Il parere sui dirigenti regionali ‘esterni’: perché l’Aran ha preso un ‘granchio’

Oggi concludiamo il nostro ‘viaggio’ tra i meandri del parere che l’avvocato Claudio Alongi, Commissario straordinario dell’Aran, ha espresso in merito ai dirigenti esterni all’amministrazione regionale. Lo facciamo partendo da un’affermazione del presidente della regione, Rosario Crocetta. Che, commentandolo scandalo dei ‘Grandi eventi’ e del Ciapi di Palermo, ha detto, sostanzialmente che in Sicilia – e non in Danimarca – c’è ancora del marcio.

Noi concordiamo pienamente con lui. Ed è per questo che abbiamo avviato questo ‘viaggio’ tra gli uffici della Regione siciliana: perché quello che vediamo non ci convince affatto.

Già abbiamo dimostrato che il dipartimento regionale della Funzione pubblica non avrebbe dovuto chiedere il parere sulla dirigenza regionale esterna all’amministrazione all’Aran. Poi abbiamo accertato che l’avvocato Alongi, oltre tutto, non avrebbe dovuto pronunciarsi per manifesto conflitto di interessi. Quindi abbiamo appurato che la presenza dello stesso avvocato ai vertici dell’Aran Sicilia è discutibile. Oggi – a conclusione di questa ‘zoomata’ sull’Aran Sicilia – proveremo a dimostrare che il parere espresso dal Commissario dell’Aran è sbagliato.

Entrando nel merito delle valutazioni espresse nel parere che, ricordiamolo, risale al 21 gennaio di quest’anno – cioè quando Rosario Crocetta è già presidente della Regione – deve innanzitutto rilevarsi che tutte le pronunce della Corte Costituzionale citate nel parere stesso, e poste a fondamento delle valutazioni esposte dall’avvocato Alongi, hanno avuto ad oggetto posizioni dirigenziali non apicali sia interne che esterne.

La differenziazione tra posizioni dirigenziali apicali e non apicali non è di poco rilievo.

Stupisce che nel parere non venga mai indicato il termine “apicale”, limitandosi, il Commissario dell’Aran Sicilia, solo alla distinzione tra dirigenza interna ed esterna, ed omettendo invece ogni riferimento alla natura apicale dell’incarico: natura che lo differenzia da ogni altro incarico dirigenziale, a prescindere che conferito a personale interno o esterno, sia per le modalità di conferimento che per le modalità di revoca.

Per la cronaca, va detto che solo per il conferimento delle posizioni dirigenziali apicali – interne o esterne che siano – è riconosciuta all’amministrazione una piena ed assoluta discrezionalità, perché fondata esclusivamente sulla fiduciari età. La discrezionalità, nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali non apicali, va conformata al rispetto delle regole della pubblica selezione (avviso di vacanza, valutazione curricula interessati, apertura ad esterni solo in caso di mancanza di professionalità interne, motivazione della scelta).

Anche le modalità di revoca sono disciplinate in maniera profondamente diversa a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali apicali o non apicali.

Per i primi (incarichi apicali) il comma 3 dell’art.9 della legge regionale n.10 del 2000 prevede che gli stessi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, entro 90 giorni dall’elezione del Presidente. Decorso tale termine si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza.

Invece per gli incarichi dirigenziali non apicali la legge prevede una valutazione dei risultati che va effettuata in contradditorio con il dirigente prima di poter giungere ad una eventuale revoca dell’incarico. O comunque la sussistenza di ragioni organizzative e gestionali che debbono essere motivate.

Riassumendo: mentre nell’ipotesi di dirigenza apicale, così come non è prevista motivazione per la nomina, non è prevista motivazione per la revoca, nel caso di dirigenza non apicale, al pari della nomina, è prevista una complessa attività procedimentale e la ricerca dei motivi.

Le due ipotesi, come si può notare, sono diverse. E non confrontabili. Ciò posto, risulta – definiamola così – bizzarra la scelta del Commissario dell’Aran Sicilia di non differenziare mai la posizione dirigenziale apicale dalla posizione dirigenziale non apicale.

Di fatto, a nostro modesto avviso, questa è una scelta finalizzata solo ad estendere extra ordinem i principi fissati dalla Corte Costituzionale per le posizioni dirigenziali non apicali alle posizioni dirigenziali apicali.

La stessa Corte Costituzionale, proprio nelle stesse sentenze citate nel parere dell’avvocato Alongi, ha escluso da ogni ipotesi di stabilità, sia pure temporanea sino alla conclusione del contratto, tutta la dirigenza apicale fiduciaria: e cioè la dirigenza – professionale o esterna – collocata in una posizione di snodo tra politica e dirigenza, non solo direttamente nominata dagli organi politici, ma anche ad essi legata da effettiva ed immediata contiguità organizzativa per la realizzazione dell’indirizzo politico che contribuisce, con funzioni di coordinamento delle strutture burocratiche dell’Ente, alla fissazione degli atti di indirizzo emanati dagli organi politici che i dirigenti non apicali sono tenuti ad attuare.

L’esistenza del rapporto istituzionalmente immediato e diretto tra dirigenza apicale e organo politico ha indotto la Corte Costituzionale a ritenere costituzionalmente legittimo il meccanismo dello spoil system, che invece viene ritenuto non corretto per le posizioni dirigenziali non apicali, perché non fondate su rapporti fiduciari e rispondenti esclusivamente al principio di separazione delle funzioni nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata esclusivamente sull’equiparazione tra dirigenza professionale interna e dirigenza esterna non apicale, e quindi non fiduciarie. Di conseguenza i richiami a tali pronunce contenute nel parere del Commissario dell’Aran Sicilia si rivelano un po’ fuorvianti. Errata si rivela inoltre anche l’estensione della clausola contenuta nell’art.41 CCRL 2002 – 2005 ai dirigenti apicali esterni, fondata sul dato che lo stesso articolo non prevedeva l’espressa esclusione dei dirigenti apicali esterni.

Poiché l’art.21 dello stesso CCRL prevede espressamente che i rapporti di lavoro dei dirigenti con contratto a tempo determinato (cioè i dirigenti esterni), siano disciplinati dalle nome codicistiche “e, in quanto applicabili, dalle norme contenute” nello stesso CCRL, appare del tutto evidente che, ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’art.41 ai dirigenti apicali esterni, il Commissario non avrebbe dovuto verificare se nello stesso articolo vi era deroga espressa all’estensione ai dirigenti apicali esterni, ma se quelle previsioni erano applicabili alla dirigenza apicale esterna.

Bastava solo la semplice lettura del testo dell’art.41 per verificare che le disposizioni contenute si rivelano inapplicabili alla dirigenza apicale esterna, visto che l’articolo in questione prevede, in caso di revoca del dirigente apicale generale nei 90 giorni successivi all’insediamento del nuovo Governo regionale, “il diritto, in capo al dirigente revocato, al trattamento economico fondamentale ed accessorio goduto sino alla scadenza naturale del contratto e comunque almeno per un anno o alternativamente il diritto ad un incarico equivalente”.

Ora è evidente che il contratto collettivo non prevede sic et simpliciter un rimedio “risarcitorio economico” in caso di revoca per cambio di Governo, ma anche ed in alternativa un rimedio “risarcitorio per equivalente”, la cui scelta spetta solo ed esclusivamente al Governo stesso.

Di conseguenza, l’ipotesi “risarcitoria” non è l’unica contrattualmente disciplinata. Come mai su tale tema il Commissario dell’Aran Sicilia sorvola? Va inoltre aggiunto che la previsione dell’ipotesi equivalente ed alternativa del conferimento di incarico equivalente al dirigente generale revocato esclude in radice la possibilità di estensione dell’integrale previsione ai dirigenti generali esterni.

Infatti l’incarico equivalente può essere conferito solo al dirigente professionale di carriera, iscritto nel Ruolo unico della dirigenza ed assunto a mezzo pubblico concorso. Tale incarico non può invece essere conferito al dirigente esterno, nominato nell’incarico poi revocato solo sulla scorta dell’intuitus personae con i precedenti componenti del Governo, e come tale quindi oggettivamente incapace di aspirare ad “equivalente incarico fiduciario”.

La previsione dell’alternatività dei due rimedi, con scelta discrezionale lasciata al Governo stesso, rende in maniera oggettiva la disposizione stessa inapplicabile alla dirigenza apicale esterna.

La scelta del Commissario di leggere le norme contrattuali solo per la parte “risarcitoria”, con esclusione della parte “ripristinatoria per equivalente” si pone anche in netto contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.351 del 2008, che ha ritenuto che “la previsione di un ristoro economico in favore del dirigente rimosso determini un danno per collettività che, oltre a sostenere il costo derivante dalla nomina di altro dirigente, deve anche sopportare il costo derivante dalla corresponsione di tale ristoro economico”.

Tale danno si verifica solo nel caso di ristoro economico al dirigente esterno, visto che al dirigente interno spetta comunque il dovuto trattamento economico di lavoratore dipendente della Regione siciliana, assunto per pubblico concorso.

Proprio per tale specifica ragione, derivante dal rapporto di lavoro a tempo interminato, al dirigente generale interno revocato spetta o il trattamento economico previsto nel contratto revocato sino alla scadenza in attesa della stipulazione di nuovo contratto di incarico, o l’immediato conferimento di nuovo incarico equivalente: condizione questa assente in capo al dirigente esterno revocato.

Poiché l’ipotesi della risoluzione anticipata per “cambio Governo” è prevista dalla legge – per altro con atto legislativo che ha natura prevalente sulle disposizioni contrattuali, sia collettive che individuali – è indubbio che, a prescindere dalle previsioni contenute nei singoli contratti, la stessa si applichi direttamente a tutti i dirigenti generali. Tra l’altro, lo stesso art.41 del CCRL 2002-2005 la prevede espressamente tra le ipotesi di risoluzione unilaterale del contratto.

Il Commissario dell’Aran Sicilia ha ritenuto che per giungere alla revoca per “cambio Governo” fosse necessario inserire in ogni singolo contratto la specifica clausola, che invece opera automaticamente e che il mero rinvio a quanto indicato nel CCRL significasse applicazione incondizionata di tutte le disposizioni contrattuali, perché ritenute inderogabili, a prescindere dallo loro effettiva applicabilità.

Ora, nell’ipotesi in cui in qualche contratto stipulato dal precedente Governo in favore di dirigenti apicali esterni fiduciari sia stata inserita la clausola dell’estensione delle sole previsioni economiche contenute nell’art.41, va detto che tale riconoscimento comporta un indebito ristoro economico dannoso per la collettività. Di conseguenza dovranno essere poste in essere tutte le necessarie azioni, comprese quelle di competenza della Corte dei Conti, al fine di evitare il danno erariale, o comunque di ottenere la restituzione dello stesso da parte di chi ne abbia beneficiato e di chi lo abbia posto in essere.

Ci chiediamo, a questo punto, come è stato valutato questo parere dal dipartimento regionale della Funzione Pubblica. Il nostro dubbio è che tale parere possa aver provocato, là dove ha prodotto effetti, danno erariale.

Presidente Crocetta, la vuole sapere una cosa? Siamo proprio curiosi di capire come finirà questa storia…

Una curiosità: ma come mai, di questa storia, nessuno, tra i 90 parlamentari dell’Ars si pone domande? Lo possiamo capire nel caso dei deputati che appoggiano il Governo. Ma le opposizioni…

Sì, siamo proprio curiosi di sapere, in caso di un’interrogazione all’Ars, davanti a fatti così gravi, su quali specchi si dovrebbe arrampicare il Governo…

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Il parere dell’avvocato Claudio Alongi

 

 

 


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