Può unamministrazione pubblica chiedere un parere sui dirigenti esterni alla stessa amministrazione a un dirigente esterno che opera nella stessa amministrazione? negli uffici della regione siciliana questo è successo. Sì, avete letto bene, succede che la regione siciliana chieda un parere al commissario straordinario dellaran, avvocato claudio alongi. E che questultimo dirigente esterno allamministrazione con lincarico, appunto, di commissario straordinario dellaran esprima un parere su se stesso. Il caso ve lo abbiamo raccontato qui. Sotto il parere di alongi
Il parere dell’avvocato Claudio Alongi
Può unamministrazione pubblica chiedere un parere sui dirigenti esterni alla stessa amministrazione a un dirigente esterno che opera nella stessa amministrazione? Negli uffici della Regione siciliana questo è successo. Sì, avete letto bene, succede che la Regione siciliana chieda un parere al Commissario straordinario dellAran, avvocato Claudio Alongi. E che questultimo dirigente esterno allamministrazione con lincarico, appunto, di Commissario straordinario dellAran esprima un parere su se stesso.Il caso ve lo abbiamo raccontato qui. Sotto il parere di Alongi
Commissario straordinario dellAran (Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana)
Avvocato Claudio Alongi
Nota del 21 gennaio 2013
Indirizzata al Dipartimento regionale della Funzione pubblica
Con riferimento alla nota prot. n.I59244 del 27.11.12 con cui codesto Dipartimento ha chiesto chiarimenti interpretativi e applicativi dell’art.41 del C.C.R.L. del personale dell’area della dirigenza – Risoluzione anticipata del contratto individuale e alle note n.3b08 del 10.01.13 e n.64 del 15.01.2013, si rappresenta quanto segue.
Appare, innanzi tutto, necessario evidenziare che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che “il rapporto di lavoro che I’amministrazione instaura con soggetti inseriti nei ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs- n. 165 del 2001, vale a dire con personale già dipendente dalla stessa
amministrazione conferente, rispetto al contratto stipulato con personale esterno dipendente da “altre” amministrazioni pubbliche, si carattenzza esclusivamente per il peculiare atteggiarsi della
relazione esistente tra rapporto di servizio e rapporto di ufficio”. Nel primo caso, infàtti, I’atto di conferimento dell’incarico ai dirigenti di ruolo e il contratto individuale cui esso accede si innestano, con funzione integrativa, su un rapporto di servizio già esistente con l’amministrazione statale. Nella seconda fattispecie, invece, I’atto di attribuzione di una determinata funzione dirigenziale e il correlato contratto individuale, avente ad oggetto la definizione del trattamento
economico, hanno una loro autonomia, atteso che il personale esterno dipendente da altre amministrazioni statali mantiene la propria specifica fonte di regolazione del rapporto base.
È evidente come le descritte diversità strutturali relative alle modalità di conferimento dei suddetti incarichi non siano idonee a determinare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, I’applicazione di princípi diversi, sul piano funzionale, in relazione alla distinzione tra attività di
indirizzo politico-amministrativo e compiti gestori dei dirigenti. Anche per i dirigenti esterni il rapporto di lavoro instaurato con I’amministrazione che attribuisce l’incarico deve essere – come
questa Corte ha già avuto modo di affermare con la citata sentenza.103 del 2007 connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione.
Nella specie, il rapporto di lavoro dirigenziale in corso, che avrebbe dovuto avere, per contratto, una durata quinquennale, è stato interrotto automaticamente dopo soltanto poco più di un anno dal suo effettivo inizio
In definitiva, dunque, la natura esterna dell incarico non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie” ( cfr. Sent. Corte Costituzionale 161 del20.05.200g; Sent. Corte costituzionale n. 8 r/2010; Sent. Corte Costituzion ale n. 124/201 I ) .
L’art. 1 comma 1 del C-C.R.L. 200212005 del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. l- L.r. 10/2000 ha previsto esprèssamente che II presente contratto collettivo si applichi al personale con qualifica dirigenziale dipendente dalla Regione Siciliana e dagli Enti locali di cui allarticolo 1, comma 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. l0 che adottano lo stesso contratto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, con le esclusioni espressamente indicate, anche a quello a tempo determinato’,.
La risoluzione anticipata del contratto individuale di conferimento di incarico dirigenziale è disciplinata dall’art.- 41 del sopra richiamato C.C.R.L . 2005/2005, il quale non prevede alcuna espressa esclusione della sua applicazione con riguardo ai dirigenti a tempo determinato.
In ogni caso, considerato che il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale esterno all’amministrazione regionale, come peraltro ribadito nelle ultime pronunce della Corte Costituzionale, è regolato dal contratto individuale, non può prescindere dalla valutazione delle pattuizioni concordate tra le parti stipulanti.
Nell’ipotesi in cui il contratto individuale di lavoro, non preveda delle specifiche ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ed anzi stabilisca che il rapporto e regolato dalle norme contenute nel C.C.R.L., non è revocabile in dubbio che le previsioni contrattuali debbano trovare puntuale applicazione in maniera indifferenziata.
Nella diversa ipotesi in cui le parti stipulanti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, abbiano inserito delle specifiche cause di risoluzione anticipata del contratto di lavoro, anche in
deroga alle previsioni del C.C.R.L., dovrà valutarsi se la libera determinazione deí contraenti sia legittima o diversamente, sulla scorta dei principi di cui al D. Lgs. 165/2001 e L.r. 10/2000, dovrà considerarsi la loro illegittimità con la conseguente sostituzione automatica prevista dallart. 1419 cod. civ.
A prescindere dalle superiori considerazioni, allorché legittimamente il presidente della Regione si determini ad esercitare la prerogativa prevista dall’art. 9 comma 3 della L.r. 10/2000, al dirigente esterno spetterà esclusivamente,- come peraltro previsto in genere per i dirigenti dei comparti privati. un ristoro economico nella misura e termini di cui art. 4l comma 2 secondo capoverso.
Regione: il dirigente esterno che si pronunciò su se stesso Così è se mi pare