Ars, impugnata la legge su Irfis-FinSicilia

SECONDO L’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO VIOLEREBBE LA COSTITUZIONE ITALIANA E UN TRATTATOP DELL’UNIONE EUROPEA
(in calce il testo integrale dell’impugnativa)

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, Prefetto Carmelo Aronica, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 4 e 5 della legge Irfis-FinSicilia.
Si tratta della legge (che modifica legge regionale 21 dicembre 1973, n.50), approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 18 dicembre 2013.
Per l’Ufficio del Commissario dello Stato, questa legge regionale violerebbe gli articoli 81, 97, 117, 1° comma della Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 117, 2° comma, lett.e) della Costituzione.

Le disposizioni impugnate riguardano la prestazione di garanzia “a prima richiesta” in favore delle imprese operanti nel territorio regionale a valere sulle disponibilità del fondo di dotazione dell’Irfis-FinSicilia.

Ecco di seguito il testo integrale dell’impugnativa:

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

R O M A

L’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 566- Stralcio I dal titolo “Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il 20 dicembre 2013.

L’articolo 4 che si trascrive di seguito dà adito a censure per violazione degli articoli 81, 97 e 117, 1° comma della Costituzione in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.

 

Art. 4.

Fondo per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti alle imprese.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50

1. Il secondo comma dell’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente: “2. Il fondo è destinato alla copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni creditizie riconosciuti dalla Regione e convenzionati con l’IRFIS-FinSicilia S.p.A..”

2. Al terzo comma dell’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo le parole ‘istituti di credito’ sono inserite le parole ‘e intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)’.

 

3. All’articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

‘2 bis. Sono escluse dalla garanzia di cui al presente articolo le imprese elettriche ad eccezione di quelle che producono energia rinnovabile. Sono escluse altresì le imprese petrolchimiche, le raffinerie ed i cementifici’.

4. L’articolo 46 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:

‘Art. 46. 1. La garanzia a prima richiesta prevista dall’articolo 43 è concessa, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, a valere sulle disponibilità del fondo unico di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 possono essere utilizzate, con separata evidenza contabile, anche risorse di provenienza extra regionale.

3. Le modalità di concessione della garanzia sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia.’.

5. Gli articoli 44 e 45 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 sono abrogati.

Le norme contenute nel sopra riportato articolo sostanzialmente riproducono ed ampliano le previsioni di cui all’articolo 8 commi 8, 9 e 10 del disegno di legge n. 801 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”, oggetto del ricorso proposto in data 26 aprile 2012 dallo scrivente dinnanzi a codesta eccellentissima Corte.

L’articolo, oggetto di censura, tramite un complesso meccanismo di rinvio, abrogazione e/o modifiche di disposizioni contenute in precedenti leggi regionali, configura un sistema di garanzie dirette ed illimitate in favore delle imprese operanti nella Regione per i crediti a medio termine loro concessi da istituti bancari, confidi ed intermediari finanziari che potrebbero rivalersi sulle disponibilità, anche di provenienza extraregionale, presenti nel fondo unico a gestione separata tenuto dall’IRFIS-FinSicilia.

Per una migliore ed esaustiva comprensione del contenuto precettivo dell’articolo in esame si ritiene necessario procedere preliminarmente ad una analisi puntuale delle singole disposizioni con la contestuale comparazione con la vigente regolamentazione della prestazione delle garanzie e del relativo soddisfacimento.

L’articolo 43 della L.R. n. 50 del 1973, modificato ed integrato dai primi tre commi dell’articolo 4 del presente disegno di legge, ha istituito un fondo regionale di garanzia per il credito industriale con dotazione di 10 miliardi di vecchie lire, destinato alla copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a medio termine concessi in base al Testo Unico sugli interventi nel mezzogiorno, alle imprese artigiane ed industriali che realizzino investimenti nel territorio regionale, nonché ai centri di ricerca scientifica e tecnologica. La garanzia è concessa agli istituti di credito operanti in Sicilia per le imprese che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla concessione di finanziamento a medio termine di cui al predetto T.U., e che non siano in grado di assicurare, sulla base del loro patrimonio immobiliare, garanzie ritenute capienti dagli istituti di credito a fronte dell’intera operazione di finanziamento.

Il primo comma dell’articolo 4 in questione destina adesso il fondo alla copertura dei rischi derivanti da finanziamenti a medio termine concessi alle imprese operanti nel territorio regionale.

Il predetto fondo è altresì destinato per la concessione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie rilasciate da confidi o altri istituzioni creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate con l’IRFIS-FinSicilia.

È evidente dal confronto tra le due disposizioni l’ampliamento dei soggetti beneficiari (la generalità delle imprese) e delle finalità imprenditoriali, adesso indeterminate e prima connesse esclusivamente agli investimenti ed alla realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica.

Il secondo comma dell’articolo censurato estende agli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo questo erroneamente riportato atteso che si riferisce all’attività autorizzatoria della Banca d’Italia e non ai soggetti iscritti nell’apposito albo istituito dall’articolo 106), la concessione delle garanzie prima limitate a soli istituti di credito operanti in Sicilia.

L’articolo 43 della L.R. n. 50/1973 viene inoltre integrato dalla previsione del 3° comma dell’articolo 4 oggetto di censura con l’esclusione dalla garanzia delle imprese elettriche, ad eccezione di quelle che producono energie rinnovabili, di quelle petrolchimiche e delle raffinerie e cementifici, riproducendo l’esclusione contenuta nel 2° comma dell’articolo 44 della L.R.n 50/1973, ora abrogato dal 5° comma dell’articolo 4, ma escludendo il requisito, prima previsto per l’accesso alla garanzia, del limite di 50 miliardi di investimenti fissi realizzati dalle imprese beneficiarie della garanzia stessa.

L’articolo 46 della citata L.R. n. 50/1973 prevede che la garanzia prima menzionata sia limitata nella misura del 75% del finanziamento e in ogni caso non oltre l’ammontare di 6 miliardi di lire per le perdite che gli istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo avere escusso i beni costituiti in specifica garanzia all’atto della concessione del finanziamento stesso.

Il medesimo articolo 46 disciplina, altresì, puntualmente nei successivi commi, le modalità di riparto e le fasi procedurali per il soddisfacimento della garanzia nel caso in cui il recupero dei crediti da parte delle banche sia subordinato alla conclusione di qualsiasi procedura concorsuale.

Si è quindi in presenza di un impianto normativo che definisce la dotazione del fondo, la ristretta platea di beneficiari connessa al finanziamento di operazioni di investimento e di ricerca scientifica, la misura della garanzia (75% del finanziamento concesso dalle banche e un limite massimo dello stesso) che è sussidiaria e che opera solo nel caso in cui gli istituiti di credito dimostrino le perdite sofferte dopo avere escusso i beni costituiti in garanzia dagli imprenditori.

Siffatto impianto viene adesso sostituito dal 4° comma dell’articolo 4 che introduce una garanzia diretta ed immediata senza alcun limite, concessa anche a valere sui fondi di rotazione assegnati in gestione all’IRFIS- FinSicilia, le cui disponibilità erano prima espressamente escluse dall’articolo 73 della L.R. n. 2/2002, nonché avvalendosi persino delle risorse di provenienza extraregionale. La cennata garanzia diretta, senza preventiva escussione dell’imprenditore insolvente, é concessa, peraltro, sulle disponibilità del fondo unico istituito dall’art. 61 della L.R. 17/2004.

In merito all’art. 61 occorre precisare che lo stesso era stato istituito originariamente per concedere aiuti all’investimento, alla ricerca e alla innovazione tecnologica e che, a seguito di numerose modifiche succedutesi negli anni, in atto è volto a consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell’IRFIS-fin Sicilia e ad agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato, nonché la concessione di specifiche agevolazioni previste da leggi di settore i cui relativi stanziamenti sono confluiti nel fondo in questione.

Nello specifico, il fondo unico di cui trattasi è alimentato dalla disponibilità di risorse destinate da una pluralità di leggi regionali fra cui: la L.R. n. 51/1957 in favore delle imprese industriali che intendano trasformare e ampliare i propri stabilimenti; la L.R.n. 23/2008 per l’erogazione di contributi in conto interesse per il consolidamento di passività onerose; la L.R. n. 96/1981 per operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili a favore di piccole e medie imprese; la L.R. n. 44/1979 per l’acquisto di autobus nuovi e per l’ammodernamento o acquisto di impianti destinati all’esercizio delle autolinee in concessione; la L.R. n. 7/1986 in favore delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio; la L.R. n 4/2003 per l’avvio di attività e gestione di piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria vetraria, tessile e cartaria; la L.R. n. 25/1993 a beneficio delle imprese commerciali per il ripianamento delle loro situazioni debitorie ed anche la L.R. n. 50/1973 il cui art. 43 prima menzionato ha istituito il fondo di garanzia per il credito industriale. Leggi queste tutte contenenti una precisa e puntuale disciplina dei benefici concessi, dei limiti degli stessi e delle modalità di quantificazione ed erogazione delle provvidenze.

Orbene, con le disponibilità di questo fondo, la cui dotazione attuale non è conosciuta e non è rinvenibile negli atti parlamentari, né nella relazione illustrativa dell’iniziativa legislativa, si dovrà far fronte a tutte le istanze di garanzia “a prima richiesta”, senza alcun limite quantitativo, proposte dalle istituzioni creditizie che abbiano concesso credito agli imprenditori insolventi senza avere prima escusso il patrimonio degli stessi.

La disposizione testè approvata costituisce quindi palese violazione dell’articolo 97 della Costituzione, laddove non pone alcun limite all’intervento pubblico nelle ipotesi di inadempienza del privato ai propri oneri contrattuali nei confronti degli istituti creditizi che lo hanno finanziato, in assenza di una soglia massima o di un criterio di determinazione della stessa per l’assolvimento della garanzia prestata. La norma censurata prevede l’emanazione di un decreto presidenziale cui è demandato l’onere di determinare soltanto le modalità di concessione della garanzia, in assenza, peraltro, di qualsiasi criterio predeterminato dal legislatore.

L’articolo 4, si pone, altresì, in contrasto con l’art. 81 della Costituzione, giacchè non determina l’ammontare degli oneri, peraltro in atto inquantificabili, né tanto meno individua le risorse con cui farvi fronte, atteso che la dotazione del fondo è destinata da norme regionali vigenti a finalità diverse ed ulteriori che non vengono escluse o ridotte dall’attuale intervento legislativo.

L’articolo 4 inoltre costituisce, ad avviso del ricorrente, un aiuto di Stato in favore di talune imprese e, come tale, potendo alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, deve essere sottoposto al preventivo esame della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.).

Per di più il provvedimento legislativo non contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia che differisce il prodursi degli effetti della disciplina introdotta al momento dell’avvenuta approvazione da parte del competente organo europeo e pertanto costituisce palese violazione dell’art. 117, 1° comma della Costituzione.

Analoghe censure vanno formulate nei confronti dell’articolo 5 che si trascrive.

Art. 5

Fondo unico regionale per gli aiuti all’agricoltura

1. Al fine di agevolare e garantire l’accesso al credito delle imprese agricole operanti nel territorio regionale è costituito un fondo unico regionale per gli aiuti all’agricoltura, destinato prioritariamente alla concessione di anticipazioni o alla prestazione di garanzie a prima richiesta, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 73 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica in agricoltura nonché per il finanziamento di crediti di conduzione, la cui gestione separata è assegnata all’IRFIS – FINSICILIA S.p.a..

2. Le disponibilità del fondo di rotazione dell’Ente di sviluppo agricolo (ESA), istituito con l’articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, sono versate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente all’IRFIS – FINSICILIA S.p.a. per essere destinate al Fondo di cui al comma 1.

 

Il predetto articolo istituisce presso l’IRFIS-FinSicilia un fondo unico a gestione separata destinato alla concessione di anticipazioni o prestazioni di garanzia “a prima richiesta” per il finanziamento di crediti di conduzione in favore di imprese agricole operanti nel territorio regionale.

La disposizione costituisce un evidente aiuto di Stato e, come tale, avrebbe dovuto essere preventivamente trasmessa alla Commissione europea ai fini dell’eventuale approvazione. Essa, inoltre, non contiene la quantificazione degli oneri derivanti ed il limite alla garanzia “a prima richiesta” o i criteri per la concessione delle diverse provvidenze e rimette la copertura ad indistinte disponibilità di un fondo esistente presso l’Ente di Sviluppo Agricolo, senza, peraltro, considerare che le stesse, in base alla vigente legislazione, continuano ad essere destinate per altre finalità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto Speciale, con il presente atto

I M P U G N A

 

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge n. 566- Stralcio I dal titolo “Norme in materia di IRFIS-FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50”, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il 18 dicembre 2013 per violazione degli articoli 81, 97, 117, 1° comma in relazione agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 117, 2° comma lett. e) della Costituzione.

 

Palermo, 21 dicembre 2013

Il Commissario dello Stato

per la Regione Siciliana

(Prefetto Carmelo Aronica)

 

 


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