‘Incchiummata’ per la Finanziaria (e per la tabella H)

Come era prevedibile, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato poco meno di un terzo della legge Finanziaria approvata la scorsa settimana da Sala d’Ercole. Una ‘botta’ per il Governo di Rosario Crocetta e per il Parlamento dell’Isola.

Sotto la ‘scure’ del Commissario finisce anche la tabella H: ma in questo caso – lo abbiamo scritto qualche giorno fa e lo ribadiamo oggi – si tratta di una sceneggiata voluta dl Governo e, forse, anche dall’Ars. Un modo per dire: “Noi ci abbiamo provato, ma il Commissari dello Stato…”.

Così il Governo ha risparmiato 25 milioni di euro.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, Prefetto Carmelo Aronicaribadiamo oggi – l’impugnativa è stata cercata dal Governo, che risparmia, così, 25 milioni di euro. Il problema è che di questi soldi, 20 milioni di euro erano le clientele, mentre 5 milioni di euro sarebbero serviti per sostenere importanti attività culturali.

TABELLA H – La responsabilità di Governo e Ars, nella ‘bocciatura’ della tabella H, sta nel fatto di aver messo assieme il diavolo e l’acqua santa per mandare tutto a monte. Si bloccano, o almeno così si spera, le erogazioni ai ‘carrozzoni mangisoldi’ della politica e persino della massoneria. Ma si tarpano le ali anche a importanti Fondazioni, Associazioni ed Enti culturali che, invece, anche in un clima finanziario difficile vanno sostenute.

Perché senza cultura non si va da nessuna parte. Regola aurea che vale ancora di più per una Regione come la Sicilia che dovrebbe puntare molto sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e delle intelligenze che operano in questo settore,, dai teatri, ai musei, dal cinema, alle aree archeologiche e via continuando.

Proviamo, adesso, ad entrare nel merito dell’impugnativa disposta dall’ufficio del Commissario dello Stato. Nelle prime righe del documento spicca una lunga digressione sull’articolo 81 della Costituzione el nostro Paese. Il passaggio è importante, se non centrale, perché introduce il tema della copertura finanziaria.

ELOGIO DELL’ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE – “Corollario del principio posto dall’art. 81 – scrive il Commissario dello Stato – è quello dell’equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Mastricht, di cui adesso il patto di stabilità e crescita costituisce il principale parametro esterno”.

L’introduzione non annuncia nulla di buono. E certifica quello che la nostra redazione ha più volte messo in luce nei servizi che abbiamo scritto e pubblicato nei giorni in cui Sala d’Ercole esaminava e approvava la legge Finanziaria: e, cioè, che molte voci relative alle entrate erano in parte temerarie, in parte gonfiate e, perché no?, in parte anche  fittizie.

Il Commissario cita l’articolo 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 dal titolo “Legge di contabilità e finanza pubblica”. “Il 3° comma del medesimo articolo 17 – scrive il Commissario dello Stato – stabilisce che tutti i disegni di legge che comportano conseguenze finanziarie ‘devono essere corredati da una relazione tecnica’ sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché sulle relative coperture. Nella relazione tecnica devono essere altresì indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare”.

I DOCUMENTI ‘AMMUCCIATI’ – Che hanno combinato gli ‘scienziati’ dell’assessorato regionale all’Economia e della Segreteria generale di Palazzo Reale? Lo spiega, senza tanti giri di parole, lo stesso Commissario: “L’esigenza di acquisire elementi tecnici di valutazione sulle previsioni di entrata era stata peraltro avvertita anche dall’Assemblea regionale che aveva formulato apposita richiesta al Ragioniere Generale della Regione. Soltanto il 4 maggio 2013, ad avvenuta approvazione del disegno di legge, è pervenuta a questo Commissariato la relazione tecnica sui documenti economico-finanziari, datata 3 maggio 2013, che peraltro non contempla tutte le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo e che è stata integrata con successiva nota sempre del Ragioniere Generale del 6 maggio 2013, in pendenza del termine dell’esame della legge (all. 3 e 4). L’assenza di adeguata preventiva valutazione tecnico finanziaria sugli effetti della disposizione legislativa approvata comporta, come si illustrerà in prosieguo, la censura di costituzionalità per violazione dell’art. 81 della Costituzione di numerosi articoli”.

SANITA’ /LASSA STARI I PICCIULI UNNI SU – Fatta questa premessa, si passa, poi, agli articoli impugnati. A cominciare dall’articolo 8 della Finanziaria. E’ la parte della legge che prevede per il biennio 2014-2015 il mantenimento delle maggiorazioni delle aliquote Irap e dell’addizionale Irpef 2013. Ebbene, a parere del Commissario dello Stato la maggiorazione delle aliquote va estesa al 2016, tenuto conto del Piano di rientro per il finanziamento del servizio sanitario.

Per l’ufficio del Commissario, non “è stata ancora verificata dai tavoli tecnici la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie che legittimano la destinazione di parte del gettito fiscale a finalità extra sanitarie.  Peraltro la Relazione tecnica, anche nella sua parte integrativa, conferma che in atto non si è determinato ufficialmente il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Economia”.

PETROLIO E GAS – Poi si passa all’articolo 13, altra impugnativa. “L’art. 13 – scrive il Commissario – prevede l’incremento, a far data dal 1° gennaio 2013, del 20% per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti nel territorio della Regione che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere annualmente. Per le medesime concessioni non sono previste esenzioni al pagamento delle aliquote stesse. Secondo quanto sancito da codesta Corte con costante giurisprudenza (ex plurimis sent. n. 432/1997), il divieto di retroattività della legge, pur non essendo stato elevato a dignità costituzionale salvo che per la materia penale, costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi”.

In pratica, viene censurata un’entrata. Con una motivazione piuttosto chiara: “Proprio sotto questo profilo la disposizione appare censurabile in quanto nell’intero contesto normativo, volto a reperire nuove e/o maggiori risorse con cui far fronte agli impegni finanziari della Regione, solo per una categoria di operatori economici viene prevista l’efficacia retroattiva agli incrementi dei canoni dovuti. Sul punto non è dato inoltre rinvenire nella relazione tecnica alcuna quantificazione del prevedibile maggior gettito che potrebbe in teoria giustificare il perseguimento di altri valori più rilevanti di quello della tutela dell’affidamento legittimamente sorto in soggetti destinatari della norma e così motivare il diverso trattamento disposto nei confronti di altri operatori economici destinatari degli articoli 12 e 15 cui i relativi incrementi di canone decorrono dalla data di entrata in vigore della legge”.

MANGIUGLIA? NO, GRAZIE – L’ ‘inchiummata‘ arriva anche per l’articolo 15 della Finanziaria. E’ la parte della legge che stanzia 600 mila euro – che avrebbero dovuto essere gestiti dal’assessore all’Autonomie locali – per varie finalità: emergenze sociali, criminalità organizzata, gestione dei beni confiscati alla mafia, eventi eccezionali eccetera. non è facile capire se questa norma è stata scritta da furbi o da dilettanti. In ogni caso, il Commissario ne approfitta per ‘bastonare’, anche se con spirito ‘didascalico’: “Tale previsione – si legge nell’impugnativa – nell’accomunare finalità diverse (emergenze sociali, criminalità organizzata, erogazione servizi primari per l’infanzia, misure di sostegno per la stabilizzazione del personale ex LSU, emergenze abitative) senza definire i criteri per il riparto ai singoli Comuni e le quote da assegnare ad ogni singolo scopo, appare lesiva del principio di legalità posto a fondamento dell’azione amministrativa e, pertanto, in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione anche sotto il profilo dell’incertezza e della difficoltà nel dare attuazione allo stesso, atteso che peraltro alcune delle finalità individuate dalla norma costituiscono già oggetto di autonomi e distinti finanziamenti a carico del bilancio regionale”.

Della serie, prendi e porta a casa…

LA GHIOTTA ALLA MESSINESE – Salta anche la ‘ghiotta’ alla messinese, ovvero 700 mila euro per i vigili urbani della Città dello Stretto. E’ la norma sognata dalla ‘banda’ di dell’Ars che ha fatto infuriare il presidente della Regione, Rosario Crocetta, che, da buon gelese, preferisce salsiccia a carciofi alla brace. Questo il commento del Commissario: “Non appare rinvenibile alcuna plausibile ed obiettiva motivazione a sostegno dell’assegnazione di 700.000 euro per un solo ente locale, seppure di notevoli dimensioni,  in corrispondenza di un’assegnazione globale per tutti i Comuni dell’isola pari a 11 milioni di euro”.

NIENTE BALZELLO DI 5 EURO PER GLI ARCIPELAGHI – Niente da fare per il balzello – 5 euro a testa! – in verità molto bizzarro, per lo sbarco nelle isole degli arcipelaghi siciliani (noi ci rifiutiamo di chiamarle isole minori,perché non hanno niente in meno della Sicilia, a parte l’estensione inferiore). Parliamo dell’articolo 16 della Finanziaria. Che avrebbe ‘inchiummato’ qualunque disgraziato che avesse messo piede in una di queste isole senza restare lì a dormire. Una norma senza né capo. né coda. Sul punto, ‘lezione’ sullo Statuto impartita dall’ufficio del Commissario a Governo e Ars: “In ordine alla legittimità dell’istituzione dei prelievi in esame occorre rilevare che l’art. 36 dello Statuto Speciale, pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire “tributi locali”.

“Il ticket di sbarco – aggiunge il Commissario – finirebbe con l’applicarsi anche ai soggetti residenti nel Comune, ai lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti”.

NO AL TICKET PER L’ACCESSO AI VULCANI – Non si salva nemmeno il ticket per l’accesso ai vulcani, altra trovata ‘geniale’ di Governo e Ars. Qui l’argomento è il diritto tributario: “Anche il ticket di accesso alle sommità dei vulcani – scrive il Commisario – pur configurandosi come tributo sostanzialmente nuovo, appare illegittimo per violazione dell’art. 23 della Costituzione. Nella norma regionale, infatti, risultano sostanzialmente omessi alcuni elementi essenziali della fattispecie tributaria. In particolare, non appaiono correttamente delimitati il presupposto impositivo del nuovo tributo – limitandosi la norma a prevedere che esso colpisce “l’accesso alla sommità dei vulcani” – i soggetti passivi del tributo, ed il sistema sanzionatorio, elementi la cui determinazione non può essere rimessa al provvedimento dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica di concerto con l’Assessorato regionale dell’economia, come dispone il comma 2 dell’articolo in esame”.

FORESTALI (O QUASI) – A mare anche l’articolo 25. Si tratta di una strana norma, anzi di norme già abrogate che Governo e Ars, probabilmente per ‘pilotare’ qualche ‘operazione’ non ancora chiara, avrebbero voluto ‘resuscitare’. Da quello che si capisce, alcuni dipendenti della Forestale avrebbero lavorato gratis, acquisendo, però, i titoli per preparare un bel ricorso che avrebbe fruttato una bella ‘stigghiola‘ a spese della Regione. ‘Operazione ‘sgamata’ alla grande.

NO ALLA LIQUIDAZIONE DEL CIAPI DI PALERMO – Sfuma miseramente anche l’abolizione del Ciapi di Palermo. Niente da fare per chi avrebbe voluto fare ‘operazioni’ con i beni immobili, gli impianti fissi, l’arredamento e le attrezzature di proprietà di questo Ente formativo. 

NO ALLE PROROGHE DEI CONTRATTI NEI CONSORZI DI BONIFICA – Pesante l’impugnativa dell’articolo 40. Parliamo del personale dei Consorzi di bonifica: Consorzi che, negli ultimi 30 anni, non hanno bonificato nulla, perché i tempi della malaria e della legge Serpieri sono scomparsi da circa 70 anni.

“La disposizione – scrive il Commissario – si ritiene essere lesiva degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La citata norma, che proroga ulteriormente i contratti a termine, già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, costituisce una chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall’art. 97 della Costituzione a garanzia dell’uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Le proroghe dei contratti a termine previste dalla norma impugnata sono chiaramente finalizzate a far rientrare i lavoratori titolari di tali contratti in un piano di assunzione a tempo indeterminato”.

“La norma in questione – si legge sempre nell’impugnativa – perpetuando una modalità di assunzione del personale, per porre rimedio ad eventuali carenze di organico, che fa del contratto a termine un modo ordinario di assunzione del personale, non riservandola, come dovrebbe, ad esigenze straordinarie, viola l’art. 97 della Costituzione”.

Insomma, cari politici siciliani, basta con le clientele nelle assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, regionali, provinciali e comunali. Si debbono bandire i concorsi perché l’articolo 97 della Costituzione si applica anche in Sicilia.

SICILACQUE E DISSALATORI DI GELA E PORTO EMPEDOCLE – La norma approvata dall’Ars punta a modificare la convenzione stipulata dalla Regione con Sicilacque. Obiettivo: mantenere in servizio i dipendenti che facevano capo alle precedenti gestioni. “La norma – scrive il Commissario – appare quindi essere in contrasto con l’art. 97 della Costituzione giacché posterga l’interesse  ad una corretta ed ottimale gestione del servizio al mantenimento dei livelli occupazionali, finalità questa condivisibile, ma da perseguire con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e non surrettiziamente con il ricorso a modifiche unilaterali di convenzioni già stipulate”.

NO AI MUTUI-SANATORIA NEI CENTRI STORICI A CARICO DELLA REGIONE – Pesanti le motivazioni che hanno portato all’impugnativa di questa norma. Si tratta del’articolo 49, che il Commissario definisce di “oscuro significato”. E’ la parte della legge in base alla quale l’assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare con istituti di credito apposite convenzioni finalizzate “alla stipula di contratti di mutuo ventennale” con proprietari di immobili situati in centri storici per opere di manutenzione straordinaria, ponendo a carico del bilancio regionale gli oneri derivanti dal costo degli interessi.

“L’assenza di una relazione esplicativa da cui possa desumersi l’intento del legislatore – si legge nell’impugnativa – e la portata dell’intervento normativo, verosimilmente rivolto a rapporti giuridici già perfezionati e conclusi negli effetti, induce peraltro a ritenere che la norma possa contenere un’impropria sanatoria di atti precedentemente adottati in difformità dalla legge in assenza di un interesse pubblico preminente di carattere generale. Per le ragioni prima esposte si ritiene che la disposizione “de qua”, di dubbia interpretazione e conseguente applicazione, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto appare avulsa dal prima menzionato art. 33 della L.R. 6/2009 ed incoerente con lo stesso”.

Insomma, un’altra grossa ‘operazione sgamata’…

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – La pubblicità delle attività istituzionali, con l’articolo 55 della legge Finanziaria, vengono estese anche a Enti pubblici, senza però prevedere la copertura finanziaria. Morale: ancora una violazione dell’articolo 81 della Costituzione.

La Finanziaria regionale, in materia di lavori pubblici, contraddice la norma nazionale. La Regione, insomma, non può adottare “per quanto riguarda la tutela della concorrenza, una disciplina con contenuti difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il D. Leg.vo n. 163/2006, in attuazione delle prescrizioni poste dalla U.E. (sentenza C.C. n. 221/2010). La norma è pertanto in contrasto con l’art. 117, 2° comma lett. e) Cost.”.

IRIDAS – Sono 215 mila euro che da prendere dall’istituto dei ciechi opere riunite Florio e Salomone di Palermo per destinarli all’Iridas. Anche su questo punto è arrivato il “no” del Commissario.

NO ALL’IRFIS-FIN-CROCETTA… – Qui l’operazione avrebbe voluto ‘chiuderla’ il presidente della Regione, Rosario Crocetta. Che si era ‘apparecchiato’ una bella ‘tavola’ per finanziare le piccole e medie imprese. Presidente, e’ stato bello pensarlo…

“Se da  un lato – si legge nell’impugnativa – il legislatore sembrerebbe voler potenziare l’attività dell’Irfis Sicilia quale società finanziaria regionale, affidandole la gestione di nuovi fondi ed intensificando l’attività di indirizzo dell’amministrazione regionale, dall’altro, impone alla società di apportare entro 60 giorni le modifiche al proprio statuto ed alla normativa interna, atteso che la stessa è soggetta, quale società di intermediazione finanziaria, esclusivamente alle disposizioni statali generali e di carattere societario nonché  a quelle specifiche del settore bancario”.

NO ALLA MORATORIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Il Commissario ha detto “No” anche alla moratoria delle piccole e medie imprese siciliane che debbono versare tributi a Riscossioni Sicilia spa. La Regione, a parere dell’ufficio del Commissario, può intervenire sull’organizzazione interna della società di riscossione. Ma non su un’eventuale moratoria. Che, tra le altre cose, creerebbe disparità con gli altri contribuenti italiani.

IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE – L’articolo 62 della Finanziaria avrebbe esteso al 2014 e 2015 l’esenzione Irap. Ma, secondo il Commissario, manca sia la quantificazione della spesa, sia la copertura finanziaria. salta anche il contributi di mille e 200 euro per i taxi.

IRSAP – Articolo 64: trasferimento dei debiti dai vecchi Consorzi Asi, ormai in liquidazione, all’Istituto regionale per le attività produttive (Irsap). L’operazione, qui, la volevano fare sui “lotti destinati a insediamenti produttivi”. La proprietà, grazie a una norma-furba, sarebbe passata prima al patrimonio della Regione e poi. magari, ad altri privati. Gabbando i creditori. Una norma ‘geniale’.

Peccato che, come fa notare il Commissario, la ‘genialata’ si mette sotto i piedi gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Questo perché, come già accennato, avrebbe finito per sottrarre “la più cospicua parte patrimoniale attiva della massa liquidatoria, su cui potenzialmente possono trovare soddisfazioni i creditori dei soppressi istituti”.

Con la stessa legge avrebbero voluto far rivivere alcune norme abrogate nel 2012. L’operazione ‘zaffigna’ era bella. sarà per un’altra volta…

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA – La norma non è sbagliata. Soprattutto in una regione come la Sicilia dove, in agricoltura, a prevalere è la piccola proprietà contadina e dove sono molto diffuse la frammentazione e la polverizzazione delle stesse proprietà contadine (piccoli appezzamenti di terreni non contigui).

Ricomporre queste proprietà proprietà contadine abbasserebbe i costi di produzione. Le leggi, però, dovrebbero essere fatte in modo appropriato. Cosa che non sembra all’ufficio del Commissario, secondo il quale la norma estenderebbe i benefici a una categoria troppo vaga e ampia, ossia quella degli “imprenditori agricoli singoli o associati” (probabilmente anche a chi non si occupa di agricoltura: un ‘vizio’ tipico della Sicilia: sotto questo profilo la magistratura penale farebbe bene ad indagare sui soggetti ai quali sono stati erogati i fondi del Piano di sviluppo rurale, per verificare se si tratta di agricoltori).

La legge approvata dall’Ars, tra le altre cose, prolunga alcuni di questi incentivi – l’esenzione delle imposte da bollo e catastali – al 2015. Solo che nella relazione tecnica redatta dal Ragioniere generale non è in alcun modo indicato il criterio seguito per la determinazione delle minori entrate rendendo così arbitraria la prevista quantificazione”.

COOPERATIVE AGRICOLE – Questa norma avrebbe esteso i beneficiari di alcune provvidenze statali alle cooperative agricole. Di fatto, un aiuto di Stato compatibile con i regolamenti europei solo per alcuni casi “strettamente necessari”. In questo caso si prevedeva anche la rimodulazione della graduatoria definitiva dei beneficiari da parte dell’assessorato regionale alle Attività produttive. Morale: si sarebbero complicate le procedure e si sarebbe violato l’articolo 97 della Costituzione.

NO AL FONDO-CROCETTA 2 – Il presidente della Regione avrebbe voluto istituire e gestire un fondo per la cultura. Senza limiti. In barba all’articolo 97 della Costituzione. Ovviamente è stato ‘inchiummato’.

AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO: NON C’E PIU’ L’AGENZIA E NON C’E PIU’ IL LAVORO – Questa incredibile storia è stata scoperta, per caso, qualche mese fa dai parlamentari grillini. Ricchi contratti firmati da un’Agenza ‘fantasma’, nel senso che è già stata soppressa. La Finanziaria, per un’Agenza ‘fantasma’, aveva però stanziato soldi veri: 2,3 milioni di euro, articolo 72. Obiettivo: rinnovo dei contratti dei dirigenti. Contratti di diritto privato a tempo determinato: fatti raccontati più volte dal nostro giornale dopo che l’operazione è stata ‘sgamata’ dai grillini.

“E’ di tutta evidenza – scrive il Commissario dello Stato – che l’inserimento nell’allegato 1 alla presente legge, dei tre capitoli di spesa rifinanziati costituisce uno strumento surrettizio per il mantenimento in servizio almeno sino al 2015 di dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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