIU’ RISPETTO ALL’ANNO PASSATO.

Art. 13.

Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono autorizzati ad assicurare, anche parzialmente e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in ogni caso correlando la garanzia occupazionale alla superficie irrigua attraverso la mobilità obbligatoria dei soggetti di cui al presente articolo tra i consorzi limitrofi e nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, le garanzie occupazionali di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, nel rispetto delle disposizioni previste dal medesimo articolo e del limite massimo previsto dalle rispettive normative. Per le finalità del presente comma l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2014, a trasferire ai consorzi la somma di 8.000 mi-gliaia di euro.

Art. 14.

Meccanizzazione agricola

1. L’Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse di-sponibili, la campagna di meccanizzazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del comma 1 l’Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2014, a trasferire all’ESA la somma di 5.280 migliaia di euro.

Art. 15.

Disposizioni concernenti il personale dell’Ente acquedotti siciliani

1. In favore dell’Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è autorizzata, a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale, l’ulteriore spesa entro i limiti di 14.256 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

2. All’Istituto regionale del vino e dell’olio è concesso un ulteriore contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 207 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

3. All’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.107 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia (ERSU) è concesso un ulteriore contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall’EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 2.900 migliaia di euro fino al 31 dicembre 2014.

Art. 16.

EAS – Situazione debitoria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell’EAS nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso è autorizzato a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.

Per quello che si capisce, quella dell’Eas è una finta liquidazione. Che serve solo a pagare le parcelle ai liquidatori. Perché l’Eas resterà invita anche quest’anno e continuerà a gestire il servizio idrico in circa quaranta Comuni.

Art. 17.

Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall’articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è differito all’anno 2015. L’autorizzazione di spesa prevista per l’anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all’anno 2014.

Art. 18.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell’Allegato 1, è autorizzata per il triennio 2014-2016 la spesa complessiva di 273.757 migliaia di euro per l’anno 2014 e di 54.137 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 19.

Contenimento spesa nel settore dei trasporti

1. L’autorizzazione di spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 dall’articolo 51 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è rideterminata in 76.200 migliaia di euro.

Art. 20.

Integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali

1. Al fine di assicurare l’effettiva integrazione tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, alle Aziende sanitarie provinciali è attribuito, di concerto tra l’Assessorato regionale della Salute e l’Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il 50 per cento delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, assegnate alla Regione. Le suddette risorse si aggiungono a quelle destinate a tale finalità nell’ambito del Fondo sanitario regionale.

2. Le Aziende sanitarie provinciali, sulla base del Piano socio-sanitario integrato, assicurano, in deroga al limite massimo stabilito dall’articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, la copertura dei costi integrativi, di loro competenza, per le prestazioni di cui all’allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e del decreto interassessoriale n. 16/2012 dell’Assessorato regionale della salute e dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

3. Per le suddette finalità le Aziende sanitarie provinciali hanno l’obbligo di stipulare apposite convenzioni con le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e con gli enti del privato sociale che assistono persone con disabilità o non autosufficienti.

L’unica cosa che sappiamo dei Piano socio-sanitario è che i progetti saranno pronti a fine marzo. E che i soldi della legge nazionale, bene che vada, potranno essere spesi da settembre in poi.

 Art. 21.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti parco.

1. Gli enti parco di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono tenuti ad adottare il piano di utilizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

2. Il piano di cui al comma 1, adottato dal Consiglio dell’ente prima dell’adozione del bilancio di previsione, tiene conto:

 a) delle zone ove ricade ogni singolo bene;

 b) della destinazione di utilizzo di ogni singolo bene;

 c) di una previsione economica di massima di produttività del bene in funzione delle connesse attività che vi si possono svolgere;

 d) dell’esclusività del bene ai fini istituzionali e/o conservativi precluso a forme di concessioni a terzi;

 e) delle modalità di concessione a terzi.

 3. Il piano di cui al comma 1, altresì, individua anche i servizi che il parco intende attuare per i quali istituisce forme di pagamento, tickets, ovvero affitti, licenze a pagamento e canoni concessori anche di durata temporale limitata, necessaria ad assicurare le entrate che ogni parco deve essere in grado di generare.

4. L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, a partire dal 2015 in fase di assegnazione dei fondi per la gestione, tiene conto delle risorse proprie che ciascun ente parco è in grado di produrre. Il trasferimento regionale è direttamente proporziona-to alla capacità dell’ente di autofinanziarsi.

5. Il criterio di assegnazione dei fondi di cui al comma 4 si applica altresì, con le medesime modalità ivi previste, per i trasferimenti e i contributi agli enti gestori delle riserve naturali.

CAPO V

Disposizioni in materia di patrimonio e società partecipate

Art. 22.

Assegnazione terreni riforma agraria

1. Al fine di concludere entro due anni la definizione della riforma agraria in Sicilia da parte dell’Ente di Sviluppo Agricolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, definisce con decreto le modalità e le tariffe di assegnazione dei terreni.

2. Le disposizioni dell’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche ai discendenti entro il quarto grado dell’originale assegnatario, purché abbiano condotto il fondo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò risulti da certificazione di convalida rilasciata dall’Ufficio fondiario dell’ESA, previa verifica dei lotti interessati attraverso il Corpo forestale della Regione siciliana.

3. Entro 60 giorni dal decreto presidenziale l’ESA di cui al comma 1 comunica individualmente agli attuali possessori l’avvio delle procedure che dovranno portare alla definitiva assegnazione in proprietà del bene oppure in caso di rinuncia da parte del possessore al rientro del bene nella disponibilità dell’ESA.

4. I terreni già appartenenti ai piani di ripartizione di cui alla legge regionale 104/50, che hanno subito variazioni nella destinazione d’uso agricola originaria ad opera di strumenti di pianificazione urbanistica comunale o sovra comunale, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dell’ESA.

5. Le somme derivanti dall’alienazione dei beni a conclusione delle procedure di cui al comma 3 sono riversate dall’ESA entro 15 giorni dall’acquisizione in entrata del bilancio della Regione.

L’ammettiamo: non abbiamo avuto il tempo per studiare che tipo di ‘operazione’ il Governo intenda ‘chiudere’ riesumando la legge di riforma agraria varata dall’Ars nel lontano 1950 (Presidente era allora Franco Restivo e assessore all’Agricoltura Silvio Milazzo). L’unica cosa che abbiamo intuito è che, in questa storia non c’entrano né l’agricoltura né l’interesse pubblico.

 


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