Stabilizzazione, ecco perché è a rischio

Ecco l’mpugnativa del Commissario dello Stato delle “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno2010”.

Catalogatori:

I commi 4 e 5 dell’art. 51 si ritengono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto prevedono, rispettivamente, l’ampliamento di altre 400 unità della dotazione organica determinata dalla tabella A di cui al secondo comma del medesimo articolo e una individuazione diversa e più ampia, della categoria di precari destinatari dei processi di stabilizzazione.

Non appare invero conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ampliare “ope legis” la dotazione organica di un cospicuo numero di unità di personale, determinata, secondo quanto emerge da chiarimenti forniti ex art. 3 del D.P.R. 488/1969 dalle competenti strutture regionali, a seguito della ponderazione e valutazione delle proposte “dettate da reali esigenze operative, pervenute dagli Uffici compulsati a seguito dei rilevamenti effettuati dal Dipartimento del Personale”. I dati relativi alla dotazione del personale individuato dalla cennata tabella A sarebbero stati, peraltro, oggetto di riscontro “nelle interlocuzioni con i vari rami dell’Amministrazione” e ritenuti “corrispondenti a quelli occorrenti per il funzionamento allo stato attuale dell’Amministrazione”.

Il personale destinatario dell’inserimento nella dotazione organica è peraltro in atto in servizio ai sensi dell’art. 1, 2° comma della L.R. n. 24/2007 presso la “Società beni culturali” S.p.A., società questa interamente partecipata dalla Regione.

Il previsto incremento della dotazione organica non correlato all’individuazione di funzioni, compiti, servizi che l’amministrazione regionale è chiamata a svolgere appare essere volto piuttosto ad aumentare le possibilità di eventuali stabilizzazioni del personale interessato che in passato aveva prestato servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la realizzazione di progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali finanziati con le risorse del POR 2000-2006.

Detto personale in ogni caso potrà accedere alle procedure di stabilizzazione per i posti relativi ai profili professionali posseduti vacanti nella pianta organica definita dall’allegato A se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale di riferimento.

Parimenti censurabile però sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione è la disposizione del comma 5 che introduce criteri diversi e più ampi da quelli richiesti dall’art. 1, comma 558 della legge n.296/2006 per individuare i destinatari della norma.

Il disporre infatti che si faccia riferimento alla data di entrata in vigore dell’attuale delibera legislativa anziché del citato articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 amplia la portata, in misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato prevista dall’impianto normativo statale, ritenuto da codesta Corte, unica legittima eccezione, in quanto giustificata da peculiari esigenze di interesse pubblico (ex plurimis sentenza n. 150/2010), alle regole del pubblico concorso. L’eventuale applicazione della norma regionale configurerebbe pertanto una modalità di accesso riservato lesivo del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di ingresso al pubblico impiego come più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006).

La disposizione in questione inoltre, dà luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento e viola i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccedendo la competenza statutaria di cui all’art. 14 lett q) con specifico riferimento al principio del pubblico concorso che costituisce “la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza” (sentenza n. 81/2006).

Peraltro le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006 devono ormai ritenersi superate per effetto delle previsioni create dall’art. 17, commi da 10 a 13 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.

 

Redazione

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