Tutte le nomine effettuate dal governo regionale dopo il 4 agosto sono nulle. Di conseguenza, tutti gli atti eventualmente adottati da chi è stato nominato abusivamente dopo il 4 agosto sono, come dicono i giuristi, viziati di nullità.
Tutte le nomine del Governo Lombardo successive al 4 agosto sono nulle
Tutte le nomine effettuate dal Governo regionale dopo il 4 agosto sono nulle. Di conseguenza, tutti gli atti eventualmente adottati da chi è stato nominato abusivamente dopo il 4 agosto sono, come dicono i giuristi, viziati di nullità.
Detto alla siciliana, tutti i fortunati nominati dal Governo Lombardo dopo il 4 agosto di questanno – dirigenti generali dei dipartimenti, commissari straordinari, commissari nei Comuni, consiglieri di amministrazione di società regionali o di enti regionali, revisori dei conti – si ponnu cogghiri a roba e si ni ponnu iri a casa. (Traduzione per i non siciliani: ognuno di loro raccolga i propri effetti – penne, ventilatori, stufe, insomma tutto quello he si sonoportati in ufficio – e tolga il disturbo…).
Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) in un parere reso noto il 16 ottobre scorso. Loccasione per impartire – almeno in alcuni passaggi – una bella lezione di diritto amministrativo ai giuristi del presidente Lombardo.
LA LEGGE BLOCCA NOMINE – Il tema è quello dellarticolo 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, recante Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 65 del 4 agosto 2012 ed entrata in vigore in pari data, secondo quanto stabilito dallarticolo 3, comma 1, della medesima legge. In pratica, parliamo della legge blocca-nomine approvata dallArs la scorsa estate. Un provvedimento che il Governo Lombardo non ha digerito. Da qui il parere richiesto al Cga.
I giudici del Cga precisano che la legge in questione, e, segnatamente, larticolo 3 bis di essa si applica soltanto a decorrere dal 4 agosto 2012. In assenza di esclusioni espressamente previste – questo è un punto importante – si applica a tutti i procedimenti di designazione o di nomina pendenti – cioè non ancora conclusi – alla data del 4 agosto 2012. Ed invero, dal punto di vista oggettivo, il divieto investe lesercizio sia del potere di nomina, sia del potere di designazione sia, infine, del potere di conferimento di incarichi.
A decorrere dallo scorso 4 agosto 2012 – si legge sempre nel parere espresso dal Cga – è pertanto venuta meno ogni giuridica possibilità di avviare (attraverso atti di designazione) e concludere (mediante provvedimenti di nomina) i procedimenti eventualmente già attivati in precedenza.
Lombardo e i suoi adepti avevano criticato la legge blocca-nomine. Accusando, addirittura, lArs di aver approvato un provvedimento incostituzionale. I giudici del Cga la pensano in modo diverso. E infatti scrivono: E evidente la ratio che sorregge larticolo 3 bis: con tale previsione il Legislatore regionale ha provvidamente inteso scongiurare che, attraverso lesercizio dei poteri di designazione, nomina o di conferimento di incarichi, i rappresentanti di un Governo regionale, destinato a cessare in tempi brevi, possano interferire, alterandoli, sullesito successivo della consultazione elettorale, ponendo in essere comportamenti idonei a catturare il voto di fasce di elettorato.
NO ALLE CLIENTELE – Più semplicemente – leggiamo sempre nel parere – la previsione serve a scongiurare il rischio che i ridetti poteri governativi possano essere esercitati nellultimo scorcio di una legislatura morente, non per realizzare il superiore interesse del buon andamento amministrativo (e, dunque, in vista della selezione del candidato più adatto alla carica), ma per soddisfare altri interessi, finanche di carattere opportunistico (come avverrebbe qualora fosse designato o nominato il candidato più gradito al Governo regionale uscente).
Insomma, aveva ragione lArs: Lombardo e i suoi accoliti procedevano con le nomine non nel superiore interesse della pubblica amministrazione, che non cera, ma per organizzare e sfamare clientele elettorali.
Unaltra finalità della norma – osservano sempre i giudici del Cga – è poi quella di non ostacolare il pieno esercizio dei medesimi poteri da parte del futuro Governo regionale, legittimato dal voto popolare, il quale – diversamente opinando – dovrebbe accettare la presenza, allinterno di molte amministrazioni e società riconducibili, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di persone designate o nominate dal precedente Governo.
Scorretto, insomma, è che un Governo dimissionario effettui nomine che spettano, di diritto, al successivo Governo.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni – leggiamo sempre nel parere del Cga – lavviso della Sezione è nel senso di ritenere che, in assenza di espresse esclusioni legislative (mancanti nel caso in esame), il divieto di cui allarticolo 3 bis della legge regionale n. 43/2012 si applichi indistintamente a tutti i procedimenti di nomina e che esso colpisca sia le designazioni, sia le nomine a prescindere dallo stato di avanzamento dei relativi procedimenti e a condizione che non si sia già esaurita – nello specifico, prima del 4 agosto – la fase di costituzione degli effetti con ladozione del provvedimento di nomina.
In altri termini – osservano i giudici – larticolo 3 bis non riguarda i provvedimenti di nomina adottati fino al 3 agosto 2012, ancorché non ancora divenuti efficaci o esecutivi; tutti gli altri procedimenti ricadono invece sotto il divieto e per essi si è determinato un insuperabile arresto.
ALBI ED ELENCHI – Con la minutidda, i giudici del Cga si soffermano – smontandola pezzo dopo pezzo – sulla furbata dei Ciceroni di Palazzo dOrléans che, con la scusa egli albi e degli elenchi, avrebbero voluto far passare altre nomine di stampo clientelare.
Solo per completezza dellesame – leggiamo sempre nel parere – si precisa che la circostanza che i candidati alla designazione o alla nomina siano estratti, in genere, da albi o elenchi pubblici non è rilevante per linterpretazione applicativa dellarticolo 3 bis. Non soltanto perché lesistenza degli albi e degli elenchi potrebbe non costituire, in concreto, un severo limite al dispiegarsi della discrezionalità del Governo regionale, atteso che gli iscritti in detti albi o elenchi potrebbero essere assai numerosi.
Ma, al di là di tale considerazione di mero fatto – osservano i giudici – è dirimente osservare sul versante giuridico come liscrizione in discorso attesti unicamente il possesso da parte del potenziale candidato di alcuni requisiti soggettivi che, di regola, integrano i presupposti per la designazione o la nomina. Se così è, allora è evidente che il necessario possesso e la relativa verifica di detti requisiti attengono a un aspetto prodromico rispetto al successivo esercizio del potere discrezionale dellOrgano governativo alla cui limitazione è precipuamente rivolto larticolo 3 bis: invero siffatto esercizio sempre postula il possesso di detti requisiti.
Insomma, un modo elegante per dire: puru sti nomine vi putiti agghiuttiri (Traduzione per i non siciliani: caro Governo regionale, ti devi rimangiare anche le nomine che hai effettuato con la scusa di albi ed elenchi).
COMMISSARI STRAORDINARI – Il Governo dimissionario retto da Lombardo ha utilizzato a piene mani i commissari straordinari. Motivando tali atti amministrativi con la tesi che lapplicazione del divieto anche agli organi di controllo degli enti o delle società individuati dal comma 1 determinerebbe esiti nefasti nei termini di unassoluta paralisi dellattività di detti soggetti, precludendone la correttezza dellazione amministrativa in periodo elettorale e bla bla bla.
Secco, in proposito, il giudizio dei giudici del Cga: tale argomentazione non ha spessore giuridico.
Ecco di seguito il testo integrale del parere espresso dai giudici del Cga
REPUBBLICA ITALIANA
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Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana
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ADUNANZA DEL 16 ottobre 2012
SEZIONI RIUNITE
Parere N. 1156/12 Il Consiglio
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OGGETTO:
Regione siciliana Presidenza Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, recante Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione Profili applicativi Richiesta parere. Vista la nota del 29 agosto 2012, prot. n. 12177, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha richiesto il parere di questo Consiglio in ordine a taluni profili applicativi della Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gabriele Carlotti.
PREMESSO
A. – Con la richiesta, di estremi specificati in epigrafe, il Presidente della Regione siciliana ha richiesto il parere di questa Sezione in ordine ad alcuni profili applicativi dellarticolo 1, comma 1, della Legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, recante Disposizioni in materia di nomine, incarichi e designazioni da parte del Governo della Regione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 65 del 4 agosto 2012 ed entrata in vigore in pari data, secondo quanto stabilito dallarticolo 3, comma 1, della medesima legge.
B. – Il predetto articolo 1 della L.R. n. 43/2012 ha modificato la L.R. 28 marzo 1995, n. 22 (Norma sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), introducendo nel corpo del provvedimento due nuove disposizioni, ossia gli articoli 3 bis e 3 ter, rispettivamente, rubricati: Norme in materia di nomine, designazioni ed incarichi del Governo della Regione e Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione.
C. Larticolo 3 bis, oggetto specifico della richiesta di parere, recita: 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dellAssemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 3 dello Statuto della Regione, ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8 bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.
2. Al fine di garantire la continuità dellazione amministrativa, nel caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi dopo il verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è giunta a scadenza dopo la data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
3. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa vigente che disciplinano i casi di cessazione anticipata per i titolari di incarichi conferiti dal Presidente, dalla Giunta o dagli Assessori della Regione..
D. Sono stati sottoposti al vaglio consultivo di questa Sezione tre quesiti.
I. – In primo luogo il Presidente della Regione siciliana dubita dellapplicabilità del divieto di cui al comma 1 del citato articolo 3 bis alle procedure di nomina già assegnate, in epoca anteriore al 4 agosto 2012, alla I Commissione legislativa dellAssemblea regionale siciliana (dora in poi: ARS) per lacquisizione del parere prescritto dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali). Più in particolare, nella richiesta, si osserva che, onde perfezionare dal punto di vista giuridico dette nomine o designazioni dellOrgano governativo (Presidente della Regione o Assessore regionale), occorrerebbe – oltre al parere della Commissione legislativa – unicamente una delibera della Giunta regionale e un successivo, conforme decreto presidenziale.
Ad avviso dellAutorità richiedente, tali ulteriori atti occorrenti sarebbero da considerarsi come meramente esecutivi di altri validamente adottati prima dellentrata in vigore della L.R. n. 43/2012: essi rientrerebbero nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione, come tali adottabili anche dal Governo regionale uscente (dimissionario) e, dunque, non preclusi dal divieto legale di recente introduzione. Difatti, larticolo 8 bis, comma 3, dello Statuto della Regione siciliana consente al Presidente e agli Assessori di compiere gli atti di ordinaria amministrazione nel periodo intercorrente tra lo scioglimento dellAssemblea e la nomina del nuovo Governo regionale (Corte cost. 24 ottobre 2008, n. 352, in ordine allapplicabilità della predetta norma anche al caso delle dimissioni del Presidente della Regione, con contestuale decadenza di Giunta ed Assemblea legislativa).
A supporto della riferita ricostruzione vengono addotte altre argomentazioni incentrate: a) sulla ratio dellarticolo 3 bis della L.R. n. 43/2012, allegatamente da individuarsi nellesigenza di assicurare, durante il periodo elettorale, un comportamento neutrale del Governo regionale; nella specie, siffatta neutralità non sarebbe in discussione atteso lesaurimento, in epoca antecedente al verificarsi di uno degli eventi indicati nel comma 1 dellarticolo 3 bis, del potere di designazione e di nomina da parte del Governo regionale; b) sul potenziale contrasto di ogni diversa soluzione esegetica con i fondamentali principi di irretroattività della legge e del connesso corollario sintetizzato dal brocardo tempus regit actum; c) sulla circostanza che i nominativi dei soggetti designati o nominati dal Governo regionale sono, in genere, tratti da albi o elenchi liscrizione ai quali è subordinata alla verifica circa il possesso, da parte dei richiedenti liscrizione, di precisi requisiti soggettivi, di guisa che, anche sotto questo aspetto, il potere discrezionale di scelta del Governo regionale risulterebbe sensibilmente ridotto.
II. – Con altro quesito il Presidente della Regione siciliana esterna una seconda perplessità in ordine allapplicabilità dellarticolo 3 bis alla specifica ipotesi della ricostituzione dei collegi di revisione operanti allinterno degli enti e o delle società menzionati nel comma 1 della stessa disposizione. Muovendo dal presupposto secondo cui, nei casi anzidetti, sarebbe precluso il ricorso alla figura dei commissari straordinari, lAutorità richiedente ritiene che leventuale divieto di nomina degli organi di revisione contabile comporterebbe inevitabilmente lillegittimità (per mancanza del relativo atto di controllo) delle delibere in ipotesi adottate nel periodo considerato dalla L.R. n. 43/2012; in queste ipotesi, pertanto, la prospettiva di unindiscriminata applicazione dellarticolo 3 bis sortirebbe leffetto nefasto di una completa paralisi dellattività degli enti o delle società interessati.
Lopinione del Presidente della Regione siciliana è quindi nel senso di ritenere che in tali casi non ricorrano i presupposti di legge per la nomina di commissari straordinari, siccome previsto dal comma 2 dellarticolo 3 bis.
III. – Con un terzo quesito si sottopone alla Sezione, con specifico riferimento al caso della cessazione dei sindaci delle società partecipate dalla Regione siciliana, un dubbio in ordine allinterpretazione sistematica degli articoli 2400 del codice civile (c.c.) e 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 , convertito in legge, con modificazioni, dallarticolo 1 della L. 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi). Ed invero, larticolo 1, comma 1, della L.R. n. 22/1995 prevede che le disposizioni del D.L. n. 293/1994 si applichino, tra laltro, anche agli organi di amministrazione di controllo delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla cui nomina concorrano la Regione o gli altri enti da questa dipendenti o comunque controllati o vigilati.
La tesi patrocinata dallAutorità richiedente è che la regola dettata dallarticolo 2400 c.c., in base alla quale la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, farebbe premio sulla diversa previsione dellarticolo 3 del suddetto decreto legge, secondo cui, invece, la durata degli organi (di controllo) non ricostituiti entro il termine di scadenza è prorogata ex lege di soli 45 giorni.
E. Tanto premesso sul contenuto dei quesiti, occorre preliminarmente soggiungere in punto di fatto che, nel mese di luglio 2012, il Presidente della Regione siciliana in carica ha rassegnato le sue dimissioni e che lARS, nella seduta pubblica del 31 luglio 2012 (n. 375), ha preso atto delle dimissioni comunicate dal Presidente della Regione, così determinando, ai sensi dellarticolo 10 dello Statuto della Regione siciliana, lanticipata conclusione della legislatura.
Successivamente, in data 21 agosto 2012, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I, n. 35) il decreto presidenziale del 10 agosto 2012, recante Convocazione dei comizi per lelezione del Presidente della Regione e dei deputati dellAssemblea regionale siciliana.
F. Le circostanze riferite nel precedente §. E. non sono prive di rilievo per la soluzione dei quesiti sottoposti alla Sezione. Non è infatti contestabile, come pure segnalato nella richiesta di parere, che la L.R. n. 43/2012, al pari di ogni altra legge non avente efficacia retroattiva, disponga soltanto per lavvenire e, quindi, nel caso di specie soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. In altri termini, la L.R. n. 43/2012 e, segnatamente, larticolo 3 bis di essa si applica soltanto a decorrere dal 4 agosto 2012.
Lultima affermazione richiede una precisazione. Come è noto, non vi è coincidenza tra i concetti di entrata in vigore e di applicabilità di una norma positiva. Il primo si riferisce propriamente alla vigenza, ossia al fatto che lordinamento giuridico si sia arricchito di una nuova previsione; il secondo riguarda invece lidoneità di una norma di regolare le fattispecie da essa disciplinate. Frequentemente accade che una norma vigente (cioè entrata in vigore) non possa trovare applicazione per difetto delle relative condizioni di applicabilità: queste ultime possono consistere, tra laltro, nel mancato decorso di un termine iniziale di efficacia della previsione (e in questo caso si avrà una norma vigente, ma non efficace) o nella mancata verificazione di taluni eventi ai quali lordinamento abbia subordinato, per lappunto, lapplicazione della norma.
Questo è il caso che interessa larticolo 3 bis, dal momento che il divieto in questione è correlato allavvenuta pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni regionali o al verificarsi di una delle ipotesi di cui agli articoli 8 bis e 10 dello Statuto regionale. Il rapporto tra i vari eventi menzionati dalla disposizione è chiaro: il riferimento alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni concerne il caso, fisiologico, della fine della legislatura per scadenza naturale del relativo termine; invece le ipotesi prese in considerazioni dai richiamati articoli dello Statuto regionale sono quelle di cessazione anticipata della legislatura (per dimissioni della metà più uno dei deputati, per approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, oppure per dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione).
Nelle attuali contingenze la condizione di applicabilità dellarticolo 3 bis della L.R. n. 43/2012 è rappresentata, come sopra accennato, dalle dimissioni rassegnate, nello scorso mese di luglio, dal Presidente della Regione. La circostanza potrebbe indurre a concludere che la disposizione in esame si applichi dunque a decorrere da detta data. Un approdo del genere non sarebbe tuttavia corretto sia perché, in tal modo, si farebbe concretamente retroagire lefficacia della L.R. n. 43/2012 (retroattività che, per contro e atteso quanto sopra considerato, deve essere esclusa) sia perché il tenore letterale del comma 1 dellarticolo 3 bis non può interpretarsi nel senso che gli eventi di cui agli articoli 8 bis e 10 dello Statuto regionale siano soltanto quelli verificatisi dopo lentrata in vigore della medesima L.R. n. 43/2012. Detto altrimenti, la circostanza che il Presidente della Regione si fosse dimesso prima dellentrata in vigore della L.R. n. 43/2012 non è di ostacolo allapplicabilità del comma 1 dellarticolo 3 bis, a condizione però che tale applicabilità decorra a partire dal 4 agosto 2012, giorno che comunque si colloca dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale. Ciò significa che, nel caso dellarticolo 3 bis, il momento dellentrata in vigore coincide con quello della sua applicabilità.
CONSIDERATO
1. Le precedenti riflessioni, lungi dal costituire una digressione rispetto alloggetto del presente parere, concorrono alla soluzione della prima questione sollevata dal Presidente della Regione siciliana. Difatti, la prima conclusione che scaturisce dal precedente argomentare è che il divieto di cui allarticolo 3 bis, comma 1, della L.R. n. 43/2012, in assenza di esclusioni espressamente previste, si applica a tutti i procedimenti di designazione o di nomina pendenti cioè non ancora conclusi alla data del 4 agosto 2012. Ed invero, dal punto di vista oggettivo il divieto investe lesercizio sia del potere di nomina, sia del potere di designazione sia, infine, del potere di conferimento di incarichi. A decorrere dallo scorso 4 agosto 2012 è pertanto venuta meno ogni giuridica possibilità di avviare (attraverso atti di designazione) e concludere (mediante provvedimenti di nomina) i procedimenti eventualmente già attivati in precedenza.
Al riguardo va osservato che pure i procedimenti di nomina, sebbene caratterizzati da una certa complessità dovuta al coinvolgimento di soggetti istituzionali differenti e alladozione di atti endoprocedimentali di varia natura, riflettono una morfologia strutturale essenzialmente identica a quella che costituisce il paradigma di riferimento di ogni altro procedimento. Anche essi si articolano, di regola, in quattro fasi (delliniziativa, dellistruttoria, costitutiva e dellintegrazione dellefficacia) e sono governati dal principio di carattere generale, che è una declinazione del tempus regit actum, secondo il quale ciascuna fase procedimentale è disciplinata dalle norme vigenti al momento del suo (della fase) svolgimento.
Daltronde è evidente la ratio che sorregge larticolo 3 bis: con tale previsione il Legislatore regionale ha provvidamente inteso scongiurare che, attraverso lesercizio dei poteri di designazione, nomina o di conferimento di incarichi, i rappresentanti di un Governo regionale, destinato a cessare in tempi brevi, possano interferire, alterandoli, sullesito successivo della consultazione elettorale, ponendo in essere comportamenti idonei a catturare il voto di fasce di elettorato. Più semplicemente, la previsione serve a scongiurare il rischio che i ridetti poteri governativi possano essere esercitati nellultimo scorcio di una legislatura morente, non per realizzare il superiore interesse del buon andamento amministrativo (e, dunque, in vista della selezione del candidato più adatto alla carica), ma per soddisfare altri interessi, finanche di carattere opportunistico (come avverrebbe qualora fosse designato o nominato il candidato più gradito al Governo regionale uscente).
Unaltra finalità della norma è poi quella di non ostacolare il pieno esercizio dei medesimi poteri da parte del futuro Governo regionale, legittimato dal voto popolare, il quale – diversamente opinando – dovrebbe accettare la presenza, allinterno di molte amministrazioni e società riconducibili, direttamente o indirettamente, dalla Regione, di persone designate o nominate dal precedente Governo.
2. Sulla scorta delle precedenti considerazioni lavviso della Sezione è nel senso di ritenere che, in assenza di espresse esclusioni legislative (mancanti nel caso in esame), il divieto di cui allarticolo 3 bis della L.R. n. 43/2012 si applichi indistintamente a tutti i procedimenti di nomina e che esso colpisca sia le designazioni sia le nomine a prescindere dallo stato di avanzamento dei relativi procedimenti e a condizione che non si sia già esaurita nello specifico, prima del 4 agosto – la fase di costituzione degli effetti con ladozione del provvedimento di nomina. In altri termini, larticolo 3 bis non riguarda i provvedimenti di nomina adottati fino al 3 agosto 2012, ancorché non ancora divenuti efficaci o esecutivi; tutti gli altri procedimenti ricadono invece sotto il divieto e per essi si è determinato un insuperabile arresto.
3. Il Presidente della Regione ritiene tuttavia, seppure in assenza di unespressa previsione esentativa, che non possano ricadere sotto la scure del divieto in parola i procedimenti di nomina disciplinati dalla L.R. n. 35/1976.
Tali procedimenti si articolano in una fase di iniziativa (designazione o proposta) rimessa allorgano di governo, nella acquisizione del parere della sunnominata Commissione dellARS, nella delibera di nomina della Giunta regionale e, infine, nelladozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Regione.
Le ragioni addotte a sostegno delle tesi patrocinate dallAutorità richiedente il parere non sono convincenti. Occorre innanzitutto premettere che le nomine e le designazione contemplate dallarticolo 1 della L.R. n. 35/1976 sono tutte quelle di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e concernono sia gli organi di amministrazione attiva, sia quelli di controllo sia quelli giurisdizionali. Ad eccezione delle nomine in organi giurisdizionali (che non incappano nel divieto introdotto dallarticolo 3 bis), tutte le altre nomine di cui allarticolo 1 della L.R. n. 35/1976 rientrano dunque nellalveo applicativo del succitato articolo 3 bis. Tanto premesso, si osserva che per le nomine di cui allarticolo 1 della L.R. n. 35/1976 vige un onere procedurale, rappresentato dal preventivo, parere parzialmente vincolante (nel senso che, qualora il parere sia negativo, lorgano proponente, se intenda insistere, è tenuto ad adire lARS), della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali. Orbene, la previsione di uno snodo consistente nel sub-procedimento del quale si è dato conto non consente di aderire alla posizione sostenuta dal presidente della Regione. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 3 bis, non rileva difatti che il parere della Commissione sia stato reso, o no, né assume valore dirimente la qualificazione (come di ordinaria o straordinaria amministrazione oppure come esecutivi o meno) degli atti di spettanza del Governo regionale: gli unici profili determinanti sono piuttosto rappresentati dalla struttura e dal grado di avanzamento del procedimento assoggettato allarticolo 3 bis della L.R. n. 43/2012. Se, insomma, allindomani del parere (favorevole) della Commissione sia prevista ladozione di un provvedimento finale dellOrgano governativo, allora si applicherà in ogni caso il divieto in questione. Per contro, nelle ipotesi in cui il parere (favorevole) della Commissione si configuri come atto conclusivo del relativo procedimento, nei termini quindi di una mera condizione di esecutività di una nomina già perfezionata, allora la fattispecie potrà considerarsi sottratta al regime introdotto dallarticolo 3 bis.
Siffatti approdi esegetici trovano fondamento, oltre che nel tenore precettivo dellarticolo 3 bis in esame, nella stessa ratio, sopra richiamata, che lo sorregge. Ed invero, dal punto di vista letterale larticolo 3 bis è rivolto chiaramente a paralizzare ogni possibile progressione del procedimento, a prescindere dal suo stato di avanzamento; sul piano teleologico poi è del tutto evidente che, qualora si seguisse uninterpretazione differente da quella testé offerta, la disposizione si presterebbe a ben facili aggiramenti in tutte le ipotesi, tra quelle previste dagli artt. 8 bis e 10 dello Statuto regionale, in cui il futuro accadimento di alcuni degli eventi colà contemplati sia in qualche modo pronosticabile e, quindi, governabile dallorgano politico. In tali casi (tra i quali rientra quello delle dimissioni del Presidente della Regione) sarebbe difatti sufficiente provvedere ad effettuare le designazioni (o le spedizioni di esse alla Commissione dellARS) in tempo utile a scongiurare di incorrere nel divieto.
Linterpretazione dl dato positivo nei termini sopra delineati non risulterebbe inficiata anche a voler seguire talune tesi minoritarie, pure affiorate nella letteratura amministrativistica, secondo le quali il principio di legalità ove calato nel caso dei procedimenti imporrebbe di individuare la normativa rilevante, nel caso di sopravvenienze legislative o regolamentari intervenute nel corso della procedura, in quella vigente nella fase delliniziativa e ciò sulla base di una visione unitaria, e non frammentata, della fattispecie procedimentale.
Orbene, anche a prescindere dalla non condivisibilità, ad avviso della Sezione, di dette teorie, rimane comunque insuperabile, nel caso in esame, il contenuto letterale dellarticolo 3 bis che, per lappunto, menziona, disgiuntivamente, ogni segmento (designazione, nomina o conferimento) nel quale può snodarsi il procedimento di nomina, sottoponendolo al divieto di prosecuzione.
Infine, ancorché la questione come sopra osservato non sia rilevante, non è sostenibile che lattività successiva al sub-procedimento rappresentato dal parere della Commissione dellARS, sia sempre meramente esecutiva e, quindi, riconducibile allordinaria amministrazione. Difatti, il parere potrebbe anche essere negativo e in questi casi la legge regionale succitata (articolo 4 della L.R. n. 35/1976) contempla anche la possibilità che lorgano proponente possa nondimeno insistere nella proposta. In siffatta evenienza dellaffare dovrà essere investita direttamente lARS e non più la sola Commissione. Orbene, non è dubitabile che, in una eventualità del genere, la scelta dellorgano proponente presenti un notevole contenuto politico (risultando evidentemente impegnato il rapporto tra lorgano di governo e lARS) tale da renderla irriducibile a un atto di ordinaria amministrazione.
4. Solo per completezza dellesame si precisa che la circostanza che i candidati alla designazione o alla nomina siano estratti, in genere, da albi o elenchi pubblici non è rilevante per linterpretazione applicativa dellarticolo 3 bis. Non soltanto perché lesistenza degli albi e degli elenchi potrebbe non costituire, in concreto, un severo limite al dispiegarsi della discrezionalità del Governo regionale, atteso che gli iscritti in detti albi o elenchi potrebbero essere assai numerosi. Ma, al di là di tale considerazione di mero fatto, è dirimente osservare sul versante giuridico come liscrizione in discorso attesti unicamente il possesso da parte del potenziale candidato di alcuni requisiti soggettivi che, di regola, integrano i presupposti per la designazione o la nomina. Se così è, allora è evidente che il necessario possesso e la relativa verifica di detti requisiti attengono a un aspetto prodromico rispetto al successivo esercizio del potere discrezionale dellOrgano governativo alla cui limitazione è precipuamente rivolto larticolo 3 bis: invero siffatto esercizio sempre postula il possesso di detti requisiti.
5. – Esaurito lesame del primo quesito posto dal Presidente della Regione, può passarsi alla seconda questione.
Le perplessità in tal caso si estendono al comma 2 dellarticolo 3 bis. In estrema sintesi, lAutorità richiedente il parere ritiene che lapplicazione del divieto anche agli organi di controllo degli enti o delle società individuati dal comma 1 determinerebbe esiti nefasti nei termini di unassoluta paralisi dellattività di detti soggetti, precludendone la correntezza dellazione amministrativa in periodo elettorale. Soggiunge il Presidente della Regione che linterpretazione contraria allapplicabilità del divieto poggerebbe anche sullimpossibilità di nominare commissari straordinari per gli organi (scaduti) di revisione contabile. Dunque, non ricorrendo i presupposti di legge (v. il comma 2 dellarticolo 3 bis) per tali nomine, dovrebbe concludersi nel senso dellimplicita esclusione dallalveo applicativo della disposizione in parola dei poteri di designazione e di nomina dei componenti degli organi di revisione contabile.
6. Il Consiglio osserva che la prima argomentazione non ha spessore giuridico. Con essa a ben vedere si prospettano unicamente i paventati inconvenienti pratici di unesegesi in ipotesi favorevole allapplicabilità del divieto anche ai casi delle designazioni o delle nomine dei componenti degli organi di revisione contabile degli enti e delle società indicate nellarticolo 3 bis, comma 1, della L.R. n. 43/2012.
La considerazione di tali possibili inconvenienti non è di per sé rilevante sul piano ermeneutico. Essa, al più, può consistere in uno stimolo per linterprete a selezionare tra tutte le possibili interpretazioni normative costituzionalmente orientate lesegesi dellarticolo 3 bis che meglio si adatti, dal punto di vista del buon andamento amministrativo, a disciplinare una determinata fattispecie (o, al limite, potrebbe costituire un motivo per sollevare una questione di legittimità costituzionale in via incidentale qualora lo specifico profilo approdasse ad unistanza giurisdizionale).
7. Di maggior consistenza sarebbe laltro argomento in ordine al difetto dei presupposti di legge, richiamati espressamente dal comma 2 dellarticolo 3 bis, per la nomina dei commissari straordinari da parte del Governo regionale.
A ben vedere, però, la pretesa impossibilità di nominare commissari straordinari in relazione agli organi di revisione e controllo contabile appare una mera allegazione sfornita di qualunque fondamento normativo; siffatta ragione ostativa, peraltro, risulta soltanto indicata – in termini sostanzialmente assertivi – con la necessità di evitare la stasi gestionale, la paralisi dellente pubblico, e possibili danni erariali, senza alcuna menzione della relativa base legislativa. Del resto, elementi a favore dellinterpretazione suggerita dallUfficio richiedente nemmeno sono desumibili dai pareri resi dallUfficio legislativo e legale e citati nella richiesta: in particolare, nel parere n. 16/2009 si esclude che, per la ricostituzione degli organi di revisione contabile degli enti sottoposti al controllo e vigilanza dellOrgano governativo, possa farsi ricorso alla nomina di commissari i quali, com’è noto, sono ordinariamente previsti per gli organi di amministrazione, non potendosi per gli stessi ammettere una soluzione di continuità nella gestione. In tutta evidenza lUfficio legislativo e legale si limita correttamente ad osservare che i commissari straordinari sono ordinariamente previsti soltanto per gli organi di amministrazione: ciò non significa tuttavia che, in ipotesi particolari, la legge (come, nella specie, la L.R. n. 43/2012) possa prevedere proprio al fine di scongiurare il determinarsi di soluzioni di continuità la possibilità di nominare commissari straordinari.
Il parere dellUfficio legislativo e legale n. 295/2003 contiene soltanto il rilievo in ordine alla illegittimità di atti adottati in assenza dei controlli istituzionalmente spettanti ad organi di revisione, ove prescritti; infine il parere n. 51/2004 affronta altre, differenti problematiche relative alla modalità di svolgimento e al contenuto della funzione di controllo.
Diversamente da quanto opinato dallUfficio richiedente lavviso della Sezione è dunque nel senso che nulla osti allapplicazione, anche al caso degli organi di controllo, dellistituto dei commissari straordinari a norma della L.R. n. 43/2012.
Daltronde la prima e immediata conferma della menzionata tesi favorevole alla suddetta nomina è contenuta nello stesso comma 2 in esame che, per lappunto, estende espressamente anche agli organi di controllo il meccanismo commissariale.
Linciso normativo nei casi in cui ricorrano i presupposti di legge chiaramente rimanda alle singole leggi che disciplinano i vari organi (anche di controllo) cessati, dal 4 agosto in poi, in virtù del naturale spirare del termine di efficacia della nomina. Il significato, peraltro evidente, della previsione incidentale è dunque nel senso di prevedere che i commissari straordinari debbano possedere i medesimi requisiti soggettivi prescritti da dette leggi per laccesso alle cariche in questione né per essi debbano ricorrere le incompatibilità in esse stabilite.
8. Le perplessità esternate dal Presidente della Regione, ancorché infondate, offrono, tuttavia, loccasione al Consiglio per affrontare una diversa problematica, interferente con i quesiti sottoposti al vaglio della Sezione, relativa al rapporto, tutto interno alla L.R. n. 22/1995, tra larticolo 3 bis, comma 2, e larticolo 1 bis (inserito nella trama della citata legge regionale per effetto dellarticolo 14 della L.R. n. 2 dell8 febbraio 2007). Entrambe le disposizioni si occupano delle vicende successive alla scadenza naturale degli organi di controllo, ma dettano discipline differenti che vanno rese compatibili e raccordate in via esegetica.
Il comma 1 dellarticolo 1 bis stabilisce difatti che i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque non oltre 45 giorni; il comma 2 dellarticolo 3 bis prevede, invece, che, qualora la scadenza naturale degli organi (anche) di controllo venga a determinarsi dopo la cessazione (fisiologica o anticipata) della legislatura regionale, il Governo regionale uscente debba procedere alla nomina di commissari straordinari.
Sorge linterrogativo circa lapplicabilità, o no, della proroga ex lege disciplinata dal comma 1 dellarticolo 1 bis al caso della scadenza naturale degli organi quando ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1 dellarticolo 3 bis.
Il Consiglio ritiene di dover dare al quesito risposta affermativa. Anche in questo caso difatti non si ravvisano ostacoli a uninterpretazione sistematica che renda compatibili ed congiuntamente applicabili le due previsioni.
Invero, secondo una piana lettura del combinato disposto dei due articoli, coerente peraltro con la topografia normativa, deve invero ritenersi che lapplicazione dellarticolo 1 bis, comma 1, preceda nei casi contemplati dallarticolo 3 bis, comma 1 lapplicazione del comma 2 del ridetto articolo 3 bis. In particolare, i collegi di revisione contabile e i collegi sindacali che siano giunti a naturale scadenza dopo il 4 agosto 2012 sono da intendersi prorogati ex lege a norma dellarticolo 1 bis, comma 1, con la conseguenza che la nomina dei commissari straordinari può (rectius, sarebbe potuta) intervenire anche durante la pendenza della proroga, fermo restando che lobbligo di procedere alla nomina dei commissari diviene (è divenuto) improcrastinabile soltanto a decorrere dalla scadenza del termine legale di 45 giorni.
9. Il Presidente della Regione ha, infine, sottoposto a questo Consiglio un terzo e ultimo quesito.
In sostanza, si domanda se alle società partecipate dalla Regione siciliana si applichi larticolo 2400 c.c. oppure larticolo 3 del D.L. n. 293/1994.
Il quesito richiede una risposta differenziata a seconda della natura della partecipazione della Regione. Ed invero, con riguardo alle società (o agli altri enti), a prevalente partecipazione pubblica, secondo la Sezione non si applica nessuna delle norme indicate dal Presidente della Regione e occorre piuttosto far riferimento alla previsione speciale (sia rispetto allarticolo 2400 c.c. sia allarticolo 3 del D.L. n. 293/1994) contenuta nellarticolo 1 bis della L.R. n. 22/1995, sopra richiamata, in base alla quale i collegi dei revisori o i collegi sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni. Anche in questo caso, alla scadenza di detta proroga legale si seguirà la strada delle nomine commissariali, siccome precisato nei precedenti §§. 8 e 9.
Diversamente, per le società o gli enti in relazione ai quali non ricorrano le condizioni di applicabilità dellarticolo 1 bis della L.R. n. 22/1995 né del successivo articolo 3 bis come sopra interpretato, allora troverà unicamente applicazione larticolo 2400 c.c., non ravvisandosi ragioni per derogare al regime stabilito dal diritto commerciale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, in sede consultiva, esprime nei sensi spiegati nella su estesa motivazione il parere richiesto.
IL SEGRETARIO
F.to: Giuseppe Chiofalo IL PRESIDENTE
F.to: Raffaele Maria De Lipsis