[…] Il voto [in Sicilia] si svolge sulla base della legge regionale del 3 giugno 2005 che ha introdotto una serie di novità. Il sistema prevede il premio di maggioranza, la contestualità dell’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale e la possibilità di esprimere un voto disgiunto. In particolare l’Ufficio centrale regionale, in base […]
Sicilia: come si vota per le Regionali
[…] Il voto [in Sicilia] si svolge sulla base della legge regionale del 3 giugno 2005 che ha introdotto una serie di novità. Il sistema prevede il premio di maggioranza, la contestualità dell’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea regionale e la possibilità di esprimere un voto disgiunto. In particolare l’Ufficio centrale regionale, in base ai risultati, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi. Proclama, quindi, eletti: a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata; b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.
L’Ufficio centrale regionale verifica poi quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente: a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l’ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi; b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, i seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.
L’elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l’altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale. Nell’ambito della lista provinciale prescelta, l’elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell’apposita riga, il cognome di uno dei candidati compresi nella lista medesima. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Si può anche votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro.
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