Formazione/ L’integrazione al finanziamento è legittima se erogata per il riconoscimento degli incrementi contrattuali

DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI CHE HA CONDANNATO L’EX ASSESSORE CENTORRINO SI PONE UNA DOMANDA: SE ESISTE UN DEBITO NEI RIGUARDI DEI LAVORATORI, SANCITO DA UNA SENTENZA DI TERZO GRADO CHE CONDANNA LA REGIONE SICILIANA AL PAGAMENTO, COM’E’ POSSIBILE, POI, CHE L’ASSESSORE PRO TEMPORE CHE AUTORIZZA IL PAGAMENTO VENGA CONDANNATO?

L’integrazione al finanziamento relativo al Piano regionale dell’offerta formativa (Prof) 2009 è legittima? Secondo la Corte dei Conti, no. Per l’Anfe invece le somme extra budget ottenute con tutte le autorizzazioni amministrative sono legittimate dalla legge in vigore. Posizioni contrapposte, che non chiudono la partita con la condanna dell’ex assessore alla formazione professionale, Mario Centorrino, e spostano la vicenda presso la magistratura ordinaria.

Non ha pace il settore della Formazione professionale, risucchiato da scandali, bufale e inchieste al vetriolo. Va ricordato che la sentenza di secondo grado della Corte dei Conti, che condanna definitivamente l’ex assessore regionale alla formazione professionale, Mario Centorrino, pesa sull’intero sistema formativo regionale e rischia di assumere i connotati della beffa. I magistrati contabili di primo e secondo grado hanno costruito una tesi accusatoria che, seppure nell’assoluta legittimità del ruolo, lascia spazio ad alcune perplessità.

Sulla vicenda dell’integrazione al finanziamento questo giornale più volte si è espresso nel tempo dichiarando apertamente il convincimento che la vicenda sia stata nel complesso gestita male da tutti.

Intanto perché tutto pare prendere spunto da una denuncia, depositata, qualche anno fa, da alcuni presidenti di enti formativi contro altri colleghi, nel presunto convincimento di subire un torto. Come a rimarcare una disparità di trattamento nel riconoscimento dell’extra budget da parte dell’amministrazione regionale in virtù di chissà quali motivi politici. Come mai gli enti formativi che hanno prodotto questa denuncia, pur avendo ottenuto l’integrazione al finanziamento al pari degli altri, non hanno subito la stessa procedura contabile?

Va precisato che fino ad una certa data è stata la stessa Corte dei Conti a registrare preventivamente i decreti di integrazione al finanziamento, come si evince anche dalle carte processuali e dalle memorie depositate da alti funzionari dell’amministrazione regionale chiamati in causa dai magistrati contabili.

In un comunicato diramato nelle scorse ore, l’Anfe precisa la propria posizione sulla vicenda che l’ha riguardata e che ha portato alla condanna definitiva per danno erariale l’ex assessore regionale al ramo, Mario Centorrino (nella foto sopra, a destra).

“L’integrazione al finanziamento al Prof 2009, a cui fa riferimento la Corte dei Conti, e per cui sono stati condannati l’assessore Centorrino e funzionari dell’amministrazione regionale, trova il suo fondamento e al sua legittimità nella legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 che da meno di quarant’anni regola il rapporto di sovvenzione tra Regione siciliana e gli enti gestori”.

Il ragionamento della dirigenza dell’Anfe si lega strettamente alla legittimazione per effetto della legge. Nel comunicato vengono richiamate diverse leggi regionali succedutesi nel tempo e che confermano la ratio del legislatore siciliano in merito all’erogazione dell’extra budget. Di seguito l’elenco delle leggi di riferimento.

Si tratta della legge regionale n.12 del 22 aprile 1987, della legge regionale n.27 del 15 maggio 1991 (articolo 16, comma 4), della legge regionale n.25 dell’1 settembre 1993 (articolo 2, comma 1), della legge regionale n.31 del 7 maggio 1996 (articolo 2), della legge regionale n.24 del 26 novembre 2000 (articolo 17, comma 2), della legge regionale n.23 del 23 dicembre 2002 (articolo 39), della legge regionale n.21 del 2007.

“Tutte norme tese a garantire – come precisato dall’Anfe nel comunicato – un principio inequivocabile e non diversamente interpretabile, quello relativo alla garanzia della continuità lavorativa e il riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto dal Contratto collettivo di lavoro della categoria (Ccnl/Fp)”.

Si tratta di un principio sancito proprio dalla richiamata legge regionale n.25/93 il cui precetto normativo è vincolante per l’amministrazione regionale. Per gli enti gestori tale vincolo era già stato determinato dalla contrattazione e dal Ccnl di categoria che è legge tra le parti. La norma ha prodotto in capo alla Regione siciliana vincoli sotto il profilo economico e non solo programmatori richiamandola ad una precisa responsabilità nei confronti degli enti gestori.

Nella nota l’Anfe aggiunge, a precisazione della legittimità nell’erogazione dell’integrazione al finanziamento decretato, la responsabilità in capo alla Regione siciliana della copertura della maggiore spesa dovuta all’incremento del costo del lavoro generato dall’applicazione dei vari rinnovi dei Ccnl.

È il caso di richiamare la delibera di giunta regionale n.88 del 22 febbraio 1991di recepimento del rinnovo contrattuale del’epoca. Attraverso l’atto di indirizzo politico il Governo regionale dell’epoca autorizzò l’assessore regionale al ramo a sostenere la maggiore spesa dovuta agli incrementi contrattuali. Fino a qualche anno fa, ad ogni rinnovo di contratto collettivo la Regione siciliana ha provveduto ad emanare un atto di indirizzo per la copertura della maggiore spesa nel settore, gestito da enti operanti senza finalità di lucro e chiamati a svolgere l’attività formativa. Fatto avvalorato dal presupposto che, in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 24/76, articolo 4, comma 1, lettera c), gli enti formativi hanno operato fino al 2011 come associazioni o fondazioni senza finalità di lucro svolgendo il ruolo di Enti strumentali della Regione siciliana.

A maggiore chiarimento riportiamo il testo della deliberazione n.88/91: “di assentire a che l’assessore regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell’emigrazione, ponga in essere gli adempimenti ed i provvedimenti di spesa necessari per l’attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale 1989/1991 nel rispetto della legislazione regionale”.

Cosa è accaduto nel periodo 2005/2010, oggetto dell’indagine della Corte dei Conti? È successo che, a fronte di un monte ore corsuale inalterato, decretato all’ente, il costo ora/corso rimaneva identico o addirittura ridotto. Se solo l’ente avesse omesso di adeguare i livelli economici dei dipendenti, scaturenti dai rinnovati Ccnl, sarebbe incorso nella revoca dell’accreditamento e, non ultimo, nella sospensione del Documento unico di regolarità contributiva. Al maggiore costo del lavoro ogni ente formativo, non avendo altre entrate derivanti dall’attività, rispondeva chiedendo un’integrazione finalizzata alla copertura del maggior costo derivante dall’attuazione degli adeguamenti contrattuali.

Ritorna utile ricostruire i contenuti di una vicenda, quella delle integrazioni extra budget, che è partita con le contestazioni addebitate all’allora assessore alla Formazione professionale Centorrino in merito al riconoscimento dell’integrazione a tre progetti, Sirio, Mizar e Vega, approvati nel 2009 e organizzati dall’Anfe.

Una vicenda giudiziaria che non si chiude con la decisione della magistratura contabile. Lo strascico nelle aule di tribunale si protrarrà per altri mesi. Infatti, dopo la decisione dell’amministrazione regionale di prelevare coattivamente le somme destinate alle integrazioni per gli anni che vanno dal 2005 al 2009, gli enti formativi invischiati nella vicenda, tra i quali l’Anfe, si sono rivolti alla magistratura civile, la quale si esprimerà, nelle prossime settimane, proprio nel merito del beneficio delle maggiori risorse ottenute come finanziamento.

Sorge il dubbio che la natura giuridica dell’integrazione al finanziamento decretato non sia mai stata chiarita fino in fondo. L’interrogativo è: a chi avrebbe fatto comodo offuscare la verità sulla ratio che avrebbe spinto il Legislatore siciliano ad introdurre una norma che ne autorizzava la maggiore spesa? Non è che a qualcuno avrebbe fatto comodo colpire taluni per invidia o codardia denunciando una vicenda poco chiarita e che avrebbe poi spinto la magistratura contabile a emanare una sentenza che non abbraccerebbe compiutamente la fattispecie giuridica?

Che sia una guerra tra enti e interessi contrapposti, nata in una fase delicatissima di trapasso della gestione finanziaria del settore dai fondi regionali a quelli comunitari? A chi ha giovato il cannibalismo nel settore?

Torniamo all’approfondimento.

Secondo la tesi della Corte dei Conti, confermata in appello e che ha condannato Centorrino in via definitiva al pagamento di 360 mila euro, la Regione è obbligata a rispettare i contributi richiesti, senza concedere le integrazioni, al di là delle motivazioni addotte. Il finanziamento una volta ottenuto in base al progetto presentato, non può più essere incrementato dopo il via libera.

Nel mirino della Corte dei Conti sono finite le integrazioni alle istanze presentate dagli enti. Gli extra budget venivano richiesti successivamente al finanziamento ottenuto dall’ente. La Regione valutava, di volta in volta, in base alla richiesta, gli estremi della concessione di ulteriori contributi, resi necessari, secondo gli enti, per ultimare i progetti.

Senza entrare nel merito della decisione dei magistrati contabili, giova richiamare la nota del 27 settembre 2012, protocollo n.75650, a firma dell’allora dirigente generale, Ludovico Albert, con la quale si comunica all’assessorato regionale all’Economia, in sede di preparazione del bilancio di previsione, la necessità di riattivare il Capitolo di bilancio n.318112. Riportiamo per chiarezza il testo relativo agli arretrati contrattuali. “Per quanto riguarda gli arretrati contrattuali per rinnovo ex Ccnl 1998/2003 dei lavoratori del settore della formazione professionale, essendo l’amministrazione regionale risultata soccombente in terzo grado di giudizio nei confronti del personale, occorre erogare un importo pari a 12 milioni di euro per eseguire il quale è necessaria la riattivazione del Capitolo n.318112”.

È di per sé chiaro quanto precisato da Albert con la sopra citata nota. Ed allora viene spontaneo chiedersi: se esiste un debito nei riguardi dei lavoratori, sancito da un terzo grado di giudizio che condanna la Regione siciliana, come può verificarsi che per lo stesso motivo la Corte dei Conti condanni l’assessore pro tempore che ne ha autorizzato la spesa?

Ad ulteriore precisazione occorre dire che, per il periodo 1998/2003, gli arretrati contrattuali sono stati riconosciuti ai lavoratori per una prima quota all’incirca pari al 50 per cento. Ed è stata corrisposta ai lavoratori attraverso gli enti formativi proprio come integrazione al finanziamento decretato per le ordinarie attività formative.

Vi sono altri passaggi amministrativi sulla vicenda, che pare siano rimasti sottaciuti.

Ed ancora, nel giugno del 2009 il servizio gestione del dipartimento formazione professionale ha diramato una direttiva, firmata dall’allora dirigente generale Patrizia Monterosso, relativa alla liquidazione degli arretrati contrattuali 1998/2003. Nella nota l’amministrazione regionale autorizzava gli enti formativi, attraverso la produzione di economie di gestione in sede di rendiconti per le annualità fino al 2005, al pagamento degli arretrati contrattuali. Nella stessa nota la dottoressa Monterosso richiamava la delibera di Giunta n.426 del 23 dicembre 2003 e l’intesa sindacale del 19 maggio 2004 sull’utilizzo delle economie realizzate dagli enti per il pagamento degli arretrati relativi al periodo 1998/2003.

In ultimo, si aggiunge che con nota del 3 febbraio 2012 il dirigente generale Albert invitò tutti gli enti gestori della Formazione professionale ex legge regionale n.24/76, a trasmettere con massima urgenza un prospetto dettagliato delle somme relative agli arretrati contrattuali riferiti al Ccnl 1998/2003 che specifica di quelle già percepite dai lavoratori e della quota da percepire.

 


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