Con la sentenza 20728 la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un operaio dello stabilimento
Guarda filmini porno durante la pausa pranzo Respinto il ricorso della Fiat, non sarà licenziato
Non merita il licenziamento in tronco il lavoratore che durante la pausa pranzo guarda filmini pornografici. La Cassazione ha respinto il ricorso della Fiat che chiedeva di applicare la massima sanzione espulsiva nei confronti di un operaio dello stabilimento di Termini Imerese che aveva ammesso di aver visto ‘filmini’ durante la pausa. Con la sentenza 20728 la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Giuseppe Z.
La Fiat ha insistito in Cassazione rimarcando che il licenziamento era stato inflitto per giusta causa. Fra l’altro, a detta dell’azienda, «andava considerata la condotta tenuta dal lavoratore che, per prevenire le verifiche aziendali, controllava a mo di vedetta la presenza di personale nelle vicinanze del locale» utilizzato per la visione di film a luci rosse.
Piazza Cavour ha bocciato la tesi difensiva e, ribadendo l’illegittimità del licenziamento inflitto al dipendente, ha ricordato che gli elementi raccolti contro il lavoratore non erano «sufficienti a fondare la certezza che durante l’orario di lavoro il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati potendo, tutt’al più, alimentare il sospetto che ciò possa essere avvenuto che però non è idoneo a ritenere provato l’addebito». Inoltre la Cassazione fa notare che «le asserite ammissioni del dipendente restavano circoscritte al fatto di avere visto lo scorcio di un filmato a luci rosse durante la pausa mensa. Circostanza – annota ancora piazza Cavour- certamente diversa dall’aver impiegato l’orario lavorativo in attività diverse dalla prestazione».